15.2019.24
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso
11 luglio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.24
Lugano
11 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 marzo 2019 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 1° marzo 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, ()
(rappresentata dalla RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 31 luglio 2018 dall’PI 1 nei confronti della RI 1 per
l’incasso di fr. 31'584.40 oltre agli interessi del 6% dal 26 gennaio
2018, di fr. 18.90 e di fr. 1'983.–, il 21 marzo 2019 l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa aveva ritirato l’opposizione
il 26 febbraio 2019, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 29 marzo 2019, la RI 1 si aggrava contro la comminatoria di
fallimento.
C. Con
osservazioni del 3 aprile 2019 l’UE chiede di dichiarare il ricorso
irricevibile senza notificarlo alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la ricorrente allega di voler far fronte al debito verso l’PI 1
mediante pagamento rateale di fr. 1'000.– al mese, in base all’accordo
dell’8 giugno 2018 (doc. 2) che l’aveva portata a ritirare l’opposizione nel
Considerandi
corso dell’udienza di discussione della procedura di rigetto, pendente all’epoca
dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________).
Sostiene tuttavia di non aver dato seguito ai suoi propositi, siccome non ha
mai ricevuto le polizze di versamento dall’PI 1. Così facendo, la ricorrente
non invoca però alcuna violazione della legge da parte dell’UE né alcun errore
di apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF, ragione per cui il ricorso
s’avvera inammissibile.
3.
Stante il suo esito, il giudizio può
essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla
controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.