15.2019.3
Pignoramento di un fondo e di un garage. Tardività dell’impugnazione del verbale di pignoramento. Richiesta di cancellazione dell’esecuzione per premi dell’assicurazione malattia
21 febbraio 2020Italiano9 min
RI 1 per l’incasso dei premi LAMal da ottobre a dicembre 2013, di fr. 1'050.90 oltre ad
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.3
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento eseguito il 17 agosto 2018 a favore, in
particolare, delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti
della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n.
__________ e __________ emessi il 25 marzo e il 3 luglio
2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (“PI 1”) procede contro
RI 1 per l’incasso dei premi LAMal da ottobre a dicembre 2013, di fr. 1'050.90 oltre ad
accessori, rispettivamente del premio LAMal di gennaio 2014 e delle partecipazioni
dal giugno 2013, di complessivi fr. 812.80 oltre ad accessori.
B. Avendo
rigettato le opposizioni interposte dall’escusso con decisioni del 7 maggio e
26 settembre 2014, confermate con decisioni su opposizione del 1° luglio e 9
dicembre 2014, la cassa malati procedente ha chiesto la continuazione della
prima esecuzione il 27 novembre 2014 e della seconda il 15 luglio 2015. Su
ricorso dell’escussa, il pignoramento di crediti, eseguito il 16 luglio 2015, e
l’avviso d’incanto del 1° giugno 2017 sono stati annullati da questa Camera con
sentenza del 19 gennaio 2018 (inc. 15.2017.45).
C. Il
13 luglio 2018, l’UE ha proceduto a pignorare l’appartamento dell’escussa con
il relativo posteggio (unità di proprietà per piani n. __________
e __________ [quota AH] della particella n. __________ RFD di __________) a favore del gruppo composto delle due
esecuzioni della PI 1 e
delle esecuzioni n. __________ della PI 2 (di fr. 421.75
oltre agli accessori) e n. __________ della
Confederazione (di fr. 641.30 oltre agli accessori). Il verbale di
pignoramento è stato emesso il 17 agosto 2018 e indica un valore di stima di fr. 386'326.–
complessivi a fronte di tre cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 252'000.–
nominali.
D. Con
scritto del 2 gennaio 2019, RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) di annullare entrambe le esecuzioni della PI 1 e il
pignoramento. Statuendo con sentenza del giorno successivo (inc. 36.2019.1), il
giudice delegato del TCA ha dichiarato irricevibile il “ricorso” interposto da RI
1 e ha trasmesso gli atti alla cassa malattia per i suoi incombenti e alla
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) per competenza.
E. Il
13 febbraio 2019, il presidente della CEF ha concesso al ricorso effetto
sospensivo limitatamente alle esecuzioni della PI 1.
F. Con
osservazioni del 5 giugno 2019, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso. I
creditori sono rimasti silenti. Mediante una replica spontanea del 6 giugno
2019, RI 1 ha contestato le osservazioni dell’UE e ribadito la propria
posizione.
G. Interpellata
dal presidente della CEF, la procedente ha risposto il 9 gennaio 2020 di avere
informato la ricorrente, con scritto del 15 gennaio 2019, di non potersi
determinare con una decisione formale sulla sua richiesta di risarcimento danni
in mancanza di una “richiesta
motivata ed una dettagliata lista argomentata con i rispettivi giustificativi
dei danni che fa valere”. Per quanto riguarda la
richiesta di pagamento della differenza di fr. 1'400.– tra la fattura d’onorario
del patrocinatore dell’assicurata e le ripetibili assegnatele dal TCA nella sua
sentenza del 18 maggio 2016, la Cassa ha ritenuto che la decisione in questione
era definitiva e che i fr. 1'400.– non
erano quindi “né dovuti né giustificabili”. La ricorrente si è espressa al riguardo con scritto del 16 gennaio
2020.
Considerato
in diritto: 1. Nella misura in cui il ricorso inoltrato da RI 1 il 2 gennaio 2019
al TCA mira l’operato dell’UE (e in particolare il pignoramento del 13 luglio
2018) rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza cantonale (art. 17
LEF), nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Giusta l’art.
17 cpv. 1 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni dalla
notifica dell’atto impugnato.
1.1 Nella
fattispecie, come previsto dall’art. 114 LEF, l’UE ha inviato il verbale del
pignoramento eseguito il 13 luglio 2018 il successivo 17 agosto. Dalla
documentazione acclusa alla replica spontanea si evince che RI 1 ne ha avuto
conoscenza al più tardi il 20 agosto 2018 (email di stessa data alla
funzionaria Orsatti). Alle sue successive contestazioni del 21 agosto,
segnatamente per quanto attiene al fatto ch’essa non sarebbe stata avvertita
del pignoramento e non avrebbe potuto presenziare alla sua esecuzione, l’UE ha
risposto lo stesso giorno (email della funzionaria Vassalli), ricordando che gli
avvisi di pignoramento sono stati regolarmente emessi, che il verbale (interno)
delle operazioni di pignoramento è stato compilato in sua presenza allo
sportello del settore 1, che lei ha successivamente trasmesso i documenti
giustificativi il 9 aprile e che passati invano tre mesi per darle la
possibilità – come convenuto – di promuovere azione di disconoscimento dei
debiti dell’PI 1 la funzionaria responsabile della pratica ha deciso di
pignorare i fondi dell’escussa anziché lo stipendio, in quanto le dava un lasso
di tempo più lungo “per
sistemare la situazione”.
Con
email del 22 agosto 2018, l’escussa ha contestato la risposta dell’UE, facendo
valere, tra l’altro, che non si era mai discusso del pignoramento del suo
immobile, bensì semmai del rilascio di attestati di carenza di beni, e che i
precetti esecutivi andavano cancellati sulla scorta della decisione del Tribunale
d’appello. Ha concluso indicando di aspettare il ritorno del suo avvocato dalle
ferie e la reazione della RSI alla sua segnalazione e ha chiesto all’UE la
conferma di avere sei mesi per pagare i precetti esecutivi.
1.2 Ciò
posto, in quest’ultimo messaggio RI 1 non ha postulato l’annullamento del
pignoramento, anzi pare essersene fatta una ragione nella misura in cui le
dava sei mesi per pagare o sistemare le esecuzioni. Non risulta poi averlo
impugnato neppure entro la scadenza del termine di ricorso (al più tardi il 30
agosto 2018). Il ricorso in esame, inoltrato il 2 gennaio 2019 pochi giorni
prima della data d’inizio del termine per chiedere la vendita indicata nel
verbale di pignoramento (il 14 gennaio 2019), si avvera quindi ampiamente
tardivo e pertanto inammissibile.
Ad
ogni modo, RI 1 è stata regolarmente
avvisata del pignoramento e ha partecipato alla sua esecuzione (nel
senso dell’art. 91 cpv. 1 LEF), come risulta dalla sua firma sul verbale
interno delle operazioni di pignoramento del 21 marzo 2018. La legge non
imponeva poi all’UE di sentirla prima di emettere il verbale di pignoramento in
cui è contenuta la decisione di pignoramento. RI 1 poteva infatti fare valere
le sue ragioni con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni
dalla comunicazione del verbale, ciò che, come visto, non ha fatto.
1.3 È
parimenti tardivo, e quindi irricevibile, il rimprovero all’UE di aver
pignorato, anziché lo stipendio (recte: le indennità di disoccupazione), un immobile con un garage, che a suo
dire da solo vale già circa fr. 40'000.–, “per un debito alla fine abbastanza irrisorio”, per tacere del fatto che i due fondi pignorati risultano gravati con
pegni immobiliari per complessivi fr. 252'000.–, di tutta evidenza non coperti
dal solo garage. La ricorrente avrebbe del resto potuto porre fine al
pignoramento estinguendo spontaneamente i debiti posti in esecuzione grazie ai
propri redditi (ma ha già manifestato la sua avversione di principio a una
simile soluzione).
1.4 Pure
alla richiesta della ricorrente volta a cancellare i precetti esecutivi della PI
1 l’UE ha già risposto, ricordando che era stato chiarito come lei avrebbe
dovuto inoltrare azioni di disconoscimento di debito con la richiesta di
sospendere le esecuzioni (email 21 agosto 2018 della funzionaria Vassalli).
Come già rilevato in precedenza, RI 1 non ha contestato tale risposta presso l’autorità
di vigilanza nel termine di legge. Anche su questo punto il ricorso è
irricevibile.
1.4.1 A
scanso di equivoci giova rammentare che nella sua decisione del 19 gennaio 2018
(inc. 15.2017.45, pag. 3) questa Camera ha puntualizzato che la richiesta di cancellazione delle esecuzioni, già
formulata in quel contesto, era irricevibile, perché la via del ricorso
(art. 17 LEF) non consente all’escusso di sollevare questioni di merito
(attinenti cioè alla validità materiale dei crediti posti in esecuzione). Su
questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità
di vigilanza, bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in prima
luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg.
LEF). Nel caso in rassegna, le decisioni di
rigetto dell’opposizione del 1° luglio e 9 dicembre 2014 dell’PI 1 sono
definitive.
1.4.2 Se
RI 1 possa ancora far accertare l’inesistenza dei crediti posti in esecuzione
(o la loro estinzione in seguito a compensazione con le pretese di risarcimento
danno da lei vantate) od ottenere la revisione delle decisioni su opposizione non
spetta né all’UE né a questa Camera dirlo. In
prima battuta dovrebbe verosimilmente essere adita la stessa cassa che
ha stabilito i premi contestati (art. 49 o 53 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). Solo se poi
la PI 1 dovesse annullarli o modificarli con una nuova decisione l’UE potrebbe
vietare la comunicazione delle esecuzioni a terzi nel senso dell’art. 8a
cpv. 3 LEF, ove risultasse dalla nuova decisione che i crediti posti in
esecuzione non sono mai esistiti, erano
ingiustificati sin dall’inizio oppure sono stati estinti prima dell’inoltro
dell’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017
Considerandi
II 864 n. 36c, consid. 2, con un riferimento alla sentenza del Tribunale
federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, SZZP/RSPC 2015, 179, consid. 4.2 e 2).
In definitiva, il ricorso si rivela integralmente irricevibile.
2.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.