15.2019.4
Realizzazione immobiliare. Domanda di annullamento. Ricorso tardivo e insufficientemente motivato
23 gennaio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2019.4
Lugano
23 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della
RI 1
(rappresentata dall’amministratrice unica RA
1,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione
di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione n. __________ (e la domanda di realizzazione del fondo n. __________
RFD __________) promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21
ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di
realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso
di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal
30 giugno 2016;
che sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di
Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6
febbraio 2019;
che
con il ricorso in esame, del 18 gennaio 2019, l’escussa postula l’annullamento
dell’esecuzione e della vendita all’incanto, previa la loro sospensione durante
la procedura di ricorso;
che
la ricorrente allega di avere ricevuto il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente
un conteggio, con l’invito a pagare immediatamente lo scoperto di fr. 506'188.60
complessivi;
ch’essa
ne deduce che per la banca il contratto di credito è tuttora esistente, per cui
Considerandi
l’esecuzione dovrebbe, a dire della ricorrente, essere annullata “in quanto priva di oggetto”;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale a norma dell’art. 17 LEF ha per
oggetto il provvedimento di un organo esecutivo (ufficio di esecuzione o dei
fallimenti, amministrazione del fallimento, ecc.) e dev’essere presentato entro
10.
giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
nella fattispecie l’esecuzione è stata portata alla conoscenza della ricorrente
già nel 2016 e anche la pubblicazione dell’asta risale a più di 10 giorni prima
dell’inoltro del ricorso;
che
lo stesso si rivela pertanto tardivo e inammissibile, motivo per cui non è
stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2LPR);
che
d’altra parte il conteggio della PI 1 non è un provvedimento impugnabile;
che
pure dal profilo formale il ricorso si avvera irricevibile, nella misura in cui
la ricorrente non spiega per quale motivo la richiesta di pagamento della PI 1
renderebbe l’esecuzione “priva
di oggetto”;
che
ad ogni modo fino a quando essa non avrà pagato l’importo posto in esecuzione
all’ufficio (art. 12 cpv. 2 LEF), ottenuto dall’escutente il ritiro dell’esecuzione
o fatto annullare quest’ultima dal giudice (art. 85 o 85a LEF), il
procedimento continuerà il suo corso secondo le prescrizioni del diritto
esecutivo;
che
se fosse ammissibile il ricorso andrebbe quindi respinto nel merito;
che
con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.