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Decisione

15.2019.2

Revoca del sequestro e dell’esecuzione a convalida. Mancata convalida con un’azione tendente al rigetto dell’opposizione interposta dal debitore

18 gennaio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2019.2

Lugano

18 gennaio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso interposto il 4 gennaio 2019 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la revoca del sequestro n. __________ e dell’esecuzione n. __________

a convalida dello stesso decisa il 27 dicembre 2018 nelle procedure promosse

dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

(patrocinato dall’__________ __________, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 18 luglio

2018 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Men­drisio-Nord ha decretato a favore di RI 1 il sequestro del salario che PI 1

percepisce quale di­pendente

della società PINT1 1 in __________, pari a fr. 3'100.– mensili, sino a

concorrenza di fr. 31'064.55 oltre agli interessi del

5% dal 30 giugno 2018;

che

statuendo con decisione del 28 agosto 2018 il Pretore della medesima

giurisdizione ha accolto l’opposizione interposta da PI 1 al decreto appena

menzionato e annullato il sequestro;

che

adita da RI 1 questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore,

ha parzialmente accolto il reclamo, riformando la decisione impugnata nel senso

che l’oppo­­sizione al sequestro non è ammessa e di conseguenza il sequestro è

mantenuto, mentre la richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile

(sentenza 14.2018.143 del 14 novembre 2018);

che

avverso alla sentenza appena menzionata PI 1 è insorto al Tribunale federale

con un ricorso in materia ci­vile del 21 dicembre 2018 (inc.5A_1047/2018);

che nel frattempo, e più precisamente il 19

novembre 2018, a richiesta

di RI 1 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Men­drisio ha

emesso un precetto esecutivo (n. __________) a convalida del sequestro per fr. 31'064.55

oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2018 e per le spese della nota

sentenza di questa Camera, di fr. 350.–, cui PI 1 ha fatto opposizione;

che

il 27 dicembre 2018, accertato presso la Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord che l’escutente non aveva presentato alcuna istanza di rigetto

dell’opposizione entro 10 giorni dalla co­municazione dell’opposizione, l’UE di

Mendrisio ha revocato sia il sequestro sia l’esecuzione di convalida;

che

con scritto del 3 gennaio 2019 RI 1 ha contestato la revoca del sequestro,

facendo valere di avere in realtà consegnato a mano il 27 novembre 2018 sia

alla Pretura che al­l’UE una richiesta di rigetto dell’opposizione;

che

presentata all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ti­cino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – per il tramite dell’UE entro 10 giorni dalla notifica

dell’atto impugnato, la contestazione è da considerare quale tempestivo ricorso

nel senso dell’art. 17 LEF;

che

nella raccomandata (allegata al ricorso quale doc. 4) consegnata brevi manu il 27

novembre 2018 alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, RI 1, con

riferimento alla notifica del precetto esecutivo a convalida del sequestro, ha

scritto: “confermo il mio

rigetto dell’opposizione presentata dal debitore sig. PI 1 il 21.11.2018” e ha allegato l’istanza

di sequestro e la decisione 14 novembre 2018 della CEF;

Considerandi

che

il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha trattato tale raccomandata

come una nuova istanza di sequestro e l’ha respinta con decisione del 28

novembre 2018 (inc. SO.2018.933, doc. 3 accluso al ricorso), ritenendola senza

oggetto, siccome era già in vigore il sequestro decretato il 18 luglio 2018;

che

RI 1 non risulta aver impugnato tale decisione tempestivamente, ovvero entro 10

giorni dalla sua notifica (come indicato in calce alla stessa, in base ai

combinati art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 321 cpv. 2 CPC);

che

la raccomandata del 27 novembre 2018 non può quindi essere considerata come una

valida istanza di rigetto dell’opposi­­zione;

che

la decisione dell’UE di revocare il sequestro risulta pertanto corretta in

virtù dell’art. 280 n. 1 LEF, siccome RI 1 non ha presentato alcuna valida

domanda di rigetto del­l’opposizione (art. 80-84 LEF) né promosso azione di

accertamento del suo credito (art. 79 LEF) entro 10 giorni dalla notifica a lui

destinata del precetto esecutivo, come invece prescritto dal­l’art. 279 cpv. 2

LEF;

che

nell’affermare che l’UE non avrebbe potuto revocare il sequestro decretato

dalla CEF il ricorrente misconosce proprio l’art. 280 LEF e il fatto che la

revoca poggia su un motivo – la mancata tempestiva convalida – che la CEF non

ha esaminato né doveva esaminare;

che

anche la revoca dell’esecuzione a convalida risulta ineccepibile, poiché essa è

stata introdotta al foro del sequestro (art. 52 LEF) e quindi decade con la

revoca del sequestro (sentenza della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid.

2, massimata in RtiD 2014 II 905 n. 62c);

che

l’esito del giudizio odierno non cambierebbe neppure se si volesse ritenere il ricorso

in esame come un tempestivo reclamo contro la decisione 28 novembre 2018 del

Pretore;

che

in effetti, anche interpretata come un’istanza di rigetto del­l’opposizione la

raccomandata del 27 novembre 2018 non contiene alcuna motivazione – non indica

perché l’opposizione del­l’escusso dovrebbe essere rigettata – né vi è annesso

alcun titolo di rigetto definitivo (una decisione giudiziaria che accerta l’esi­­stenza,

l’esigibilità e l’importo del credito posto in esecuzione nel senso dell’art.

80.

LEF) o provvisorio (un riconoscimento del debito firmato dall’escusso a

norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF) dell’oppo­­sizione;

che

al riguardo la decisione 14

novembre 2018 della CEF non costituisce e non può costituire un titolo di

rigetto definitivo perché si limita a statuire sui presupposti del sequestro

(stabiliti dall’art. 272 LEF) e non sull’esistenza, l’esigibilità

e l’importo del credito vantato

da RI 1 (se non sotto il profilo della sem­plice verosimiglianza

in una procedura d’indole sommaria);

che di conseguenza anche interpretata come istanza di rigetto dell’opposizione la raccomandata in

questione sarebbe comunque dovuta essere dichiarata

irricevibile, sicché pure in questa ipotesi la decisione di revoca del

sequestro e dell’esecuzione avrebbe resistito alla critica, ancorché per un altro

motivo;

che

non incombe alle autorità risolvere i problemi delle parti, bensì a queste

ultime far valere le loro pretese in modo proceduralmente corretto, facendosi

se necessario assistere da una persona cognita di diritto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– __________.

Comunicazione

a:

– Ufficio di esecuzione,

Mendrisio;

– II Corte di diritto civile

del Tribunale federale, Losanna

(con riferimento alla

causa 5A_1047/2018).

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.