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Decisione

15.2019.22

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione per incapacità lavorativa dovuta a malattia

12 luglio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i vari motivi di restituzione di un termine la giurisprudenza e la dottrina

citano l’improvviso sopraggiungere di una grave malattia, tale da impossibilitare il richiedente ad agire

entro il termine o a incaricare un terzo del compimento del relativo atto (DTF

112 V 225; Baeriswyl/Milani/Schmid in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kom­mentar SchKG, 2017, n. 52

ad art. 33 LEF; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar,

2a ed. 2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Nord­mann, op.

cit., n. 11 ad art. 33; Erard, op.

cit., n. 22 ad art. 33). Non è invece

considerato un valido impedimento una malattia non grave (sentenza del

Tribunale federale 7B.221/2005 del 12 gen­naio 2006 consid. 1; Baeriswyl/Milani/Schmid op. cit. loc.

cit.).

3.5 Nel

caso specifico dal certificato medico prodotto dalla richiedente emerge che l’inabilità lavorativa del proprio

amministratore uni­co è iniziata solo il 27 febbraio 2019,

quando il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto esecutivo per

interporre opposizione era oramai scaduto, anche se di soli due giorni. L’affermazione

del dr. RA 1, contenuta nello scritto inviato tardivamente il 25 marzo 2019,

Considerandi

secondo cui egli era assente dall’azienda già dal 22 febbraio 2019 in quanto il

regolamento aziendale prevede che il certificato medico di malattia debba

essere presentato a partire dal terzo giorno consecutivo d’inabilità lavorativa,

è rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio e va

pertanto disattesa. Ne consegue pertanto che l’istante

non ha dimostrato l’esistenza del motivo d’impedimento da lei invocato durante

il termine a sua disposizione per interporre opposizione, sicché l’istanza di

restituzione di quel termine va respinta.

3.6

Sia

come sia, il certificato medico prodotto dalla ricorrente non attesta che la

malattia del suo amministratore unico fosse così grave da impedirgli la

formulazione di un’opposizione o la designazione di un rappresentante – per

tacere del fatto che nella fattispecie l’opposizione sarebbe anche potuta

essere interposta da qualsiasi impiegato

della società escussa (sentenza della CEF 15.2017.2 del 26 aprile 2017,

RtiD 2017 II 868 n. 38c consid. 3.3, e i rimandi). Del resto, il 28 febbraio

2019, ossia durante la sua incapacità lavorativa, il dr. RA 1 è stato comunque in

gra­do di completare e firmare la rubrica relativa all’opposizione a tergo dell’esemplare

del precetto esecutivo destinato al debitore. Anche per questi motivi l’istanza

non può essere accolta.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.