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Decisione

15.2019.31

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica del precetto esecutivo, avvenuta in via edittale. Censure di merito e domanda di dilazione irricevibili

14 agosto 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 12 aprile 2019 contro la comminatoria di fallimento, l’RI 1 chiede una

dilazione di 12 mesi della somma da pagare, di fr. 4'668.02, o “una revisione della somma a definizione

totale”.

C. Con

osservazioni del 2 maggio 2019, l’UE postula la reiezione del ricorso, mentre

la PI 1 si è limitata a trasmettere copia di due fatture senza commento.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ot­tomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, l’RI 1 allega di non aver ricevuto il precetto esecutivo,

contesta la somma di fr. 5'668.02 relativa alla fattura del 2018,

sostenendo che le parti l’hanno concordata in fr. 4'668.02 il 9 maggio

2018 e si duole di non aver ancora ricevuto la documentazione concordata con lo

studio __________. Chiede in conclusione una dilazione di 12 mesi della somma

convenuta o “una revisione

della somma a definizione totale”.

3. Da

parte sua, l’UE rileva di aver dovuto pubblicare il precetto esecutivo sul

Foglio ufficiale cantonale del 12 febbraio 2019 dopo un vano tentativo di

notifica per posta e vari tentativi infruttuosi di consegna tramite la

cancelleria comunale. Nell’emettere la comminatoria di fallimento sulla scorta

della domanda di continuare l’ese­­cuzione presentata dalla creditrice il 3

Considerandi

aprile 2019, l’UE considera di aver agito correttamente e postula di

conseguenza la reiezione del ricorso.

4.

Ora,

la ricorrente non contesta i vani sforzi dell’UE per notificarle il precetto

esecutivo per posta e tramite la cancelleria comunale né, quindi, la regolarità

della sua notifica edittale (nel senso del­l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF) come ultima ratio. Il

precetto esecutivo deve pertanto essere reputato notificato alla ricorrente il

giorno della pubblicazione

(art. 35 cpv. 1 LEF), ovvero il 12 febbraio 2019. Non

avendo l’escussa interposto opposizione entro dieci giorni (art. 74 LEF), l’UE

ha giustamente dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione

presentata dall’escutente trascorsi

20.

giorni dalla notifica del precetto esecutivo, emettendo

senza indugio la comminatoria di fallimento (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Al

riguardo il ricorso è pertanto infondato.

5.

Sono

poi irricevibili le richieste tese a una dilazione di 12 mesi della somma

convenuta o a “una revisione

della somma a definizione totale”. Critiche riferite

al merito del credito posto in esecuzione, comprese quelle sulla sua

esigibilità o il suo importo, andavano fatte interponendo opposizione al

precetto esecutivo. L’au­­torità di vigilanza non è competente per esaminarle

né per concedere dilazioni (sopra consid. 1). Non può pertanto entrare nel

merito delle richieste della ricorrente.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.