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Decisione

15.2019.41

Minimo di esistenza. Modalità di esecuzione del pignoramento. Spese legate alla salute. Spese di aiuto domiciliare

18 settembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 maggio 2019 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (cassa pensione)

fr.

2'654.00

Debitore (rendita AVS)

fr.

1'632.00

Coniuge (rendita AVS)

fr.

1'842.00

30.06%

Totale

fr.

6'128.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'992.00

comprensivo di spese accessorie e conguaglio

Assicurazione malattia

fr.

943.00

premio LAMAL

Altri

fr.

275.00

spese mediche supplementari, farmacia,

dentista

Altri

fr.

200.00

supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico)

Altri

fr.

200.00

trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite

mediche frequenti

Totale

fr.

5'310.00

100%

L’UE

ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale dell’escusso in fr. 3'713.88,

corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie. Da tale cifra ha

poi dedotto fr. 1'632.–, corrispondenti all’ammontare della sua rendita

AVS, e lo stesso giorno ha pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la PI 3, l’importo mensile eccedente fr. 2'081.90.

C. Con

ricorso del 3 giugno 2019, RI 1 ha chiesto di annullare la decisione di

pignoramento e di emetterne una nuova nel quale riconoscere in più nel suo

minimo vitale fr. 506.05 mensili per spe­se mediche e fr. 420.–

mensili per aiuto domiciliare.

D. Lo Stato del Cantone Ticino e la

Confederazione Svizzera non han­no presentato osservazioni,

mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito

correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 23 maggio 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della

famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza

tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata

per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei

redditi (Ochsner in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Secondo

costante giurisprudenza e dottrina nel quantificare l’ec­­cedenza

pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli

impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF),

fermo restando che possono essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in

cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esisten­za

(DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; Ochsner,

op. cit., n. 159 ad art. 92).

3.1 Nel

caso in esame l’UE ha stabilito il minimo vitale del ricorrente in fr. 3'713.88.

Seguendo il principio sopra indicato esso ha poi dedotto da questa somma la

rendita impignorabile dell’AVS, di fr. 1'632.–, ottenendo un saldo di fr. 2'081.90

mensile, corrispondente alla parte del reddito limitatamente pignorabile

(rendita della cassa pensione) che dev’essere

lasciato a disposizione dell’escus­­so per coprire il proprio minimo

vitale. L’UE ha poi proceduto correttamente a pignorare la rendita

pensionistica limitatamente alla somma eccedente fr. 2'081.90, come

indicato sia a pagina 1 della decisione di pignoramento del 23 maggio 2019, sia

nella notificazione di pignoramento di stessa data trasmessa alla cassa

pensioni dell’escusso.

3.2 Sennonché,

come correttamente evidenziato dall’escusso, per un evidente errore di

conteggio a pagina 4 del verbale di pignoramento il reddito mensile pignorabile

è indicato in fr. 2'204.10 (corrispondente

all’ammontare di quanto ricevuto dall’escusso dalla cassa pensione e

dall’AVS, dedotti i fr. 2'081.90 da lasciargli a disposizione, unitamente

all’AVS, per coprire il suo minimo esistenziale). Si tratta invero di un errore

del programma informatico utilizzato dall’UE, in via di soluzione. Per quanto

attiene al ricorso in esame, ad ogni modo, l’inesattezza è senza rilievo

pratico dal momento che la decisione indica correttamente sulla prima pagina

che la rendita pensionistica è pignorata limitatamente a ciò che eccede fr. 2'081.90

ed è anche quanto è stato comunicato alla PI 3 con la notificazione del 13 giugno 2019 e

quanto verrà indicato nel verbale di pignoramento una volta scaduto il termine

di partecipazione di 30 giorni. Non è necessario correggere un errore nella

motivazione della decisione, che non ne pregiudica il dispositivo.

4. Il

ricorrente chiede, per motivi di salute, di essere esentato dal doversi

presentare fisicamente all’UE di Lugano e di essere autorizzato a semplicemente

consegnare le fotocopie riferite alle rendite percepite e alle spese sostenute

e a confermare che nulla è cambiato negli ultimi mesi.

4.1 In

linea di principio, l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispeziona­­re il

domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui

egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad

art. 91 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 16 ad art. 89 LEF). Può

prescindere da un’ispezione del domicilio se secondo precedenti esperienze si

può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono

necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron,

op. cit. loc. cit.; sentenza della CEF 15.2016.118 del 3 maggio 2017 consid.

5.1).

4.2 Ciò

posto, la domanda del ricorrente è giustificata, anche alla luce del suo stato

di salute precario (v. sotto consid. 5). Ne consegue che, ove avrà necessità in

futuro di effettuare nuovi pignoramenti oppure acquisire informazioni o

documenti che non possano essere assunti per telefono o per posta, l’UE si

recherà al domicilio del ricorrente, fermo restando che le spese di trasferta

andranno computate nelle spese esecutive.

5. Il

ricorrente afferma di trovarsi in uno stato di grave precarietà fisica a

seguito di un intervento al cuore nel febbraio del 2018 e a un ictus avvenuto

nel settembre/ottobre del 2018. Anche la moglie poi negli ultimi 2 anni è stata

sottoposta a __________ e a __________ a intense terapie per ritardare l’avanzare

di una malattia agli occhi. Essa inoltre è ancora in cure per un carcinoma

mammario. RI 1 si lamenta del fatto che, ignorando il suo stato di ammalato

cronico, l’UE ha ridotto le spese supplementari per gravi malattie dai fr. 780.–

riconosciuti nell’ambito di un precedente pignoramen­to a fr. 245.– ed ha

annullato completamente l’importo in precedenza computato per l’aiuto domiciliare.

Il

ricorrente assevera di aver avuto per sé e per la moglie nel periodo da gennaio

ad aprile del 2019 spese di malattia per complessivi fr. 1'277.65 (doc. 5),

ossia mediamente fr. 306.90 mensili, e che a seguito della cronicità delle

loro affezioni faranno seguito mese dopo mese altri importi analoghi. Inoltre

egli fa valere di aver avuto spese dentarie per fr. 1'970.–, che paga

ratealmente in ragione di fr. 164.15 mensili (doc. 6). A tali costi si

aggiungono circa fr. 427.– annui (ossia fr. 35.– mensili) per le

spese per medicamenti prescritti

medicalmente, riconosciute anche dall’Ufficio di tas­sazione (doc. 7). Egli

afferma infine che le spese mediche della sua famiglia, comprensive delle spese

susseguenti al diabete, sono di fr. 6'828.– all’anno, ossia di fr. 506.05

mensili, come accertato fiscalmente (doc. 8). Chiede pertanto che gli sia

riconosciuto questo importo mensile fisso.

5.1 In

base al punto 2.8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’e­­scusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del

pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti

giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in

particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi

giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio

perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244

seg.; Ochsner, op. cit., n. 144 e

145 ad art. 93).

5.2 Nel

caso specifico, dall’estratto bancario relativo ai pagamenti eseguiti a favore

della cassa malattia da gennaio a maggio del 2019 (doc. 5) si evince che il

ricorrente e la moglie hanno pagato in poco più di 4 mesi, oltre al premio

mensile di fr. 943.–, complessivi fr. 1'227.65 per costi di malattia,

vale a dire una media mensile arrotondata per eccesso di fr. 306.90. Dagli

atti, e in particolare dal rapporto medico provvisorio del 15 ottobre 2018

rilasciato dal­la Clinica __________ e dal certificato medico del 17 dicembre

2018 della dottoressa __________ (doc. 3) risulta anche il carattere cronico

dei problemi di salute di RI 1. Nella determinazione del minimo vitale del

ricorrente e della moglie vanno pertanto considerati fr. 306.90 mensili

per costi della salute a cui va aggiunto l’importo già riconosciuto dall’UE di fr. 164.–

mensili per il pagamento delle prestazioni del dentista dell’escusso. Ne

consegue che nel minimo esistenziale vanno conteggiati complessivi fr. 471.–

per costi della salute. Ciò supera, aggiunti i fr. 200.– computati per

alimentazione speciale a seguito della sua affezione da diabete,

quanto accordato dall’Ufficio circondariale di tassazione per il periodo

fiscale 2017, la cui determinazione riferita peraltro ad un periodo antecedente

di oltre un anno all’esecuzione del pignoramento, non risulta ad ogni modo

vincolante per l’ufficio d’esecuzione, il quale deve accertare autonomamente in

base ai principi della LEF quanto riconoscere all’escusso.

6. Il

ricorrente argomenta di necessitare, visto lo stato di salute suo e della

moglie, di un aiuto domiciliare per i lavori più pesanti del­l’economia

domestica. Egli quantifica in 16 ore mensili tale aiuto come indicato dal

medico di famiglia (doc. 3) e chiede pertanto il riconoscimento di fr. 420.–

mensili nella determinazione del proprio minimo vitale.

6.1 Tra

le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8 della Tabella, si possono

anche annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano indispensabili e

non coperte da assicurazione (sentenza della CEF 15.2006.69/70 del 21 settembre

2006, consid. 5.2/c).

6.2 Nel

caso di specie il ricorrente, nel produrre il certificato medico del 17

dicembre 2018 della dottoressa __________, ha dimostrato di necessitare di un

aiuto domiciliare nella misura di 4-5 ore settimanali. Il ricorrente non ha

tuttavia provato di sostenere effettivamente delle spese connesse all’aiuto

domiciliare. Qualora egli per il futuro sosterrà simili costi, potrà sempre chiedere

all’Ufficio di tenerne conto nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF),

alla doppia condizione di produrre la prova che gli stessi non sono coperti da

un’assicurazione (assicurazione malattia o prestazioni complementari dell’AVS) e

ch’egli li paga effettivamente.

7. Sulla

base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di RI

1 va rettificato come segue:

Minimo

d’esistenza del debitore e della moglie

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'992.00

comprensivo di spese accessorie e conguaglio

Assicurazione malattia

fr.

943.00

premio LAMAL

Altri

fr.

471.00

spese mediche supplementari, farmacia, dentista

Altri

fr.

200.00

supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico)

Altri

fr.

200.00

trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite

mediche frequenti

Totale

fr.

5'506.00

100%

Il

minimo vitale dell’escusso è pertanto determinato in fr. 3'851.–

arrotondati, corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie, di fr. 5'506.–. Dedotta

la rendita che RI 1 percepisce dall’AVS,

di fr. 1'632.–, presso la sua cassa pensione va pignorata la quota della

rendita eccedente fr. 2'219.– (fr. 3'851.–./. 1'932.–).

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo

di esistenza di RI 1 è stabilito in fr. 3'851.– mensili e presso la sua

cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 2'219.–.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Ufficio esazione e condoni, Viale

S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.