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Decisione

15.2019.25

Ripartizione provvisoria delle quote di reddito pignorate prima della scadenza del termine di pignoramento di un anno

2 luglio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2019.25

Lugano

2 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 4 aprile 2019 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione del 29 marzo 2019 con cui ha rifiutato di versare

alla ricorrente la somma incassata nell’ese­cuzione n. __________ promossa

dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19

dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. PI 1 procede

contro RI 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni emesso per fr. 24'486.40

il 15 aprile 2014, a sua volta fondato su un riconoscimento di debito del 2008,

oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2014;

che

il 4 gennaio 2019, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento della rendita

della cassa pensione dell’escussa, la __________, a concorrenza di fr. 897.45

mensili, “tredicesima e

gratifiche comprese”;

che

con ricorso del 16 gennaio 2019 (inc. 15.2019.18) RI 1 ha chiesto di limitare il pignoramento, “se non c’è miglior

possibilità”, al massimo a fr. 18'775.75, ma in ogni caso a non più di fr. 24'486.–

oltre alle spese di fr. 450.–, “senza ulteriori interessi”, e in via apparentemente

subordinata di ridurre “sensibilmente” la somma pignorabile sulla base delle spese esposte nel ricorso;

che

nel frattempo, o meglio l’11 febbraio 2019, scaduto il termine di

partecipazione di 30 giorni l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle

parti (art. 114 LEF);

che

il 25 marzo 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di trasferire sul suo conto quanto

pagato dalla terza debitrice;

che

il 27 marzo 2019 la __________ ha versato sul conto dell’UE la quota pignorata

delle tre mensilità anticipate dei mesi da aprile a giugno del 2019, pari a fr. 2'692.35;

che

il 29 marzo 2019 l’UE ha informato l’escutente del versamento, precisando però

che per prassi consolidata il riparto delle somme pignorate sarebbe stato

effettuato solo alla fine del periodo di pignoramento di un anno, anche per

permettere di ricalcolare l’importo mensile pignorabile giusta l’art. 93 cpv. 3

LEF nel caso fossero subentrate modifiche determinanti durante il periodo

indicato;

che

con il ricorso in esame, del 4 aprile 2019, RI 1 chiede di accertare la nullità

della decisione del 29 marzo 2019 e in via subordinata di annullarla;

che

la domanda d’urgenza formulata in via preliminare e intesa al pagamento

immediato e in contanti nelle mani della ricorrente, allo sportello, della

somma di fr. 2'692.35 versata dalla __________ è stata respinta con

decreto presidenziale del 12 aprile 2019;

Considerandi

che

nelle sue osservazioni del 6 maggio 2019, l’UE ribadisce la motivazione

contenuta nella decisione impugnata, aggiungendo che la somma reclamata si

riferisce a tre mensilità anticipate e che è pendente un ricorso dell’escussa

contro il calcolo del minimo esistenziale (già citato inc. 15.2019.18);

che

con sentenza odierna la Camera ha parzialmente accolto il ricorso dell’escussa

e ordinato all’UE di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35

già incassata e d’impiegarla per pagare spese della cassa malattia e dentarie

qualora PI 1 gli presenterà le relative fatture;

che

in linea di massima la ripartizione ha luogo solo dopo che tutti i beni

pignorati sono stati realizzati (art. 144 cpv. 1 LEF);

che

l’ufficio d’esecuzione può però procedere a ripartizioni provvisorie in ogni

tempo (art. 144 cpv. 2 LEF), specie nel caso di un pignoramento di salario o di

reddito periodico;

che

la decisione rientra nel suo potere d’apprezzamento, il quale può però essere

contestato mediante ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF (Schöniger in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 92 ad art. 144 LEF);

che

il rifiuto di procedere a ripartizioni provvisorie si rivela inopportuno

– e quindi illegittimo – laddove non sussistano impedimenti oggettivi (sentenza

della CEF 15.2014.95 del 23 febbraio 2015 consid. 5.2, con

riferimento a Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11-12 ad

art. 144 LEF);

che

impedimenti oggettivi possono essere i costi della ripartizione laddove gli

importi incassati siano esigui o la prevedibile variabilità dell’importo dei

redditi conseguiti dall’escusso o delle sue spese indispensabili qualora

sussista la possibilità concreta di dover impiegare quanto già incassato per

garantire il suo minimo esistenziale durante i mesi in cui non è coperto dai

suoi redditi o per far fronte a spese esistenziali non ricorrenti;

che, tuttavia, ipotetiche modifiche della situazione economica del­l’escusso suscettibili di richiedere una revisione del pignoramento nel senso

dell’art. 93 cpv. 3 LEF non sono di rilievo se, come nel caso concreto, non

possono essere previste con un minimo di certezza sulla scorta di circostanze

concrete e oggettive;

che

non fosse così, infatti, la facoltà di ripartizioni provvisorie rimarrebbe

lettera morta per i pignoramenti di reddito;

che

il carattere anticipato delle quote di rendita incassate non osta a una

ripartizione, dal momento che la parte non pignorata della rendita è stata

versata all’escussa e secondo i calcoli dell’UE le permetterà di far fronte

alle proprie spese esistenziali, in merito alle quali esso non espone alcun

indizio oggettivo e concreto per cui si dovrebbe attendere una mutazione delle

circostanze determinanti per il calcolo del minimo esistenziale entro la

scadenza del pignoramento;

che il ricorso va pertanto accolto, ma

limitatamente a fr. 1'572.35, siccome in base alla

decisione odierna sul ricorso dell’escussa l’UE è tenuto a trattenere fr. 1'120.–

su quanto finora incassato (fr. 2'692.3);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine

all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di prelevare fr. 1'572.35 su quanto incassato nell’esecuzione

n. __________ e di riversarli a RI 1 sotto deduzione delle spese esecutive.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.