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Decisione

15.2019.26

Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi. Assegnazione di un termine agli escutenti per dimostrare di aver avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione. Ricorso temerario

10 settembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

10 aprile 2019 PI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi

delle esecuzioni in questione.

C. Con

scritti del 10 aprile 2019 l’UE ha informato RI 1 e RI 2 della domanda appena

citata e li ha invitati a comunicare entro il 2 maggio 2019 se avevano avviato

una procedura di eliminazione delle

opposizioni (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva

pagato integralmente i crediti posti in esecuzione, corredando l’eventuale

comunicazione delle relative prove,

con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state portate a conoscenza di terzi (a norma dell’art.

8a cpv. 3 lett. d LEF).

D. Contro

tale assegnazione di termine RI 1 e RI 2 hanno interposto il ricorso in esame,

del 12 aprile 2019, lamentandone vizi formali e in particolare la mancata

indicazione della via e del termine di ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti

è dato ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1

e 2 LEF), ciò che del resto non è sfuggito ai ricorrenti, che citano

correttamente la nor­ma topica. Ad ogni modo non esiste per gli uffici di

esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indi­care

sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2), come già ricordato a RI 1 nella recente

sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio 2019 (pag.

2).

2.

La censura secondo cui gli scritti dell’UE del 10 aprile 2019 non sono

stati notificati lascia il tempo che trova, dal momento che con il ricorso al

vaglio gli insorgenti li hanno impugnati e prodotti in copia.

3.

Giusta il nuovo art. 8a cpv. 3

lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gen­naio 2019 (RU

2018.

4583; FF 2015 2641 4779), “gli

uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali

il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la

notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni

impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver

avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.

79-84)”, fermo restando che “se ta­le prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione

è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a

terzi”.

3.1

In merito alla richiesta di verificare se

le domande dell’escusso vol­te a non dar notizia delle

esecuzioni in virtù della norma appena citata siano conformi all’art. 59 della

legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172. 021), basta

nuovamente ricordare, come già avvenuto nella sentenza del 20 febbraio 2019 già

citata (pagg. 2-3), che tale norma si applica solo alle autorità amministrative

federali (art. 1 cpv. 1 PA) – mentre l’UE è un’autorità cantonale – e che per i

funzionari degli uffici d’esecuzione entra in considerazione un dovere d’astensione

solo nelle ipotesi menzionate all’art. 10 cpv. 1 LEF.

3.2

La

doglianza, secondo cui l’Ufficio non ha trasmesso ai ricorrenti le ricevute di

pagamento da parte dell’escusso della tassa di fr. 40.– giusta l’art. 12b

OTLEF per ciascuna domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni in

questione, si rivela inammissibile, siccome la predetta tassa è addebitata

esclusivamente al richiedente (escusso), indipendentemente dalla sorte della

doman­da, e non si aggiunge ai costi e alle spese d’esecuzione (punto 8 dell’Istruzione

n. 5 dell’Alta vigilanza in materia

di esecuzione e fallimento

del 18 ottobre 2018 [www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/ schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf]), sicché gli insorgenti,

in qualità di escutenti, non hanno alcun interesse degno di protezione a

riceverne una copia.

3.3

Per

quanto concerne la critica sull’assegnazione del termine da parte dell’UE sino

al 2 maggio 2019 senza apparentemente tener conto delle ferie esecutive pasquali

(art. 56 n. 2 LEF), non occorre approfondire la questione, siccome i ricorrenti

non spiegano in che modo avrebbero subito un pregiudizio, per tacere del fatto

che neppure sino ad oggi essi hanno fornito la prova di aver avviato la

procedura di eliminazione dell’opposizione. Ad ogni modo il termine di 20

giorni impartito dall’Ufficio non è preclusivo, gli escutenti potendo

dimostrare anche in un secondo tempo di aver avviato la procedura di

eliminazione dell’opposizione, ciò che, in caso affermativo, renderà nuovamente

visibili a terzi interessati le esecuzioni in oggetto (art. 8a cpv. 3

lett. d LEF). Quali siano poi le “ulteriori

comunicazioni utili secondo art 35 Cost” i

ricorrenti non precisano, mentre l’aggiunta “a titolo abbondanziale” a

fine della prima pagina del ricorso è incomprensibile. Nella limitata misura in

cui è ricevibile, la censura relativa al termine impartito ai ricorrenti per

fornire le informazioni richieste va quindi respinta.

4.

A

giusto titolo, sul piano generale, i ricorrenti rilevano (all’inizio della

seconda pagina del ricorso) che “non

compete all’Ufficio di esecuzione, rispettivamente all’Autorità di vigilanza,

esprimersi sul­le possibilità di successo dell’azione prospettata [pare di

riparazione], segnatamente sull’intervento della prescrizione o perenzione”. Nel caso in esame, tuttavia, come in quello trattato nella sentenza

del 20 febbraio 2019, l’UE non si è determinato sul merito delle pretese

vantate dai ricorrenti, limitandosi, conformemente all’art. 8a cpv. 3 lett.

d LEF, a invitare i coniugi RI 1 a comunicare e documentare le iniziative

processuali da loro intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata

risposta, non dell’estinzione della loro pretesa o dell’esecuzione, bensì solo

della cessata comunicazione delle esecuzioni a terzi.

5.

Pure

irricevibile, per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 LPR), si rivela la censura

secondo cui la domanda di non dar notizia a terzi di determinate esecuzioni “presenta delle incoerenze gestionali che

necessitano di nuove disposizione legislative che devono essere compiegate agli

Uffici di esecuzione per evitare di generare delle violazioni di diritto

costituzionale e dei doveri di servizio”, i ricorrenti

non indicando quali sarebbero le “incoerenze

gestionali” e in che modo essi sarebbero stati lesi

nei propri diritti.

6.

Diversamente

da quanto sostengono i ricorrenti, senza peraltro dare alcuna motivazione, l’assegnazione

del termine non è stata decisa in base a “questioni di interpretazione”, ma semplicemente in applicazione dell’art. 8a cpv. 3 lett. d

LEF e mediante il modulo ufficiale n. 44c edito dall’Ufficio federale di

giustizia, quale Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. Da ciò non si comprende come alcuni funzionari dell’UE denotino – a

detta degli insorgenti – l’intenzione di recare loro “danno e spese”, ciò che d’al­tronde

nemmeno chiariscono. In ogni caso, compete all’autorità di nomina (art. 34 cpv.

1.

LORD) e non a questa Camera verificare che i funzionari dell’UE rispettino i

doveri di servizio imposti dagli art. 22 e 23 LORD, a prescindere dal fatto che

la mera assegnazione di un termine conformemente a quanto prevede la legge non costituisce

di certo una violazione dei loro doveri di servizio.

7.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.

8.

Con

il ricorso in esame, come in quello del 20 maggio 2019 oggetto di decisione

separata odierna (inc. 15.2019.38), RI 1 ha riproposto diverse censure (v.

consid. 1, 3.1 e 4) già presentate in un precedente ricorso, respinto da questa

Camera nella decisione 15.2019.13 del 20 febbraio 2019, senza neppure tentare di confutarne la

motivazione. D’altronde, egli persiste a chiedere alla Camera misure e verifiche

che esulano dalla sua competenza e a tentare, direttamente (con richieste di

rettifica o revisione) o indirettamente, di rimettere in discussione decisioni

passate in giudicato. Ciò rivela non solo un’ignoranza in sé scusabile del

sistema giuridico in vigore in Svizzera, ma soprattutto un’inca­pacità totale

di apprezzare il senso e le conseguenze delle decisioni sui suoi (numerosi)

ricorsi e di determinarsi secondo tale apprezzamento, evitando di formulare

ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondate. Al riguardo si

osserva che dal 2017, RI 1, per proprio conto o per conto della moglie, ha

inoltrato trentasei ricorsi alla sezione civile del Tribunale d’appello. Tranne

due parzialmente accolti, tutti quelli finora decisi sono stati dichiarati

irricevibili, respinti o stralciati dai ruoli, mentre tutti e venti ricorsi sui

quali il Tribunale federale si è già pronunciato sono stati dichiarati

inammissibili.

Ricordato

che la legittimazione al ricorso (secondo l’art. 17 LEF) presuppone la capacità

di discernimento, vale a dire la capacità di agire ragionevolmente (art. 16

CC), e che il moltiplicarsi delle procedure senza motivi ragionevoli è idoneo a

dimostrare l’incapacità processuale (DTF 98 Ia 324 segg.), RI 1 è invitato ad

astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente

irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una

multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF).

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste dei ricorrenti al riguardo non possono ch’essere

disattese. Stanti le diverse esecuzioni già pendenti nei suoi confronti per l’incasso

di spese processuali, per economia processuale ci si limita in questa sede all’avvertimento

contenuto nel precedente considerando.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. RI

1 è invitato in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure manifestamente

irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una

multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

5. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.