15.2019.21
Pignoramento successivo di beni nuovamente scoperti. Termine di perenzione
30 luglio 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.21
Lugano
30 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 14 marzo 2019 di
RI 1,
RI 4,
RI 5,
RI 6,
RI 7,
RI 8,
(ora RI 8
I-)
(patrocinate dagli __________ PA 2 ePA 3, studio
legale PA 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro il provvedimento 1° marzo 2019 con il quale l’Ufficio ha rifiutato di
procedere al pignoramento di beni nuovamente scoperti nell’esecuzione n. __________
promossa dalle ricorrenti nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’__________. PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 e notificato all’escusso
il 1° febbraio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano a convalida del sequestro n. __________, eseguito l’11
giugno 2015 sulla scorta del decreto di sequestro 22 maggio 2015 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, le società RI 1, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7 e RI
8 (ora RI 8) procedono contro PI 1
per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 22
febbraio 2015.
B. Non
avendo l’escusso interposto opposizione, il 24 febbraio 2016 le società escutenti hanno chiesto la continuazione dell’esecuzione.
Dopo aver eseguito il pignoramento l’8 giugno 2017, l’UE ha emesso il relativo
verbale il 13 febbraio 2018, da valere quale attestato provvisorio di carenza
beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, siccome l’unico attivo pignorato risultava
essere il fondo n. __________ RFD di __________, intestato alla moglie separata
dell’escusso, PI 2, stimato in fr. 4'895'980.–. Il 26 febbraio 2018 le società
escutenti hanno presentato ricorso contro tale decisione.
C. Il
14 febbraio 2019 le procedenti hanno presentato all’UE una domanda di
pignoramento successivo giusta l’art. 115 LEF indicando anche i beni che l’Ufficio
avrebbe dovuto pignorare. Esse hanno chiesto il pignoramento di tutti i beni
direttamente o indirettamente riconducibili al debitore ed in particolare:
– il denaro o altri beni direttamente o
indirettamente da lui ricevuti a titolo di donazione a partire dal 2016 nella
misura in cui non sono strettamente necessari ai suoi bisogni;
– la
quota di comunione ereditaria dell’eredità del padre;
– le
rendite e prestazioni in capitale della previdenza professionale e del terzo
pilastro;
– la
sostanza che il debitore ha dichiarato di avere in Svizzera e in Italia nell’ambito
di determinate procedure giudiziarie;
– le
quote di partecipazione nelle società __________ SA, __________ S.r.l., __________
S.r.l., __________ S.r.l., __________ S.p.A., __________ SA e __________ S.r.l.;
– un
credito nei confronti della __________ S.r.l.;
– le
pretese di ogni natura nei confronti della __________ SA e della __________ SA;
– i
beni mobili e le suppellettili non indispensabili presenti nella villa di __________
già pignorata, nell’appartamento da lui affittato a __________ e occupato dalla
moglie e nell’appartamento di __________ in cui egli risulta domiciliato;
– l’immobile sito a __________
menzionato nella dichiarazione fiscale 2015;
– l’autoveicolo intestato al debitore indicato nella
stessa dichiarazione;
– fr. 451'597.85 quale residuo dell’asta degli
appartamenti di __________;
– tutti
Fatti
i beni mobili, crediti, diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità
comunque pertinenza del debitore in quanto direttamente o indirettamente
riconducibili allo stesso e attualmente depositati presso la __________ SA e/o
la __________ SA, __________ SA e la Banca del Sempione SA, intestate al
debitore, alla moglie e alle figlie, alla società __________ Sagl, __________
SA, __________ SA.
D. Con
provvedimento del 1° marzo 2019 l’UE ha respinto la richiesta delle società
istanti.
E. Con
ricorso del 14 marzo 2019 le società escutenti chiedono di annullare il
provvedimento appena citato e di ordinare all’UE di provvedere al pignoramento dei
beni nuovamente scoperti.
F. Con
decreto del 21 marzo 2019 il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda
cautelare e supercautelare contenuta nel ricorso.
G. Con
osservazioni 10 aprile 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo
di aver agito correttamente. PI 1 non ha presentato osservazioni.
H. Il
17 aprile 2019, la Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 26 febbraio
2018, nella misura in cui era ricevibile, retrocedendo l’incarto all’UE di
Lugano, affinché procedesse a ulteriori accertamenti e si determinasse
nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi (inc. 15.2018.19). La sentenza è oggetto di due ricorsi, di
ambedue le parti, tuttora pendenti al Tribunale federale (inc.5A_377/2019 e 5A_378/2019).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 1° marzo 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Con
la decisione impugnata, l’UE ha respinto la richiesta di pignoramento
successivo in quanto, a suo dire, l’attestato provvisorio di carenza beni
conferisce al creditore il diritto di esigere il pignoramento di nuovi beni
entro un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, termine in concreto
ampiamente trascorso giacché l’atto esecutivo, rimasto senza opposizione, è
stato notificato al debitore il 1° febbraio 2016.
3. Le
ricorrenti sostengono invece che il termine di un anno stabilito all’art. 115
cpv. 3 LEF per chiedere il pignoramento di beni nuovamente scoperti decorre
dalla notifica dell’attestato provvisorio di carenza. Citano a sostegno della loro affermazione le opinioni di Wernli (in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art.
115 LEF) e Rengli (in:
Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, n. 7.216
pag. 349). A mente loro, infatti, il
creditore apprende che il pignoramento è
insufficiente solo al momento della notifica dell’attestato provvisorio di
carenza, sicché il termine per esercitare il diritto di chiedere il
pignoramento dei beni nuovamente scoperti non può che nascere e iniziare a
decorrere da quel momento, ovvero da quando può essere esercitato. Affermare il
contrario condurrebbe a conclusioni contraddittorie, insostenibili dal punto di
vista logico e giuridico, che finirebbero per privare di significato la
disposizione legislativa, ritenuto che se, come nella fattispecie, l’attestato
provvisorio di carenza di beni viene trasmesso al creditore solo passato un anno
dalla notifica del precetto esecutivo, il diritto del creditore di chiedere il
pignoramento successivo risulta già decaduto ancora prima di sorgere.
4. Secondo
l’art. 115 cpv. 3 LEF l’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al
creditore il diritto di esigere, “entro il termine di un anno previsto all’art.
88 cpv. 2 LEF”, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (detto anche pignoramento
successivo o “Nachpfändung”). E
giusta il citato art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto di chiedere la continuazione
dell’esecuzione si estingue decorso un anno “dalla notificazione del precetto”.
4.1 Dal
profilo testuale e sistematico, di conseguenza, l’art. 115 cpv. 3 LEF può
essere interpretato solo come l’ha fatto l’UE, nel senso che il diritto al pignoramento successivo di beni
nuovamente scoperti decade decorso un anno “dalla notificazione del precetto”
esecutivo (e non del verbale di pignoramento).
4.2 La legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo
(interpretazione letterale), il senso e scopo (interpretazione teleologica) e i
valori che ne stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione con
altri disposti (interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori
(interpretazione storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il
senso della norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come
intesa e concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione
materialmente corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato
soddisfacente alla luce della ratio
legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira a
un pluralismo metodologico, che non stabilisce a priori una gerarchia degli
elementi interpretativi (DTF 141 III 155 consid. 4.2; 136
Considerandi
II 236 consid. 4.1; 134 II 311 consid. 5.2; 131 II 567 consid. 3.5). Nel caso
siano possibili più interpretazioni, esso opta per quella che corrisponde al
meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (DTF 136 II 154 consid. 3
con rinvii).
4.3
Nel
caso in esame l’interpretazione letterale e sistematica degli art. 88 cpv. 2 e
115.
cpv. 3 LEF è corroborata dall’interpretazione storica. L’art. 115 cpv. 3
LEF, introdotto con la revisione generale entrata in vigore il 1° gennaio 1997,
codifica infatti la giurisprudenza del Tribunale federale (FF 1991 III 65 seg.
ad 203.16), secondo cui entro il termine di perenzione di un anno dell’art. 88
cpv. 2 LEF il creditore al beneficio di un attestato di carenza di beni poteva
chiedere, nella stessa esecuzione, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (DTF 96
III 118 consid. 4/a, 88 III 61 consid. 1 e i rinvii, in particolare a DTF 70
III 47 consid. 2 e 70 III 63).
4.4
Sotto
l’angolo teleologico, la limitazione temporale del diritto a pignoramenti
successivi è fondata sullo stesso art. 88 cpv. 2 LEF, che dispone in modo del
tutto generale come “questo diritto”, ovvero il diritto di far pignorare gli
attivi dell’escusso, si estingua un anno dopo la notifica del precetto
esecutivo all’escusso (già citato DTF 88 III 61 seg.). Poco importa se il
pignoramento è principale o successivo. Non si è voluto lasciare il debitore
troppo a lungo nell’incertezza né obbligare l’ufficio a tenere in sospeso l’esecuzione
per troppo tempo (FF 1991 III 52 ad 202.8). E si è anche cercato di preservare
gli interessi degli altri creditori, impedendo al creditore che ha per primo ottenuto
la continuazione dell’esecuzione, specie se la sua pretesa è consistente, di
esaurire praticamente tutte le risorse del debitore, non solo attuali, ma anche
future per anni. Questa idea ha trovato una concretizzazione particolare per i
redditi dell’escusso nell’art. 93 cpv. 2 LEF, che limita per ogni gruppo il
pignoramento a un anno.
4.5
La decisione impugnata trova conforto anche nella dottrina maggioritaria (Kren Kostkiewicz,
Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3a
ed. 2018, n. 782 e 963; Zondler in: Kren-Kostkiewicz/Vock,
Kommentar SchKG, 2017, n. 6 ad art. 115 LEF e nel medesimo commentario Vock/Aepli-Wirz,
n. 10 ad art. 88; Spühler, Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht I, 7a ed. 2016, n. 484; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 23 ad § 25
(rinvia alla DTF 88 III 59); Marchand,
Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag. 100; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1077; Jent-Sørensen
in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 17 ad art. 115 LEF; Jeandin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 115 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 40 e 41 ad art. 89 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 6 ad art.
115.
LEF),
ad onta di quanto si potrebbe dedurre dalle citazioni nel ricorso degli unici
due autori (oltre a Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution,
3ª ed. 2016, n. 88 ad § 5) che appoggiano, senza
particolare motivazione, la tesi divergente delle ricorrenti.
4.6
In
definitiva, tutti gli elementi interpretativi esaminati concorrono a confermare
che il testo dell’art. 115 cpv. 3 LEF ne rispecchia il senso normativo,
correttamente afferrato dall’UE. Ne consegue che,
come correttamente ritenuto dall’UE di Lugano, quando le escutenti, il 14
febbraio 2019, hanno richiesto il pignoramento di beni che pretendono
nuovamente scoperti il termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF
era ampiamente decorso, essendo il precetto esecutivo stato notificato al
debitore il 1° febbraio 2016.
5.
Non
si disconosce che, come giustamente rilevato dalle
ricorrenti, il creditore viene solitamente (o perlomeno ufficialmente) a
conoscenza che quanto pignorato non è sufficiente a coprire il proprio credito solo
al momento in cui egli riceve il verbale di pignoramento. Se ciò avviene quando è già trascorso un anno dalla notifica del precetto esecutivo, secondo
l’opinione dominante il diritto del creditore di chiedere il pignoramento
successivo risulta già decaduto ancora prima di essere sorto.
5.1
Si
tratta però di un rischio che il procedente può limitare richiedendo la
prosecuzione dell’esecuzione senza attendere l’approssimarsi della scadenza
del termine di un anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF. D’altronde, stante l’obbligo
dell’ufficio d’esecuzione di procedere al pignoramento senza indugio (art. 89
LEF), il problema non dovrebbe porsi, almeno dal profilo legislativo. Non
dovesse essere il caso in una determinata procedura, comunque sia, incombe all’escutente
sollecitarne l’esecuzione e se necessario inoltrare un ricorso per ritardata
giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).
5.2
Che,
del resto, il diritto a un pignoramento successivo possa, in casi particolari,
essere illusorio è la conseguenza della limitazione temporale voluta dal
legislatore, dalla quale risulta necessariamente che beni scoperti o acquisiti
dal debitore più di un anno dopo la notifica del precetto esecutivo non possono
essere oggetto di pignoramento successivo (ma lo stesso potrebbe succedere se l’art.
115.
cpv. 3 fosse interpretato nel senso proposto dalle ricorrenti qualora i
beni fossero scoperti o acquisiti dopo la notifica del verbale di pignoramento parzialmente infruttuoso). La regola adottata
dal legislatore sarà opinabile, ma non è insostenibile né dal
punto di vista logico né dal profilo giuridico.
6.
Differentemente
da quanto ritenuto dalle ricorrenti, con il richiamo all’art.
88.
cpv. 2 LEF contenuto all’art. 115 cpv. 3 LEF il legislatore non ha voluto
ricordare che il pignoramento di beni nuovamente scoperti può essere richiesto
solamente qualora esista un precetto esecutivo valido, ossia qualora la
prosecuzione dell’esecuzione sia stata chiesta entro il termine di un anno
dalla notifica del precetto esecutivo. Infatti, in tale ipotesi egli non
avrebbe dovuto prevedere nulla in riferimento al lasso temporale per richiedere
il pignoramento successivo, perché se il creditore omette di richiedere la
prosecuzione nel termine di un anno dalla notificazione del precetto, l’esecuzione
risulta già a quel momento perenta e l’Ufficio non procede al pignoramento, sia
esso principale o successivo.
7.
Per
le ricorrenti il formulario ufficiale relativo al verbale di pignoramento (modulo
n. 7) conferma che il termine di un anno per chiedere il pignoramento di beni
nuovamente scoperti inizia a decorrere unicamente dalla notificazione dell’attestato
provvisorio di carenza beni. In effetti, esso prevede che il verbale valente
quale attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al creditore il
diritto “di esigere entro il
termine di un anno, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (art. 115 cpv.
3.
LEF)”. A mente delle ricorrenti tale precisazione nel
verbale di pignoramento ha senso solo se il termine di un anno inizia a decorrere
dal momento in cui il formulario viene notificato al creditore, altrimenti tale
avviso dovrebbe figurare non nell’atto di pignoramento ma nell’esemplare del
precetto esecutivo per il creditore.
A
parte il fatto che un formulario, così come una semplice ordinanza
amministrativa, non possono derogare alla legge (DTF 144 III 357 consid. 2.3 e 141
III 183 consid. 3.2.2.2), la formulazione contenuta nel formulario ufficiale
richiama unicamente il tenore dell’art. 115 cpv. 3 LEF senza fornire ulteriori
indicazioni interpretative in merito al dies ad quem di quel termine.
Considerato che il pignoramento successivo può essere richiesto ed eseguito
solo dopo l’avvenuto pignoramento, corretta è la ripresa del contenuto dell’art.
115.
cpv. 3 LEF nel relativo verbale, e ciò indipendentemente dalla circostanza
che a dipendenza del tempo già trascorso dalla notifica del precetto esecutivo
al debitore, tale diritto potrebbe risultare già perento.
8.
Le
ricorrenti ricordano che l’art. 149 cpv. 3 LEF conferisce il diritto al creditore
di chiedere la prosecuzione dell’esecuzione entro sei mesi dal ricevimento dell’attestato
definitivo di carenza di beni senza la necessita di emettere un nuovo precetto
esecutivo. Per le creditrici la ratio
legis dell’art. 149 cpv. 3 LEF è analoga a quella dell’art.
115.
cpv. 3 LEF, ossia dare la possibilità al creditore la cui pretesa sia
rimasta insoddisfatta di procedere a recuperare quanto dovuto senza dover
iniziare una nuova esecuzione. Per questo motivo, così come il termine per
chiedere il nuovo pignoramento ai sensi dell’art. 149 LEF nasce con la notificazione
dell’attestato definivo di carenza di beni, allo stesso modo il termine per
chiedere il pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 LEF inizia dalla
notifica dell’attestato provvisorio di carenza di beni.
L’analogia
propugnata dalle ricorrenti non sta. Mentre l’art. 149 cpv. 3 LEF conferisce
espressamente al creditore che riceve un attestato di carenza di beni definitivo
la facoltà di chiedere entro sei mesi dal ricevimento dello stesso la
prosecuzione dell’esecuzione senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo,
l’art. 115 cpv. 3 LEF rimanda invece al termine previsto dall’art. 88 cpv. 2
LEF, per tacere del fatto che anche alcuni degli altri diritti connessi all’attestato
di carenza di beni definitivo non spettano per contro al portatore di un
attestato di carenza provvisorio (cfr. art. 149 cpv. 2-3 e 115 cpv. 2 LEF).
9.
Infine,
le ricorrenti rilevano che se il creditore chiede la prosecuzione dell’esecuzione
prima del termine di un anno, il suo diritto di chiedere successivamente il pignoramento
dei beni nuovamente scoperti dipende dalla celerità con cui l’UE procede al
pignoramento e alla successiva notifica dell’attestato provvisorio di carenza
di beni. Il creditore sarebbe pertanto esposto all’arbitrio dell’UE.
9.1
Già
si sono indicati, in un precedente considerando (5.1), i mezzi a disposizione
del procedente per limitare il rischio denunciato dalle ricorrenti e quindi
difendersi contro un presunto arbitrio dell’ufficio d’esecuzione.
9.2
D’altra
parte, la possibilità che il procedente non possa esigere il pignoramento di
beni nuovamente scoperti sulla scorta dell’art. 115 cpv. 3 LEF – come visto
inerente all’impostazione legislativa (sopra consid. 5.2) – non lo lascia
completamente indifeso. Gli rimane infatti sempre la facoltà di promuovere una
nuova esecuzione e per evitare che altri creditori più diligenti ottengano il
pignoramento dei nuovi beni prima ch’egli sia in grado di chiedere la
prosecuzione della nuova esecuzione, l’art. 115 cpv. 3 LEF gli
conferisce il diritto di chiederne il sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF),
come per altro già ricordato nel decreto di effetto sospensivo del 21 marzo
2019, ciò che gli apre la via di una partecipazione provvisoria di diritto a un
eventuale successivo pignoramento degli stessi beni (art. 281 cpv. 1 LEF). Il
provvedimento impugnato merita di conseguenza conferma anche su questo punto.
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.