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Decisione

15.2019.39

Minimo di esistenza. Redditi da un fondo donato prima dell’esecuzione del pignoramento. Alimenti. Diritti successori. Spese per l’elettricità

8 ottobre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’8 aprile 2019 l’UE ha determinato l’impignorabilità

dei redditi del­l’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (Swiss Life)

fr.

1'387.70

Debitore (__________-__________ __________ SA)

fr.

1'000.00­

Debitore (IAS)

fr.

4'427.00

Totale

fr.

6'814.70

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Assicurazione malattia

fr.

650.00

Altri

fr.

550.00

Nafta

Altri

fr.

4'000.00

Alimenti figli + moglie

Altri

fr.

1'175.00

Ipoteca n. __________ RFD di __________

Altri

fr.

75.00

Assicurazione stabile

Totale

fr.

7'650.00

C. Con

ricorso del 28 maggio 2019, RI 1 chiede di correggere il conteggio del

fabbisogno dell’escusso nel senso di permettere il pignoramento di un’eccedenza

di almeno fr. 650.– mensili.

D. Il

26 giugno 2019 l’UE ha interrogato nuovamente PI 1 e ha confermato l’impignorabilità

dei redditi dell’escusso sulla base

del seguente computo:

Redditi

Debitore (Swiss

Life)

fr.

1'387.70

Debitore (__________-__________

__________ SA)

fr.

1'000.00­

Debitore (IAS)

fr.

4'427.00

Totale

fr.

6'814.70

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Assicurazione malattia

fr.

650.00

Altri

fr.

408.00

Termopompa + legna

Altri

fr.

4'400.00

Alimenti figli + moglie

Altri

fr.

105.00

CHF 13'837.50 (interesse

ipotecario variabile al 3%) totale fr. 13'837.50

dedotto affitto inquilino CHF 1'050.– a favore della banca

Altri

fr.

75.00

Assicurazione stabile (__________)

Totale

fr.

6'838.00

E. Con

scritto raccomandato del 4 luglio 2019 l’UE ha comunicato alle parti il nuovo

conteggio.

F. Il

10 luglio 2019 RI 1, con atto denominato “ricorso/complemento a ricorso 28.05.2019”, chiede di correggere il nuovo conteggio del fabbisogno dell’escusso

nel senso di permettere il pignoramento di un’eccedenza di almeno fr. 300.–

mensili.

G. Con

osservazioni del 16 luglio 2019 e del 19 luglio 2019 PI 1 si è opposto al

ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di

aver operato correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato da

parte dell’UE di Bellinzona, avvenuta al più presto il 22 maggio 2019, ossia il

giorno successivo all’invio postale del verbale di pignoramento avvenuto il 21

maggio 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. La

ricorrente argomenta che l’escusso nelle precedenti procedure giudiziarie ha

fornito indicazioni diverse rispetto a quanto indicato nel conteggio dell’UE. Dalla

sentenza del 9 agosto 2017 prolata dal Pretore aggiunto del Distretto di __________

nell’ambito della procedura di divorzio emergono le seguenti entrate: fr. 2'012.–

rendita AI per sé, fr. 865.25 rendita Swiss Life per sé, fr. 1'050.–

affitto inquilino, fr. 800.– affitto __________-__________ __________ SA, fr. 1'361.–

salario da __________-__________ __________ SA. A mente di RI 1 l’escusso percepiva

inoltre fr. 805.– per ciascuno dei tre figli quale rendita completiva AI e

fr. 116.10 per ciascun figlio quale rendita completiva Swiss Life, per un

totale di fr. 2'763.30.

Differentemente

dal Pretore aggiunto che ha suddiviso le singole rendite percepite dall’escusso,

l’UE ha incluso in un’unica posta i redditi versati dalla Cassa cantonale di

compensazione e dalla Swiss Life per la rendita d’invalidità sua e per quella

completiva per i figli. Ad ogni buon conto dall’attestazione del febbraio 2019

della Cassa cantonale di compensazione emerge ch’essa ha erogato per il 2018

una rendita d’invalidità di fr. 24'144.– per PI 1 e rendite per ciascuno

dei tre figli di fr. 9'660.–, ossia complessivi fr. 53'124.–, che

divisi per 12 danno un’entrata mensile complessiva di fr. 4'427.–, come

correttamente determinato dal­l’UE. Stesso dicasi per quanto riguarda le

rendite erogate dalla Swiss Life: dall’attestazione del 12 aprile 2018 risulta

che per il 2018 essa ha corrisposto ad PI 1 una rendita d’invalidità di fr. 10'383.20

e tre rendite completive per figli di complessivi fr. 6'269.40, ossia in

totale fr. 16'652.60, che divisi per 12 danno un’entrata mensile

complessiva di fr. 1'387.70, pari a quella stabilita dall’UE.

4. Nell’atto

del 10 luglio 2019 RI 1 si lamenta che il nuovo calcolo allestito dall’UE il 26

giugno 2019 non indica nelle entrate dell’escusso la pigione di fr. 800.– mensili,

di cui egli ha beneficiato fino all’agosto del 2017 per la cessione dell’uso

del deposito al mappale n. __________ RFD di __________-__________ all’__________-__________

__________ SA. Questo perché subito dopo aver ricevuto la sentenza che fissava

il contributo di mantenimento per i figli, egli ha donato il fondo ai due figli

di primo letto.

4.1 Come

rilevato dalla stessa ricorrente, PI 1 ha donato ai figli __________ e __________

la particella n. __________ RFD di __________. L’iscrizione del trapasso della

proprietà a registro fondiario è avvenuta il 21 settembre 2017, ossia dopo l’emanazione

della sentenza del 9 agosto 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di __________

e oltre un anno e mezzo prima dell’esecuzione del pignoramento. Sulla stessa

particella non figura iscritto alcun diritto reale limitato a favore del

donatario quale in particolare un diritto di usufrutto, motivo per il quale con

il trapasso di proprietà a favore dei figli pure i diritti e gli oneri riferiti

al contratto di locazione sono a loro trapassati (art. 261 cpv. 1 CO), con il

diritto da parte di questi ultimi di percepire i relativi canoni locativi. Il reddito di fr. 800.–

mensili non essendo più di pertinenza del­l’escusso non

può essere aggiunto alle sue entrate mensili.

4.2 Alla

creditrice rimane comunque salva la possibilità di proporre al giudice

competente un’azione revocatoria giusta gli art. 285 segg. LEF, qualora ne

siano dati i presupposti.

5. La

ricorrente censura il fatto che l’UE non ha conteggiato il reddito di fr. 1'050.–

mensili proveniente dalla locazione della proprietà di __________.

5.1 Come

risulta dallo scritto del 27 febbraio 2019 della __________ l’escusso e la

procedente hanno acceso presso questo istituto bancario due ipoteche, una di fr. 175'000.–

(ipoteca __________ n. __________) in scadenza al 15 marzo 2019 e una di fr. 286'250.– (ipoteca

__________ n. __________) in scadenza al 20 maggio 2019.

Dallo stesso scritto emerge pure che nel caso in cui non fosse stato

formalizzato il rinnovo con l’ac­cordo e la sottoscrizione di entrambi i

coniugi entro l’11 marzo 2019, l’ipoteca __________ n. __________ sarebbe stata

trasformata in ipoteca __________ al tasso debitore del 3%. Un simile accordo

di rinnovo non risulta essere stato formalizzato né per l’una né per l’altra ipoteca,

motivo per cui a decorrere rispettivamente dal 16 marzo e dal 21 maggio 2019 il

tasso d’interesse ipotecario dovuto alla banca è del 3%.

5.2 Ciò

comporta un costo di complessivi fr. 13'837.50 annuali corrispondenti a fr. 1'153.–

mensili, come correttamente determinato dall’UE nel verbale di pignoramento del

26 giugno 2019. Da tale importo l’Ufficio ha dedotto il canone di locazione

versato dall’in­quilino della proprietà di __________, di fr. 1'050.–

mensili, e ha quindi conteggiato nel calcolo del minimo vitale di PI 1 soli fr. 105.–

quali costi residui per gli interessi ipotecari. Contrariamente a quanto

sostiene il reclamante, il canone di fr. 1'050.– mensili è stato

debitamente preso in considerazione in riduzione del costo per l’alloggio,

conformemente al punto II/1 della Tabella.

6. La

reclamante si duole che nel fabbisogno dell’escusso sono stati inseriti fr. 4'000.– per alimenti a

figli e moglie (aumentati a fr. 4'400.– nel nuovo

verbale) quando in realtà l’escusso in base alla sentenza del 9 agosto 2017

deve corrispondere fr. 5'113.– mensili per i tre figli, sicché dedotte le

rendite completive AI e Swisslife, il carico effettivo per l’escusso è solo di fr. 2'349.70.

6.1 Come

da lei ammesso nel complemento di ricorso del 10 luglio 2019, il modo di

calcolo dell’UE, che contrariamente a quello adottato dal Pretore aggiunto non

distingue le rendite per l’escusso da quelle per i figli, non necessita

correttivi, perché nel risultato i due metodi si equivalgono. In realtà, il

calcolo dell’UE è corretto dal profilo dell’art. 93 LEF giacché le rendite

completive per i figli sono versate al padre, che ne può così effettivamente

disporre. Diversa sarebbe la situazione se le rendite fossero corrisposte

direttamente ai figli, secondo la riserva dell’art. 22ter

cpv. 2 LAVS. Giusto quindi computare sia i redditi destinati ai figli sia le

spese dell’escusso per loro.

6.2 Gli alimenti del diritto di famiglia a

carico dell’escusso devono essere presi in considerazione

nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano

indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che

siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo

del pignoramento (DTF 107 III 76 consid. 1; 111 III 19 consid. 6; 121 III 22

consid. 3/a; Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128

ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2018.44 del 18

settembre 2018, consid. 4.2.). Nel caso di specie, l’UE ha quindi tenuto conto

a ragione degli alimenti di fr. 4'000.– mensili il cui pagamento è stato

dimostrato per i mesi da febbraio ad aprile 2019, aumentati a fr. 4'400.–

nel mese di luglio 2019. La reclamante non allega di non aver ricevuto le

mensilità di maggio e giugno 2019. Ove l’escusso non dovesse continuare a

pagare i fr. 4'400.– mensili stabiliti nel calcolo del suo minimo

esistenziale, l’UE potrà sempre decidere di versare la som­ma direttamente alla

creditrice, riducendo l’ammontare del minimo vitale.

7. RI

1 critica il fatto che non sia stato considerato il credito successorio

dell’escusso conseguente al decesso della madre, avvenuto il 29 gennaio 2019. A

mente della ricorrente egli partecipa con i due fratelli alla successione della

madre e vanno pertanto acquisiti gli attivi successori.

7.1 Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore

e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici

asserzioni del creditore (Lebrecht

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010., n. 12 e 13 ad art. 91 LEF).

Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda

penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inos­­servanza del suo

dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può

limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente

indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le

sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente

emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80;

in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2014.2

dell’8 maggio 2014 consid. 4.1 e i

rimandi).

7.2 La

ricorrente non fornisce alcun indizio in merito a presunti attivi derivanti all’escusso

dalla successione della madre. Da parte sua PI 1, in occasione del suo nuovo

interrogatorio del 26 giugno 2019 successivo al ricorso,

reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione

ha dichiarato di non aver ricevuto dalla madre alcuna eredità. A fronte

di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti su cui indagare, l’ufficio,

come visto, si è a ragione attenuto alle indicazioni fornitegli dal debitore.

La censura della ricorrente dev’essere pertanto disattesa.

8. Nel

complemento del 10 luglio 2019 RI 1 contesta la spesa di fr. 408.– mensili

per i costi di riscaldamento reputandola eccessiva. Essa ritiene che tali costi

comprendano anche la quota parte dell’inquilino, motivo per il quale chiede di

ridurli per lo meno di 2/3.

8.1 PI

1 ha prodotto al riguardo i seguenti documenti:

– la fattura 15 febbraio 2019 __________

per il periodo dal 6 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019 e riferita al contatore n.

__________ avente come oggetto l’apparta­mento di Via __________ a __________

di complessivi fr. 670.72;

– la fattura 15 febbraio 2019

dell’__________ per il periodo dal 6 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019 e riferita

al contatore n. __________ avente come oggetto i servizi comuni della casa di

Via __________ a __________ di fr. 1'599.74 complessivi;

– la fattura gennaio 2019

della __________ __________ SA di fr. 1'938.60 per la fornitura di legna

da ardere per il 2018;

– la fattura 27 febbraio 2019

della __________-__________ SA di fr. 698.30 per il controllo dell’impianto

elettrico.

L’UE

ha quindi sommato tutti questi importi, ottenendo il totale di fr. 4'906.84

annui, pari a fr. 408.90 mensili, che ha poi conteggiato nella

determinazione del minimo vitale dell’escusso alla voce “termopompa + legna”.

8.2 Orbene

secondo il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in

fr. 1'200.– mensili per una persona sola, rientrano "le spese di

sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle

apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura,

così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc."

Le spese d’elettricità dell’escusso riferite all’appartamento di

Via __________ a __________ da lui abitato (contatore n. __________) di fr. 670.72

annuali, ossia fr. 56.– mensili, sono quindi già comprese nel

minimo di fr. 1'200.– (v. sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017

consid. 3.2) e vanno pertanto decurtate dalla somma riconosciuta all’escusso

per spese di riscaldamento di fr. 408.– mensili.

8.3 La

differenza di fr. 352.– mensili comprende pure le spese di riscaldamento

riferite all’appartamento affittato. Nelle proprie osservazioni complementari

del 19 luglio 2019 PI 1 ha evidenziato che il canone di locazione di fr. 1'050.–

percepito dall’in­quilino include già tutte le spese. Tale allegazione non è

stata contestata dalla ricorrente. Sia come sia, sommando le tre poste relative

all’alloggio, di fr. 352.– per il riscaldamento (come rettificato in

questa sede), fr. 105.– per le spese ipotecarie residue e fr. 75.–

per l’assicurazione stabile, si giunge a un totale di fr. 532.–, che di

certo non può considerarsi un costo d’alloggio eccessivo.

9. In

definitiva, il minimo di esistenza di PI 1 va rettificato come segue:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Assicurazione malattia

fr.

650.00

Altri

fr.

352.00

Termopompa + legna

Altri

fr.

4'400.00

Alimenti figli + moglie

Altri

fr.

105.00

CHF 13'837.50 (interesse ipotecario variabile al 3%)

totale fr. 13'837.50 dedotto affitto inquilino CHF 1'050.– a favore

della banca

Altri

fr.

75.00

Assicurazione stabile

Totale

fr.

6'782.00

Dedotti la rendita –

impignorabile in sé (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) ma da computare con gli altri

redditi (DTF 135 III 26 consid. 5.1) – che RI 1 percepisce dall’AI di fr. 4'427.– e il salario

ch’egli percepisce dalla __________ __________ SA di fr. 1'000.–, presso

la sua cassa pensione va pignorata la quota della rendita mensile eccedente fr. 1'355.–

(fr. 6'782.–./. 5'427.–).

10. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo

esistenziale di PI 1 è stabilito in fr. 6'782.– mensili e presso la sua

cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 1'355.–.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– avv. PR

1, __________

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.