15.2019.39
Minimo di esistenza. Redditi da un fondo donato prima dell’esecuzione del pignoramento. Alimenti. Diritti successori. Spese per l’elettricità
8 ottobre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.39
Lugano
2 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 28 maggio 2019 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio
contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito l’8 aprile 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PR 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 18 giugno 2018 e il 6 settembre 2018 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 procede contro il
marito PI 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, di spese e ripetibili, e
nella seconda di contributi alimentari arretrati (da ottobre del 2017 a
settembre del 2018) per i tre figli __________, __________ e __________ secondo
la decisione cautelare 9 agosto 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona (inc. SO.2016.788), ammontanti complessivamente a fr. 19'827.15
al momento del pignoramento.
Fatti
B. L’8 aprile 2019 l’UE ha determinato l’impignorabilità
dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore (Swiss Life)
fr.
1'387.70
Debitore (__________-__________ __________ SA)
fr.
1'000.00
Debitore (IAS)
fr.
4'427.00
Totale
fr.
6'814.70
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Assicurazione malattia
fr.
650.00
Altri
fr.
550.00
Nafta
Altri
fr.
4'000.00
Alimenti figli + moglie
Altri
fr.
1'175.00
Ipoteca n. __________ RFD di __________
Altri
fr.
75.00
Assicurazione stabile
Totale
fr.
7'650.00
C. Con
ricorso del 28 maggio 2019, RI 1 chiede di correggere il conteggio del
fabbisogno dell’escusso nel senso di permettere il pignoramento di un’eccedenza
di almeno fr. 650.– mensili.
D. Il
26 giugno 2019 l’UE ha interrogato nuovamente PI 1 e ha confermato l’impignorabilità
dei redditi dell’escusso sulla base
del seguente computo:
Redditi
Debitore (Swiss
Life)
fr.
1'387.70
Debitore (__________-__________
__________ SA)
fr.
1'000.00
Debitore (IAS)
fr.
4'427.00
Totale
fr.
6'814.70
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Assicurazione malattia
fr.
650.00
Altri
fr.
408.00
Termopompa + legna
Altri
fr.
4'400.00
Alimenti figli + moglie
Altri
fr.
105.00
CHF 13'837.50 (interesse
ipotecario variabile al 3%) totale fr. 13'837.50
dedotto affitto inquilino CHF 1'050.– a favore della banca
Altri
fr.
75.00
Assicurazione stabile (__________)
Totale
fr.
6'838.00
E. Con
scritto raccomandato del 4 luglio 2019 l’UE ha comunicato alle parti il nuovo
conteggio.
F. Il
10 luglio 2019 RI 1, con atto denominato “ricorso/complemento a ricorso 28.05.2019”, chiede di correggere il nuovo conteggio del fabbisogno dell’escusso
nel senso di permettere il pignoramento di un’eccedenza di almeno fr. 300.–
mensili.
G. Con
osservazioni del 16 luglio 2019 e del 19 luglio 2019 PI 1 si è opposto al
ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di
aver operato correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato da
parte dell’UE di Bellinzona, avvenuta al più presto il 22 maggio 2019, ossia il
giorno successivo all’invio postale del verbale di pignoramento avvenuto il 21
maggio 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente argomenta che l’escusso nelle precedenti procedure giudiziarie ha
fornito indicazioni diverse rispetto a quanto indicato nel conteggio dell’UE. Dalla
sentenza del 9 agosto 2017 prolata dal Pretore aggiunto del Distretto di __________
nell’ambito della procedura di divorzio emergono le seguenti entrate: fr. 2'012.–
rendita AI per sé, fr. 865.25 rendita Swiss Life per sé, fr. 1'050.–
affitto inquilino, fr. 800.– affitto __________-__________ __________ SA, fr. 1'361.–
salario da __________-__________ __________ SA. A mente di RI 1 l’escusso percepiva
inoltre fr. 805.– per ciascuno dei tre figli quale rendita completiva AI e
fr. 116.10 per ciascun figlio quale rendita completiva Swiss Life, per un
totale di fr. 2'763.30.
Differentemente
dal Pretore aggiunto che ha suddiviso le singole rendite percepite dall’escusso,
l’UE ha incluso in un’unica posta i redditi versati dalla Cassa cantonale di
compensazione e dalla Swiss Life per la rendita d’invalidità sua e per quella
completiva per i figli. Ad ogni buon conto dall’attestazione del febbraio 2019
della Cassa cantonale di compensazione emerge ch’essa ha erogato per il 2018
una rendita d’invalidità di fr. 24'144.– per PI 1 e rendite per ciascuno
dei tre figli di fr. 9'660.–, ossia complessivi fr. 53'124.–, che
divisi per 12 danno un’entrata mensile complessiva di fr. 4'427.–, come
correttamente determinato dall’UE. Stesso dicasi per quanto riguarda le
rendite erogate dalla Swiss Life: dall’attestazione del 12 aprile 2018 risulta
che per il 2018 essa ha corrisposto ad PI 1 una rendita d’invalidità di fr. 10'383.20
e tre rendite completive per figli di complessivi fr. 6'269.40, ossia in
totale fr. 16'652.60, che divisi per 12 danno un’entrata mensile
complessiva di fr. 1'387.70, pari a quella stabilita dall’UE.
4. Nell’atto
del 10 luglio 2019 RI 1 si lamenta che il nuovo calcolo allestito dall’UE il 26
giugno 2019 non indica nelle entrate dell’escusso la pigione di fr. 800.– mensili,
di cui egli ha beneficiato fino all’agosto del 2017 per la cessione dell’uso
del deposito al mappale n. __________ RFD di __________-__________ all’__________-__________
__________ SA. Questo perché subito dopo aver ricevuto la sentenza che fissava
il contributo di mantenimento per i figli, egli ha donato il fondo ai due figli
di primo letto.
4.1 Come
rilevato dalla stessa ricorrente, PI 1 ha donato ai figli __________ e __________
la particella n. __________ RFD di __________. L’iscrizione del trapasso della
proprietà a registro fondiario è avvenuta il 21 settembre 2017, ossia dopo l’emanazione
della sentenza del 9 agosto 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di __________
e oltre un anno e mezzo prima dell’esecuzione del pignoramento. Sulla stessa
particella non figura iscritto alcun diritto reale limitato a favore del
donatario quale in particolare un diritto di usufrutto, motivo per il quale con
il trapasso di proprietà a favore dei figli pure i diritti e gli oneri riferiti
al contratto di locazione sono a loro trapassati (art. 261 cpv. 1 CO), con il
diritto da parte di questi ultimi di percepire i relativi canoni locativi. Il reddito di fr. 800.–
mensili non essendo più di pertinenza dell’escusso non
può essere aggiunto alle sue entrate mensili.
4.2 Alla
creditrice rimane comunque salva la possibilità di proporre al giudice
competente un’azione revocatoria giusta gli art. 285 segg. LEF, qualora ne
siano dati i presupposti.
5. La
ricorrente censura il fatto che l’UE non ha conteggiato il reddito di fr. 1'050.–
mensili proveniente dalla locazione della proprietà di __________.
5.1 Come
risulta dallo scritto del 27 febbraio 2019 della __________ l’escusso e la
procedente hanno acceso presso questo istituto bancario due ipoteche, una di fr. 175'000.–
(ipoteca __________ n. __________) in scadenza al 15 marzo 2019 e una di fr. 286'250.– (ipoteca
__________ n. __________) in scadenza al 20 maggio 2019.
Dallo stesso scritto emerge pure che nel caso in cui non fosse stato
formalizzato il rinnovo con l’accordo e la sottoscrizione di entrambi i
coniugi entro l’11 marzo 2019, l’ipoteca __________ n. __________ sarebbe stata
trasformata in ipoteca __________ al tasso debitore del 3%. Un simile accordo
di rinnovo non risulta essere stato formalizzato né per l’una né per l’altra ipoteca,
motivo per cui a decorrere rispettivamente dal 16 marzo e dal 21 maggio 2019 il
tasso d’interesse ipotecario dovuto alla banca è del 3%.
5.2 Ciò
comporta un costo di complessivi fr. 13'837.50 annuali corrispondenti a fr. 1'153.–
mensili, come correttamente determinato dall’UE nel verbale di pignoramento del
26 giugno 2019. Da tale importo l’Ufficio ha dedotto il canone di locazione
versato dall’inquilino della proprietà di __________, di fr. 1'050.–
mensili, e ha quindi conteggiato nel calcolo del minimo vitale di PI 1 soli fr. 105.–
quali costi residui per gli interessi ipotecari. Contrariamente a quanto
sostiene il reclamante, il canone di fr. 1'050.– mensili è stato
debitamente preso in considerazione in riduzione del costo per l’alloggio,
conformemente al punto II/1 della Tabella.
6. La
reclamante si duole che nel fabbisogno dell’escusso sono stati inseriti fr. 4'000.– per alimenti a
figli e moglie (aumentati a fr. 4'400.– nel nuovo
verbale) quando in realtà l’escusso in base alla sentenza del 9 agosto 2017
deve corrispondere fr. 5'113.– mensili per i tre figli, sicché dedotte le
rendite completive AI e Swisslife, il carico effettivo per l’escusso è solo di fr. 2'349.70.
6.1 Come
da lei ammesso nel complemento di ricorso del 10 luglio 2019, il modo di
calcolo dell’UE, che contrariamente a quello adottato dal Pretore aggiunto non
distingue le rendite per l’escusso da quelle per i figli, non necessita
correttivi, perché nel risultato i due metodi si equivalgono. In realtà, il
calcolo dell’UE è corretto dal profilo dell’art. 93 LEF giacché le rendite
completive per i figli sono versate al padre, che ne può così effettivamente
disporre. Diversa sarebbe la situazione se le rendite fossero corrisposte
direttamente ai figli, secondo la riserva dell’art. 22ter
cpv. 2 LAVS. Giusto quindi computare sia i redditi destinati ai figli sia le
spese dell’escusso per loro.
6.2 Gli alimenti del diritto di famiglia a
carico dell’escusso devono essere presi in considerazione
nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano
indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che
siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo
del pignoramento (DTF 107 III 76 consid. 1; 111 III 19 consid. 6; 121 III 22
consid. 3/a; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128
ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2018.44 del 18
settembre 2018, consid. 4.2.). Nel caso di specie, l’UE ha quindi tenuto conto
a ragione degli alimenti di fr. 4'000.– mensili il cui pagamento è stato
dimostrato per i mesi da febbraio ad aprile 2019, aumentati a fr. 4'400.–
nel mese di luglio 2019. La reclamante non allega di non aver ricevuto le
mensilità di maggio e giugno 2019. Ove l’escusso non dovesse continuare a
pagare i fr. 4'400.– mensili stabiliti nel calcolo del suo minimo
esistenziale, l’UE potrà sempre decidere di versare la somma direttamente alla
creditrice, riducendo l’ammontare del minimo vitale.
7. RI
1 critica il fatto che non sia stato considerato il credito successorio
dell’escusso conseguente al decesso della madre, avvenuto il 29 gennaio 2019. A
mente della ricorrente egli partecipa con i due fratelli alla successione della
madre e vanno pertanto acquisiti gli attivi successori.
7.1 Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore
e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici
asserzioni del creditore (Lebrecht
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010., n. 12 e 13 ad art. 91 LEF).
Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda
penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo
dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può
limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente
indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le
sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente
emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80;
in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2014.2
dell’8 maggio 2014 consid. 4.1 e i
rimandi).
7.2 La
ricorrente non fornisce alcun indizio in merito a presunti attivi derivanti all’escusso
dalla successione della madre. Da parte sua PI 1, in occasione del suo nuovo
interrogatorio del 26 giugno 2019 successivo al ricorso,
reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione
ha dichiarato di non aver ricevuto dalla madre alcuna eredità. A fronte
di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti su cui indagare, l’ufficio,
come visto, si è a ragione attenuto alle indicazioni fornitegli dal debitore.
La censura della ricorrente dev’essere pertanto disattesa.
8. Nel
complemento del 10 luglio 2019 RI 1 contesta la spesa di fr. 408.– mensili
per i costi di riscaldamento reputandola eccessiva. Essa ritiene che tali costi
comprendano anche la quota parte dell’inquilino, motivo per il quale chiede di
ridurli per lo meno di 2/3.
8.1 PI
1 ha prodotto al riguardo i seguenti documenti:
– la fattura 15 febbraio 2019 __________
per il periodo dal 6 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019 e riferita al contatore n.
__________ avente come oggetto l’appartamento di Via __________ a __________
di complessivi fr. 670.72;
– la fattura 15 febbraio 2019
dell’__________ per il periodo dal 6 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019 e riferita
al contatore n. __________ avente come oggetto i servizi comuni della casa di
Via __________ a __________ di fr. 1'599.74 complessivi;
– la fattura gennaio 2019
della __________ __________ SA di fr. 1'938.60 per la fornitura di legna
da ardere per il 2018;
– la fattura 27 febbraio 2019
della __________-__________ SA di fr. 698.30 per il controllo dell’impianto
elettrico.
L’UE
ha quindi sommato tutti questi importi, ottenendo il totale di fr. 4'906.84
annui, pari a fr. 408.90 mensili, che ha poi conteggiato nella
determinazione del minimo vitale dell’escusso alla voce “termopompa + legna”.
8.2 Orbene
secondo il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in
fr. 1'200.– mensili per una persona sola, rientrano "le spese di
sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle
apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura,
così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc."
Le spese d’elettricità dell’escusso riferite all’appartamento di
Via __________ a __________ da lui abitato (contatore n. __________) di fr. 670.72
annuali, ossia fr. 56.– mensili, sono quindi già comprese nel
minimo di fr. 1'200.– (v. sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017
consid. 3.2) e vanno pertanto decurtate dalla somma riconosciuta all’escusso
per spese di riscaldamento di fr. 408.– mensili.
8.3 La
differenza di fr. 352.– mensili comprende pure le spese di riscaldamento
riferite all’appartamento affittato. Nelle proprie osservazioni complementari
del 19 luglio 2019 PI 1 ha evidenziato che il canone di locazione di fr. 1'050.–
percepito dall’inquilino include già tutte le spese. Tale allegazione non è
stata contestata dalla ricorrente. Sia come sia, sommando le tre poste relative
all’alloggio, di fr. 352.– per il riscaldamento (come rettificato in
questa sede), fr. 105.– per le spese ipotecarie residue e fr. 75.–
per l’assicurazione stabile, si giunge a un totale di fr. 532.–, che di
certo non può considerarsi un costo d’alloggio eccessivo.
9. In
definitiva, il minimo di esistenza di PI 1 va rettificato come segue:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Assicurazione malattia
fr.
650.00
Altri
fr.
352.00
Termopompa + legna
Altri
fr.
4'400.00
Alimenti figli + moglie
Altri
fr.
105.00
CHF 13'837.50 (interesse ipotecario variabile al 3%)
totale fr. 13'837.50 dedotto affitto inquilino CHF 1'050.– a favore
della banca
Altri
fr.
75.00
Assicurazione stabile
Totale
fr.
6'782.00
Dedotti la rendita –
impignorabile in sé (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) ma da computare con gli altri
redditi (DTF 135 III 26 consid. 5.1) – che RI 1 percepisce dall’AI di fr. 4'427.– e il salario
ch’egli percepisce dalla __________ __________ SA di fr. 1'000.–, presso
la sua cassa pensione va pignorata la quota della rendita mensile eccedente fr. 1'355.–
(fr. 6'782.–./. 5'427.–).
10. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo
esistenziale di PI 1 è stabilito in fr. 6'782.– mensili e presso la sua
cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 1'355.–.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– avv. PR
1, __________
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.