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Decisione

15.2019.4

Realizzazione immobiliare. Domanda di annullamento. Ricorso tardivo e insufficientemente motivato

23 gennaio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2019.4

Lugano

23 gennaio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

RI 1

(rappresentata dall’amministratrice unica RA

1,

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione

di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione n. __________ (e la domanda di realizzazione del fondo n. __________

RFD __________) promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21

ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di

realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso

di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal

30 giugno 2016;

che sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di

Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6

febbraio 2019;

che

con il ricorso in esame, del 18 gennaio 2019, l’escussa postula l’annullamento

dell’esecuzione e della vendita all’incanto, previa la loro sospensione durante

la procedura di ricorso;

che

la ricorrente allega di avere ricevuto il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente

un conteggio, con l’invito a pagare immediatamente lo scoperto di fr. 506'188.60

complessivi;

ch’essa

ne deduce che per la banca il contratto di credito è tuttora esistente, per cui

Considerandi

l’esecuzione dovrebbe, a dire della ricorrente, essere annullata “in quanto priva di oggetto”;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale a norma dell’art. 17 LEF ha per

oggetto il provvedimento di un organo esecutivo (ufficio di esecuzione o dei

fallimenti, amministrazione del fallimento, ecc.) e dev’essere presentato entro

10.

giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

nella fattispecie l’esecuzione è stata portata alla conoscenza della ricorrente

già nel 2016 e anche la pubblicazione dell’asta risale a più di 10 giorni prima

dell’inoltro del ricorso;

che

lo stesso si rivela pertanto tardivo e inammissibile, motivo per cui non è

stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2LPR);

che

d’altra parte il conteggio della PI 1 non è un provvedimento impugnabile;

che

pure dal profilo formale il ricorso si avvera irricevibile, nella misura in cui

la ricorrente non spiega per quale motivo la richiesta di pagamento della PI 1

renderebbe l’esecuzione “priva

di oggetto”;

che

ad ogni modo fino a quando essa non avrà pagato l’importo posto in esecuzione

all’ufficio (art. 12 cpv. 2 LEF), ottenuto dal­l’escutente il ritiro dell’esecuzione

o fatto annullare quest’ultima dal giudice (art. 85 o 85a LEF), il

procedimento continuerà il suo corso secondo le prescrizioni del diritto

esecutivo;

che

se fosse ammissibile il ricorso andrebbe quindi respinto nel merito;

che

con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.