15.2019.32
Ricorso contro pignoramento. Termine di perenzione del diritto di proseguire l’esecuzione. Pignoramento successivo. Durata del pignoramento
13 agosto 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.32
Lugano
13 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso inoltrato l’8 maggio 2019 da
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall’__________ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ del 17 novembre 2017 e n. __________
dell’11 ottobre 2018 dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede
contro il marito RI 1 per l’incasso dei propri crediti per alimenti.
Fatti
B. Ai
precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione e l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata dalla creditrice è stata parzialmente accolta dal
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione del 10
gennaio 2019, con cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al
primo precetto esecutivo per fr. 29'500.– oltre agli interessi e quella al
secondo per fr. 47'500.– oltre agli interessi.
C. Con
invio raccomandato di venerdì 1° febbraio 2019, ricevuto dall’UE il successivo
lunedì 4 febbraio 2019, PI 1 ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni. Lo stesso
4 febbraio l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 21 febbraio 2019.
D. Il
21 febbraio 2019 l’UE ha richiesto all’escusso la produzione dei documenti
attestanti l’ammontare del suo minimo vitale. Analizzati i documenti prodotti e
interrogato l’escusso, il 28 febbraio 2019 l’UE ha allestito il verbale interno
delle operazioni di pignoramento e ha pignorato il reddito dell’escusso
limitatamente a fr. 322.– mensili.
E. Il
18 aprile 2019 l’UE ha poi notificato all’__________, alla __________ e alla __________
di aver pignorato in data 15 aprile 2019 presso RI 1 ogni credito di quest’ultimo
nei loro confronti.
F. Il
23 aprile 2019 l’__________ ha comunicato all’UE che il pignoramento non ha avuto
esito positivo.
Da
parte sua, il 26 aprile 2019 la __________ ha notificato all’UE che l’escusso è
titolare di una relazione bancaria con un saldo creditore di fr. 9'856.08
e di una carta VISA Gold con un saldo debitore di fr. 696.05, chiedendo
all’UE d’indicarle la relazione postale dove bonificare il saldo residuo, dopo
aver compensato il debito della carta di credito, le competenze e le spese di
chiusura.
Il
27 maggio 2019, infine, la __________ ha informato l’UE di aver bloccato un
conto di risparmio garanzia affitti con un saldo di fr. 4'121.– e che l’escusso
possiede presso di lei un conto corrente privato con un saldo di fr. 580'282.–
gravato da un diritto di pegno a suo favore di fr. 557'931.–, motivo per
il quale, considerato il proprio diritto di compensazione e di pegno, oggetto
del pignoramento risulta la differenza di fr. 22'352.–.
G. Con
ricorso dell’8 maggio 2019 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, da lui qualificato
come complementare, in entrambe le esecuzioni. Con decreto del 15 maggio 2019
il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo contenuta nel ricorso.
H. Con
osservazioni del 5 giugno 2019 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1 non si
è espressa sullo stesso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando RI 1 afferma di essere venuto
a conoscenza del pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Anche
se il verbale di pignoramento non gli è stato ancora trasmesso, il ricorrente
evidenzia di aver saputo lunedì 29 aprile 2019 dalla __________ del blocco di
un suo conto presso questo istituto bancario, consecutivo a suo dire a una
richiesta di pignoramento complementare formulata dall’escutente. Ricordato che
il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel
caso in cui è a conoscenza di beni non dichiarati dal debitore in occasione del
pignoramento, il ricorrente sostiene che in concreto tali condizioni non
sarebbero date in quanto egli avrebbe indicato tutti i suoi beni già in
occasione del primo verbale, sicché i suoi i conti bancari erano già noti all’UE.
Infine, a sua mente il termine di un anno per chiedere la continuazione della
prima esecuzione dovrebbe già essere trascorso.
3. Nelle
proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver trasmesso in data 18 aprile 2019 le
notificazioni del pignoramento ai citati istituti bancari in quanto il
pignoramento dell’eccedenza del reddito dell’escusso di fr. 322.– mensili
non era sufficiente a coprire i crediti in esecuzione.
4. Se
l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione
giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il
creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Questo diritto
si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta
Considerandi
opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF).
Nella
fattispecie, il termine di perenzione del diritto di chiedere la prosecuzione
della prima esecuzione è iniziato il giorno della notifica del (primo) precetto
esecutivo all’escusso, ovvero il 22 novembre 2017, oppure il giorno successivo
se, con una parte della dottrina, si ammette che l’art. 142 cpv. 1 CPC (per il
rinvio dell’art. 31 LEF) si applica anche ai termini fissati in mesi o in anni
(v. sentenza della CEF 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid. 4.3/a, con
rinvii). Il termine di perenzione scadeva pertanto in principio il 22 o il 23
novembre 2018 (art. 142 cpv. 2 CPC). Sennonché esso è stato sospeso tra il
giorno in cui la procedente ha promosso la procedura di rigetto dell’opposizione
(il 23 ottobre 2018) e quello in cui la decisione di rigetto dell’opposizione
emessa e intimata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Campagna il 10 gennaio 2019 è pervenuta alla creditrice (DTF 106
III 56 consid. 3), cioè al più presto l’11 gennaio 2019, siccome – dal 1°
gennaio 2011 – le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge
immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un’eventuale
reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC). Il termine è quindi stato
sospeso per almeno 80 giorni, i quali devono essere aggiunti all’ultimo giorno
del medesimo, che come visto è il 22 o il 23 novembre 2018 (già citata sentenza
14.2014
, consid. 4.3/b). Ne consegue che il termine è scaduto in ambedue i
casi al più presto lunedì 11 febbraio 2019 (la prima scadenza della domenica 10
febbraio dovendo infatti essere riportata a lunedì 11 febbraio in virtù dell’art.
142.
cpv. 3 CPC). La domanda di proseguimento,
presentata il 1° febbraio 2019, è di conseguenza tempestiva.
5.
Per
quanto concerne poi il tipo di pignoramento dei conti bancari, differentemente
da quanto ritenuto dal ricorrente l’organo esecutivo ha proceduto al
pignoramento della relazione presso la __________ (e delle altre banche) sulla
scorta delle domande di continuazione delle esecuzioni del 1° febbraio 2019 e
non in base a un’ulteriore richiesta di pignoramento complementare della
creditrice. In effetti, l’UE non ha ancora steso il verbale di pignoramento
(art. 112 cpv. 1 LEF), che dà atto dell’esecuzione (integrale) del
pignoramento (cfr. sentenza della CEF 15.2017.63 del 14 settembre 2017
consid. 2), motivo cui il diritto della creditrice di richiedere un
pignoramento successivo conformemente all’art. 115 cpv. 3 LEF non è ancora
sorto.
6.
Ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione,
l’ufficio è tenuto per legge a procedere senza indugio al pignoramento (art. 89
LEF). Questa disposizione, che è una norma d’ordine
(ad es.: Lebrecht, in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art.
89.
LEF), non impone però all’Ufficio di eseguire nello
stesso momento il pignoramento di tutti i beni dell’escusso ch’egli ritiene
necessari per soddisfare i crediti in esecuzione (art. 97 cpv. 2 LEF). Il
lavoro per eseguire un sufficiente pignoramento può durare più giorni (v. DTF
106.
III 113 consid. 2, secondo cui in un caso siffatto il termine di 30 giorni
determinante per la formazione del gruppo [art. 110 cpv. 1 LEF] inizia a
decorrere dall’ultimo giorno del pignoramento; Tschumy
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 110 LEF con
altri riferimenti), specie se occorre verificare le
affermazioni dell’escusso e la documentazione da lui prodotta, e reperire
eventuali altri informazioni da terzi. Il pignoramento di
beni scoperti in questo intervallo di tempo non è subordinato alle condizioni
poste per il pignoramento successivo. Nella fattispecie, l’UE
ha dapprima proceduto al pignoramento dei redditi dell’escusso e poi, accertato
che tale pignoramento non bastava a tacitare i (due) crediti posti in
esecuzione, ha effettuato le necessarie verifiche presso gli istituti bancari sopramenzionati
alfine di verificare eventuali altri attivi pignorabili dell’escusso. Anche
perché quest’ultimo, contrariamente a quanto afferma nel ricorso in modo invero
biasimevole, non ha fornito tutte le informazioni necessarie, siccome l’estratto
del suo conto presso la __________, da lui trasmesso all’UE, si riferisce solo
a una parte del 2013. L’operato dell’UE, volto a pignorare tutti i beni dell’escusso
necessari a soddisfare la creditrice procedente, sfugge quindi a censura.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.