15.2019.29
Minimo di esistenza. Pignoramento del salario di un escusso domiciliato in Svizzera versato da un datore di lavoro con sede in Italia. Spese accessorie di locazione. Rimborso mutui
14 agosto 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.29
Lugano
14
agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 aprile 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la notifica del pignoramento di reddito e il relativo calcolo
del minimo esistenziale eseguita l’11 aprile 2019 nei confronti del ricorrente a
favore del gruppo n. 3 composto di:
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. A
favore del gruppo n. 2, composto della Confederazione Svizzera (esecuzione n. __________), dello Stato
del Canton Ticino (n. __________) e del Comune di __________ (n. __________ e __________) per crediti di
complessivi fr. 17'412.15, il 7 agosto 2018 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha
determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del
seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
8'870.00
__________ Spa – Impiegato
Totale
fr.
8'870.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'840.00
Spese mediche e dentali
fr.
370.00
Totale
fr.
3'910.00
100%
Ancorché
l’eccedenza pignorabile risultasse di fr. 4'960.– secondo il conteggio
appena citato (fr. 8'870.– ./. fr. 3'910.–), l’UE ha diffidato l’escusso
stesso a versargli solo fr. 400.– mensili. Il verbale di pignoramento è
stato spedito l’11 settembre 2018.
Fatti
B. A
favore del gruppo n. 3, composto della Confederazione Svizzera (esecuzioni n. __________, __________, __________
e __________) e dello Stato del Canton Ticino (n. __________, __________ e__________)
per crediti di complessivi fr. 22'712.45, il 25
gennaio 2019 l’UE di Mendrisio ha nuovamente eseguito un
pignoramento di fr. 400.– mensili in mano dello stesso escusso. Il
verbale di pignoramento è stato spedito il 25 febbraio
2019.
C. Su
segnalazione di un creditore, il 2 aprile 2019 l’UE ha nuovamente sentito l’escusso
e l’11 aprile ha proceduto a una revisione del calcolo del suo minimo
esistenziale secondo il seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
8'076.00
__________ Spa – Impiegato
Totale
fr.
8'076.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'840.00
Spese mediche e dentali
fr.
366.00
Spese mediche fuori dalla
franchigia
Altri
fr.
50.00
Vestiario
Altri
fr.
105.00
Turni/festivi/weekend
Altri
fr.
105.00
Lavori faticosi
Totale
fr.
4'166.00
100%
Di
conseguenza, lo stesso giorno l’UE ha diffidato l’escusso medesimo a versargli
ogni importo eccedente il suo minimo esistenziale
stabilito in fr. 4'166.– mensili (indicativamente fr. 3'910.–) e il
17 aprile ha spedito alle parti la decisione di revisione del pignoramento.
D. Con
ricorso del 16 aprile 2019, RI 1 contesta il nuovo calcolo, rimproverando all’UE
di non avere preso in considerazione tutte le spese da lui “presentate (telefoni, assicurazioni, rimborsi
creditreform, billag, spese accessorie affitto) in base al calcolo [da lui]
fornito con giustificativi allegati all’Ufficio Esecuzione di Mendrisio”. Si duole inoltre che non è stato tenuto conto delle garanzie né degli
obblighi di rimborso di un prestito, di complessivi € 2'500.–, imposti dall’istituto
bancario italiano che gestisce il conto sul quale egli riceve lo stipendio.
E. Con
osservazioni del 28 maggio 2019, l’UE postula la reiezione del ricorso. I procedenti,
invece, non si sono determinati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso l’11 aprile 2019 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. L’autorità
di vigilanza verifica d’ufficio la propria competenza territoriale e quella
dell’ufficio d’esecuzione all’origine del provvedimento impugnato. In linea di
principio, l’ufficio può pignorare solo i beni che si trovano nel proprio
circondario (cfr. art. 89 LEF). Crediti che non sono incorporati in
cartevalori sono reputati situati al domicilio svizzero del debitore (DTF
140 III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1). Dal momento
che, nella fattispecie, l’escusso è domiciliato a __________, l’UE è competente
per pignorare il suo salario, anche se è versato da un ente con sede all’estero
(__________).
3. La
notifica di provvedimenti esecutivi all’estero richiede di far capo all’assistenza
internazionale o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo
Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per
posta (art. 66 cpv. 3 LEF). La Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965
relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti
giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS
0.274.131) si applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio d’esecuzione,
Considerandi
qualora vertano su debiti di diritto privato (sentenza della CEF 15.2017.17 del
14.
marzo 2017 consid. 2.1 con rinvii). E l’Italia ha dichiarato di non opporsi
alla notifica in via postale sul suo territorio di atti giudiziari e
extragiudiziari emanati in materia civile o commerciale da altri Stati membri
che, come la Svizzera, vietano invece la via postale (sentenza della CEF
15.2009.144
del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 741 n. 48c consid. 4 con
riferimenti). Il problema, nella fattispecie, è che i crediti posti in
esecuzione si riferiscono a tributi pubblici, cui non è applicabile la CLA65.
Si rivela così impossibile, sulla scorta di quella Convenzione, notificare a __________
in via postale l’ingiunzione di riversare all’UE la parte
pignorabile del salario dell’escusso. Giusta, pertanto, la decisione di
rivolgere l’ingiunzione a RI 1 personalmente, con la comminatoria delle
sanzioni penali in caso di distrazione delle somme pignorate (art. 169 CP).
Errata, per contro, la (prima) decisione dell’UE di ridurre (a fr. 400.– mensili)
la quota pignorabile del salario dell’escusso (sopra ad A) stante l’impossibilità
di notificare il pignoramento direttamente a __________.
Egli non ha diritto a un trattamento privilegiato rispetto ai debitori il cui
datore di lavoro ha sede in Svizzera e non può richiamarsi alla decisione
(erronea) del 7 agosto 2018 per contestare la revisione (giusta) dell’11 aprile
2019.
L’efficacia del pignoramento è comunque data dalla sanzione penale appena
ricordata cui l’escusso si espone in caso di mancato riversamento all’UE della
quota pignorata del proprio reddito.
4.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono
essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
5.
Il
ricorrente rimprovera all’UE di non avere tenuto conto di tutte le spese da lui
“presentate (telefoni,
assicurazioni, rimborsi creditreform, billag, spese accessorie affitto) in base
al calcolo [da lui] fornito con giustificativi allegati all’Ufficio Esecuzione
di Mendrisio”.
5.1
Egli
perde di vista, tuttavia, che nel minimo esistenziale di base di fr. 1'700.–
mensili riconosciutogli – un importo forfetario destinato a coprire le spese
per i bisogni vitali suoi e della famiglia – sono comprese in particolare le
spese per telefono non professionali, assicurazioni private e allacciamento
televisivo (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2016.104 del 4 settembre
2017, consid. 6.3 e i rinvii).
5.2
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. Nella misura in cui non concernono beni
indispensabili, l’estinzione di debiti, in particolare il rimborso di crediti
bancari, non rientra nel minimo esistenziale (DTF 102 III 19; sentenza
del Tribunale federale 5A_222/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.3; Vonder Mühll, op.
cit., n. 33 ad art. 93 ; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 157 ad art. 93 LEF). Giustamente
l’UE non ha tenuto conto del rimborso alla __________.
5.3
Dal contratto di locazione prodotto dal ricorrente all’UE si evince che
il canone di locazione, nel 2012 di fr. 1'740.–, comprende un acconto per
le spese accessorie di fr. 230.– mensili. Sulla scorta dei giustificativi
di pagamento da lui trasmessi, l’UE ha tenuto conto del canone versato negli
ultimi mesi, che ammonta a fr. 1'840.– mensili. RI 1 non ha dimostrato di
aver pagato spese accessorie non incluse negli acconti. Ora, è principio
giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del
minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit.,
n. 25 ad art. 93; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Anche su questo punto il ricorso si rivela
infondato.
6.
Il ricorrente si duole infine che l’UE
non ha considerato le garanzie né gli obblighi di rimborso di un prestito, di
complessivi € 2'500.–, imposti dall’istituto bancario italiano che gestisce il
conto sul quale egli riceve lo stipendio. A parte il fatto che tale allegazione
è stata formulata solo con il ricorso, di modo che l’UE non avrebbe potuto
tenerne conto, già si è detto che l’estinzione di debiti, in particolare
il rimborso di crediti bancari, non rientra nel minimo esistenziale (sopra
consid. 5.2). Volendo poi far astrazione del fatto che il ricorrente non ha
dimostrato l’esistenza di una trattenuta bancaria effettiva di € 2'500.–
mensili, egli potrebbe comunque evitarla indicando alla sua datrice di lavoro
un altro conto su cui versare il salario. Ne consegue, in definitiva, che il
ricorso dev’essere integralmente respinto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.