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Decisione

15.2019.23

Conteggio relativo all’importo totale di un’esecuzione giunta allo stadio dell’avviso di pignoramento. Ricevibilità del ricorso

4 aprile 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi del 20 marzo 2019 non sono atti ufficiali destinati a far proseguire

o chiudere le esecuzioni dirette contro i ricorrenti;

ch’essi

hanno infatti un valore meramente informativo, cioè indicano agli escussi la

somma da pagare all’UE per estinguere le rispettive esecuzioni (art. 12 cpv. 2

LEF), ricordato che tale somma cresce ogni giorno a causa degli interessi di

mora (e di eventuali spese esecutive);

che

un ricorso potrebbe entrare in linea di conto solo qualora i ricorrenti

dovessero effettivamente versare all’UE una somma determinata e dovesse sorgere

una controversia sulla questione di sapere se la stessa è sufficiente per considerare

le esecuzioni estinte;

che

a questo punto della procedura, la contestazione dei conteggi, prematura e

astratta, è dunque inammissibile;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

Considerandi

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.