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Decisione

15.2019.42

Avviso di pignoramento provvisorio. Termine di pagamento di 20 giorni indicato nel precetto esecutivo. Computo in caso di rigetto dell'opposizione

14 giugno 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2019.42

Lugano

14 giugno 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso interposto il 12 giugno 2019 da

RI

1

(patrocinato

dall’ PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 5 giugno 2019

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI

1

(patrocinata

dall’ PA 2 )

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 5

giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’av­viso di

pignoramento provvisorio, informando che vi avrebbe proceduto il 14 giugno 2019

al pomeriggio fino a concorrenza di fr. 704'028.35, spese e interessi

compresi;

che

con il ricorso in esame, del 12 giugno 2019, l’escusso ne chiede l’accoglimento

(e nella motivazione l’annullamento del pignoramento o quanto meno il “differimento dell’appuntamento”),

sostenendo che la domanda dell’escutente di procedere al pignoramento provvisorio

non rispetterebbe il termine di pagamento di 20 giorni stabilito dall’art. 69

Considerandi

cpv. 2 n. 2 LEF e sarebbe di conseguenza nulla;

che

secondo l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine di pagamento il creditore

avente ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può richiedere il

pignoramento provvisorio se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di

pignoramento (art. 39 e 42 LEF);

che

a tale scopo, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto

esecutivo, l’escutente deve presentare una domanda di continuazione dell’esecuzione

(art. 88 cpv. 1 LEF), senza necessità per lui di precisare che richiede il

pignoramento provvisorio (DTF 92 III 56 consid. 2; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 83 LEF);

che

il termine (minimo) di pagamento menzionato dall’art. 83 cpv. 1 LEF è, nell’esecuzione

in via di pignoramento, il termine di venti giorni dalla notificazione del

precetto esecutivo all’escusso previsto dagli art. 69 cpv. 2 n. 2 e 88 cpv. 1

LEF (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad

art. 88; Lebrecht in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 88 LEF);

che

nel caso in esame il precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 31

agosto 2018;

che

la domanda di proseguimento dell’esecuzione è stata presentata il 4 giugno

2019, ovvero a un momento in cui il termine di pagamento di venti giorni era

abbondantemente trascorso;

che

contrariamente al termine (massimo) di perenzione di un anno (art. 88 cpv. 2

LEF), quello minimo di pagamento non è sospeso

durante la procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 90 III 85, 124 III

81.

consid. 2; Gilliéron, op. cit.,

n. 19 ad art. 88; contra: Vock/Meister-Müller,

3a ed. 2018, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 137

ad 5; Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad

art. 1 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 88 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 8 ad art. 83 LEF; questi autori non si

accorgono però che l’art. 88 cpv. 2 LEF non rinvia al termine minimo del cpv. 1

e che una sospensione di quest’ultimo non si giustifica perché nulla impedisce

all’escusso di pagare il debito anche durante la procedura di rigetto);

che,

infondato, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di una sua

preventiva notifica alla controparte, stante l’esito della decisione;

che

la domanda di effetto sospensivo acclusa al ricorso diventa senza oggetto con l’emanazione

del giudizio odierno;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano (brevi

manu).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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