15.2019.46
Minimo di esistenza. Tempestività del ricorso. Valore locativo. Usufrutto
13 novembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.46
Lugano
13 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui ricorsi 8 marzo e 22 maggio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 25 gennaio 2019
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata da RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dell’attestato di carenza beni emesso nell’esecuzione n. __________ il 5
febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro
RI 1 per l’incasso di fr. 28'075.90.
B. Il 25 gennaio 2019 l’UE ha proceduto all’interrogatorio
dell’escusso e in base ai dati assunti gli ha allestito il verbale delle
operazioni del pignoramento, da cui risulta che i redditi del medesimo sono di fr. 1'918.–
(rendita d’invalidità AI) e fr. 4'665.– (“valore locativo da tassazione”),
quelli della moglie di fr. 3'279.– (pensione) e la di lui quota del minimo
esistenziale comune di fr. 2'730.86, sicché, tolta l’AI, la quota
pignorabile del suo reddito ascende a fr. 3'852.– mensili. Lo stesso
giorno l’UE gli ha notificato il pignoramento dell’importo appena citato con
effetto immediato.
C. Il 6 febbraio 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di emettere una decisione
formale e motivata in merito alle contestazioni da lui mosse al calcolo del
minimo esistenziale in occasione di un colloquio avuto con il cursore tre giorni
dopo il suo interrogatorio, segnatamente per quanto concerne l’assenza di
reddito locativo e il fatto che il reddito della moglie indicato come mensile è
in realtà trimestrale.
D. L’11 febbraio 2019 l’UE ha modificato
la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente (nuovo)
computo:
Redditi
Debitore AI, Bellinzona
fr.
1'918.00
Debitore valore locativo da tassazione
fr.
4'665.00
Totale debitore: 85.76%
Coniuge __________ AG
fr.
1'093.00
Totale coniuge: 14.24%
Totale
fr.
7'676.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Assicurazione malattia
fr.
857.10
Escusso + moglie
Spese gestione e manutenzione immobile
fr.
933.00
Spese malattia e infortunio non coperte dalla cassa malati
fr.
154.00
Assicurazione immobile
fr.
282.00
Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto
pubblico debitore
fr.
65.00
Spese mediche e dentali debitore
fr.
100.00
Trasferte x cure mediche
Totale
fr.
4'091.10
100%
L’UE
ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale di RI 1 in fr. 3'508.56,
corrispondenti all’85.76% del minimo vitale suo e della moglie. Lo stesso
giorno gli ha quindi notificato il pignoramento del suo reddito da attività
indipendente a concorrenza di fr. 3'073.– mensili, corrispondenti alla
quota eccedente il suo minimo vitale, con effetto dal 25 gennaio 2019,
precisando che tale notificazione annullava e sostituiva quella precedente del
25 gennaio e invitando l’escusso ad avvisarlo mensilmente se “gli appartamenti sono affittati o sfitti”.
E. Scaduto il termine di partecipazione, il successivo 27 febbraio l’UE ha
trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.
F. Con
ricorso dell’8 marzo 2019 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento sostenendo
che non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile.
G. Il
14 marzo 2019 l’UE gli ha risposto che possono essere pignorati anche l’esercizio
del diritto di usufrutto e i frutti e i redditi dello stesso. Per questo motivo
gli ha chiesto di comunicare mensilmente e per iscritto se gli appartamenti sono
locati o sfitti, in modo tale da giustificare, nella seconda ipotesi, il
mancato pagamento della quota mensile pignorata.
H. Non
avendo l’escusso dato seguito alla richiesta del 14 marzo 2019, il successivo
13 maggio l’UE ha diffidato il ricorrente a provvedere entro 10 giorni al
versamento degli importi pignorati per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2019,
di complessivi fr. 9'219.–.
Fatti
I. Con
atto denominato reclamo del 22 maggio 2019 RI 1 contesta la diffida del 13
maggio 2019, evidenziando di aver già presentato contro il pignoramento reclamo
(recte: ricorso) l’8 marzo 2019 e chiede, come già in precedenza e con le
stesse argomentazioni, di annullare il pignoramento.
L. Con
osservazioni 13 giugno 2019 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerandi
in diritto: 1. Il verbale relativo al pignoramento del 25 gennaio 2019, modificato il’11
febbraio, è stato inviato all’escusso il 27 febbraio
successivo alla scadenza del termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114
LEF). La modifica del pignoramento del suo reddito, con il relativo calcolo,
gli erano però già stati notificati l’11 febbraio con l’invito ad avvisare mensilmente
l’Ufficio “se gli appartamenti
sono affittati o sfitti”.
1.1
A
questo riguardo il (primo) ricorso interposto da RI 1 solo l’8 marzo potrebbe apparire
a prima vista tardivo, ricordato che i ricorsi devono
essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.2
Tuttavia,
la decisione di pignoramento, compresi eventuali complementi resisi necessari
dalla partecipazione di altri creditori, sembra potersi considerare definitiva – e quindi impugnabile –, solo con l’emissione del verbale
di pignoramento, motivo per cui la dottrina pare ritenere
che il termine di ricorso contro il pignoramento non decorre prima della
notifica di quel verbale, anche se il debitore ne ha avuto precedentemente
conoscenza dell’esito (Zondler in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 114 LEF;
Wernli in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 114 LEF;
Jent-Sørensen in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 112 LEF; Jeandin/Sabeti, in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 e 17 ad art. 112 e n. 5
ad art. 114 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 17 ad art. 114 LEF). Del resto, la
(pregressa) notificazione del pignoramento al terzo debitore (in particolare al
datore di lavoro) o all’escusso che percepisce redditi da attività indipendente
giusta l’art. 99 LEF è solo una misura conservativa, certo in sé impugnabile
(sentenza della CEF 14.2017.97 del 22 novembre 2017), ma da differenziare dalla
misura definitiva, ovvero dal pignoramento vero e proprio. Un ricorso
interposto contro il pignoramento prima della notifica del relativo verbale è
pertanto irricevibile (sentenza del Tribunale federale 7B.23/2005 del 25
febbraio 2005 consid. 1.3). Il ricorso di RI 1 interposto l’8
marzo 2019 contro il pignoramento notificatogli non prima del 28 febbraio è pertanto ricevibile.
1.3
Ad
ogni modo il ricorso sarebbe da trattare anche se fosse tardivo, poiché sono
nulle le decisioni che manifestamente ledono il minimo di
esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli in una situazione
insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; RtiD 2017 I 749 n. 48c consid. 1),
ciò che l’autorità di vigilanza verifica d’ufficio (art. 22 LEF).
1.4
Per contro lo scritto 14 marzo 2019 con
cui l’UE ha motivato il pignoramento e quello 13 maggio
con cui ha diffidato l’escusso a pagare le prime tre quote pignorate sono solo
conferme del pignoramento, in sé non impugnabili (sentenza della CEF 15.2013.7
del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Non è quindi necessario trattare
il ricorso del 22 maggio 2019, tanto più che il suo contenuto è sostanzialmente
identico a quello dell’8 marzo. All’UE va però ricordato che una copia del
ricorso dev’essere trasmessa immediatamente alla Camera per conoscenza (art. 9
cpv. 1 LPR).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto possono
essere pignorati in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente
necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza
pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale
netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi
sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese
indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi
in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.
93.
LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009
(pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).
Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si
calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo
esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito
dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).
Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,
consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3
LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.
Nel
caso in esame RI 1 contesta l’importo di fr. 4'665.– imputatogli quale
reddito da valore locativo in quanto il valore locativo è un reddito teorico
valido ai soli fini fiscali e non configura quindi un reddito pignorabile. L’importo
di fr. 55'980.– computato dall’Ufficio tassazione per il 2016 quale valore
locativo e affitti nel calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 3 ottobre 2018 è
composto per fr. 36'000.– del valore locativo dell’appartamento da lui
abitato e per fr. 19'980.– del reddito da locazione. La situazione nel 2016
non era però quella odierna – ricorda il ricorrente – giacché l’appartamento era
all’epoca affittato mentre ora è sfitto e non produce alcun reddito. A ogni
modo un eventuale reddito da locazione non sarebbe pignorabile poiché è stato ceduto
alla banca.
3.1
Come
visto (consid. 3) può essere pignorato, oltre al provento del lavoro, l’usufrutto
e il suo prodotto. Nel caso
di specie, come giustamente argomentato dal ricorrente, il
valore locativo di fr. 3'000.– mensili attribuito dall’ufficio
circondariale di tassazione all’appartamento da lui abitato non costituisce un
reddito effettivo e pertanto non è pignorabile (sentenze
della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid. 18.4 e 15.2011.3 del 10
ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Neppure pignorabile risulta l’importo
di fr. 1'665.– mensili che RI 1 percepiva nel 2016 quale beneficiario di
un diritto di usufrutto gravante la particella n. __________ RFD di __________,
in quanto dagli atti emerge che l’appartamento all’epoca affittato ora è
sfitto e pertanto non produce alcun reddito.
3.2
Il
ricorso di RI 1 va pertanto accolto su questo punto e il pignoramento
annullato, dal momento che l’unico suo reddito finora accertato è la rendita AI
di fr. 1'918.–, che è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF).
3.3
Siccome il reddito locativo, che secondo l’UE permetteva di coprire il
credito posto in esecuzione, è stato appurato essere impignorabile, occorre
retrocedergli l’incarto perché esamini l’esistenza di eventuali altri beni
pignorabili.
a) Va
infatti ricordato che RI 1 è beneficiario di un diritto di usufrutto vita sua
natural durante gravante la particella n. __________ RFD di __________. Ora, questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che se l’usufrutto in quanto tale non è
pignorabile, lo è invece il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere
strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4,
93.
cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e ove il pignoramento dei
redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (sentenze della CEF
15.2004.180
del 12 luglio 2006 consid. 4, 15.2015.86 del 12 febbraio 2016
consid. 4.1 e RtiD 2007 I 855 n. 64c consid. 2.2 e 3 e riferimenti citati). L’UE
dovrà così esaminare la possibilità di affittare l’appartamento sfitto, se del
caso per il tramite di una gerenza i cui costi andranno anticipati dall’escutente, ricordato che il pignoramento
del diritto di esercitare l’usufrutto è comunque limitato dalle
restrizioni previste dall’art. 93 LEF (già citate sentenze della
CEF 15.2004.180 consid. 4 e 15.2015.86
consid. 4.1).
b) In
alternativa, l’UE valuterà se è possibile lasciarne l’uso all’escusso dietro
pagamento di un compenso, porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto o
adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF), fermo
restando che sulla proposta dell’ufficio statuirà l’autorità di vigilanza
(art. 132 cpv. 1 LEF).
c) In
considerazione dell’elevato valore locativo attribuito dall’Ufficio
circondariale di tassazione all’appartamento abitato dall’escusso, l’UE
esaminerà anche se non è da considerare un’abitazione troppo costosa rispetto
alla sua situazione economica, ricordato l’imperativo categorico per l’escusso
di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207). Se così fosse,
potrebbe entrare in considerazione un’estensione del pignoramento del diritto
di esercitare l’usufrutto all’appartamento attualmente occupato da RI 1. Una
simile ipotesi presupporrebbe però che il canone di locazione ottenibile con la
locazione dell’appartamento sia sensibilmente superiore a quello conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che sono annullati il pignoramento e il provvedimento del 13
maggio 2019 dell’UE di Lugano e l’incarto gli è retrocesso per procedere secondo
quanto indicato nel considerando 3.3.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.