15.2019.25
Ripartizione provvisoria delle quote di reddito pignorate prima della scadenza del termine di pignoramento di un anno
2 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2019.25
Lugano
2 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 aprile 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione del 29 marzo 2019 con cui ha rifiutato di versare
alla ricorrente la somma incassata nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19
dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. PI 1 procede
contro RI 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni emesso per fr. 24'486.40
il 15 aprile 2014, a sua volta fondato su un riconoscimento di debito del 2008,
oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2014;
che
il 4 gennaio 2019, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento della rendita
della cassa pensione dell’escussa, la __________, a concorrenza di fr. 897.45
mensili, “tredicesima e
gratifiche comprese”;
che
con ricorso del 16 gennaio 2019 (inc. 15.2019.18) RI 1 ha chiesto di limitare il pignoramento, “se non c’è miglior
possibilità”, al massimo a fr. 18'775.75, ma in ogni caso a non più di fr. 24'486.–
oltre alle spese di fr. 450.–, “senza ulteriori interessi”, e in via apparentemente
subordinata di ridurre “sensibilmente” la somma pignorabile sulla base delle spese esposte nel ricorso;
che
nel frattempo, o meglio l’11 febbraio 2019, scaduto il termine di
partecipazione di 30 giorni l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle
parti (art. 114 LEF);
che
il 25 marzo 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di trasferire sul suo conto quanto
pagato dalla terza debitrice;
che
il 27 marzo 2019 la __________ ha versato sul conto dell’UE la quota pignorata
delle tre mensilità anticipate dei mesi da aprile a giugno del 2019, pari a fr. 2'692.35;
che
il 29 marzo 2019 l’UE ha informato l’escutente del versamento, precisando però
che per prassi consolidata il riparto delle somme pignorate sarebbe stato
effettuato solo alla fine del periodo di pignoramento di un anno, anche per
permettere di ricalcolare l’importo mensile pignorabile giusta l’art. 93 cpv. 3
LEF nel caso fossero subentrate modifiche determinanti durante il periodo
indicato;
che
con il ricorso in esame, del 4 aprile 2019, RI 1 chiede di accertare la nullità
della decisione del 29 marzo 2019 e in via subordinata di annullarla;
che
la domanda d’urgenza formulata in via preliminare e intesa al pagamento
immediato e in contanti nelle mani della ricorrente, allo sportello, della
somma di fr. 2'692.35 versata dalla __________ è stata respinta con
decreto presidenziale del 12 aprile 2019;
Considerandi
che
nelle sue osservazioni del 6 maggio 2019, l’UE ribadisce la motivazione
contenuta nella decisione impugnata, aggiungendo che la somma reclamata si
riferisce a tre mensilità anticipate e che è pendente un ricorso dell’escussa
contro il calcolo del minimo esistenziale (già citato inc. 15.2019.18);
che
con sentenza odierna la Camera ha parzialmente accolto il ricorso dell’escussa
e ordinato all’UE di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35
già incassata e d’impiegarla per pagare spese della cassa malattia e dentarie
qualora PI 1 gli presenterà le relative fatture;
che
in linea di massima la ripartizione ha luogo solo dopo che tutti i beni
pignorati sono stati realizzati (art. 144 cpv. 1 LEF);
che
l’ufficio d’esecuzione può però procedere a ripartizioni provvisorie in ogni
tempo (art. 144 cpv. 2 LEF), specie nel caso di un pignoramento di salario o di
reddito periodico;
che
la decisione rientra nel suo potere d’apprezzamento, il quale può però essere
contestato mediante ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF (Schöniger in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 92 ad art. 144 LEF);
che
il rifiuto di procedere a ripartizioni provvisorie si rivela inopportuno
– e quindi illegittimo – laddove non sussistano impedimenti oggettivi (sentenza
della CEF 15.2014.95 del 23 febbraio 2015 consid. 5.2, con
riferimento a Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11-12 ad
art. 144 LEF);
che
impedimenti oggettivi possono essere i costi della ripartizione laddove gli
importi incassati siano esigui o la prevedibile variabilità dell’importo dei
redditi conseguiti dall’escusso o delle sue spese indispensabili qualora
sussista la possibilità concreta di dover impiegare quanto già incassato per
garantire il suo minimo esistenziale durante i mesi in cui non è coperto dai
suoi redditi o per far fronte a spese esistenziali non ricorrenti;
che, tuttavia, ipotetiche modifiche della situazione economica dell’escusso suscettibili di richiedere una revisione del pignoramento nel senso
dell’art. 93 cpv. 3 LEF non sono di rilievo se, come nel caso concreto, non
possono essere previste con un minimo di certezza sulla scorta di circostanze
concrete e oggettive;
che
non fosse così, infatti, la facoltà di ripartizioni provvisorie rimarrebbe
lettera morta per i pignoramenti di reddito;
che
il carattere anticipato delle quote di rendita incassate non osta a una
ripartizione, dal momento che la parte non pignorata della rendita è stata
versata all’escussa e secondo i calcoli dell’UE le permetterà di far fronte
alle proprie spese esistenziali, in merito alle quali esso non espone alcun
indizio oggettivo e concreto per cui si dovrebbe attendere una mutazione delle
circostanze determinanti per il calcolo del minimo esistenziale entro la
scadenza del pignoramento;
che il ricorso va pertanto accolto, ma
limitatamente a fr. 1'572.35, siccome in base alla
decisione odierna sul ricorso dell’escussa l’UE è tenuto a trattenere fr. 1'120.–
su quanto finora incassato (fr. 2'692.3);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine
all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di prelevare fr. 1'572.35 su quanto incassato nell’esecuzione
n. __________ e di riversarli a RI 1 sotto deduzione delle spese esecutive.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.