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Decisione

15.2019.32

Ricorso contro pignoramento. Termine di perenzione del diritto di proseguire l’esecuzione. Pignoramento successivo. Durata del pignoramento

13 agosto 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ai

precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione e l’istan­za di rigetto

dell’opposizione presentata dalla creditrice è stata parzialmente accolta dal

Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione del 10

gennaio 2019, con cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al

primo precetto esecutivo per fr. 29'500.– oltre agli interessi e quella al

secondo per fr. 47'500.– oltre agli interessi.

C. Con

invio raccomandato di venerdì 1° febbraio 2019, ricevuto dal­l’UE il successivo

lunedì 4 febbraio 2019, PI 1 ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni. Lo stesso

4 febbraio l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 21 febbraio 2019.

D. Il

21 febbraio 2019 l’UE ha richiesto all’escusso la produzione dei documenti

attestanti l’ammontare del suo minimo vitale. Analizzati i documenti prodotti e

interrogato l’escusso, il 28 febbraio 2019 l’UE ha allestito il verbale interno

delle operazioni di pignoramento e ha pignorato il reddito dell’escusso

limitatamente a fr. 322.– mensili.

E. Il

18 aprile 2019 l’UE ha poi notificato all’__________, alla __________ e alla __________

di aver pignorato in data 15 aprile 2019 presso RI 1 ogni credito di quest’ultimo

nei loro confronti.

F. Il

23 aprile 2019 l’__________ ha comunicato all’UE che il pignoramento non ha avuto

esito positivo.

Da

parte sua, il 26 aprile 2019 la __________ ha notificato all’UE che l’escusso è

titolare di una relazione bancaria con un saldo creditore di fr. 9'856.08

e di una carta VISA Gold con un saldo debitore di fr. 696.05, chiedendo

all’UE d’indicarle la relazione postale dove bonificare il saldo residuo, dopo

aver compensato il debito della carta di credito, le competenze e le spese di

chiusura.

Il

27 maggio 2019, infine, la __________ ha informato l’UE di aver bloccato un

conto di risparmio garanzia affitti con un saldo di fr. 4'121.– e che l’escusso

possiede presso di lei un conto corrente privato con un saldo di fr. 580'282.–

gravato da un diritto di pegno a suo favore di fr. 557'931.–, motivo per

il quale, considerato il proprio diritto di compensazione e di pegno, oggetto

del pignoramento risulta la differenza di fr. 22'352.–.

G. Con

ricorso dell’8 maggio 2019 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, da lui qualificato

come complementare, in entrambe le esecuzioni. Con decreto del 15 maggio 2019

il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo contenuta nel ricorso.

H. Con

osservazioni del 5 giugno 2019 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1 non si

è espressa sullo stesso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando RI 1 afferma di essere venuto

a conoscenza del pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Anche

se il verbale di pignoramento non gli è stato ancora trasmesso, il ricorrente

evidenzia di aver saputo lunedì 29 aprile 2019 dalla __________ del blocco di

un suo conto presso questo istituto bancario, consecutivo a suo dire a una

richiesta di pignoramento complementare formulata dall’escutente. Ricordato che

il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel

caso in cui è a conoscenza di beni non dichiarati dal debitore in occasione del

pignoramento, il ricorrente sostiene che in concreto tali condizioni non

sarebbero date in quanto egli avrebbe indicato tutti i suoi beni già in

occasione del primo verbale, sicché i suoi i conti bancari erano già noti all’UE.

Infine, a sua mente il termine di un anno per chiedere la continuazione della

prima esecuzione dovrebbe già essere trascorso.

3. Nelle

proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver trasmesso in data 18 aprile 2019 le

notificazioni del pignoramento ai citati istituti bancari in quanto il

pignoramento dell’eccedenza del reddito del­l’escusso di fr. 322.– mensili

non era sufficiente a coprire i crediti in esecuzione.

4. Se

l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione

giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il

creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Questo diritto

si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta

Considerandi

opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione

giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF).

Nella

fattispecie, il termine di perenzione del diritto di chiedere la prosecuzione

della prima esecuzione è iniziato il giorno della notifica del (primo) precetto

esecutivo all’escusso, ovvero il 22 novembre 2017, oppure il giorno successivo

se, con una parte della dottrina, si ammette che l’art. 142 cpv. 1 CPC (per il

rinvio dell’art. 31 LEF) si applica anche ai termini fissati in mesi o in anni

(v. sentenza della CEF 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid. 4.3/a, con

rinvii). Il termine di perenzione scadeva pertanto in principio il 22 o il 23

novembre 2018 (art. 142 cpv. 2 CPC). Sennonché esso è stato sospeso tra il

giorno in cui la procedente ha promosso la procedura di rigetto dell’opposizione

(il 23 ottobre 2018) e quello in cui la decisione di rigetto dell’opposizione

emessa e intimata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Campagna il 10 gennaio 2019 è pervenuta alla creditrice (DTF 106

III 56 consid. 3), cioè al più presto l’11 gennaio 2019, siccome – dal 1°

gennaio 2011 – le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge

immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un’eventuale

reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC). Il termine è quindi stato

sospeso per almeno 80 giorni, i quali devono essere aggiunti all’ultimo giorno

del medesimo, che come visto è il 22 o il 23 novembre 2018 (già citata sentenza

14.2014

, consid. 4.3/b). Ne consegue che il termine è scaduto in ambedue i

casi al più presto lunedì 11 febbraio 2019 (la prima scadenza della domenica 10

febbraio dovendo infatti essere riportata a lunedì 11 febbraio in virtù dell’art.

142.

cpv. 3 CPC). La domanda di proseguimento,

presentata il 1° febbraio 2019, è di conseguenza tempestiva.

5.

Per

quanto concerne poi il tipo di pignoramento dei conti bancari, differentemente

da quanto ritenuto dal ricorrente l’organo esecutivo ha proceduto al

pignoramento della relazione presso la __________ (e delle altre banche) sulla

scorta delle domande di continuazione delle esecuzioni del 1° febbraio 2019 e

non in base a un’ulteriore richiesta di pignoramento complementare della

creditrice. In effetti, l’UE non ha ancora steso il verbale di pignoramento

(art. 112 cpv. 1 LEF), che dà atto dell’esecuzione (integra­le) del

pignoramento (cfr. sentenza della CEF 15.2017.63 del 14 settembre 2017

consid. 2), motivo cui il diritto della creditrice di richiedere un

pignoramento successivo conformemente all’art. 115 cpv. 3 LEF non è ancora

sorto.

6.

Ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione,

l’ufficio è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89

LEF). Questa disposizione, che è una norma d’ordine

(ad es.: Lebrecht, in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art.

89.

LEF), non impone però all’Ufficio di eseguire nello

stesso momento il pignoramento di tutti i beni dell’escusso ch’egli ritiene

necessari per soddisfare i crediti in esecuzione (art. 97 cpv. 2 LEF). Il

lavoro per eseguire un sufficiente pignoramento può durare più giorni (v. DTF

106.

III 113 consid. 2, secondo cui in un caso siffatto il termine di 30 giorni

determinante per la formazione del gruppo [art. 110 cpv. 1 LEF] inizia a

decorrere dall’ultimo gior­no del pignoramento; Tschumy

in:

Commentaire romand, Pour­suite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 110 LEF con

altri riferimenti), specie se occorre verificare le

affermazioni dell’escusso e la documentazione da lui prodotta, e reperire

eventuali altri informazioni da terzi. Il pignoramento di

beni scoperti in questo intervallo di tempo non è subordinato alle condizioni

poste per il pignoramento successivo. Nella fattispecie, l’UE

ha dapprima proceduto al pignoramento dei redditi dell’escusso e poi, accertato

che tale pignoramento non bastava a tacitare i (due) crediti posti in

esecuzione, ha effettuato le necessarie verifiche presso gli istituti bancari sopramenzionati

alfine di verificare eventuali altri attivi pignorabili dell’escusso. Anche

perché quest’ultimo, contrariamente a quanto afferma nel ricorso in modo invero

biasimevole, non ha fornito tutte le informazioni necessarie, siccome l’estratto

del suo conto presso la __________, da lui trasmesso all’UE, si riferisce solo

a una parte del 2013. L’operato dell’UE, volto a pignorare tutti i beni dell’escusso

necessari a soddisfare la creditrice procedente, sfugge quindi a censura.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.