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Decisione

15.2019.45

Beneficium excussionis realis. Pegno immobiliare all’estero. Portata dell’ipoteca del diritto italiano

30 ottobre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Interposta

opposizione contro il precetto esecutivo al momento della notifica avvenuta il

16 maggio 2019, con ricorso del 27 maggio 2019 RI 1 chiede l’annullamento dell’esecuzione,

facendo valere il beneficio d’escussione reale (beneficium excussionis realis) giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF.

C. Con

osservazioni del 7 giugno 2019 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF, se un’esecuzione in via

di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno,

il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore

eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno. Presentato all’autorità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3

della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro

10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 16 maggio 2019, il gravame

in questione è in linea di principio ricevibile.

2. Nel

ricorso l’escussa evidenzia che il credito ricevuto in cessione e poi posto in

esecuzione dal procedente è garantito da un pegno immobiliare,

ossia da un’ipoteca giudiziale gravante le particelle n. __________ e __________ del Comune italiano di __________ __________, di sua

proprietà. A sua mente, per la valutazione dell’ammissibilità del­l’eccezione

del beneficio d’escussione reale sono determinanti le disposizioni materiali

applicabili al pegno in forza degli art. 99 segg. LDIP, in concreto quindi il

diritto italiano, posto che i fondi gravati si trovano in Italia. RI 1

argomenta che al debitore è riconosciuto tale beneficio anche quando il pegno è

situato all’estero, purché l’oggetto ne sia un immobile e il diritto

applicabile nel luogo di situazione del pegno riconosca l’eccezione in

questione, ciò che, ella afferma, è il caso del diritto italiano, o meglio dell’art.

2911 cpv. 1 del Codice civile (CCit.). Di conseguenza, la ricorrente

postula l’annullamento dell’esecuzione.

3. Il

procedente si oppone al ricorso sostenendo che secondo il diritto italiano

(art. 2784 CCit.) possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità

di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. L’istituto

del pegno in Italia è un diritto reale di garanzia su un bene mobile. Per l’art.

2808 CCit. l’ipoteca invece ha per

oggetto beni immobili. Ora, l’art. 2911 CCit. prevede una diversa

regolamentazione a dipendenza si tratti di ipoteca o di pegno. Esso dispone

infatti che “il creditore che

ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore

medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno” mentre “non può

parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a

pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca”.

Per l’osservante la giurisprudenza italiana ha stabilito riguardo ai

beni ipotecati che il creditore ipotecario può pignorare beni mobili del

debitore anche senza sottoporre ad esecuzione i beni immobili gravati da

ipoteca in suo favore, in quanto il divieto previsto dall’art. 2911 comma 1

CCit non si estende ai beni mobili.

4. Nel

Considerandi

caso di specie, come emerge dagli atti – segnatamente dalle ispezioni

ipotecarie del 24 maggio 2019 e dall’atto di “cessione del credito e contestuale surroga nell’ipoteca” del 29 ottobre 2018 tra __________ __________ e PI 1 – e come peraltro

esplicitamente riconosciuto dalle parti, a garanzia del suo credito il

procedente beneficia di un’ipoteca giudiziale derivante dal decreto ingiuntivo

e gravante le note particelle di proprietà di RI 1.

5.

Quando

il pegno si trova all’estero, l’ammissibilità dell’eccezione del beneficium excussionis realis è disciplinata dal diritto applicabile nel luogo di situazione del

pegno in base all’art. 99 LDIP (Hunke­ler

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 11 ad art. 41 LEF). Il debitore può

pertanto appellarsi con successo all’ec­cezione unicamente quando pure il

diritto estero la conosce (DTF 68 III 134, 65 III 94 consid. 2, 36 I 339 consid.

1; sentenza del Tribunale federale 5A_159/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3; Hunkeler, ibidem; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 34 ad art. 41 LEF; Rigot

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 41 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 19 ad art. 41 LEF). In concreto quindi RI 1 può avvalersi

del beneficio solo se il diritto italiano lo prevede.

6.

Per

il diritto italiano possono essere dati in pegno beni mobili, le universalità

di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784

cpv. 2 CCit.) ma non beni immobili. Beni immobili possono invece essere dati in

garanzia del credito di un terzo mediante l’istituto dell’ipoteca (art. 2808 e

2810.

CCit.). Ne consegue che in concreto PI 1 è al beneficio di un’ipoteca,

essendo il suo credito garantito da beni immobili situati in Italia.

7.

L’art.

2911.

cpv. 1 CCit. prevede che il creditore al beneficio di un diritto di pegno

può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore purché sottoponga ad

esecuzione anche il bene gravato dal pegno (Pescatore/Ruperto, Codice civile

annotato, 15ª ed. 2010, t. II, n. 1 ad art. 2911 CCit.; Cian/Trabucchi, Commentario breve al

Codice civile, 10ª ed. 2011, n. 4 ad

art. 2911 CCit.). Quando

però, come in concreto, la garanzia è un’ipoteca, al creditore ipotecario è

fatto divieto unicamente di pignorare beni immobili del debitore diversi da

quelli gravati da ipoteca se non ha sopposto a esecuzione anche questi ultimi,

mentre può pignorare altri beni mobili del debitore senza questa restrizione (Cian/Trabucchi, ibidem).

Ne consegue quindi che PI 1 poteva, come ha fatto, procedere in via esecutiva

ordinaria contro RI 1. Ella potrà semmai invocare l’eccezione in sede di

pignoramento ove esso dovesse vertere su beni immobili. Da

quanto precede discende quindi la reiezione del ricorso.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.