15.2019.36
Denegata giustizia. Ricorso redatto in una lingua (tedesca) che non è quella ufficiale del Cantone Ticino
1 luglio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.36
Lugano
1 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 30 aprile 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta di RI 1, il 2 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso nei confronti della PI 1 il precetto esecutivo n. __________
volto all’incasso di fr. 26'314.– oltre agli interessi del 5% dal 22
maggio 2017;
che
quale titolo di credito l’escutente ha indicato le decisioni emesse il 22 maggio 2017 dalla seconda
Camera civile del Tribunale d’appello e il 5 marzo 2018 dal Tribunale
federale, comprese (oltre al capitale di fr. 22'300.–)
le spese e ripetibili di fr. 4'014.–;
che
al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione il 7 maggio 2018;
che
attraverso il rinvio a precedenti scritti suoi, con il ricorso in esame RI 1 si
duole dell’inattività dell’UE e chiede alla Camera di porre fine a quello che
definisce un’“Odyssee/ Trauerspiel”, facendo in modo che il diritto e la legge trovino finalmente
applicazione;
che
Fatti
il ricorso, scritto in tedesco, è irricevibile, come RI 1 ben sa, siccome gli è
stato ripetutamente ricordato che nel Canton Ticino gli atti amministrativi e
giudiziari – singolarmente i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale (art.
7 cpv. 2 LPR) – vanno redatti in italiano;
che
in buona fede egli non può contare sempre sulla possibilità che gli venga
concesso un termine per tradurre i suoi allegati;
che,
ad ogni modo, il ricorso è anche infondato nel merito;
che,
in effetti, l’esecuzione è sospesa
finché l’opposizione al precetto esecutivo non
è stata rigettata o ritirata (art. 78 cpv. 1 LEF);
che l’UE non è pertanto
abilitato a eseguire alcun atto esecutivo nella procedura in oggetto;
che
le sentenze menzionate nel precetto esecutivo, infatti, non rigettano l’opposizione (per l’evidente motivo
che la stessa è successiva alla loro emanazione);
che
per ottenere la continuazione dell’esecuzione, il ricorrente deve quindi
chiedere e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione in procedura
sommaria (art. 80 segg. LEF);
che
– è però noto a questa Camera – la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
in adempimento della sentenza della seconda
Camera civile del Tribunale d’appello citata sul precetto esecutivo, ha
già provveduto a versare a RI 1 la somma di
Considerandi
fr. 19'000.– depositata presso di lei dalla __________, sicché pare
alquanto dubbio ch’egli possa esigerne una seconda volta la corresponsione direttamente
dalla PI 1;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF [RS 281.35]);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
a:
– II Corte di diritto civile del Tribunale federale,
Losanna
(con riferimento all’inc.5A_509/2019);
– Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.