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Decisione

15.2019.3

Pignoramento di un fondo e di un garage. Tardività dell’impugnazione del verbale di pignoramento. Richiesta di cancellazione dell’esecuzione per premi dell’assicurazione malattia

21 febbraio 2020Italiano9 min

RI 1 per l’incasso dei premi LAMal da ottobre a dicembre 2013, di fr. 1'050.90 oltre ad

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.3

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2019 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il pignoramento eseguito il 17 agosto 2018 a favore, in

particolare, delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti

della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n.

__________ e __________ emessi il 25 marzo e il 3 luglio

2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (“PI 1”) procede contro

RI 1 per l’incasso dei premi LAMal da ottobre a dicembre 2013, di fr. 1'050.90 oltre ad

accessori, rispettivamente del premio LAMal di gennaio 2014 e delle partecipazioni

dal giugno 2013, di complessivi fr. 812.80 oltre ad accessori.

B. Avendo

rigettato le opposizioni interposte dall’escusso con decisioni del 7 maggio e

26 settembre 2014, confermate con decisioni su opposizione del 1° luglio e 9

dicembre 2014, la cassa malati procedente ha chiesto la continuazione della

prima esecuzione il 27 novembre 2014 e della seconda il 15 luglio 2015. Su

ricorso dell’escussa, il pignoramento di crediti, eseguito il 16 luglio 2015, e

l’avviso d’incanto del 1° giugno 2017 sono stati annullati da questa Camera con

sentenza del 19 gennaio 2018 (inc. 15.2017.45).

C. Il

13 luglio 2018, l’UE ha proceduto a pignorare l’appartamento dell’escussa con

il relativo posteggio (unità di proprietà per piani n. __________

e __________ [quota AH] della particella n. __________ RFD di __________) a favore del gruppo composto delle due

esecuzioni della PI 1 e

delle esecuzioni n. __________ della PI 2 (di fr. 421.75

oltre agli accessori) e n. __________ della

Confederazione (di fr. 641.30 oltre agli accessori). Il verbale di

pignoramento è stato emesso il 17 agosto 2018 e indica un valore di stima di fr. 386'326.–

complessivi a fronte di tre cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 252'000.–

nominali.

D. Con

scritto del 2 gennaio 2019, RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) di annullare entrambe le esecuzioni della PI 1 e il

pignoramento. Statuendo con sentenza del giorno successivo (inc. 36.2019.1), il

giudice delegato del TCA ha dichiarato irricevibile il “ricorso” interposto da RI

1 e ha trasmesso gli atti alla cassa malattia per i suoi incombenti e alla

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) per competenza.

E. Il

13 febbraio 2019, il presidente della CEF ha concesso al ricorso effetto

sospensivo limitatamente alle esecuzioni della PI 1.

F. Con

osservazioni del 5 giugno 2019, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso. I

creditori sono rimasti silenti. Mediante una replica spontanea del 6 giugno

2019, RI 1 ha contestato le osservazioni dell’UE e ribadito la propria

posizione.

G. Interpellata

dal presidente della CEF, la procedente ha risposto il 9 gennaio 2020 di avere

informato la ricorrente, con scritto del 15 gennaio 2019, di non potersi

determinare con una decisione formale sulla sua richiesta di risarcimento danni

in mancanza di una “richiesta

motivata ed una dettagliata lista argomentata con i rispettivi giustificativi

dei danni che fa valere”. Per quanto riguarda la

richiesta di pagamento della differenza di fr. 1'400.– tra la fattura d’ono­­rario

del patrocinatore dell’assicurata e le ripetibili assegnatele dal TCA nella sua

sentenza del 18 maggio 2016, la Cassa ha ritenuto che la decisione in questione

era definitiva e che i fr. 1'400.– non

erano quindi “né dovuti né giustificabili”. La ricorrente si è espressa al riguardo con scritto del 16 gennaio

2020.

Considerato

in diritto: 1. Nella misura in cui il ricorso inoltrato da RI 1 il 2 gennaio 2019

al TCA mira l’operato dell’UE (e in particolare il pignoramento del 13 luglio

2018) rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza cantonale (art. 17

LEF), nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Giusta l’art.

17 cpv. 1 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni dalla

notifica dell’atto impugnato.

1.1 Nella

fattispecie, come previsto dall’art. 114 LEF, l’UE ha inviato il verbale del

pignoramento eseguito il 13 luglio 2018 il successivo 17 agosto. Dalla

documentazione acclusa alla replica spontanea si evince che RI 1 ne ha avuto

conoscenza al più tardi il 20 agosto 2018 (email di stessa data alla

funzionaria Orsatti). Alle sue successive contestazioni del 21 agosto,

segnatamente per quanto attiene al fatto ch’essa non sarebbe stata avvertita

del pignoramento e non avrebbe potuto presenziare alla sua esecuzione, l’UE ha

risposto lo stesso giorno (email della funzionaria Vassalli), ricordando che gli

avvisi di pignoramento sono stati regolarmente emessi, che il verbale (interno)

delle operazioni di pignoramento è stato compilato in sua presenza allo

sportello del settore 1, che lei ha successivamente trasmesso i documenti

giustificativi il 9 aprile e che passati invano tre mesi per darle la

possibilità – come convenuto – di promuovere azione di disconoscimento dei

debiti dell’PI 1 la funzionaria responsabile della pratica ha deciso di

pignorare i fondi dell’escussa anziché lo stipendio, in quanto le dava un lasso

di tempo più lungo “per

sistemare la situazione”.

Con

email del 22 agosto 2018, l’escussa ha contestato la risposta dell’UE, facendo

valere, tra l’altro, che non si era mai discusso del pignoramento del suo

immobile, bensì semmai del rilascio di attestati di carenza di beni, e che i

precetti esecutivi andavano cancellati sulla scorta della decisione del Tribunale

d’appello. Ha concluso indicando di aspettare il ritorno del suo avvocato dalle

ferie e la reazione della RSI alla sua segnalazione e ha chiesto all’UE la

conferma di avere sei mesi per pagare i precetti esecutivi.

1.2 Ciò

posto, in quest’ultimo messaggio RI 1 non ha postulato l’annullamento del

pignoramento, anzi pare essersene fat­ta una ragione nella misura in cui le

dava sei mesi per pagare o sistemare le esecuzioni. Non risulta poi averlo

impugnato neppure entro la scadenza del termine di ricorso (al più tardi il 30

agosto 2018). Il ricorso in esame, inoltrato il 2 gennaio 2019 pochi giorni

prima della data d’inizio del termine per chiedere la vendita indicata nel

verbale di pignoramento (il 14 gennaio 2019), si avvera quindi ampiamente

tardivo e pertanto inammissibile.

Ad

ogni modo, RI 1 è stata regolarmente

avvisata del pignoramento e ha partecipato alla sua esecuzione (nel

senso del­l’art. 91 cpv. 1 LEF), come risulta dalla sua firma sul verbale

interno delle operazioni di pignoramento del 21 marzo 2018. La legge non

imponeva poi all’UE di sentirla prima di emettere il verbale di pignoramento in

cui è contenuta la decisione di pignoramento. RI 1 poteva infatti fare valere

le sue ragioni con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni

dalla comunicazione del verbale, ciò che, come visto, non ha fatto.

1.3 È

parimenti tardivo, e quindi irricevibile, il rimprovero all’UE di aver

pignorato, anziché lo stipendio (recte: le indennità di disoccupazione), un immobile con un garage, che a suo

dire da solo vale già circa fr. 40'000.–, “per un debito alla fine abbastanza irrisorio”, per tacere del fatto che i due fondi pignorati risultano gravati con

pegni immobiliari per complessivi fr. 252'000.–, di tutta evidenza non coperti

dal solo garage. La ricorrente avrebbe del resto potuto porre fine al

pignoramento estinguendo spontaneamente i debiti posti in esecuzione grazie ai

propri redditi (ma ha già manifestato la sua avversione di principio a una

simile soluzione).

1.4 Pure

alla richiesta della ricorrente volta a cancellare i precetti esecutivi della PI

1 l’UE ha già risposto, ricordando che era stato chiarito come lei avrebbe

dovuto inoltrare azioni di disconoscimento di debito con la richiesta di

sospendere le esecuzioni (email 21 agosto 2018 della funzionaria Vassalli).

Come già rilevato in precedenza, RI 1 non ha contestato tale risposta presso l’autorità

di vigilanza nel termine di legge. Anche su questo punto il ricorso è

irricevibile.

1.4.1 A

scanso di equivoci giova rammentare che nella sua decisione del 19 gennaio 2018

(inc. 15.2017.45, pag. 3) questa Camera ha puntualizzato che la richiesta di cancellazione delle esecuzioni, già

formulata in quel contesto, era irricevibile, perché la via del ricorso

(art. 17 LEF) non consente all’escusso di sollevare questioni di merito

(attinenti cioè alla validità materiale dei crediti posti in esecuzione). Su

questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità

di vigilanza, bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in prima

luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg.

LEF). Nel caso in rassegna, le decisioni di

rigetto dell’opposizione del 1° luglio e 9 di­cembre 2014 dell’PI 1 sono

definitive.

1.4.2 Se

RI 1 possa ancora far accertare l’inesistenza dei crediti posti in esecuzione

(o la loro estinzione in seguito a compensazione con le pretese di risarcimento

danno da lei vantate) od ottenere la revisione delle decisioni su opposizione non

spetta né all’UE né a questa Camera dirlo. In

prima battuta dovrebbe verosimilmente essere adita la stessa cassa che

ha stabilito i premi contestati (art. 49 o 53 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). Solo se poi

la PI 1 dovesse annullarli o modificarli con una nuova decisione l’UE potrebbe

vietare la comunicazione delle esecuzioni a terzi nel senso dell’art. 8a

cpv. 3 LEF, ove risultasse dalla nuova decisione che i crediti posti in

esecuzione non sono mai esistiti, erano

ingiustificati sin dall’inizio oppure sono stati estinti prima del­l’inoltro

dell’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017

Considerandi

II 864 n. 36c, consid. 2, con un riferimen­to alla sentenza del Tribunale

federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, SZZP/RSPC 2015, 179, consid. 4.2 e 2).

In definitiva, il ricorso si rivela integralmente irricevibile.

2.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.