15.2019.38
Precetti esecutivi. Censure di merito irricevibili
10 settembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.38
Lugano
10 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 maggio 2019 di
RI 1,
RI 2,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro le esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti
del primo ricorrente dallo
PI 1,
(rappresentato dall’RA 1,
)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio
2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo PI 1 procede contro RI 1 per
l’incasso di tasse di giustizia relative a due decisioni del Consiglio di Stato
del 10 e del 3 maggio 2017, di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–oltre
agli accessori.
B. Ricevuti
Fatti
i precetti esecutivi, il 13 maggio 2019 RI 1 vi ha interposto opposizione.
C. Con
ricorso del 20 maggio 2019 RI 1 e RI 1 si aggravano contro i precetti
esecutivi, chiedendone l’annullamento.
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, oltre all’escusso, anche sua
moglie RI 2 ha interposto ricorso contro i precetti esecutivi n. __________ e __________, pur non essendo parte ai
procedimenti esecutivi in questione. Ora è legittimato a ricorrere
giusta l’art. 17 LEF solo chi giustifica un interesse proprio, attuale, pratico
e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del
provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura
ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e
che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità
maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2017.9 del 12 luglio 2017,
consid. 2.1 e i riferimenti citati). Ebbene RI 2 non fa
valere alcun interesse personale, anzi ha tutto l’interesse di evitare di
essere coinvolta nelle procedure in esame, con il rischio, nella prima, di
dover pagare di tasca propria un debito del marito, e nella seconda un debito
posto in solido a carico dei coniugi. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato
irricevibile per quanto la riguarda.
2. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 13 maggio 2019, sotto questo profilo il ricorso di RI 1 è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
3. Il
ricorrente “invita” anzitutto il presidente di questa Camera e l’ispettore
Claudio Cortese, che in tale sede agisce quale vicecancelliere, ad astenersi
dal decidere “per le errate
valutazioni degli atti finora presentati e non opportunatamente sanzionate dal
Consiglio della magistratura”. A questo proposito,
basti dire che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il
magistrato ricusato (compresi i suoi collaboratori) abbia in precedenza
partecipato a decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenza
del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con
rinvii; sentenza della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2), come il ricorrente ben sa (v. sentenze
del Tribunale federale 5A_203/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3). Ne consegue l’irricevibilità della
domanda.
4. Neppure
va dato seguito alla richiesta d’indicare preventivamente la composizione della
Camera, al fine di consentire al ricorrente di esercitare il diritto di ricusa,
in quanto pretestuosa e dunque inammissibile. A prescindere dal fatto che il
motivo di ricusa da lui invocato è irricevibile (sopra, consid. 3), la
composizione della Camera è invero ben nota a RI 1, avendo egli sinora
presentato otto ricorsi e tre reclami, ed è anche pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D
=1004), come già ricordatogli nell’ordinanza
Considerandi
emessa il 17 giugno 2019 nell’incarto 14.2019.79.
5.
L’insorgente
chiede inoltre di accertare la liceità ed esigibilità dei titoli di credito
indicati nei precetti esecutivi al vaglio. Egli si duole in sostanza che il
procedente abbia escusso soltanto lui anziché procedere in solido contro di lui
e sua moglie. A parte il fatto che la moglie è stata condannata a rifondere le
spese in via solidale solo in una delle due esecuzioni in esame (la n. __________)
e che il creditore può, a sua scelta, esigere anche da un solo debitore
solidale tutto il debito (art. 144 cpv. 1 CO), tali doglianze sfuggono al
potere cognitivo dell’autorità di vigilanza e pertanto non devono essere
esaminate in questa sede. Come il ricorrente ben sa (sentenza della CEF
15.2019.13
del 20 febbraio 2019 pag. 4 dopo la metà), la via del ricorso all’autorità
di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti preclusa per questioni di merito
(relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui
cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, in particolare
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 5).
6.
Esulano
pure dal potere cognitivo dell’autorità di vigilanza le censure secondo cui i
funzionari e il direttore del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
nonché i funzionari della Sezione delle finanze e dell’Ufficio della tesoreria
e delle fatturazioni avrebbero violato i loro doveri di servizio imposti dagli
art. 22-24 LORD, procedendo “secondo
delle questioni di interpretazione”. Orbene, compete
all’autorità di nomina (art. 34 cpv. 1 LORD) e non a questa Camera verificare
che i funzionari dello Stato rispettino i doveri di servizio. Anche su questo
punto il ricorso è irricevibile.
7.
Stessa
sorte tocca ai riferimenti incomprensibili e affatto pertinenti agli art. 5
LEF, 64 Cost. e 64 CO, come pure al fatto che – a dire del ricorrente – alcuni
funzionari dell’UE denotano l’intenzione di arrecargli “danno e spese”, circostanza
che nemmeno spiega. Gli va ad ogni modo ricordato (come nella già citata
sentenza della CEF 15.2019.13 pag. 4 in mezzo) che il ricorso giusta l’art. 17
LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva –
non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un
eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di
una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF.
8.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e nemmeno risulta necessario
assegnare un termine al procedente e all’UE per presentare eventuali
osservazioni.
9.
Anche
nel ricorso in esame RI 1 ha riproposto diverse censure (v. consid. 3, 4, 5 e
7) presentate in precedenti impugnazioni già respinte con decisione passata in
giudicato, senza neppure tentare di confutarne la motivazione, e persiste a
chiedere alla Camera misure e verifiche che esulano dalla sua competenza. Per i
motivi esposti nella sentenza odierna relativa al suo ricorso del 12 aprile
2019.
(inc. 15.2019.26, consid. 8), RI 1 è invitato ad astenersi in futuro dal
presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena la
non entrata in materia e l’inflizione di una multa, oltre all’addossamento di
tasse e spese per ricorso temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF).
10.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste di RI 1 al riguardo non possono ch’essere
disattese. Stanti le diverse esecuzioni già pendenti nei suoi confronti per l’incasso
di spese processuali, per economia processuale ci si limita in questa sede all’avvertimento
contenuto nel precedente considerando.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
2. Il
ricorso di RI 1 è irricevibile.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
5. Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.