15.2019.31
Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica del precetto esecutivo, avvenuta in via edittale. Censure di merito e domanda di dilazione irricevibili
14 agosto 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.31
Lugano
14 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 12 aprile 2019 dalla
RI 1
(rappresentato dal socio e gerente RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3 aprile 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla società
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 19 settembre 2018 dalla PI 1 contro l’RI 1 per l’incasso
di fr. 6'278.02 oltre agli accessori, il 3 aprile 2019 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Mendrisio, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le
ha notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 12 aprile 2019 contro la comminatoria di fallimento, l’RI 1 chiede una
dilazione di 12 mesi della somma da pagare, di fr. 4'668.02, o “una revisione della somma a definizione
totale”.
C. Con
osservazioni del 2 maggio 2019, l’UE postula la reiezione del ricorso, mentre
la PI 1 si è limitata a trasmettere copia di due fatture senza commento.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, l’RI 1 allega di non aver ricevuto il precetto esecutivo,
contesta la somma di fr. 5'668.02 relativa alla fattura del 2018,
sostenendo che le parti l’hanno concordata in fr. 4'668.02 il 9 maggio
2018 e si duole di non aver ancora ricevuto la documentazione concordata con lo
studio __________. Chiede in conclusione una dilazione di 12 mesi della somma
convenuta o “una revisione
della somma a definizione totale”.
3. Da
parte sua, l’UE rileva di aver dovuto pubblicare il precetto esecutivo sul
Foglio ufficiale cantonale del 12 febbraio 2019 dopo un vano tentativo di
notifica per posta e vari tentativi infruttuosi di consegna tramite la
cancelleria comunale. Nell’emettere la comminatoria di fallimento sulla scorta
della domanda di continuare l’esecuzione presentata dalla creditrice il 3
Considerandi
aprile 2019, l’UE considera di aver agito correttamente e postula di
conseguenza la reiezione del ricorso.
4.
Ora,
la ricorrente non contesta i vani sforzi dell’UE per notificarle il precetto
esecutivo per posta e tramite la cancelleria comunale né, quindi, la regolarità
della sua notifica edittale (nel senso dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF) come ultima ratio. Il
precetto esecutivo deve pertanto essere reputato notificato alla ricorrente il
giorno della pubblicazione
(art. 35 cpv. 1 LEF), ovvero il 12 febbraio 2019. Non
avendo l’escussa interposto opposizione entro dieci giorni (art. 74 LEF), l’UE
ha giustamente dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione
presentata dall’escutente trascorsi
20.
giorni dalla notifica del precetto esecutivo, emettendo
senza indugio la comminatoria di fallimento (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Al
riguardo il ricorso è pertanto infondato.
5.
Sono
poi irricevibili le richieste tese a una dilazione di 12 mesi della somma
convenuta o a “una revisione
della somma a definizione totale”. Critiche riferite
al merito del credito posto in esecuzione, comprese quelle sulla sua
esigibilità o il suo importo, andavano fatte interponendo opposizione al
precetto esecutivo. L’autorità di vigilanza non è competente per esaminarle
né per concedere dilazioni (sopra consid. 1). Non può pertanto entrare nel
merito delle richieste della ricorrente.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.