15.2019.42
Avviso di pignoramento provvisorio. Termine di pagamento di 20 giorni indicato nel precetto esecutivo. Computo in caso di rigetto dell'opposizione
14 giugno 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2019.42
Lugano
14 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 12 giugno 2019 da
RI
1
(patrocinato
dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 5 giugno 2019
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI
1
(patrocinata
dall’ PA 2 )
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 5
giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’avviso di
pignoramento provvisorio, informando che vi avrebbe proceduto il 14 giugno 2019
al pomeriggio fino a concorrenza di fr. 704'028.35, spese e interessi
compresi;
che
con il ricorso in esame, del 12 giugno 2019, l’escusso ne chiede l’accoglimento
(e nella motivazione l’annullamento del pignoramento o quanto meno il “differimento dell’appuntamento”),
sostenendo che la domanda dell’escutente di procedere al pignoramento provvisorio
non rispetterebbe il termine di pagamento di 20 giorni stabilito dall’art. 69
Considerandi
cpv. 2 n. 2 LEF e sarebbe di conseguenza nulla;
che
secondo l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine di pagamento il creditore
avente ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può richiedere il
pignoramento provvisorio se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento (art. 39 e 42 LEF);
che
a tale scopo, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto
esecutivo, l’escutente deve presentare una domanda di continuazione dell’esecuzione
(art. 88 cpv. 1 LEF), senza necessità per lui di precisare che richiede il
pignoramento provvisorio (DTF 92 III 56 consid. 2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 83 LEF);
che
il termine (minimo) di pagamento menzionato dall’art. 83 cpv. 1 LEF è, nell’esecuzione
in via di pignoramento, il termine di venti giorni dalla notificazione del
precetto esecutivo all’escusso previsto dagli art. 69 cpv. 2 n. 2 e 88 cpv. 1
LEF (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad
art. 88; Lebrecht in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 88 LEF);
che
nel caso in esame il precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 31
agosto 2018;
che
la domanda di proseguimento dell’esecuzione è stata presentata il 4 giugno
2019, ovvero a un momento in cui il termine di pagamento di venti giorni era
abbondantemente trascorso;
che
contrariamente al termine (massimo) di perenzione di un anno (art. 88 cpv. 2
LEF), quello minimo di pagamento non è sospeso
durante la procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 90 III 85, 124 III
81.
consid. 2; Gilliéron, op. cit.,
n. 19 ad art. 88; contra: Vock/Meister-Müller,
3a ed. 2018, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 137
ad 5; Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad
art. 1 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 88 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 8 ad art. 83 LEF; questi autori non si
accorgono però che l’art. 88 cpv. 2 LEF non rinvia al termine minimo del cpv. 1
e che una sospensione di quest’ultimo non si giustifica perché nulla impedisce
all’escusso di pagare il debito anche durante la procedura di rigetto);
che,
infondato, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di una sua
preventiva notifica alla controparte, stante l’esito della decisione;
che
la domanda di effetto sospensivo acclusa al ricorso diventa senza oggetto con l’emanazione
del giudizio odierno;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano (brevi
manu).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.