15.2019.33
Pignoramento di parte del saldo di un conto bancario cointestato all’escusso e a terzi, alimentato dalle pigioni relative a fondi di cui l’escusso e i terzi sono comproprietari. Estensione del pignoramento. Compensazione
16 marzo 2020Italiano19 min
A. Il 19 ottobre 2018 PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona il
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Incarto n.
15.2019.33
Lugano
16 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 9 maggio 2019 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 19 ottobre 2018 PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona il
proseguimento dell’esecuzione n. __________ nei
confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013.
B. Dando
seguito alla richiesta, il 6 novembre 2018 l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento, indicando che quest’ultimo avrebbe avuto luogo il “06.03.2019, al mattino, all’Ufficio di
esecuzione per un importo di CHF 21'467.75, spese e interessi compresi”.
C. Con
decisione del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.99) questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 16 novembre 2018
presentato da RI 1 contro l’avviso di pignoramento, facendo ordine all’Ufficio
di emettere un nuovo avviso di pignoramento, sul quale menzionare quale importo
del credito fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013
sino alla nuova data di esecuzione del
pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.
D. Di
conseguenza, il 6 maggio 2019 l’organo esecutivo ha emesso un nuovo avviso di
pignoramento previsto per il 10 maggio 2019 per fr. 17'991.30.
E. Con
scritto del 9 maggio 2019 RI 1 ha contestato l’atto appena menzionato, chiedendo
nel contempo all’UE di voler considerare la sua lettera quale “ricorso ai sensi dell’art. 7 LPR con
richiesta di effetto sospensivo”, nel caso in cui avesse
proceduto al pignoramento del conto n. __________ cointestato a PI 2 e PI 3,
alla comunione ereditaria fu PI 4, a PI 5, PI 6 e RI 1 presso la PI 7 (in
seguito PI 7) con sede a __________.
F. Il
10 maggio 2019 l’Ufficio ha pignorato presso la PI 7 la relazione n. __________
intestata a RI 1 sino a concorrenza di fr. 18'000.–, nonché il conto
cointestato alle persone sopra menzionate, limitatamente a fr. 2'000.–.
G. Con
decreto del 15 maggio 2019 il presidente di questa Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo, facendo ordine all’UE di sospendere
la distribuzione delle somme pignorate fino alla decisione sul ricorso.
H. Mediante
osservazioni del 24 maggio 2019 PI 1 si oppone al ricorso, mentre l’Ufficio si
rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
I. Il
12 giugno 2019 RI 1 ha chiesto che venisse ordinato un secondo scambio di
allegati, al fine di poter prendere posizione sul pignoramento del primo conto,
circostanza di cui sostiene di essere venuta a conoscenza soltanto con le
osservazioni dell’Ufficio. Il presidente della Camera ha accolto la domanda
con decisione del 13 giugno 2019.
L. Con
replica del 27 giugno 2019 l’insorgente ha contestato l’operato dell’UE,
chiedendo che siano annullati entrambi i pignoramenti e fatto ordine allo
stesso di pignorare il fondo n.__________ RFD di __________ di sua proprietà
con i relativi redditi. Da parte sua, il 15 luglio 2019 PI 1 ha presentato una
duplica, mediante la quale ha nuovamente chiesto di respingere il ricorso e di
confermare il pignoramento dei conti così come deciso dall’Ufficio, il quale,
con osservazioni del 19 luglio 2019, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a
procedere al pignoramento del secondo conto bancario.
M. Con
ordinanza del 22 novembre 2019, il Presidente della Camera ha ammesso agli atti
un documento nuovo prodotto dalla ricorrente (decisione 14 novembre 2019 della
Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello) e l’ha comunicato alla
controparte, impartendo alla prima un termine per produrre la documentazione di
apertura del conto pignorato, un estratto dettagliato delle operazioni su tale
conto dall’inizio del 2019 e ogni documento atto a esplicitare le
relazioni giuridiche interne tra i contitolari del conto, in particolare i
contratti di locazione relativi ai fondi n. __________ RFD di
Lumino e n. __________ RFD di Bellinzona. La ricorrente ha trasmesso parte di
quanto richiesto il 16 dicembre 2019 e, mediante proroga del termine, il resto
il 15 gennaio 2020, tranne il contratto di locazione con PI 8.
N. Il
20 febbraio 2020 la ricorrente ha chiesto l’assunzione agli atti della sentenza
13 febbraio 2020 del Tribunale federale in merito al ricorso contro la
decisione 14 novembre 2019 appena citata. Stante l’esito del giudizio odierno
la decisione non è stata comunicata alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) –
entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene anzitutto che il pignoramento sino a concorrenza di fr. 18'000.–
dev’essere annullato, siccome il denaro, benché formalmente sia depositato su
di un conto intestato unicamente a lei, va considerato come appartenente anche
ai contitolari del conto dal quale è stato trasferito, ovvero a PI 2 e PI 3,
alla comunione ereditaria fu PI 4, a PI 5, PI 6 e alla stessa RI 1.
Ora,
venuto a sapere dalla PI 7 che i fr. 18'000.–, inizialmente depositati
sulla relazione bancaria cointestata alle predette persone, erano stati
trasferiti in seguito sul conto intestato alla sola RI 1 (v. e-mail della banca
del 30 aprile 2019 agli atti), il 10 maggio 2019 l’UE ha correttamente provveduto
a pignorare il secondo conto (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento agli atti). Che i fondi trasferiti
appartenessero in realtà a terze persone non appare manifestamente
essere un motivo suscettibile di ostacolare il pignoramento, non trattandosi di
una somma di denaro individualizzata (ossia un bene mobile) suscettibile di
essere rivendicata nel senso degli art. 106 segg. LEF. Il conto pignorato – un
credito contro la banca – è intestato esclusivamente a RI 1 e così andava
pignorato. La censura s’avvera così infondata.
3. RI
1 si duole altresì del pignoramento del secondo conto, rilevando di non
comprendere per quale motivo, contrariamente a quanto previsto dal relativo avviso
del 9 maggio 2019, l’UE abbia pignorato ulteriori fr. 2'000.– in aggiunta
all’importo stabilito nella decisione di questa Camera del 23 aprile 2019, e
quindi in totale fr. 20'000.–. Da parte sua, l’Ufficio spiega nelle
osservazioni del 19 luglio 2019 di aver notificato un secondo pignoramento per fr. 2'000.–
al fine di garantire la copertura integrale del credito posto in esecuzione,
siccome è del parere che la procedura durerà “oltre il decorso normale”.
3.1 Giusta
l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare
dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. In
particolare, gli interessi vanno computati sino al normale decorso dell’esecuzione
(Foëx in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale
a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4
LEF; cfr. Ochsner, Exécution
du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione dovrà
stimare la durata presumibile della procedura (Zopfi
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 17 ad art. 97 LEF).
3.2 Nel
caso concreto emerge dagli atti che l’importo di fr. 17'991.30 indicato
nell’avviso di pignoramento corrisponde alla somma del credito posto in
esecuzione di fr. 16'150.–, degli interessi del 5%
dal 1° febbraio 2013 sino alla data di esecuzione del pignoramento e delle
spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–, come stabilito dalla decisione 23
aprile 2019 di questa Camera (sopra ad C). L’importo menzionato sull’avviso
di pignoramento ha tuttavia un valore meramente indicativo, calcolato alla data
prevista per l’esecuzione del pignoramento (il 10 maggio 2019).
La stima deve però tenere conto degli interessi di mora e delle spese esecutive
(come esplicitamente stabilito nella decisione citata sopra), che matureranno
fino alla presumibile data di realizzazione dei beni pignorati (sopra consid.
3.1). Ne consegue che l’ufficio d’esecuzione deve considerare nel pignoramento l’incidenza
che possono avere gli interessi e le spese in funzione della durata probabile
dell’esecuzione e di possibili future contestazioni. Orbene, determinare quale
sia l’importo adeguato è una questione di apprezzamento, che dipende dalle
circostanze del caso concreto.
3.3 L’importo
stimato dall’Ufficio (fr. 2'000.–) corrisponde a quasi due anni e mezzo d’interessi,
periodo di tempo che nel caso di specie appare adeguato, considerati lo stadio
in cui si trova l’esecuzione, i tempi di evasione del ricorso qui al vaglio, di
possibili altre impugnazioni (dato il carattere alquanto conflittuale del
rapporto tra le parti fin qui osservato) e di un’eventuale procedura di
rivendicazione, che allo stato attuale non si può escludere. L’apprezzamento
fatto dall’organo esecutivo risulta pertanto conforme alla legge, motivo per
cui il ricorso è infondato anche sotto questo profilo.
4. In
merito al pignoramento del secondo conto, l’insorgente è pure del parere che l’Ufficio
abbia violato l’art. 3 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), siccome
– a duo dire – l’organo esecutivo ha pignorato un conto in proprietà comune dei
membri di una società semplice e, come tale, pignorabile solo in mancanza di
altri beni sufficienti. Al posto del conto bancario, la ricorrente propone invece
il pignoramento del fondo n. __________ RFD di __________, unico bene immobile
di cui detiene la proprietà esclusiva. Al riguardo, RI 1 osserva che dall’aprile
del 2011 l’escutente occupa la casa situata su quel fondo – che era dell’ex
marito __________, padre dell’escussa – senza pagare un centesimo, sicché la
sua richiesta di pignorare i conti o altri fondi sarebbe un chiaro abuso di
diritto, che non può essere assecondato.
Dal
canto suo, la resistente si oppone a tale proposta, rilevando che, se si
dovesse pignorare un bene immobile, mal si comprende perché l’UE debba
pignorare il predetto fondo piuttosto che le quote di comproprietà di ½ di RI 1
delle particelle n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________
o le sue quote di comproprietà per piani dalla n. __________ alla __________
del fondo base n. __________ RFD di __________.
Nelle
osservazioni del 31 maggio 2019 l’organo esecutivo, infine, non disconosce di
aver pignorato una quota in comunione, ma reputa di aver agito correttamente,
eseguendo il pignoramento in base all’art. 95 cpv. 4bis LEF, che dà all’Ufficiale
la facoltà di scostarsi dall’ordine legale qualora le circostanze lo
giustifichino.
4.1 In
realtà il verbale di pignoramento indica chiaramente di vertere sul conto n. __________ “Affitti Bellinzona e Lumino”
presso la Banca Raiffeisen del Camoghè e non su una quota di
comunione dell’escussa. Il conto risulta però intestato non solo a quest’ultima,
ma pure ai contitolari PI 2 e PI 3, alla comunione
ereditaria fu PI 4, a PI 5 e a PI 6. La Banca Raiffeisen
ha d’altronde comunicato all’UE di averlo “codificato come società semplice”. Hanno diritto di firma collettiva a tre RI 1, PI 6 e PI 2 o PI 5.
Dall’istruttoria
eseguita dalla Camera si evince poi che il conto è alimentato con le pigioni di
fr. 18'750.– trimestrali e fr. 1'600.– mensili incassate sulla scorta
dei contratti di locazione rispettivamente con la società cooperativa __________
e con PI 8 relativi al fondo n. __________ RFD di __________, che appartiene in
comproprietà ai medesimi contitolari del conto pignorato in ragione di ½ per RI
1, 1⁄24 e 7⁄48 per PI 2, 1⁄24 e 1⁄48 per PI 3, 1⁄24 ai membri della comunione
ereditaria fu PI 4, 3⁄24 e 3⁄48 a PI 5 e 1⁄48 ad PI 9. Sul conto sono pure accreditate
le pigioni di fr. 6'400.– mensili risultanti dal contratto
di locazione con la __________ SA riferito al fondo__________ RFD di __________,
di cui RI 1 ha una quota di comproprietà di ½, PI 6 una di
6⁄24, PI 2, PI
3 e la comunione ereditaria fu PI 4 ognuno
una di 1⁄24 e PI 5 una di 3⁄24. Al momento del pignoramento, il 10
maggio 2019, il saldo del conto ammontava a fr. 34'415.60.
4.2 A
dipendenza della convenzione o della legge, un credito può avere diversi titolari distinti. La loro
legittimazione attiva – detta titolarità comune (Steinauer, Le droit des
successions, 2a ed. 2015, n. 1210; Les droits réels, vol. I,
6a ed. 2019, n. 1930), contitolarità o consorzio materiale (Romy in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 150 CO) – può
assumere diverse forme (DTF 140 III 152 segg. consid. 2.2; Graber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n.
Considerandi
2.
ad art. 150 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2a ed. 1997, pagg. 827 segg.).
In
caso di titolarità cumulativa (“kumulative Berechtigung”)
ogni creditore ha un credito proprio e ognuno dev’essere eseguito,
cumulativamente, dal debitore; un caso particolare è quello dei creditori di
una prestazione indivisibile (art. 70 cpv. 1 CO).
La
titolarità è detta collettiva (“Berechtigung
zur gesamten Hand”) se il credito è vantato da una comunione di
persone (con un patri-monio distinto di quello dei membri) da coniugi, da parenti
(indivisione), da eredi prima della divisione, o da soci (di una società
semplice, in nome collettivo o in accomandita). Un caso classico è il
cosiddetto “Und-Konto”, di cui i
contitolari possono disporre solo congiuntamente. È necessaria l’unanimità per
amministrare i beni comuni e disporne.
Si
parla di titolarità per il tutto (o di solidarietà attiva) quando la
convenzione o la legge conferisce espressamente o tacitamente a ogni creditore
una pretesa propria per l’intera prestazione (art. 150 CO; Romy, op. cit., n. 3 ad art. 150). È il
caso dell’“Oder-Konto” o “compte-joint”, che designa però solo il
tipo di relazione esterna (ovvero tra i contitolari e la banca). I rapporti
interni sono determinati dalla convenzione tra i creditori o dall’esistenza di una
comunione tra i contitolari, usualmente non dal contratto con la banca (DTF 110
III 24 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_ 1041/2017 del 4 febbraio
2019.
consid. 3.3.3); in difetto avviene una ripartizione per capo (Graber, op. cit., n. 10 ad art. 150).
Vi
è infine titolarità proporzionale o per quote (“anteilmässige
[partielle] Berechtigung”) quando ogni creditore (detto parziario) può
esigere il pagamento della propria quota della prestazione divisibile
indipendentemente dagli altri, mentre il debitore è tenuto a pagare la quota di
ogni creditore anche senza il consenso degli altri; è per legge la regola se
non vi è comunione né solidarietà attiva (DTF 140 III 153 consid. 2.2.3).
4.2.1
Dal
profilo esecutivo i crediti solidali possono essere pignorati interamente nei
confronti di ogni contitolare, ma dal punto di vista interno i creditori
(specie i contitolari di un compte-joint)
possono rivendicare (giusta gli art. 106 segg. LEF) la loro quota interna dei
valori patrimoniali, perché non entra nel patrimonio del contitolare escusso
(sentenza del Tribunale federale 5A_1041/ 2017 consid. 3.3.1 e 3.3.2; Georg Zondler, Das Gemeinchaftskonto, insbesondere das
Compte-joint, in der Vollstreckung, Jusletter del 26 agosto 2019, Rz 11;
contra: Simon Roth, nota alla STF 5A_1041/ 2017,
AJP/PJA, 575-579, che ignora però il principio per cui il diritto esecutivo
deve servire a realizzare i beni che rispondono – esclusivamente – del debito:
DTF 112 III 90 consid. 5).
4.2.2
I
crediti collettivi devono invece essere pignorati secondo le norme dell’Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC,
RS 281.41). Ciò vale in particolare per i crediti trasferiti alla società
semplice o acquistati per essa (art. 544 cpv. 1 CO; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008,
n. 4 ad art. 544 CO). I creditori dei soci non possono far valere i loro
diritti che sulla quota sociale del proprio debitore (art. 544 cpv. 2 CO). Se
però la società è tacita, ovvero non è nota al debitore, il socio che ha
contratto con lui in nome proprio rimane l’unico titolare del credito (art. 543
cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 5
ad art. 544).
4.2.3
I
comproprietari che vendono il fondo comune o lo danno in locazione formano tra loro una società semplice,
e quindi una comu-nione (Chaix,
op. cit., n. 19 ad art. 530). Ciò nonostante, ogni comproprietario può far valere individualmente il proprio diritto sul prez-zo
o sulle pigioni (purché siano divisibili) in proporzione della propria quota, fatta salva un’eventuale
convenzione contraria dei comproprietari
(art. 648 cpv. 1 CC; Meier-Hayoz,
Berner Kommentar IV/1, 5a ed. 1981, n. 12-15 ad art. 648 CC; pure: DTF 140 III 154 consid. 2.2; Steinauer, op. cit. [Les droits réels],
n. 1765).
4.3
Nel
caso di specie, sul piano esterno il conto pignorato risulta essere un “Und-Konto” parziale, nel senso che per
disporne nei confronti della banca è necessario il consenso (la firma) non di
tutti i contitolari, bensì solo di tre di loro. Il consenso di PI 6 e PI 2 o PI 5 appare quindi necessario per poter pignorare l’intero
conto.
4.3.1
Sul
piano interno, i contitolari sembrano formare una società semplice, siccome l’hanno
aperto allo scopo comune di gestire i proventi della locazione dei due fondi di
cui sono comproprietari. Del resto, la stessa banca ha “codificato come società semplice” la relazione in questione. La titolarità del conto è quindi
della specie detta collettiva (sopra consid. 4.2, seconda categoria), sicché
dal profilo esecutivo il conto non avrebbe potuto essere pignorato
separatamente dagli altri beni comuni, ma l’UE avrebbe potuto pignorare solo la
quota spettante a RI 1 nella comunione
secondo le regole dell’ODiC (sopra consid. 4.2.2).
4.3.2
Sennonché,
come già rilevato, il conto è alimentato con le pigioni incassate dai due fondi di cui i contitolari sono comproprietari, sicché
ognuno di loro può esigere individualmente il versamento a suo favore della
pigione in proporzione della propria quota (art. 648 cpv. 1 CC e sopra consid.
4.2.3). Non risulta che i comproprietari abbiano convenuto una diversa
ripartizione, siccome hanno proceduto a una divisione per quote il 2 maggio
2019, come risulta dall’estratto conto prodotto dalla ricorrente. Il diritto di
RI 1, di un mezzo (sopra consid. 4.1), può così essere pignorato. Esso non è
però diretto contro la banca, i cui rapporti con i contitolari del conto sono
invece regolati dalle procure (sopra consid. 4.3), bensì indirettamente contro
gli altri comproprietari e direttamente contro gli inquilini.
4.3.3
Ciò
posto, il provvedimento impugnato pare da annullare, dal momento che non sembra
essere stato approvato da PI 6 e PI 2 o PI 5. Visto che i
contitolari hanno però l’interesse a dare il proprio consenso per evitare un
pignoramento del diritto della ricorrente alla sua quota delle pigioni
direttamente nei confronti degli inquilini o indirettamente nei confronti degli
stessi comproprietari (sopra consid. 4.3.2), il pignoramento del conto non va
annullato, ma l’incarto va rinviato all’UE per chiedere tale consenso e, se non
l’ottiene, pignorare in alternativa il diritto di RI 1 alla sua quota delle
pigioni.
4.4
Anche
sotto l’angolo dell’ordine di pignoramento il provvedimento impugnato, se verrà
approvato dai contitolari del diritto di firma, o in alternativa il
pignoramento del diritto della ricorrente alla sua quota delle
pigioni resistono alla critica. L’art. 95 cpv. 1
LEF stabilisce infatti che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti (nella fattispecie contro la banca, gli altri comproprietari
o gli inquilini), prima dei beni immobili indicati dalla ricorrente, specie
perché sono quasi tutti quote di comproprietà che per esperienza
non sono beni di agevole realizzazione, e prima della
sua quota nella società semplice ch’essa afferma di formare con gli altri
contitolari del conto pignorato, giacché tale quota va pignorata in ultima
linea in virtù dell’art. 3 ODiC.
5.
Con i suoi scritti del 16 dicembre 2019, 15 gennaio e 20 febbraio 2020
la ricorrente ha eccepito la compensazione
del credito posto in esecuzione con la pretesa di fr. 260'000.– ch’essa
vanta nei confronti dell’escutente a titolo di pigioni per l’occupazione della
casa da lei ereditata dal padre in cui PI 1 vive da anni senza pagare alcunché.
5.1
Presentata
più di dieci giorni dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, la
censura è tardiva.
5.2
Comunque
sia, né l’UE né questa Camera sono competenti per statuire su questioni che
riguardano l’esistenza del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale
federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4, SJ 2013 I 188, e della CEF
15.2017.65
del 21 settembre 2017, consid. 1, massimata in RtiD 2018 I 780 n.
51c). Possono sospendere l’esecuzione soltanto in caso di pagamento in mano
dell’ufficio (art. 12 LEF) o per un motivo formale (segnatamente la sua
perenzione giusta gli art. 88 cpv. 2 o 121 LEF). Ne segue che UE e CEF possono
tenere conto dell’estinzione del credito per compensazione solo dopo che è
stata accertata in una decisione giudiziaria esecutiva (art. 79, 80 segg., 83
cpv. 2, 85 o 85a LEF). La censura è pertanto inammissibile.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché si determini
in conformità con quanto indicato al soprastante considerando 4.3.3.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.