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Decisione

15.2019.28

Stato di ripartizione immobiliare in procedura fallimentare. Eccedenza. Interessi dei crediti garantiti da pegno

6 settembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

5 giugno 2018 l’UF ha aggiudicato la particella n. __________ alla __________ per

fr. 1'777'000.– e le PPP n. __________ e __________ alla

RI 1 per rispettivamente fr. 470'000.– e fr. 490'000.–.

C. Lo

stato di ripartizione del ricavato delle vendite è stato inviato alla RI 1 con

raccomandata dell’8 aprile 2019 ed è stato depositato all’UF a partire dal giorno

successivo.

Dallo

stesso emerge che il ricavo netto della realizzazione e del­l’amministrazione

della particella n. __________ RFD di __________ è di fr. 1'766'395.80.

Dedotti i crediti garantiti da ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone

Ticino e del Comune di __________, l’im­porto da ripartire tra gli altri

creditori è di fr. 1'740'363.80, di cui fr. 1'151'205.25 sono assegnati in contanti alla

RI 1.

Il

ricavo netto della realizzazione e dell’amministrazione della PPP __________

RFD di __________ è di fr. 481'188.45. Dedotti i crediti garantiti da

ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________,

l’importo da ripartire tra gli altri creditori è di fr. 479'730.05,

interamente assegnati alla RI 1, nella misura di fr. 15'192.25 in contanti

e per il resto in compensazione del prez­zo d’aggiudicazione.

Il

ricavo netto della realizzazione e dell’amministrazione della PPP __________

RFD di __________ è di fr. 480'127.20. Dedotti i crediti garantiti da

ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________,

l’importo da ripartire tra i creditori pignoratizi è di fr. 478'525.80,

interamente assegnati alla RI 1 in compensazione del prezzo d’aggiudicazione.

La

differenza tra l’importo da ripartire tra i creditori pignoratizi della

particella n. __________, di fr. 1'740'363.80, e quello assegnato alla

ricorrente, di fr. 1'151'205.25, pari a fr. 589'158.55, è stata suddivisa

dall’UF fra i tre fondi posti all’asta in proporzione dei rispettivi ricavi, e pertanto

è stato assegnato un ulteriore importo di fr. 382'511.80 alla particella

n. __________, di fr. 101'170.80 alla PPP n. __________ e di fr. 105'475.95

alla PPP n. __________, secondo la seguente ripartizione:

– l’intera somma assegnata

alla particella n. __________ è devoluta ai creditori chirografariRI 1) e di

III. e IV. grado (PI 4);

– la somma assegnata alla PPP

__________ è attribuita per fr. 47'605.50 complessivi alla Comunione dei comproprietari

del condominio PI 2, a beneficio d’ipoteche legali, e per fr. 50'838.40 alla

società __________ __________ di __________ (__________) SA, portatrice della

cartella ipotecaria di terzo grado, l’eccedenza di fr. 2'726.50 essen­do

devoluta ai creditori chirografari;

– la somma assegnata alla PPP

__________ è attribuita per fr. 57'030.35 complessivi alla Comunione dei comproprietari

del condominio PI 2, a beneficio d’ipoteche legali, e per fr. 38'950.– a PI

3, portatore della cartella ipotecaria di terzo grado, l’ecce­denza di fr. 9'495.60

essendo devoluta ai creditori chirografari.

D. Con

ricorso del 18 aprile 2019 la RI 1 postula la riforma dello stato di

ripartizione nel senso che le eccedenze di fr. 394'733.90 complessivi siano

devolute ai creditori pignoratizi, secondo l’or­dine della loro iscrizione

negli elenchi oneri, per gli interessi dei loro crediti garantiti da pegno

decorsi dal fallimento alla realizzazione, cosicché a lei sia riconosciuto un

dividendo complessivo di fr. 2'220'950.50 (ossia fr. 111'489.40

supplementari).

E. Con

decreto del 26 aprile 2019 il presidente di questa Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo limitatamente alla distribuzione delle

eccedenze di complessivi fr. 394'733.90.

F. Con

osservazioni del 14 maggio 2019 l’UF si è rimesso al giudizio della Camera, mentre

gli altri creditori sono rimasti silenti. Interpellati con ordinanza dell’8

agosto 2019 specificatamente sul possibile annullamento della decisione dell’UF

di attribuire ai creditori pignoratizi

garantiti unicamente dalle PPP n. __________ e __________ parte del­l’eccedenza di fr. 5'015'158.56 verificatasi nella realizzazione della

particella n. __________, la Comunione dei comproprietari del condominio PI 2

ha comunicato il 13 agosto di opporsi all’annullamento prospettato; nello

stesso senso si è espresso pure PI 3 con scritto del 22 agosto 2019, postulando

inoltre l’attribuzione di fr. 4'750.– supplementari per gli interessi fino

alla realizzazione. Nel termine di dieci giorni impartitogli con la stessa

ordinanza, mediante la quale gli sono stati notificati lo stato di riparto e il

ricorso, PI 4 è invece rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla

ricorrente avvenuta il 9 aprile 2019 (come il deposito dello stesso), il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Con

il ricorso la RI 1 evidenzia di essere creditrice ipotecaria nei confronti

della fallita per complessivi fr. 2'109'461.10 per capitale e interessi

calcolati sino alla dichiarazione di fallimento e di ulteriori fr. 111'489.40

per gli interessi decorsi tra il giorno del fallimento e quello della

realizzazione. Dato che tutti i creditori pignoratizi sono stati interamente

soddisfatti in capitale e interessi calcolati fino al giorno dell’apertura del

fallimento, la ricorrente chiede che, in virtù dell’art. 209 cpv. 2 LEF, le

eccedenze di fr. 394'733.90 complessivi siano devolute in priorità alla

copertura degli interessi ipotecari intercorsi tra la dichiarazione del

fallimento e la realizzazione e postula di conseguenza per sé stessa un

dividendo supplementare di fr. 111'489.40.

Nelle

sue osservazioni al ricorso l’UF rileva che l’eccedenza riferita al fondo n. __________

ha la propria origine nel fatto che i cessionari del mutuo garantito dalle

cartelle ipotecarie gravanti il fondo in terzo e quarto grado hanno omesso d’includere

quei pegni nel­l’atto di cessione, altrimenti il loro credito, di fr. 427'555.55,

avreb­be esaurito integralmente l’eccedenza di fr. 382'511.80. Motivo per

cui ha ritenuto l’art. 209 cpv. 2 LEF inapplicabile.

3.

Giusta

l’art. 209 cpv. 2 LEF gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a

decorrere sino alla realizzazione del pegno nella misura in cui il ricavo

conseguito sia superiore all’importo del debito, compresi gli interessi

calcolati sino alla dichiarazione del fallimento (sentenza della CEF

15.2013.118

del 14 marzo 2014 consid. 4).

3.1

Nel

caso in esame, dedotte le ipoteche legali del Cantone e del Comune di __________,

il ricavo netto della realizzazione del fondo n. 3704, pari a fr. 1'740'363.80,

supera il saldo (di fr. 1'151'205.25) del credito (di fr. 2'109'461.10)

iscritto a suo favore nei tre elenchi oneri (compresi gli

interessi del 2.625% fino all’apertura del fallimento, del 31 maggio

2016), dopo la compensazione con il prezzo d’aggiudicazione netto delle due PPP

acquistate dalla stessa RI 1 (di fr. 479'730.05 e 478'525.80). Ne discende

che sull’ec­cedenza di fr. 589'158.55 (fr. 1'740'363.80 ./. fr. 1'151'205.25),

in virtù dell’art. 209 cpv. 2 LEF la RI 1 ha ancora diritto agli interessi del

2.

% dal giorno successivo all’apertura del fallimento, ossia dal 1° giugno

2016, al giorno della realizzazione del pegno, il 5 giugno 2018, da lei computati

in fr. 111'489.40. Contrariamente a quanto osserva l’UF, i crediti

iscritti nell’elenco oneri in III. e IV. grado a favore di PI 4 non ostano all’applica­zione

dell’art. 209 cpv 2 LEF, perché essi sono stati collocati d’uf­ficio nella

terza classe della graduatoria senza contestazione da parte sua (v. sopra ad

F), privandolo di ogni diritto sull’eccedenza.

3.2

Secondo

il modo di ripartizione adottato dall’UF nella decisione impugnata, parte della

rimanenza del ricavo del fondo n. __________, di fr. 477'669.15 (fr. 589'158.55 ./. 111'489.40), dovrebbe

essere sud­divisa tra i creditori a beneficio di un pegno sulla PPP n. __________

(per fr. 98'444.30) e sulla PPP n. __________ (per fr. 95'980.35). Non

se ne capisce tuttavia il motivo. Il pegno RI 1 non è infatti un pegno

gravante collettivamente i tre fondi (bensì sei cartelle ipotecarie distinte) e

questi non sono stati realizzati nel quadro di un’asta in blocco. Una

ripartizione delle eccedenze sarebbe stata ipotizzabile solo se la vendita

delle PPP (o almeno di una di esse) avesse anch’essa generato eccedenze, ma non

è stato il caso. Non è poi di rilievo l’opposizione manifestata dalla Comunione dei comproprietari del condominio PI 2 e da PI 3 (sopra ad F), poiché non spiegano perché avrebbero un

diritto preferenziale (rispetto agli altri creditori chirografari) sul provento

di un immobile sul quale non vantano alcun diritto di pegno.

3.3

La

decisione dell’Ufficio sul modo di ripartire l’eccedenza del fon­do n. __________

non può d’altronde considerarsi passata in giudicato, poiché lo stato di

riparto immobiliare, da qualificare come stato di riparto provvisorio giusta l’art.

266.

LEF, non è stato notificato ai creditori chirografari, benché essi siano i

legittimi destinatari delle eccedenze indebitamente versate ai creditori il cui

pegno grava solo sulle PPP. Non avrebbe neppure senso ordinare all’UF di

notificare ora ai creditori chirografari una decisione manifestamente errata.

Occorre quindi rettificare d’ufficio lo stato di riparto provvisorio, nel senso

che l’eccedenza di fr. 589'158.55

menzionata nella seconda pagina dello stato di ripartizione impugnato è versata

alla RI 1 a concorrenza di fr. 111'489.40 a saldo degli interessi

decorrenti sulla sua pretesa dall’apertura del fallimento al giorno dell’asta

(giusta l’art. 209 cpv. 2 LEF), mentre la rimanenza, pari a fr. 477'669.15, è attribuita al conto degli

attivi della fallita non gravati da pegno (per pagare le spese generali e i

crediti chirografari).

3.4

La

versione rettificata dello stato di riparto immobiliare andrà notificata a

tutti i creditori (anche chirografari) in virtù dei combinati art. 266 cpv. 2 e

263.

cpv. 2 LEF, a meno che tale comunicazione possa avvenire a breve nel quadro

della notifica dello stato di ripartizione definitivo. Una volta la decisione

passata in giudicato, l’UF procederà a chiedere ai creditori a beneficio di un

pegno sulle PPP la restituzione dei dividendi versati loro per errore.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza lo stato di riparto immobiliare depositato il 9 aprile 2019 nel fallimento

della PI 1 è rettificato nel senso indicato nel considerando 3.3.

1.2

All’CO

1.

è ordinato di procedere come prescritto nel considerando 3.4.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– .

– __________ __________, __________;

– __________, __________;

– __________, __________;

– __________ __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.