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Decisione

15.2019.46

Minimo di esistenza. Tempestività del ricorso. Valore locativo. Usufrutto

13 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

atto denominato reclamo del 22 maggio 2019 RI 1 contesta la diffida del 13

maggio 2019, evidenziando di aver già presentato contro il pignoramento reclamo

(recte: ricorso) l’8 marzo 2019 e chiede, come già in precedenza e con le

stesse argomentazioni, di annullare il pignoramento.

L. Con

osservazioni 13 giugno 2019 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerandi

in diritto: 1. Il verbale relativo al pignoramento del 25 gennaio 2019, modificato il’11

febbraio, è stato inviato all’escusso il 27 febbraio

successivo alla scadenza del termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114

LEF). La modifica del pignoramento del suo reddito, con il relativo calcolo,

gli erano però già stati notificati l’11 febbraio con l’invito ad avvisare mensilmente

l’Ufficio “se gli appartamenti

sono affittati o sfitti”.

1.1

A

questo riguardo il (primo) ricorso interposto da RI 1 solo l’8 marzo potrebbe apparire

a prima vista tardivo, ricordato che i ricorsi devono

essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.2

Tuttavia,

la decisione di pignoramento, compresi eventuali complementi resisi necessari

dalla partecipazione di altri creditori, sembra potersi considerare definitiva – e quindi impugnabile –, solo con l’emissione del verbale

di pignoramento, motivo per cui la dottrina pare ritenere

che il termine di ricorso contro il pignoramento non decorre prima della

notifica di quel verbale, anche se il debitore ne ha avuto precedentemente

conoscenza dell’esito (Zondler in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 114 LEF;

Wernli in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 114 LEF;

Jent-Sørensen in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 112 LEF; Jeandin/Sabeti, in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 e 17 ad art. 112 e n. 5

ad art. 114 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 17 ad art. 114 LEF). Del resto, la

(pregressa) notificazione del pignoramento al terzo debitore (in particolare al

datore di lavoro) o all’escusso che percepisce redditi da attività indipendente

giusta l’art. 99 LEF è solo una misura conservativa, certo in sé impugnabile

(sentenza della CEF 14.2017.97 del 22 novembre 2017), ma da differenziare dalla

misura definitiva, ovvero dal pignoramento vero e proprio. Un ricorso

interposto contro il pignoramento prima della notifica del relativo verbale è

pertanto irricevibile (sentenza del Tribunale federale 7B.23/2005 del 25

febbraio 2005 consid. 1.3). Il ricorso di RI 1 interposto l’8

marzo 2019 contro il pignoramento notificatogli non prima del 28 febbraio è pertanto ricevibile.

1.3

Ad

ogni modo il ricorso sarebbe da trattare anche se fosse tardivo, poiché sono

nulle le decisioni che manifestamente ledono il minimo di

esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli in una situazione

insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; RtiD 2017 I 749 n. 48c consid. 1),

ciò che l’autorità di vigilanza verifica d’ufficio (art. 22 LEF).

1.4

Per contro lo scritto 14 marzo 2019 con

cui l’UE ha motivato il pi­gnoramento e quello 13 maggio

con cui ha diffidato l’escusso a pagare le prime tre quote pignorate sono solo

conferme del pignoramento, in sé non impugnabili (sentenza della CEF 15.2013.7

del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Non è quindi necessario trattare

il ricorso del 22 maggio 2019, tanto più che il suo contenuto è sostanzialmente

identico a quello dell’8 marzo. All’UE va però ricordato che una copia del

ricorso dev’essere trasmessa immediatamente alla Camera per conoscenza (art. 9

cpv. 1 LPR).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto possono

essere pignorati in quanto a giudizio dell’Uffi­­ciale non sia assolutamente

necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza

pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale

netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi

sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese

indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi

in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.

93.

LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009

(pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si

calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo

esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito

dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,

consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3

LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

Nel

caso in esame RI 1 contesta l’importo di fr. 4'665.– imputatogli quale

reddito da valore locativo in quanto il valore locativo è un reddito teorico

valido ai soli fini fiscali e non configura quindi un reddito pignorabile. L’importo

di fr. 55'980.– computato dall’Ufficio tassazione per il 2016 quale valore

locativo e affitti nel calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 3 ottobre 2018 è

composto per fr. 36'000.– del valore locativo dell’appartamento da lui

abitato e per fr. 19'980.– del reddito da locazione. La situazione nel 2016

non era però quella odierna – ricorda il ricorrente – giacché l’appartamento era

all’epoca affittato mentre ora è sfitto e non produce alcun reddito. A ogni

modo un eventuale reddito da locazione non sarebbe pignorabile poiché è stato ceduto

alla banca.

3.1

Come

visto (consid. 3) può essere pignorato, oltre al provento del lavoro, l’usufrutto

e il suo prodotto. Nel caso

di specie, come giustamente argomentato dal ricorrente, il

valore locativo di fr. 3'000.– mensili attribuito dall’ufficio

circondariale di tassazione all’appar­tamento da lui abitato non costituisce un

reddito effettivo e pertan­to non è pignorabile (sentenze

della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid. 18.4 e 15.2011.3 del 10

ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Neppure pignorabile risulta l’importo

di fr. 1'665.– mensili che RI 1 percepiva nel 2016 quale beneficiario di

un diritto di usufrutto gravante la particella n. __________ RFD di __________,

in quanto dagli atti emerge che l’appar­tamento all’epoca affittato ora è

sfitto e pertanto non produce alcun reddito.

3.2

Il

ricorso di RI 1 va pertanto accolto su questo punto e il pignoramento

annullato, dal momento che l’unico suo reddito finora accertato è la rendita AI

di fr. 1'918.–, che è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF).

3.3

Siccome il reddito locativo, che secondo l’UE permetteva di coprire il

credito posto in esecuzione, è stato appurato essere impignorabile, occorre

retrocedergli l’incarto perché esamini l’esistenza di eventuali altri beni

pignorabili.

a) Va

infatti ricordato che RI 1 è beneficiario di un diritto di usufrutto vita sua

natural durante gravante la particella n. __________ RFD di __________. Ora, questa

Camera ha già avuto modo di stabilire che se l’usufrutto in quanto tale non è

pignorabile, lo è invece il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere

strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4,

93.

cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e ove il pignoramento dei

redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (sentenze della CEF

15.2004.180

del 12 luglio 2006 consid. 4, 15.2015.86 del 12 febbraio 2016

consid. 4.1 e RtiD 2007 I 855 n. 64c consid. 2.2 e 3 e riferimenti citati). L’UE

dovrà così esaminare la possibilità di affittare l’appartamento sfitto, se del

caso per il tramite di una gerenza i cui costi andranno anticipati dall’escutente, ricordato che il pignoramento

del diritto di esercitare l’usufrutto è comunque limitato dalle

restrizioni previste dall’art. 93 LEF (già citate sentenze della

CEF 15.2004.180 consid. 4 e 15.2015.86

consid. 4.1).

b) In

alternativa, l’UE valuterà se è possibile lasciarne l’uso all’escus­­so dietro

pagamento di un compenso, porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto o

adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF), fermo

restando che sulla proposta del­l’ufficio statuirà l’autorità di vigilanza

(art. 132 cpv. 1 LEF).

c) In

considerazione dell’elevato valore locativo attribuito dall’Ufficio

circondariale di tassazione all’appartamento abitato dall’escusso, l’UE

esaminerà anche se non è da considerare un’abitazione trop­po costosa rispetto

alla sua situazione economica, ricordato l’im­­perativo categorico per l’escusso

di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207). Se così fosse,

potrebbe entrare in considerazione un’estensione del pignoramento del diritto

di esercitare l’usufrutto all’appartamento attualmente occupato da RI 1. Una

simile ipotesi presupporrebbe però che il canone di locazione ottenibile con la

locazione dell’appartamento sia sensibilmente superiore a quello conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che sono annullati il pignoramento e il provvedimento del 13

maggio 2019 dell’UE di Lugano e l’incarto gli è retrocesso per procedere secondo

quanto indicato nel considerando 3.3.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.