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Decisione

15.2019.24

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso

11 luglio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 29 marzo 2019, la RI 1 si aggrava contro la comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni del 3 aprile 2019 l’UE chiede di dichiarare il ricorso

irricevibile senza notificarlo alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la ricorrente allega di voler far fronte al debito verso l’PI 1

mediante pagamento rateale di fr. 1'000.– al mese, in base all’accordo

dell’8 giugno 2018 (doc. 2) che l’aveva portata a ritirare l’opposizione nel

Considerandi

corso dell’udienza di discussione della procedura di rigetto, pendente all’epoca

dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________).

Sostiene tuttavia di non aver dato seguito ai suoi propositi, siccome non ha

mai ricevuto le polizze di versamento dall’PI 1. Così facendo, la ricorrente

non invoca però alcuna violazione della legge da parte dell’UE né alcun errore

di apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF, ragione per cui il ricorso

s’avvera inammissibile.

3.

Stante il suo esito, il giudizio può

essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla

controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.