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Decisione

15.2019.36

Denegata giustizia. Ricorso redatto in una lingua (tedesca) che non è quella ufficiale del Cantone Ticino

1 luglio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorso, scritto in tedesco, è irricevibile, come RI 1 ben sa, siccome gli è

stato ripetutamente ricordato che nel Canton Ticino gli atti amministrativi e

giudiziari – singolarmente i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale (art.

7 cpv. 2 LPR) – vanno redatti in italiano;

che

in buona fede egli non può contare sempre sulla possibilità che gli venga

concesso un termine per tradurre i suoi allegati;

che,

ad ogni modo, il ricorso è anche infondato nel merito;

che,

in effetti, l’esecuzione è sospesa

finché l’opposizione al precetto esecutivo non

è stata rigettata o ritirata (art. 78 cpv. 1 LEF);

che l’UE non è pertanto

abilitato a eseguire alcun atto esecutivo nella procedura in oggetto;

che

le sentenze menzionate nel precetto esecutivo, infatti, non rigettano l’opposizione (per l’evidente motivo

che la stessa è suc­cessiva alla loro emanazione);

che

per ottenere la continuazione dell’esecuzione, il ricorrente deve quindi

chiedere e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizio­­ne in procedura

sommaria (art. 80 segg. LEF);

che

– è però noto a questa Camera – la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

in adempimento della sentenza della seconda

Camera civile del Tribunale d’appello citata sul precetto esecutivo, ha

già provveduto a versare a RI 1 la somma di

Considerandi

fr. 19'000.– depositata presso di lei dalla __________, sicché pare

alquanto dubbio ch’egli possa esigerne una seconda volta la corresponsione direttamente

dalla PI 1;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF [RS 281.35]);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

a:

– II Corte di diritto civile del Tribunale federale,

Losanna

(con riferimento all’inc.5A_509/2019);

– Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.