Lexipedia

Decisione

15.2019.38

Precetti esecutivi. Censure di merito irricevibili

10 settembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti esecutivi, il 13 maggio 2019 RI 1 vi ha interposto opposizione.

C. Con

ricorso del 20 maggio 2019 RI 1 e RI 1 si aggravano contro i precetti

esecutivi, chiedendone l’an­­nullamento.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, oltre all’escusso, anche sua

moglie RI 2 ha interposto ricorso contro i precetti esecutivi n. __________ e __________, pur non essendo parte ai

procedimenti esecutivi in questione. Ora è legittimato a ricorrere

giusta l’art. 17 LEF solo chi giustifica un interesse proprio, attuale, pratico

e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del

provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura

ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e

che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità

maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2017.9 del 12 luglio 2017,

consid. 2.1 e i riferimenti citati). Ebbene RI 2 non fa

valere alcun interesse personale, anzi ha tutto l’interesse di evitare di

essere coinvolta nelle procedure in esame, con il rischio, nella prima, di

dover pagare di tasca propria un debito del marito, e nella seconda un debito

posto in solido a carico dei coniugi. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato

irricevibile per quanto la riguarda.

2. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 13 maggio 2019, sotto questo profilo il ricorso di RI 1 è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

3. Il

ricorrente “invita” anzitutto il presidente di questa Camera e l’i­­spettore

Claudio Cortese, che in tale sede agisce quale vicecancelliere, ad astenersi

dal decidere “per le errate

valutazioni degli atti finora presentati e non opportunatamente sanzionate dal

Consiglio della magistratura”. A questo proposito,

basti dire che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il

magistrato ricusato (compresi i suoi collaboratori) abbia in precedenza

partecipato a decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenza

del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con

rinvii; sentenza della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2), come il ricorrente ben sa (v. sentenze

del Tribunale fe­derale 5A_203/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3). Ne consegue l’irricevibilità della

domanda.

4. Neppure

va dato seguito alla richiesta d’indicare preventivamente la composizione della

Camera, al fine di consentire al ricorrente di esercitare il diritto di ricusa,

in quanto pretestuosa e dunque inammissibile. A prescindere dal fatto che il

motivo di ricusa da lui invocato è irricevibile (sopra, consid. 3), la

composizione della Camera è invero ben nota a RI 1, avendo egli sinora

presentato otto ricorsi e tre reclami, ed è anche pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D

=1004), come già ricordatogli nell’ordinanza

Considerandi

emessa il 17 giugno 2019 nell’incarto 14.2019.79.

5.

L’insorgente

chiede inoltre di accertare la liceità ed esigibilità dei titoli di credito

indicati nei precetti esecutivi al vaglio. Egli si duole in sostanza che il

procedente abbia escusso soltanto lui anziché procedere in solido contro di lui

e sua moglie. A parte il fatto che la moglie è stata condannata a rifondere le

spese in via solidale solo in una delle due esecuzioni in esame (la n. __________)

e che il creditore può, a sua scelta, esigere anche da un solo debitore

solidale tutto il debito (art. 144 cpv. 1 CO), tali doglianze sfuggono al

potere cognitivo dell’autorità di vigilanza e pertanto non devono essere

esaminate in questa sede. Come il ricorrente ben sa (sentenza della CEF

15.2019.13

del 20 febbraio 2019 pag. 4 dopo la metà), la via del ricorso all’autorità

di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti preclusa per questioni di merito

(relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui

cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa

competente, in particolare

nell’ambito della procedura di rigetto dell’oppo­sizione (sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 5).

6.

Esulano

pure dal potere cognitivo dell’autorità di vigilanza le censure secondo cui i

funzionari e il direttore del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,

nonché i funzionari della Sezione delle finanze e dell’Ufficio della tesoreria

e delle fatturazioni avrebbero violato i loro doveri di servizio imposti dagli

art. 22-24 LORD, procedendo “secondo

delle questioni di interpretazione”. Orbene, compete

all’autorità di nomina (art. 34 cpv. 1 LORD) e non a questa Camera verificare

che i funzionari dello Stato rispettino i doveri di servizio. Anche su questo

punto il ricorso è irricevibile.

7.

Stessa

sorte tocca ai riferimenti incomprensibili e affatto pertinenti agli art. 5

LEF, 64 Cost. e 64 CO, come pure al fatto che – a dire del ricorrente – alcuni

funzionari dell’UE denotano l’intenzione di arrecargli “danno e spese”, circostanza

che nemmeno spiega. Gli va ad ogni modo ricordato (come nella già citata

sentenza della CEF 15.2019.13 pag. 4 in mezzo) che il ricorso giusta l’art. 17

LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva –

non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un

eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di

una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF.

8.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e nemmeno risulta necessario

assegnare un termine al procedente e all’UE per presentare eventuali

osservazioni.

9.

Anche

nel ricorso in esame RI 1 ha riproposto diverse censure (v. consid. 3, 4, 5 e

7) presentate in precedenti impugnazioni già respinte con decisione passata in

giudicato, senza neppure tentare di confutarne la motivazione, e persiste a

chiedere alla Camera misure e verifiche che esulano dalla sua competenza. Per i

motivi esposti nella sentenza odierna relativa al suo ricorso del 12 aprile

2019.

(inc. 15.2019.26, consid. 8), RI 1 è invitato ad astenersi in futuro dal

presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena la

non entrata in materia e l’inflizione di una multa, oltre all’addossamento di

tasse e spese per ricorso temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF).

10.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste di RI 1 al riguardo non possono ch’essere

disattese. Stanti le diverse esecuzioni già pendenti nei suoi confronti per l’incasso

di spese processuali, per economia processuale ci si limita in questa sede all’av­vertimento

contenuto nel precedente considerando.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

2. Il

ricorso di RI 1 è irricevibile.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

5. Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.