15.2019.22
Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione per incapacità lavorativa dovuta a malattia
12 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.22
Lugano
12 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza di restituzione del termine d’opposizione formulata il 7 marzo 2019 dalla
RI 1
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona promossa nei suoi confronti dalla
PI
1
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona dell’11 febbraio 2019, la PI 1 procede
contro la RI 1 per l’incasso di fr. 777.60 oltre agli interessi del 5% dal
20 aprile 2018. L’atto è stato notificato il 13 febbraio 2019 al recapito della
società in Via L__________, __________, nelle mani della segretaria della
società escussa, che non ha interposto opposizione.
B. Con
scritto datato 28 febbraio 2019 e ricevuto dall’UE il 5 marzo successivo l’escussa
ha notificato la propria opposizione totale al precetto esecutivo.
C. Con
provvedimento del 5 marzo 2019 l’UE ha “respinto”
l’opposizione in quanto ritenuta tardiva.
D. Con
istanza del 7 marzo 2019 la RI 1 chiede la restituzione del termine per interporre
opposizione.
E. Con osservazioni rispettivamente del 14 e del 21
marzo 2019 la PI 1 e l’UE concludono per la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Per
l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
2. La
ricorrente non contesta di non avere interposto opposizione entro
10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, che ha iniziato a
decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto, avvenuta il 13
febbraio 2019.
3. La
RI 1, tuttavia, chiede la restituzione del termine di opposizione, facendo
valere che il suo amministratore unico, dr. med. RA 1, il giorno della notifica
del precetto esecutivo era assente per malattia e ha
potuto pertanto prenderne atto solo al suo rientro. A
conforto della propria richiesta l’istante produce un certificato medico del 28
febbraio 2019 attestante che l’amministratore unico era inabile al lavoro al
100% dal 27 febbraio 2019 al 5 marzo 2019.
3.1 La
restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria
competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi,
come nel caso concreto, il termine di opposizione (art. 74 LEF), che non è un
termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza cantonale,
nel Canton Ticino la CEF. Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.
3.2 Secondo
l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è
subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento
presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione
di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a
impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale
non causata da colpa dell’escusso o a un motivo
di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (Nordmann, op.
cit., n. 9-10 ad art. 33 e i riferimenti ivi citati; sentenze della CEF
15.2015.81 del 6 ottobre 2014 consid. 4; 15.2016.70 del 6 settembre 2016 consid. 1.1).
3.3 Come
visto il termine d’opposizione è di dieci giorni dalla notificazione del
precetto esecutivo. L’istanza di
restituzione di questo termine deve quindi
essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. In concreto, presentata il 7 marzo 2019, ossia entro 10 giorni da
quando l’inabilità lavorativa dell’amministratore unico dell’escussa è
cessata, ovvero il 6 marzo 2019, la domanda è tempestiva (art. 33 cpv. 4 LEF).
3.4 Tra
Fatti
i vari motivi di restituzione di un termine la giurisprudenza e la dottrina
citano l’improvviso sopraggiungere di una grave malattia, tale da impossibilitare il richiedente ad agire
entro il termine o a incaricare un terzo del compimento del relativo atto (DTF
112 V 225; Baeriswyl/Milani/Schmid in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 52
ad art. 33 LEF; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar,
2a ed. 2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Nordmann, op.
cit., n. 11 ad art. 33; Erard, op.
cit., n. 22 ad art. 33). Non è invece
considerato un valido impedimento una malattia non grave (sentenza del
Tribunale federale 7B.221/2005 del 12 gennaio 2006 consid. 1; Baeriswyl/Milani/Schmid op. cit. loc.
cit.).
3.5 Nel
caso specifico dal certificato medico prodotto dalla richiedente emerge che l’inabilità lavorativa del proprio
amministratore unico è iniziata solo il 27 febbraio 2019,
quando il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto esecutivo per
interporre opposizione era oramai scaduto, anche se di soli due giorni. L’affermazione
del dr. RA 1, contenuta nello scritto inviato tardivamente il 25 marzo 2019,
Considerandi
secondo cui egli era assente dall’azienda già dal 22 febbraio 2019 in quanto il
regolamento aziendale prevede che il certificato medico di malattia debba
essere presentato a partire dal terzo giorno consecutivo d’inabilità lavorativa,
è rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio e va
pertanto disattesa. Ne consegue pertanto che l’istante
non ha dimostrato l’esistenza del motivo d’impedimento da lei invocato durante
il termine a sua disposizione per interporre opposizione, sicché l’istanza di
restituzione di quel termine va respinta.
3.6
Sia
come sia, il certificato medico prodotto dalla ricorrente non attesta che la
malattia del suo amministratore unico fosse così grave da impedirgli la
formulazione di un’opposizione o la designazione di un rappresentante – per
tacere del fatto che nella fattispecie l’opposizione sarebbe anche potuta
essere interposta da qualsiasi impiegato
della società escussa (sentenza della CEF 15.2017.2 del 26 aprile 2017,
RtiD 2017 II 868 n. 38c consid. 3.3, e i rimandi). Del resto, il 28 febbraio
2019, ossia durante la sua incapacità lavorativa, il dr. RA 1 è stato comunque in
grado di completare e firmare la rubrica relativa all’opposizione a tergo dell’esemplare
del precetto esecutivo destinato al debitore. Anche per questi motivi l’istanza
non può essere accolta.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.