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Decisione

15.2019.35

Pignoramento di una rendita d’invalidità LPP. Minimo di esistenza. Importo di base. Spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato. Spese di locazione

23 luglio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 23 aprile 2019 RI 1 si aggrava contro il predetto calcolo,

chiedendone l’annullamento.

C. Mediante

osservazioni del 15 maggio 2019 l’Ufficio postula la reiezione del gravame. Le

altre parti interessate sono invece rimaste silenti.

D. L’11

luglio 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera lo scritto dell’8 luglio 2019

con cui la ricorrente aveva inoltrato un nuovo contratto di locazione,

chiedendo all’organo esecutivo di rivedere il calcolo a causa dell’aumento

della pigione.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente la ricorrente si duole del fatto che l’UE le ha

notificato la decisione impugnata mediante posta A anziché invio raccomandato e

che nel documento è indicata la via di ricorso, ma non l’indirizzo esatto dell’autorità

competente a decidere.

Quanto

afferma l’insorgente corrisponde al vero. Tuttavia, a prescindere dal fatto che

la norma per cui gli avvisi e le decisioni degli uffici di esecuzione

sono notificate per raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF) è una

prescrizione d’ordine, la cui violazione non determina la nullità della comunicazione

(sentenza della CEF 15.2014.8/9/10 del 18 gennaio 2016, consid. 4.1 e

riferimento citato), l’escussa non è stata minimamente

pregiudicata dal modo di procedere dell’Ufficio, avendo in definitiva ricevuto

il calcolo del minimo d’esistenza, ancorché per posta A, ed avendo correttamente

indirizzato il proprio ricorso all’organo di esecuzio­ne che ha preso il

provvedimento impugnato, conformemente al­l’art. 7 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

(LPR, RL 3.5.1.2). In mancanza di un interesse degno di protezione, le critiche

s’avverano pertanto inammissibili.

2. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 aprile 2019 dall’UE di

Lugano, il ricorso è tempestivo e sotto questo profilo ricevibile (art. 17

LEF).

3. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

4. L’insorgente

sostiene anzitutto che la rendita versatale mensilmente dalla PI 7 è di fr. 1'426.40

e non di fr. 1'516.30, come considerato dall’Ufficio. Ora, è vero che dall’estratto

del con­to postale prodotto dinanzi all’UE (relativo al marzo del 2019) e

ancora in questa sede risulta ch’essa percepisce una rendita trimestrale di fr. 4'279.20,

ovvero di fr. 1'426.40 al mese, ma l’e­scussa dimentica che la medesima

rendita è stata oggetto di due precedenti pignoramenti eseguiti dall’Ufficio a

favore dei gruppi n. 16 e 17 il 26 aprile e il 24 settembre 2018 ognuno per fr. 90.–

mensili, che corrisponde proprio alla differenza (arrotondata) tra gli importi da

lei citati. In altre parole, l’estratto postale di marzo 2019 indica quanto

versato a lei dedotte le tre quote di fr. 90.– pignorate a favore del

gruppo n. 16 (che è terminato il 26 aprile 2019) e 17 (che terminerà al più

tardi il 24 settembre 2019). Il pignoramento in esame (a favore del gruppo n.

18) esplicherà i suoi effetti solo quando i creditori del gruppo n. 17 saranno

stati integralmente soddisfatti (art. 110 cpv. 3 LEF) o al più tardi, giusta l’art.

93 cpv. 2 LEF, quando sarà passato un anno dall’esecuzione del pignoramento a

favore di quel gruppo (n. 17), ovvero il 24 settembre 2019. A quel momento, in

ogni caso, i due precedenti pignoramenti saranno per definizione cessati,

sicché l’UE ha correttamente computato a favore del gruppo n. 18 l’intera

rendita trimestrale di fr. 1'516.30 dovuta dalla PI 7. La censura si

rivela pertanto infondata.

5. RI

1 allega altresì che nel calcolo “non sono stati presi in considerazione le

spese telefoniche, la benzina, i vestiti e le assicurazioni come per esempio la

RC come pure le riparazioni del­l’auto”. Anche tali critiche non trovano

sorte migliore. Le spese telefoniche, di abbigliamento e biancheria, nonché i

premi delle assicurazioni private sono invero già incluse nell’importo di base

mensile di fr. 1'200.– previsto al punto I della Tabella e non possono

pertanto essere computate una seconda volta. I costi legati alla benzina e alla

manutenzione dell’auto sono invece già compresi nei fr. 204.– che l’UE ha

riconosciuto all’escussa a titolo di spese di trasferta mediante l’autoveicolo

privato per motivi d’or­­dine medico, conformemente alla Circolare n.

39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta

mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Secondo il

punto 1 della Circolare entrano infatti in linea di conto le spese effettive

fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammor­­tamento, segnatamente i

costi del carburante e della manutenzione.

6. La

ricorrente fa pure valere che il canone di locazione ammonta a fr. 950.–

per l’appartamento e fr. 60.– per il parcheggio invece dei complessivi fr. 960.–

ammessi dall’organo esecutivo. Dall’estratto del conto postale già citato risulta

che RI 1 paga fr. 950.– per la locazione dell’appartamento. Come osserva l’Ufficio,

il contratto di locazione presente agli atti prevede tuttavia una pigione di fr. 800.–

oltre a un acconto di fr. 100.– per spese accessorie. Sennonché dagli

accertamenti eseguiti d’ufficio da questa Camera, per il tramite dell’UE, è

emerso che a partire dal 1° luglio 2009 le spese accessorie sono aumentate da fr. 100.–

a fr. 150.– (v. conteggio agli atti prodotto dal locatore con e-mail del

22 luglio 2019). La censura è quindi fondata, ragione per cui il calcolo va

modificato (sotto, consid. 8).

7. Per

quanto attiene infine alla richiesta di rivedere il calcolo del minimo

esistenziale, siccome il 29 aprile 2019 l’escussa ha stipulato un nuovo

contratto di locazione con effetto dal 1° luglio, che prevede un canone di locazione

mensile maggiore a quello precedente, vale a dire di fr. 1'160.– oltre a fr. 120.–

per spese accessorie, basti dire che è considerato un abuso di diritto (art. 2

CC) il fatto che l’escusso volontariamente e senza ragione oggettiva si

trasferisca in un appartamento più costoso nell’imminenza o nel corso di un

pignoramento di reddito, sicché in tale evenienza soltanto la precedente

pigione, non eccessiva, fa stato per il calcolo del minimo d’esistenza (DTF 109

III 53; sentenza del Tribunale federale 5A_912/ 2018 del 16 gennaio 2019, consid.

3.1.2). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha giustificato in alcun

modo il suo trasferimento nel nuovo appartamento né ha chiesto il preavviso

dell’Ufficio, come invece indicato sui verbali interni delle operazioni di

pignoramento da lei firmati, motivo per cui l’UE potrà tener conto unicamente

della vecchia pigione, rettificata nel senso del considerando 6.

8. Alla

luce dei motivi esposti sopra (consid. 6), in parziale accoglimento del

ricorso, il calcolo del minimo esistenziale è rettificato nella misura in cui

la posta “affitto” è aumentata di fr. 50.– (per un totale di fr. 1'010.–),

come pure il minimo esistenziale, che passa da fr. 3'016.40 a fr. 3'066.40.

L’UE provvederà pertanto a pignorare la rendita LPP di RI 1 presso la PI 7 limitatamente

a fr. 288.90 anziché fr. 338.90 (riduzione di fr. 50.–).

9. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di

conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di

rettificare il calcolo del minimo esistenziale e di procedere al pignoramento

della rendita di RI 1 presso la PI 7 nel senso del considerando 8.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.