15.2019.41
Minimo di esistenza. Modalità di esecuzione del pignoramento. Spese legate alla salute. Spese di aiuto domiciliare
18 settembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.41
Lugano
18 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 3 giugno 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 23 maggio 2019 nelle esecuzioni
n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________ e __________)
Confederazione Svizzera, Berna (n. __________ e __________)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________
emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e
la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti,
ammontanti complessivamente a fr. 11'640.20 al momento del pignoramento.
Fatti
B. Il 23 maggio 2019 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore (cassa pensione)
fr.
2'654.00
Debitore (rendita AVS)
fr.
1'632.00
Coniuge (rendita AVS)
fr.
1'842.00
30.06%
Totale
fr.
6'128.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'992.00
comprensivo di spese accessorie e conguaglio
Assicurazione malattia
fr.
943.00
premio LAMAL
Altri
fr.
275.00
spese mediche supplementari, farmacia,
dentista
Altri
fr.
200.00
supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico)
Altri
fr.
200.00
trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite
mediche frequenti
Totale
fr.
5'310.00
100%
L’UE
ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale dell’escusso in fr. 3'713.88,
corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie. Da tale cifra ha
poi dedotto fr. 1'632.–, corrispondenti all’ammontare della sua rendita
AVS, e lo stesso giorno ha pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la PI 3, l’importo mensile eccedente fr. 2'081.90.
C. Con
ricorso del 3 giugno 2019, RI 1 ha chiesto di annullare la decisione di
pignoramento e di emetterne una nuova nel quale riconoscere in più nel suo
minimo vitale fr. 506.05 mensili per spese mediche e fr. 420.–
mensili per aiuto domiciliare.
D. Lo Stato del Cantone Ticino e la
Confederazione Svizzera non hanno presentato osservazioni,
mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito
correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 23 maggio 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della
famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza
tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata
per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei
redditi (Ochsner in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Secondo
costante giurisprudenza e dottrina nel quantificare l’eccedenza
pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli
impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF),
fermo restando che possono essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in
cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza
(DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; Ochsner,
op. cit., n. 159 ad art. 92).
3.1 Nel
caso in esame l’UE ha stabilito il minimo vitale del ricorrente in fr. 3'713.88.
Seguendo il principio sopra indicato esso ha poi dedotto da questa somma la
rendita impignorabile dell’AVS, di fr. 1'632.–, ottenendo un saldo di fr. 2'081.90
mensile, corrispondente alla parte del reddito limitatamente pignorabile
(rendita della cassa pensione) che dev’essere
lasciato a disposizione dell’escusso per coprire il proprio minimo
vitale. L’UE ha poi proceduto correttamente a pignorare la rendita
pensionistica limitatamente alla somma eccedente fr. 2'081.90, come
indicato sia a pagina 1 della decisione di pignoramento del 23 maggio 2019, sia
nella notificazione di pignoramento di stessa data trasmessa alla cassa
pensioni dell’escusso.
3.2 Sennonché,
come correttamente evidenziato dall’escusso, per un evidente errore di
conteggio a pagina 4 del verbale di pignoramento il reddito mensile pignorabile
è indicato in fr. 2'204.10 (corrispondente
all’ammontare di quanto ricevuto dall’escusso dalla cassa pensione e
dall’AVS, dedotti i fr. 2'081.90 da lasciargli a disposizione, unitamente
all’AVS, per coprire il suo minimo esistenziale). Si tratta invero di un errore
del programma informatico utilizzato dall’UE, in via di soluzione. Per quanto
attiene al ricorso in esame, ad ogni modo, l’inesattezza è senza rilievo
pratico dal momento che la decisione indica correttamente sulla prima pagina
che la rendita pensionistica è pignorata limitatamente a ciò che eccede fr. 2'081.90
ed è anche quanto è stato comunicato alla PI 3 con la notificazione del 13 giugno 2019 e
quanto verrà indicato nel verbale di pignoramento una volta scaduto il termine
di partecipazione di 30 giorni. Non è necessario correggere un errore nella
motivazione della decisione, che non ne pregiudica il dispositivo.
4. Il
ricorrente chiede, per motivi di salute, di essere esentato dal doversi
presentare fisicamente all’UE di Lugano e di essere autorizzato a semplicemente
consegnare le fotocopie riferite alle rendite percepite e alle spese sostenute
e a confermare che nulla è cambiato negli ultimi mesi.
4.1 In
linea di principio, l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il
domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui
egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad
art. 91 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 16 ad art. 89 LEF). Può
prescindere da un’ispezione del domicilio se secondo precedenti esperienze si
può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono
necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron,
op. cit. loc. cit.; sentenza della CEF 15.2016.118 del 3 maggio 2017 consid.
5.1).
4.2 Ciò
posto, la domanda del ricorrente è giustificata, anche alla luce del suo stato
di salute precario (v. sotto consid. 5). Ne consegue che, ove avrà necessità in
futuro di effettuare nuovi pignoramenti oppure acquisire informazioni o
documenti che non possano essere assunti per telefono o per posta, l’UE si
recherà al domicilio del ricorrente, fermo restando che le spese di trasferta
andranno computate nelle spese esecutive.
5. Il
ricorrente afferma di trovarsi in uno stato di grave precarietà fisica a
seguito di un intervento al cuore nel febbraio del 2018 e a un ictus avvenuto
nel settembre/ottobre del 2018. Anche la moglie poi negli ultimi 2 anni è stata
sottoposta a __________ e a __________ a intense terapie per ritardare l’avanzare
di una malattia agli occhi. Essa inoltre è ancora in cure per un carcinoma
mammario. RI 1 si lamenta del fatto che, ignorando il suo stato di ammalato
cronico, l’UE ha ridotto le spese supplementari per gravi malattie dai fr. 780.–
riconosciuti nell’ambito di un precedente pignoramento a fr. 245.– ed ha
annullato completamente l’importo in precedenza computato per l’aiuto domiciliare.
Il
ricorrente assevera di aver avuto per sé e per la moglie nel periodo da gennaio
ad aprile del 2019 spese di malattia per complessivi fr. 1'277.65 (doc. 5),
ossia mediamente fr. 306.90 mensili, e che a seguito della cronicità delle
loro affezioni faranno seguito mese dopo mese altri importi analoghi. Inoltre
egli fa valere di aver avuto spese dentarie per fr. 1'970.–, che paga
ratealmente in ragione di fr. 164.15 mensili (doc. 6). A tali costi si
aggiungono circa fr. 427.– annui (ossia fr. 35.– mensili) per le
spese per medicamenti prescritti
medicalmente, riconosciute anche dall’Ufficio di tassazione (doc. 7). Egli
afferma infine che le spese mediche della sua famiglia, comprensive delle spese
susseguenti al diabete, sono di fr. 6'828.– all’anno, ossia di fr. 506.05
mensili, come accertato fiscalmente (doc. 8). Chiede pertanto che gli sia
riconosciuto questo importo mensile fisso.
5.1 In
base al punto 2.8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del
pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti
giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in
particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244
seg.; Ochsner, op. cit., n. 144 e
145 ad art. 93).
5.2 Nel
caso specifico, dall’estratto bancario relativo ai pagamenti eseguiti a favore
della cassa malattia da gennaio a maggio del 2019 (doc. 5) si evince che il
ricorrente e la moglie hanno pagato in poco più di 4 mesi, oltre al premio
mensile di fr. 943.–, complessivi fr. 1'227.65 per costi di malattia,
vale a dire una media mensile arrotondata per eccesso di fr. 306.90. Dagli
atti, e in particolare dal rapporto medico provvisorio del 15 ottobre 2018
rilasciato dalla Clinica __________ e dal certificato medico del 17 dicembre
2018 della dottoressa __________ (doc. 3) risulta anche il carattere cronico
dei problemi di salute di RI 1. Nella determinazione del minimo vitale del
ricorrente e della moglie vanno pertanto considerati fr. 306.90 mensili
per costi della salute a cui va aggiunto l’importo già riconosciuto dall’UE di fr. 164.–
mensili per il pagamento delle prestazioni del dentista dell’escusso. Ne
consegue che nel minimo esistenziale vanno conteggiati complessivi fr. 471.–
per costi della salute. Ciò supera, aggiunti i fr. 200.– computati per
alimentazione speciale a seguito della sua affezione da diabete,
quanto accordato dall’Ufficio circondariale di tassazione per il periodo
fiscale 2017, la cui determinazione riferita peraltro ad un periodo antecedente
di oltre un anno all’esecuzione del pignoramento, non risulta ad ogni modo
vincolante per l’ufficio d’esecuzione, il quale deve accertare autonomamente in
base ai principi della LEF quanto riconoscere all’escusso.
6. Il
ricorrente argomenta di necessitare, visto lo stato di salute suo e della
moglie, di un aiuto domiciliare per i lavori più pesanti dell’economia
domestica. Egli quantifica in 16 ore mensili tale aiuto come indicato dal
medico di famiglia (doc. 3) e chiede pertanto il riconoscimento di fr. 420.–
mensili nella determinazione del proprio minimo vitale.
6.1 Tra
le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8 della Tabella, si possono
anche annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano indispensabili e
non coperte da assicurazione (sentenza della CEF 15.2006.69/70 del 21 settembre
2006, consid. 5.2/c).
6.2 Nel
caso di specie il ricorrente, nel produrre il certificato medico del 17
dicembre 2018 della dottoressa __________, ha dimostrato di necessitare di un
aiuto domiciliare nella misura di 4-5 ore settimanali. Il ricorrente non ha
tuttavia provato di sostenere effettivamente delle spese connesse all’aiuto
domiciliare. Qualora egli per il futuro sosterrà simili costi, potrà sempre chiedere
all’Ufficio di tenerne conto nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF),
alla doppia condizione di produrre la prova che gli stessi non sono coperti da
un’assicurazione (assicurazione malattia o prestazioni complementari dell’AVS) e
ch’egli li paga effettivamente.
7. Sulla
base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di RI
1 va rettificato come segue:
Minimo
d’esistenza del debitore e della moglie
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'992.00
comprensivo di spese accessorie e conguaglio
Assicurazione malattia
fr.
943.00
premio LAMAL
Altri
fr.
471.00
spese mediche supplementari, farmacia, dentista
Altri
fr.
200.00
supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico)
Altri
fr.
200.00
trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite
mediche frequenti
Totale
fr.
5'506.00
100%
Il
minimo vitale dell’escusso è pertanto determinato in fr. 3'851.–
arrotondati, corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie, di fr. 5'506.–. Dedotta
la rendita che RI 1 percepisce dall’AVS,
di fr. 1'632.–, presso la sua cassa pensione va pignorata la quota della
rendita eccedente fr. 2'219.– (fr. 3'851.–./. 1'932.–).
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo
di esistenza di RI 1 è stabilito in fr. 3'851.– mensili e presso la sua
cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 2'219.–.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– Ufficio esazione e condoni, Viale
S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.