15.2019.26
Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi. Assegnazione di un termine agli escutenti per dimostrare di aver avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione. Ricorso temerario
10 settembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.26
Lugano
10 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 12 aprile 2019 da
RI 1,
RI 2,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’assegnazione di un termine sino al 2 maggio 2019 in relazione
alla domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni n. __________ e __________
promosse dai ricorrenti nei confronti di
PI 1,
Ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta dei precetti
esecutivi n. __________ e __________ emessi il 4 gennaio 2019 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 e RI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso rispettivamente
di fr. 1'450.– oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2015 e di fr. 1'950.–
oltre agli interessi del 5% dal 15 gennaio 2018. L’8 gennaio 2019 l’escusso vi
ha interposto opposizione.
Fatti
B. Il
10 aprile 2019 PI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi
delle esecuzioni in questione.
C. Con
scritti del 10 aprile 2019 l’UE ha informato RI 1 e RI 2 della domanda appena
citata e li ha invitati a comunicare entro il 2 maggio 2019 se avevano avviato
una procedura di eliminazione delle
opposizioni (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva
pagato integralmente i crediti posti in esecuzione, corredando l’eventuale
comunicazione delle relative prove,
con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state portate a conoscenza di terzi (a norma dell’art.
8a cpv. 3 lett. d LEF).
D. Contro
tale assegnazione di termine RI 1 e RI 2 hanno interposto il ricorso in esame,
del 12 aprile 2019, lamentandone vizi formali e in particolare la mancata
indicazione della via e del termine di ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti
è dato ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1
e 2 LEF), ciò che del resto non è sfuggito ai ricorrenti, che citano
correttamente la norma topica. Ad ogni modo non esiste per gli uffici di
esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare
sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2), come già ricordato a RI 1 nella recente
sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio 2019 (pag.
2).
2.
La censura secondo cui gli scritti dell’UE del 10 aprile 2019 non sono
stati notificati lascia il tempo che trova, dal momento che con il ricorso al
vaglio gli insorgenti li hanno impugnati e prodotti in copia.
3.
Giusta il nuovo art. 8a cpv. 3
lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU
2018.
4583; FF 2015 2641 4779), “gli
uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali
il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la
notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni
impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver
avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.
79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione
è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a
terzi”.
3.1
In merito alla richiesta di verificare se
le domande dell’escusso volte a non dar notizia delle
esecuzioni in virtù della norma appena citata siano conformi all’art. 59 della
legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172. 021), basta
nuovamente ricordare, come già avvenuto nella sentenza del 20 febbraio 2019 già
citata (pagg. 2-3), che tale norma si applica solo alle autorità amministrative
federali (art. 1 cpv. 1 PA) – mentre l’UE è un’autorità cantonale – e che per i
funzionari degli uffici d’esecuzione entra in considerazione un dovere d’astensione
solo nelle ipotesi menzionate all’art. 10 cpv. 1 LEF.
3.2
La
doglianza, secondo cui l’Ufficio non ha trasmesso ai ricorrenti le ricevute di
pagamento da parte dell’escusso della tassa di fr. 40.– giusta l’art. 12b
OTLEF per ciascuna domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni in
questione, si rivela inammissibile, siccome la predetta tassa è addebitata
esclusivamente al richiedente (escusso), indipendentemente dalla sorte della
domanda, e non si aggiunge ai costi e alle spese d’esecuzione (punto 8 dell’Istruzione
n. 5 dell’Alta vigilanza in materia
di esecuzione e fallimento
del 18 ottobre 2018 [www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/ schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf]), sicché gli insorgenti,
in qualità di escutenti, non hanno alcun interesse degno di protezione a
riceverne una copia.
3.3
Per
quanto concerne la critica sull’assegnazione del termine da parte dell’UE sino
al 2 maggio 2019 senza apparentemente tener conto delle ferie esecutive pasquali
(art. 56 n. 2 LEF), non occorre approfondire la questione, siccome i ricorrenti
non spiegano in che modo avrebbero subito un pregiudizio, per tacere del fatto
che neppure sino ad oggi essi hanno fornito la prova di aver avviato la
procedura di eliminazione dell’opposizione. Ad ogni modo il termine di 20
giorni impartito dall’Ufficio non è preclusivo, gli escutenti potendo
dimostrare anche in un secondo tempo di aver avviato la procedura di
eliminazione dell’opposizione, ciò che, in caso affermativo, renderà nuovamente
visibili a terzi interessati le esecuzioni in oggetto (art. 8a cpv. 3
lett. d LEF). Quali siano poi le “ulteriori
comunicazioni utili secondo art 35 Cost” i
ricorrenti non precisano, mentre l’aggiunta “a titolo abbondanziale” a
fine della prima pagina del ricorso è incomprensibile. Nella limitata misura in
cui è ricevibile, la censura relativa al termine impartito ai ricorrenti per
fornire le informazioni richieste va quindi respinta.
4.
A
giusto titolo, sul piano generale, i ricorrenti rilevano (all’inizio della
seconda pagina del ricorso) che “non
compete all’Ufficio di esecuzione, rispettivamente all’Autorità di vigilanza,
esprimersi sulle possibilità di successo dell’azione prospettata [pare di
riparazione], segnatamente sull’intervento della prescrizione o perenzione”. Nel caso in esame, tuttavia, come in quello trattato nella sentenza
del 20 febbraio 2019, l’UE non si è determinato sul merito delle pretese
vantate dai ricorrenti, limitandosi, conformemente all’art. 8a cpv. 3 lett.
d LEF, a invitare i coniugi RI 1 a comunicare e documentare le iniziative
processuali da loro intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata
risposta, non dell’estinzione della loro pretesa o dell’esecuzione, bensì solo
della cessata comunicazione delle esecuzioni a terzi.
5.
Pure
irricevibile, per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 LPR), si rivela la censura
secondo cui la domanda di non dar notizia a terzi di determinate esecuzioni “presenta delle incoerenze gestionali che
necessitano di nuove disposizione legislative che devono essere compiegate agli
Uffici di esecuzione per evitare di generare delle violazioni di diritto
costituzionale e dei doveri di servizio”, i ricorrenti
non indicando quali sarebbero le “incoerenze
gestionali” e in che modo essi sarebbero stati lesi
nei propri diritti.
6.
Diversamente
da quanto sostengono i ricorrenti, senza peraltro dare alcuna motivazione, l’assegnazione
del termine non è stata decisa in base a “questioni di interpretazione”, ma semplicemente in applicazione dell’art. 8a cpv. 3 lett. d
LEF e mediante il modulo ufficiale n. 44c edito dall’Ufficio federale di
giustizia, quale Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. Da ciò non si comprende come alcuni funzionari dell’UE denotino – a
detta degli insorgenti – l’intenzione di recare loro “danno e spese”, ciò che d’altronde
nemmeno chiariscono. In ogni caso, compete all’autorità di nomina (art. 34 cpv.
1.
LORD) e non a questa Camera verificare che i funzionari dell’UE rispettino i
doveri di servizio imposti dagli art. 22 e 23 LORD, a prescindere dal fatto che
la mera assegnazione di un termine conformemente a quanto prevede la legge non costituisce
di certo una violazione dei loro doveri di servizio.
7.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.
8.
Con
il ricorso in esame, come in quello del 20 maggio 2019 oggetto di decisione
separata odierna (inc. 15.2019.38), RI 1 ha riproposto diverse censure (v.
consid. 1, 3.1 e 4) già presentate in un precedente ricorso, respinto da questa
Camera nella decisione 15.2019.13 del 20 febbraio 2019, senza neppure tentare di confutarne la
motivazione. D’altronde, egli persiste a chiedere alla Camera misure e verifiche
che esulano dalla sua competenza e a tentare, direttamente (con richieste di
rettifica o revisione) o indirettamente, di rimettere in discussione decisioni
passate in giudicato. Ciò rivela non solo un’ignoranza in sé scusabile del
sistema giuridico in vigore in Svizzera, ma soprattutto un’incapacità totale
di apprezzare il senso e le conseguenze delle decisioni sui suoi (numerosi)
ricorsi e di determinarsi secondo tale apprezzamento, evitando di formulare
ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondate. Al riguardo si
osserva che dal 2017, RI 1, per proprio conto o per conto della moglie, ha
inoltrato trentasei ricorsi alla sezione civile del Tribunale d’appello. Tranne
due parzialmente accolti, tutti quelli finora decisi sono stati dichiarati
irricevibili, respinti o stralciati dai ruoli, mentre tutti e venti ricorsi sui
quali il Tribunale federale si è già pronunciato sono stati dichiarati
inammissibili.
Ricordato
che la legittimazione al ricorso (secondo l’art. 17 LEF) presuppone la capacità
di discernimento, vale a dire la capacità di agire ragionevolmente (art. 16
CC), e che il moltiplicarsi delle procedure senza motivi ragionevoli è idoneo a
dimostrare l’incapacità processuale (DTF 98 Ia 324 segg.), RI 1 è invitato ad
astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente
irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una
multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF).
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste dei ricorrenti al riguardo non possono ch’essere
disattese. Stanti le diverse esecuzioni già pendenti nei suoi confronti per l’incasso
di spese processuali, per economia processuale ci si limita in questa sede all’avvertimento
contenuto nel precedente considerando.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. RI
1 è invitato in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure manifestamente
irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una
multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
5. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.