15.2019.43
Comminatoria di fallimento. Impegno condizionale di ritirare l’esecuzione assunto dall’escutente in una transazione. Potere di cognizione delle autorità esecutive
25 ottobre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.43
Lugano
25 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 12 giugno 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PA
1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 18 giugno 2018 da PI 1 contro RI 1, il 29 aprile 2019
l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione
interposta dall’escusso è stata rigettata, a richiesta del creditore ha emesso
contro RI 1 la comminatoria di fallimento per fr. 1'020.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 giugno 2018 e spese. La comminatoria di fallimento è
stata notificata all’escusso l’11 giugno 2019.
Fatti
B. Con
ricorso 12 giugno 2019, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento. Il 14 giugno 2019 il Presidente di questa camera ha concesso
effetto sospensivo al ricorso.
C. Con
osservazioni 28 giugno 2019 PI 1 ha chiesto che il ricorso sia respinto, mentre
l’UE si è rimesso al giudizio di questa Camera, pur ritenendo di aver agito
correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato da
parte dell’UE di Bellinzona, avvenuta l’11 giugno 2019, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il
ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o
un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento
può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
3. Nel
caso specifico, RI 1 assevera di essersi impegnato, in occasione dell’udienza
del 22 gennaio 2018 dinnanzi al Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di
Bellinzona (inc. SO.2018.1262), a riconsegnare al locatore PI 1 i due enti da
lui locati entro il 15 febbraio 2019 alle ore 12.00. Nel verbale d’udienza è
stato convenuto che in caso di riconsegna dei locali entro il termine pattuito “le parti dichiarano sin d’ora di rinunciare
reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa a dipendenza dei suddetti
contratti di locazione per qualsiasi titolo” e che “PI 1
ritirerà le denunce penali in essere nei confronti di RI 1, rispettivamente
procederà al ritiro dell’esecuzione n. __________”. Il Pretore aggiunto ha poi disposto che se “le parti non faranno avere al Giudice diversa
indicazione (secondo quanto sopra pattuito), entro il 22 febbraio 2019 le
procedure incarto SO.2018.1262 e SE.2018.43 verranno stralciate senza ulteriori
formalità”.
Ora,
sostiene il ricorrente, il 15 febbraio 2019, dopo aver posticipato la presa in
consegna alle ore 18.00 a causa di una contestazione del locatore per la
presenza di materiale che comunque l’inquilino dice di appartenergli, le parti
hanno firmato il relativo verbale. Non avendo PI 1 comunicato alcunché al
Giudice nel termine stabilito, il ricorrente sostiene che l’accordo giudiziale
è passato in giudicato, sicché il procedente era tenuto a ritirare l’esecuzione
n. __________, ciò che impediva l’emissione della comminatoria di fallimento.
4. Nelle
sue osservazioni al ricorso PI 1 fa invece valere che l’inquilino è stato
inadempiente sia per quanto riguarda l’orario convenuto per la riconsegna –
avvenuta solo alle 18:18 e non alle 12:00 come pattuito – sia per quanto
attiene allo stato in cui i locali sono stati riconsegnati, diverso dallo stato
“come d’uso tenuto conto di
una normale usura”, siccome le finestre erano
completamente oscurate e tappezzate con “autocollanti” e le pareti
tinteggiate di nero e non bianche come previsto dagli “accordi”. PI 1 ritiene
pertanto che non aveva l’obbligo di ritirare l’esecuzione. A suo parere, il
fatto che il Pretore aggiunto abbia poi stralciato la procedura non è di
rilievo perché il verbale non indica che lo stralcio avrebbe significato l’adempimento
degli obblighi del conduttore. Postula pertanto la reiezione del ricorso.
5. La
questione da risolvere in concreto è quella di sapere se l’esecuzione n. __________
è da considerare ritirata. In caso di risposta affermativa, il ricorso andrebbe
accolto perché non sarebbe stato possibile emettere la comminatoria di
fallimento in un’esecuzione inesistente. Si tratta di una questione – pregiudiziale
a quella della conferma o dell’annullamento della comminatoria – d’indole
esclusivamente procedurale, o meglio attinente all’esecuzione per debiti
disciplinata dalla LEF. Pare quindi rientrare nella competenza dell’autorità di
vigilanza. La giurisprudenza non è però univoca.
5.1 È incontroverso che il ritiro dell’esecuzione (come quello della
domanda d’esecuzione o dell’opposizione al precetto esecutivo) diretto, anche in modo concludente (DTF 131 III 660 consid. 3.3), all’ufficio
d’esecuzione ha effetti esclusivamente esecutivi (DTF 131 III 659 consid. 3.1;
62 III 127), ovvero estingue l’esecuzione (e l’eventuale sequestro che
convalidava: art. 280 n. 2 LEF), purché gli pervenga prima di un’eventuale
revoca del ritiro da parte dell’escutente (DTF 83 III 10 e 62 III 125 segg.,
con riferimento per analogia all’art. 9 CO), espressa in modo anche implicito,
per esempio mediante una domanda di proseguimento dell’esecuzione (DTF 69 III
7).
5.2 Da
alcune sentenze si evince che per esplicare effetti di diritto esecutivo il
ritiro dell’esecuzione (o dell’opposizione) dev’essere ineccepibile (DTF 69 III
6), incondizionato (DTF 131 III 659 consid. 3.1 e 51 III 36) e, come visto, non
revocato prima di giungere all’ufficio (sentenza dell’Obergericht turgoviese del 23
aprile 1997 consid. 3/b, BlSchK 2000, 101). L’impegno dell’escutente a ritirare
l’esecuzione (o l’opposizione) non sarebbe pertanto efficace ove egli non vi
desse spontaneamente seguito con una corrispondente dichiarazione all’indirizzo
dell’ufficio d’esecuzione. La via del ricorso all’autorità di vigilanza (art.
17 LEF) non consentirebbe all’escusso
di costringere l’escutente a ritirare l’esecuzione LEF (sentenza dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città dell’8 novembre 2006,
BlSchK 2008, 16). Gli sarebbe aperta solo la via dell’azione
giudiziaria di annullamento o sospensione dell’esecuzione giusta gli art. 85 o
85a LEF (DTF 83 III 11 e 69 III 7; BlSchK 2008, 16 appena citata). Le autorità
esecutive non sarebbero infatti competenti per interpretare un ritiro, in
particolare quando il suo autore lamenta un vizio di volontà (DTF 51 III 36 e
62 III 128).
5.3 In
realtà, la competenza del giudice degli
art. 85 o 85a LEF è limitata all’esame, in via pregiudiziale nella
procedura sommaria (art. 85 LEF) e in via principale nella procedura ordinaria
(art. 85a LEF), dell’esistenza o dell’esigibilità del credito posto in
esecuzione e, a dipendenza dell’esito di
tale esame, all’annullamento o alla sospensione dell’esecuzione. Non vi
rientra la verifica della regolarità formale dell’esecuzione – anzi la sua
validità è un presupposto sine qua
Considerandi
non dell’azione (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 85
LEF) –, la quale è di esclusiva competenza delle autorità di esecuzione
forzata. Un’analoga ripartizione delle competenze si riscontra all’art. 173 LEF
(che prevede il differimento del fallimento ove sorgano dubbi sulla validità
formale dell’esecuzione) o nel caso in cui il debitore chieda, giusta l’art. 8a
LEF, di non più comunicare a terzi un’esecuzione fondata su una pretesa la cui inesistenza o estinzione è
stata accertata nel merito dal giudice civile (sentenza del Tribunale federale
4A_440/ 2014 del 27 novembre 2014 consid. 4.2): in entrambi i casi la
decisione sugli aspetti esecutivi spetta all’autorità di vigilanza.
Del
resto, lo scopo dell’azione degli art. 85 o 85a LEF è di mettere in
armonia diritto esecutivo e diritto materiale, mentre la questione del ritiro
dell’esecuzione è d’indole prettamente esecutiva. Così Gilliéron (op. cit., n. 36 ad art. 85) suggerisce a ragione
che siano gli organi di esecuzione e le autorità di vigilanza a esaminare, in
via pregiudiziale e prima facie,
la validità del carattere vincolante di una dichiarazione di ritiro dell’esecuzione
onde decidere se dare seguito a una domanda di proseguire l’esecuzione, fermo
restando che in caso di risposta positiva all’escutente rimane la possibilità
di promuovere una nuova esecuzione.
5.4
Non
vi sono neppure validi motivi per escludere la possibilità per gli uffici d’esecuzione
d’interpretare le manifestazioni di volontà delle parti. Già da tempo il
Tribunale federale ha stabilito che spetta all’ufficio d’esecuzione e, se del
caso, all’autorità di vigilanza d’interpretare la dichiarazione del
destinatario del precetto esecutivo per determinare se è da considerare come un’opposizione
formalmente valida (DTF 25 I 573 consid. 1 e 57 III 4-5) secondo il principio
dell’affidamento (DTF 140 III 570 consid. 2.3). Spetta loro anche l’interpretazione
dei ritiri dell’opposizione (già citata DTF 131 III 659 consid. 3.2 e DTF 81
III 95 consid. 2). Non si vede perché dovrebbe andare diversamente per i ritiri
dell’esecuzione. A parte il fatto che, oggi, andrebbe relativizzato l’argomento
pragmatico secondo cui solo gli ufficiali di pochi grandi circondari
disporrebbero di una formazione giuridica (DTF 62 III 128), comunque sia la
decisione dell’ufficio d’esecuzione può sempre essere contestata con un ricorso
all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), che nel Cantone Ticino è un’autorità
giudiziaria, tenuta a pronunciarsi in una procedura contraddittoria (art. 9
LPR) sulla scorta di elementi che non necessariamente erano a conoscenza dell’ufficio
(DTF 140 III 484 consid. 2.4, in merito al delicato quesito del carattere
manifestamente abusivo di un’esecuzione). Ne segue che non vi sono validi
ragioni per limitare il potere di cognizione delle autorità esecutive quanto
agli argomenti di sua competenza.
5.5
In
conclusione, questa Camera, nella sua qualità di autorità cantonale di
vigilanza, è competente anche per esaminare in via pregiudiziale se l’esecuzione
nei confronti del ricorrente è da considerare ritirata.
6.
Al
riguardo, non si disconosce che la riconsegna dei locali è avvenuta dopo le
12:00 del 15 febbraio 2019 e che nel secondo verbale di constatazione firmato
dalle parti quello stesso giorno alle ore 18:18 il locatore ha fatto annotare
che per lui “rimane da rimuovere l’autocollante
e ritinteggiare le pareti”. Si potrebbe discutere se la consegna è
avvenuta tardivamente o se invece le parti hanno convenuto implicitamente di
prorogarla quando si sono date appuntamento nel pomeriggio per la continuazione
della constatazione (primo verbale di constatazione, ad 7), e se il conduttore
era tenuto a ritinteggiare le parete nel colore esistente al momento della
consegna dei locali ai precedenti inquilini cui egli è subentrato, sebbene l’accordo
del 22 gennaio 2019 prevedeva la riconsegna “nello
stato come d’uso nel caso di cessazione del contratto di locazione, tenuto
conto della normale usura, senza obbligo di ritinteggio” (verbale ad
1). Non è però necessario dare una risposta a questi quesiti.
6.1
In
effetti, nel sostenere, nelle osservazioni al ricorso, l’inadempimento della
condizione pattuita all’udienza del 22 gennaio 2019 per il ritiro dell’esecuzione,
PI 1 misconosce che il 22 febbraio 2019 RI 1 ha comunicato al Pretore aggiunto,
con copia alla controparte, di aver riconsegnato i locali il 15 febbraio 2019 “nello stato concordato al punto 1. del verbale di
udienza”, allegando i verbali di riconsegna. E sulla scorta di tale
comunicazione, cui il Pretore aggiunto si è esplicitamente riferito nella sua
decisione, e dell’accordo raggiunto nella nota udienza, il 25 febbraio 2019
egli ha stralciato la causa di sfratto promossa dal locatore (SO.2018.1261) e
la causa introdotta dal conduttore (SE.2018.43). Orbene, PI 1 non ha contestato
né la comunicazione della controparte né il decreto di stralcio. Ha quindi ammesso
implicitamente che la condizione pattuita dalle parti al punto 1 del verbale
del 22 gennaio 2019 era stata adempiuta, sicché non può, in buona fede,
contestare ora di essersi impegnato a ritirare l’esecuzione n. __________
(punto 4 dell’accordo).
6.2
Tale
impegno, invero, è venuto a conoscenza dell’UE solo a ricezione del ricorso
contro la comminatoria di fallimento, ovvero dopo che PI 1 aveva chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione. Secondo alcune decisioni menzionate in
precedenza (consid. 5.1), in applicazione analogica dell’art. 9 CO il ritiro
dell’esecuzione dovrebbe considerarsi revocato dalla domanda di proseguire l’esecuzione.
Nel caso specifico, tuttavia, il ritiro dell’esecuzione non è una
manifestazione di volontà unilaterale dell’escutente che sarebbe ancora potuta
essere revocata, unilateralmente, prima di giungere al suo destinatario, l’ufficio
d’esecuzione. È un impegno, tra presenti, dell’escutente nei confronti dell’escusso
assunto nell’ambito di una transazione conclusa in sede giudiziaria, che
comprendeva anche delle concessioni da parte della controparte. Una revoca
unilaterale di siffatto impegno costituirebbe un’inammissibile violazione dell’accordo
transattivo, che non può meritare protezione. In definitiva, l’esecuzione è
quindi da considerare ritirata al più tardi al momento dell’emanazione del
decreto di stralcio del 25 febbraio 2019. Il ricorso va così accolto, la
comminatoria di fallimento annullata e il ritiro dell’esecuzione iscritto nei
registri dell’UE con la data del 25 febbraio 2019.
7.
Il
ricorrente assevera ancora di essere in realtà lui creditore del procedente, in
quanto quest’ultimo non gli avrebbe ancora restituito il deposito di garanzia
di fr. 900.– e l’importo di fr. 400.– da lui versato il 23 marzo 2018
all’amministratore per danni che non gli possono essere imputati. Si tratta in
questo caso di una censura diretta contro il credito dell’escutente e non
contro l’esecuzione che esula dalla competenza di questa Camera (sopra consid.
2). Il ricorrente avrebbe dovuto sollevarla nella procedura di rigetto dell’opposizione
(art. 82 cpv. 2 LEF) o con un’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o
85a LEF). Siccome l’esecuzione è stata (riconosciuta) ritirata, questi
mezzi di diritto sono comunque diventati senza interesse.
8.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e di
conseguenza la comminatoria di fallimento impugnata è annullata ed è
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona d’iscrivere nei suoi
registri il ritiro dell’esecuzione __________ con la data del 25 febbraio 2019.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.