15.2019.35
Pignoramento di una rendita d’invalidità LPP. Minimo di esistenza. Importo di base. Spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato. Spese di locazione
23 luglio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.35
Lugano
23 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 aprile 2019 di
RI 1
(rappresentata dal curatore RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale emesso il 19 aprile 2018
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
PI 2, (es.
n. __________ e __________)
(rappresentata dall’RA 3, )
PI 6, (es. n. __________, __________, __________, __________ e __________)
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni,
PI 1, (es. n. __________, __________, __________ e __________)
(rappresentato dal proprio Municipio,
PI 4, () (es. n. __________)
PI 5, () (es. n. __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta delle domande di proseguimento delle esecuzioni appena citate (che
formano il gruppo n. 18), il 19 aprile 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha proceduto al pignoramento dei redditi di RI 1, determinandone la
quota pignorabile sulla base del seguente conteggio:
Redditi
Rendita d’invalidità AVS
fr.
1'839.00
Rendita d’invalidità LPP
fr.
1'516.30
Totale
fr.
3'355.30
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
960.00
considerato parcheggio per problematiche fisiche
Assicurazione malattia
fr.
475.20
Contributi AVS
fr.
81.50
Spese di trasferta
fr.
204.00
spese mobilità x visita mediche psicologo 8 volte al
mese in media 400 km/mese a 0.510 fr./km = fr. 204.– (v.
Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2015)
Altri
fr.
95.70
partecipazioni e franchigia CM
Totale
fr.
3'016.40
Ricordato che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo
stesso giorno l’UE ha quindi pignorato presso l’istituto di previdenza professionale dell’escussa, la PI
5, fr. 338.90 mensili con effetto immediato,
trasmettendo all’escussa copia del computo.
Fatti
B. Con
ricorso del 23 aprile 2019 RI 1 si aggrava contro il predetto calcolo,
chiedendone l’annullamento.
C. Mediante
osservazioni del 15 maggio 2019 l’Ufficio postula la reiezione del gravame. Le
altre parti interessate sono invece rimaste silenti.
D. L’11
luglio 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera lo scritto dell’8 luglio 2019
con cui la ricorrente aveva inoltrato un nuovo contratto di locazione,
chiedendo all’organo esecutivo di rivedere il calcolo a causa dell’aumento
della pigione.
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente la ricorrente si duole del fatto che l’UE le ha
notificato la decisione impugnata mediante posta A anziché invio raccomandato e
che nel documento è indicata la via di ricorso, ma non l’indirizzo esatto dell’autorità
competente a decidere.
Quanto
afferma l’insorgente corrisponde al vero. Tuttavia, a prescindere dal fatto che
la norma per cui gli avvisi e le decisioni degli uffici di esecuzione
sono notificate per raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF) è una
prescrizione d’ordine, la cui violazione non determina la nullità della comunicazione
(sentenza della CEF 15.2014.8/9/10 del 18 gennaio 2016, consid. 4.1 e
riferimento citato), l’escussa non è stata minimamente
pregiudicata dal modo di procedere dell’Ufficio, avendo in definitiva ricevuto
il calcolo del minimo d’esistenza, ancorché per posta A, ed avendo correttamente
indirizzato il proprio ricorso all’organo di esecuzione che ha preso il
provvedimento impugnato, conformemente all’art. 7 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
(LPR, RL 3.5.1.2). In mancanza di un interesse degno di protezione, le critiche
s’avverano pertanto inammissibili.
2. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 aprile 2019 dall’UE di
Lugano, il ricorso è tempestivo e sotto questo profilo ricevibile (art. 17
LEF).
3. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
4. L’insorgente
sostiene anzitutto che la rendita versatale mensilmente dalla PI 7 è di fr. 1'426.40
e non di fr. 1'516.30, come considerato dall’Ufficio. Ora, è vero che dall’estratto
del conto postale prodotto dinanzi all’UE (relativo al marzo del 2019) e
ancora in questa sede risulta ch’essa percepisce una rendita trimestrale di fr. 4'279.20,
ovvero di fr. 1'426.40 al mese, ma l’escussa dimentica che la medesima
rendita è stata oggetto di due precedenti pignoramenti eseguiti dall’Ufficio a
favore dei gruppi n. 16 e 17 il 26 aprile e il 24 settembre 2018 ognuno per fr. 90.–
mensili, che corrisponde proprio alla differenza (arrotondata) tra gli importi da
lei citati. In altre parole, l’estratto postale di marzo 2019 indica quanto
versato a lei dedotte le tre quote di fr. 90.– pignorate a favore del
gruppo n. 16 (che è terminato il 26 aprile 2019) e 17 (che terminerà al più
tardi il 24 settembre 2019). Il pignoramento in esame (a favore del gruppo n.
18) esplicherà i suoi effetti solo quando i creditori del gruppo n. 17 saranno
stati integralmente soddisfatti (art. 110 cpv. 3 LEF) o al più tardi, giusta l’art.
93 cpv. 2 LEF, quando sarà passato un anno dall’esecuzione del pignoramento a
favore di quel gruppo (n. 17), ovvero il 24 settembre 2019. A quel momento, in
ogni caso, i due precedenti pignoramenti saranno per definizione cessati,
sicché l’UE ha correttamente computato a favore del gruppo n. 18 l’intera
rendita trimestrale di fr. 1'516.30 dovuta dalla PI 7. La censura si
rivela pertanto infondata.
5. RI
1 allega altresì che nel calcolo “non sono stati presi in considerazione le
spese telefoniche, la benzina, i vestiti e le assicurazioni come per esempio la
RC come pure le riparazioni dell’auto”. Anche tali critiche non trovano
sorte migliore. Le spese telefoniche, di abbigliamento e biancheria, nonché i
premi delle assicurazioni private sono invero già incluse nell’importo di base
mensile di fr. 1'200.– previsto al punto I della Tabella e non possono
pertanto essere computate una seconda volta. I costi legati alla benzina e alla
manutenzione dell’auto sono invece già compresi nei fr. 204.– che l’UE ha
riconosciuto all’escussa a titolo di spese di trasferta mediante l’autoveicolo
privato per motivi d’ordine medico, conformemente alla Circolare n.
39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta
mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Secondo il
punto 1 della Circolare entrano infatti in linea di conto le spese effettive
fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammortamento, segnatamente i
costi del carburante e della manutenzione.
6. La
ricorrente fa pure valere che il canone di locazione ammonta a fr. 950.–
per l’appartamento e fr. 60.– per il parcheggio invece dei complessivi fr. 960.–
ammessi dall’organo esecutivo. Dall’estratto del conto postale già citato risulta
che RI 1 paga fr. 950.– per la locazione dell’appartamento. Come osserva l’Ufficio,
il contratto di locazione presente agli atti prevede tuttavia una pigione di fr. 800.–
oltre a un acconto di fr. 100.– per spese accessorie. Sennonché dagli
accertamenti eseguiti d’ufficio da questa Camera, per il tramite dell’UE, è
emerso che a partire dal 1° luglio 2009 le spese accessorie sono aumentate da fr. 100.–
a fr. 150.– (v. conteggio agli atti prodotto dal locatore con e-mail del
22 luglio 2019). La censura è quindi fondata, ragione per cui il calcolo va
modificato (sotto, consid. 8).
7. Per
quanto attiene infine alla richiesta di rivedere il calcolo del minimo
esistenziale, siccome il 29 aprile 2019 l’escussa ha stipulato un nuovo
contratto di locazione con effetto dal 1° luglio, che prevede un canone di locazione
mensile maggiore a quello precedente, vale a dire di fr. 1'160.– oltre a fr. 120.–
per spese accessorie, basti dire che è considerato un abuso di diritto (art. 2
CC) il fatto che l’escusso volontariamente e senza ragione oggettiva si
trasferisca in un appartamento più costoso nell’imminenza o nel corso di un
pignoramento di reddito, sicché in tale evenienza soltanto la precedente
pigione, non eccessiva, fa stato per il calcolo del minimo d’esistenza (DTF 109
III 53; sentenza del Tribunale federale 5A_912/ 2018 del 16 gennaio 2019, consid.
3.1.2). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha giustificato in alcun
modo il suo trasferimento nel nuovo appartamento né ha chiesto il preavviso
dell’Ufficio, come invece indicato sui verbali interni delle operazioni di
pignoramento da lei firmati, motivo per cui l’UE potrà tener conto unicamente
della vecchia pigione, rettificata nel senso del considerando 6.
8. Alla
luce dei motivi esposti sopra (consid. 6), in parziale accoglimento del
ricorso, il calcolo del minimo esistenziale è rettificato nella misura in cui
la posta “affitto” è aumentata di fr. 50.– (per un totale di fr. 1'010.–),
come pure il minimo esistenziale, che passa da fr. 3'016.40 a fr. 3'066.40.
L’UE provvederà pertanto a pignorare la rendita LPP di RI 1 presso la PI 7 limitatamente
a fr. 288.90 anziché fr. 338.90 (riduzione di fr. 50.–).
9. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di
conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di
rettificare il calcolo del minimo esistenziale e di procedere al pignoramento
della rendita di RI 1 presso la PI 7 nel senso del considerando 8.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.