15.2019.45
Beneficium excussionis realis. Pegno immobiliare all’estero. Portata dell’ipoteca del diritto italiano
30 ottobre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.45
Lugano
30 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato il 27 maggio 2019 da
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 26 marzo 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2019 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 37'103.60
sulla scorta di un decreto ingiuntivo emesso il 19 gennaio 2017 dal Tribunale
di Verona.
Fatti
B. Interposta
opposizione contro il precetto esecutivo al momento della notifica avvenuta il
16 maggio 2019, con ricorso del 27 maggio 2019 RI 1 chiede l’annullamento dell’esecuzione,
facendo valere il beneficio d’escussione reale (beneficium excussionis realis) giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF.
C. Con
osservazioni del 7 giugno 2019 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF, se un’esecuzione in via
di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno,
il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore
eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno. Presentato all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro
10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 16 maggio 2019, il gravame
in questione è in linea di principio ricevibile.
2. Nel
ricorso l’escussa evidenzia che il credito ricevuto in cessione e poi posto in
esecuzione dal procedente è garantito da un pegno immobiliare,
ossia da un’ipoteca giudiziale gravante le particelle n. __________ e __________ del Comune italiano di __________ __________, di sua
proprietà. A sua mente, per la valutazione dell’ammissibilità dell’eccezione
del beneficio d’escussione reale sono determinanti le disposizioni materiali
applicabili al pegno in forza degli art. 99 segg. LDIP, in concreto quindi il
diritto italiano, posto che i fondi gravati si trovano in Italia. RI 1
argomenta che al debitore è riconosciuto tale beneficio anche quando il pegno è
situato all’estero, purché l’oggetto ne sia un immobile e il diritto
applicabile nel luogo di situazione del pegno riconosca l’eccezione in
questione, ciò che, ella afferma, è il caso del diritto italiano, o meglio dell’art.
2911 cpv. 1 del Codice civile (CCit.). Di conseguenza, la ricorrente
postula l’annullamento dell’esecuzione.
3. Il
procedente si oppone al ricorso sostenendo che secondo il diritto italiano
(art. 2784 CCit.) possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità
di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. L’istituto
del pegno in Italia è un diritto reale di garanzia su un bene mobile. Per l’art.
2808 CCit. l’ipoteca invece ha per
oggetto beni immobili. Ora, l’art. 2911 CCit. prevede una diversa
regolamentazione a dipendenza si tratti di ipoteca o di pegno. Esso dispone
infatti che “il creditore che
ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore
medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno” mentre “non può
parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a
pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca”.
Per l’osservante la giurisprudenza italiana ha stabilito riguardo ai
beni ipotecati che il creditore ipotecario può pignorare beni mobili del
debitore anche senza sottoporre ad esecuzione i beni immobili gravati da
ipoteca in suo favore, in quanto il divieto previsto dall’art. 2911 comma 1
CCit non si estende ai beni mobili.
4. Nel
Considerandi
caso di specie, come emerge dagli atti – segnatamente dalle ispezioni
ipotecarie del 24 maggio 2019 e dall’atto di “cessione del credito e contestuale surroga nell’ipoteca” del 29 ottobre 2018 tra __________ __________ e PI 1 – e come peraltro
esplicitamente riconosciuto dalle parti, a garanzia del suo credito il
procedente beneficia di un’ipoteca giudiziale derivante dal decreto ingiuntivo
e gravante le note particelle di proprietà di RI 1.
5.
Quando
il pegno si trova all’estero, l’ammissibilità dell’eccezione del beneficium excussionis realis è disciplinata dal diritto applicabile nel luogo di situazione del
pegno in base all’art. 99 LDIP (Hunkeler
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 11 ad art. 41 LEF). Il debitore può
pertanto appellarsi con successo all’eccezione unicamente quando pure il
diritto estero la conosce (DTF 68 III 134, 65 III 94 consid. 2, 36 I 339 consid.
1; sentenza del Tribunale federale 5A_159/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3; Hunkeler, ibidem; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 34 ad art. 41 LEF; Rigot
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 41 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 19 ad art. 41 LEF). In concreto quindi RI 1 può avvalersi
del beneficio solo se il diritto italiano lo prevede.
6.
Per
il diritto italiano possono essere dati in pegno beni mobili, le universalità
di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784
cpv. 2 CCit.) ma non beni immobili. Beni immobili possono invece essere dati in
garanzia del credito di un terzo mediante l’istituto dell’ipoteca (art. 2808 e
2810.
CCit.). Ne consegue che in concreto PI 1 è al beneficio di un’ipoteca,
essendo il suo credito garantito da beni immobili situati in Italia.
7.
L’art.
2911.
cpv. 1 CCit. prevede che il creditore al beneficio di un diritto di pegno
può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore purché sottoponga ad
esecuzione anche il bene gravato dal pegno (Pescatore/Ruperto, Codice civile
annotato, 15ª ed. 2010, t. II, n. 1 ad art. 2911 CCit.; Cian/Trabucchi, Commentario breve al
Codice civile, 10ª ed. 2011, n. 4 ad
art. 2911 CCit.). Quando
però, come in concreto, la garanzia è un’ipoteca, al creditore ipotecario è
fatto divieto unicamente di pignorare beni immobili del debitore diversi da
quelli gravati da ipoteca se non ha sopposto a esecuzione anche questi ultimi,
mentre può pignorare altri beni mobili del debitore senza questa restrizione (Cian/Trabucchi, ibidem).
Ne consegue quindi che PI 1 poteva, come ha fatto, procedere in via esecutiva
ordinaria contro RI 1. Ella potrà semmai invocare l’eccezione in sede di
pignoramento ove esso dovesse vertere su beni immobili. Da
quanto precede discende quindi la reiezione del ricorso.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.