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Decisione

15.2019.21

Pignoramento successivo di beni nuovamente scoperti. Termine di perenzione

30 luglio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i beni mobili, crediti, diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità

comunque pertinenza del debitore in quanto direttamente o indirettamente

riconducibili allo stesso e attualmente depositati presso la __________ SA e/o

la __________ SA, __________ SA e la Banca del Sempione SA, intestate al

debitore, alla moglie e alle figlie, alla società __________ Sagl, __________

SA, __________ SA.

D. Con

provvedimento del 1° marzo 2019 l’UE ha respinto la richiesta delle società

istanti.

E. Con

ricorso del 14 marzo 2019 le società escutenti chiedono di annullare il

provvedimento appena citato e di ordinare all’UE di provvedere al pignoramento dei

beni nuovamente scoperti.

F. Con

decreto del 21 marzo 2019 il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda

cautelare e supercautelare contenuta nel ricorso.

G. Con

osservazioni 10 aprile 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo

di aver agito correttamente. PI 1 non ha presentato osservazioni.

H. Il

17 aprile 2019, la Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 26 febbraio

2018, nella misura in cui era ricevibile, retrocedendo l’incarto all’UE di

Lugano, affinché procedesse a ulteriori accertamenti e si determinasse

nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi (inc. 15.2018.19). La sentenza è oggetto di due ricorsi, di

ambedue le parti, tuttora pendenti al Tribunale federale (inc.5A_377/2019 e 5A_378/2019).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 1° marzo 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Con

la decisione impugnata, l’UE ha respinto la richiesta di pignoramento

successivo in quanto, a suo dire, l’attestato provvisorio di carenza beni

conferisce al creditore il diritto di esigere il pignoramento di nuovi beni

entro un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, termine in concreto

ampiamente trascorso giacché l’atto esecutivo, rimasto senza opposizione, è

stato notificato al debitore il 1° febbraio 2016.

3. Le

ricorrenti sostengono invece che il termine di un anno stabilito all’art. 115

cpv. 3 LEF per chiedere il pignoramento di beni nuovamente scoperti decorre

dalla notifica dell’attestato provvisorio di carenza. Citano a sostegno della loro affermazione le opinioni di Wernli (in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art.

115 LEF) e Rengli (in:

Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, n. 7.216

pag. 349). A mente loro, infatti, il

creditore apprende che il pignoramento è

insufficiente solo al momento della notifica dell’attestato provvisorio di

carenza, sicché il termine per esercitare il diritto di chiedere il

pignoramento dei beni nuovamente scoperti non può che nascere e iniziare a

decorrere da quel momento, ovvero da quando può essere esercitato. Affermare il

contrario condurrebbe a conclusioni contraddittorie, insostenibili dal punto di

vista logico e giuridico, che finirebbero per privare di significato la

disposizione legislativa, ritenuto che se, come nella fattispecie, l’attestato

provvisorio di carenza di beni viene trasmesso al creditore solo passato un anno

dalla notifica del precetto esecutivo, il diritto del creditore di chiedere il

pignoramento successivo risulta già decaduto ancora prima di sorgere.

4. Secondo

l’art. 115 cpv. 3 LEF l’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al

creditore il diritto di esigere, “entro il termine di un anno previsto all’art.

88 cpv. 2 LEF”, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (detto anche pignoramento

successivo o “Nachpfändung”). E

giusta il citato art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto di chiedere la continuazione

dell’esecuzione si estingue decorso un anno “dalla notificazione del precetto”.

4.1 Dal

profilo testuale e sistematico, di conseguenza, l’art. 115 cpv. 3 LEF può

essere interpretato solo come l’ha fatto l’UE, nel senso che il diritto al pignoramento successivo di beni

nuovamente scoperti decade decorso un anno “dalla notificazione del precetto”

esecutivo (e non del verbale di pignoramento).

4.2 La legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo

(interpretazione letterale), il senso e scopo (interpretazione teleologica) e i

valori che ne stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione con

altri disposti (interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori

(interpretazione storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il

senso della norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come

intesa e concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione

materialmente corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato

soddisfacente alla luce della ratio

legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira a

un pluralismo metodologico, che non stabilisce a priori una gerarchia degli

elementi interpretativi (DTF 141 III 155 consid. 4.2; 136

Considerandi

II 236 consid. 4.1; 134 II 311 consid. 5.2; 131 II 567 consid. 3.5). Nel caso

siano possibili più interpretazioni, esso opta per quella che corrisponde al

meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (DTF 136 II 154 consid. 3

con rinvii).

4.3

Nel

caso in esame l’interpretazione letterale e sistematica degli art. 88 cpv. 2 e

115.

cpv. 3 LEF è corroborata dall’interpretazione storica. L’art. 115 cpv. 3

LEF, introdotto con la revisione generale entrata in vigore il 1° gennaio 1997,

codifica infatti la giurisprudenza del Tribunale federale (FF 1991 III 65 seg.

ad 203.16), secondo cui entro il termine di perenzione di un anno dell’art. 88

cpv. 2 LEF il creditore al beneficio di un attestato di carenza di beni poteva

chiedere, nella stessa esecuzione, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (DTF 96

III 118 consid. 4/a, 88 III 61 consid. 1 e i rinvii, in particolare a DTF 70

III 47 consid. 2 e 70 III 63).

4.4

Sotto

l’angolo teleologico, la limitazione temporale del diritto a pi­gnoramenti

successivi è fondata sullo stesso art. 88 cpv. 2 LEF, che dispone in modo del

tutto generale come “questo diritto”, ovvero il diritto di far pignorare gli

attivi dell’escusso, si estingua un anno dopo la notifica del precetto

esecutivo all’escusso (già citato DTF 88 III 61 seg.). Poco importa se il

pignoramento è principale o successivo. Non si è voluto lasciare il debitore

troppo a lungo nell’incertezza né obbligare l’ufficio a tenere in sospeso l’esecuzione

per troppo tempo (FF 1991 III 52 ad 202.8). E si è anche cercato di preservare

gli interessi degli altri creditori, impedendo al creditore che ha per primo ottenuto

la continuazione dell’esecuzione, specie se la sua pretesa è consistente, di

esaurire praticamente tutte le risorse del debitore, non solo attuali, ma anche

future per anni. Questa idea ha trovato una concretizzazione particolare per i

redditi dell’escusso nell’art. 93 cpv. 2 LEF, che limita per ogni gruppo il

pignoramento a un anno.

4.5

La decisione impugnata trova conforto anche nella dottrina maggioritaria (Kren Kostkiewicz,

Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3a

ed. 2018, n. 782 e 963; Zondler in: Kren-Kostkiewicz/Vock,

Kommentar SchKG, 2017, n. 6 ad art. 115 LEF e nel medesimo commentario Vock/Aepli-Wirz,

n. 10 ad art. 88; Spühler, Schuld­betreibungs-

und Konkursrecht I, 7a ed. 2016, n. 484; Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 23 ad § 25

(rinvia alla DTF 88 III 59); Marchand,

Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag. 100; Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1077; Jent-Sørensen

in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 17 ad art. 115 LEF; Jeandin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 115 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 40 e 41 ad art. 89 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 6 ad art.

115.

LEF),

ad onta di quanto si potrebbe dedurre dalle citazioni nel ricorso degli unici

due autori (oltre a Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution,

3ª ed. 2016, n. 88 ad § 5) che appoggiano, senza

particolare motivazione, la tesi divergente delle ricorrenti.

4.6

In

definitiva, tutti gli elementi interpretativi esaminati concorrono a confermare

che il testo dell’art. 115 cpv. 3 LEF ne rispecchia il senso normativo,

correttamente afferrato dall’UE. Ne consegue che,

come correttamente ritenuto dall’UE di Lugano, quando le escutenti, il 14

febbraio 2019, hanno richiesto il pignoramento di beni che pretendono

nuovamente scoperti il termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF

era ampiamente decorso, essendo il precetto esecutivo stato notificato al

debitore il 1° febbraio 2016.

5.

Non

si disconosce che, come giustamente rilevato dalle

ricorrenti, il creditore viene solitamente (o perlomeno ufficialmente) a

conoscenza che quanto pignorato non è sufficiente a coprire il proprio credito solo

al momento in cui egli riceve il verbale di pignoramento. Se ciò avviene quando è già trascorso un anno dalla notifica del precetto esecutivo, secondo

l’opinione dominante il diritto del creditore di chiedere il pignoramento

successivo risulta già decaduto ancora prima di essere sorto.

5.1

Si

tratta però di un rischio che il procedente può limitare richiedendo la

prosecuzione dell’esecuzione senza attendere l’appros­simarsi della scadenza

del termine di un anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF. D’altronde, stante l’obbligo

dell’ufficio d’esecuzio­ne di procedere al pignoramento senza indugio (art. 89

LEF), il problema non dovrebbe porsi, almeno dal profilo legislativo. Non

dovesse essere il caso in una determinata procedura, comunque sia, incombe all’escutente

sollecitarne l’esecuzione e se necessario inoltrare un ricorso per ritardata

giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).

5.2

Che,

del resto, il diritto a un pignoramento successivo possa, in casi particolari,

essere illusorio è la conseguenza della limitazione temporale voluta dal

legislatore, dalla quale risulta necessariamente che beni scoperti o acquisiti

dal debitore più di un anno dopo la notifica del precetto esecutivo non possono

essere oggetto di pignoramento successivo (ma lo stesso potrebbe succedere se l’art.

115.

cpv. 3 fosse interpretato nel senso proposto dalle ricorrenti qualora i

beni fossero scoperti o acquisiti dopo la notifica del verbale di pignoramento parzialmente infruttuoso). La regola adot­tata

dal legislatore sarà opinabile, ma non è insostenibile né dal

punto di vista logico né dal profilo giuridico.

6.

Differentemente

da quanto ritenuto dalle ricorrenti, con il richiamo all’art.

88.

cpv. 2 LEF contenuto all’art. 115 cpv. 3 LEF il legislatore non ha voluto

ricordare che il pignoramento di beni nuovamente scoperti può essere richiesto

solamente qualora esista un precetto esecutivo valido, ossia qualora la

prosecuzione del­l’esecuzione sia stata chiesta entro il termine di un anno

dalla notifica del precetto esecutivo. Infatti, in tale ipotesi egli non

avrebbe dovuto prevedere nulla in riferimento al lasso temporale per richiedere

il pignoramento successivo, perché se il creditore omette di richiedere la

prosecuzione nel termine di un anno dalla notificazione del precetto, l’esecuzione

risulta già a quel momento perenta e l’Ufficio non procede al pignoramento, sia

esso principale o successivo.

7.

Per

le ricorrenti il formulario ufficiale relativo al verbale di pignoramento (modulo

n. 7) conferma che il termine di un anno per chiedere il pignoramento di beni

nuovamente scoperti inizia a decorrere unicamente dalla notificazione dell’attestato

provvisorio di carenza beni. In effetti, esso prevede che il verbale valente

quale attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al creditore il

diritto “di esigere entro il

termine di un anno, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (art. 115 cpv.

3.

LEF)”. A mente delle ricorrenti tale precisazione nel

verbale di pignoramento ha senso solo se il termine di un anno inizia a decorrere

dal momento in cui il formulario viene notificato al creditore, altrimenti tale

avviso dovrebbe figurare non nell’atto di pignoramento ma nell’esempla­re del

precetto esecutivo per il creditore.

A

parte il fatto che un formulario, così come una semplice ordinanza

amministrativa, non possono derogare alla legge (DTF 144 III 357 consid. 2.3 e 141

III 183 consid. 3.2.2.2), la formulazione contenuta nel formulario ufficiale

richiama unicamente il tenore dell’art. 115 cpv. 3 LEF senza fornire ulteriori

indicazioni interpretative in merito al dies ad quem di quel termine.

Considerato che il pignoramento successivo può essere richiesto ed ese­guito

solo dopo l’avvenuto pignoramento, corretta è la ripresa del contenuto dell’art.

115.

cpv. 3 LEF nel relativo verbale, e ciò indipendentemente dalla circostanza

che a dipendenza del tempo già trascorso dalla notifica del precetto esecutivo

al debitore, tale diritto potrebbe risultare già perento.

8.

Le

ricorrenti ricordano che l’art. 149 cpv. 3 LEF conferisce il diritto al creditore

di chiedere la prosecuzione dell’esecuzione entro sei mesi dal ricevimento dell’attestato

definitivo di carenza di beni senza la necessita di emettere un nuovo precetto

esecutivo. Per le creditrici la ratio

legis dell’art. 149 cpv. 3 LEF è analoga a quella dell’art.

115.

cpv. 3 LEF, ossia dare la possibilità al creditore la cui pretesa sia

rimasta insoddisfatta di procedere a recuperare quanto dovuto senza dover

iniziare una nuova esecuzione. Per questo motivo, così come il termine per

chiedere il nuovo pignoramento ai sensi dell’art. 149 LEF nasce con la notificazione

dell’attestato definivo di carenza di beni, allo stesso modo il termine per

chiedere il pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 LEF inizia dalla

notifica dell’attestato provvisorio di carenza di beni.

L’analogia

propugnata dalle ricorrenti non sta. Mentre l’art. 149 cpv. 3 LEF conferisce

espressamente al creditore che riceve un attestato di carenza di beni definitivo

la facoltà di chiedere entro sei mesi dal ricevimento dello stesso la

prosecuzione dell’esecu­zione senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo,

l’art. 115 cpv. 3 LEF rimanda invece al termine previsto dall’art. 88 cpv. 2

LEF, per tacere del fatto che anche alcuni degli altri diritti connessi all’attestato

di carenza di beni definitivo non spettano per contro al portatore di un

attestato di carenza provvisorio (cfr. art. 149 cpv. 2-3 e 115 cpv. 2 LEF).

9.

Infine,

le ricorrenti rilevano che se il creditore chiede la prosecuzione dell’esecuzione

prima del termine di un anno, il suo diritto di chiedere successivamente il pignoramento

dei beni nuovamente scoperti dipende dalla celerità con cui l’UE procede al

pignoramento e alla successiva notifica dell’attestato provvisorio di carenza

di beni. Il creditore sarebbe pertanto esposto all’arbitrio dell’UE.

9.1

Già

si sono indicati, in un precedente considerando (5.1), i mezzi a disposizione

del procedente per limitare il rischio denunciato dalle ricorrenti e quindi

difendersi contro un presunto arbitrio del­l’ufficio d’esecuzione.

9.2

D’altra

parte, la possibilità che il procedente non possa esigere il pignoramento di

beni nuovamente scoperti sulla scorta dell’art. 115 cpv. 3 LEF – come visto

inerente all’impostazione legislativa (sopra consid. 5.2) – non lo lascia

completamente indifeso. Gli ri­mane infatti sempre la facoltà di promuovere una

nuova esecuzione e per evitare che altri creditori più diligenti ottengano il

pignoramento dei nuovi beni prima ch’egli sia in grado di chiedere la

prosecuzione della nuova esecuzione, l’art. 115 cpv. 3 LEF gli

conferisce il diritto di chiederne il sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF),

come per altro già ricordato nel decreto di effetto sospensivo del 21 marzo

2019, ciò che gli apre la via di una partecipazione provvisoria di diritto a un

eventuale successivo pignoramento degli stessi beni (art. 281 cpv. 1 LEF). Il

provvedimento impugnato merita di conseguenza conferma anche su questo punto.

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.