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Decisione

15.2019.47

Ricorso contro notifica di un precetto esecutivo in via edittale. Notifica postale a un indirizzo di fermo posta. Restituzione del termine d’opposizione

22 ottobre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a

negligenza (sentenza del

Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e

riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2016.9 del 26 aprile 2016, consid.

2.1) bensì a un atteggiamento consapevole e ostruzionistico dell’escus­­so (sentenze della CEF

15.2012.74 del 10 agosto 2012, 15.2016.48 del 31 ottobre 2016 consid. 2.1 e 15.2016.112 già

citata consid. 2; cfr. anche

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.

64 ad art. 66 LEF).

5.1 Nel

caso in rassegna non si evince che l’escusso si sia sottratto alla

notificazione del precetto esecutivo, siccome né l’Ufficio né la procedente

sono in grado di dimostrare che i tentativi di notifica lo hanno raggiunto.

Dalla documentazione agli atti e segnatamente dall’esemplare del precetto

esecutivo destinato al debitore retrocesso dalla Posta svizzera all’UE emerge

che la notificazione per posta non è andata a buon fine perché l’escusso aveva

un indirizzo di fermoposta. In tal caso infatti la Posta non effettua alcun

tentativo di consegna al destinatario (vedi le modalità di notifica degli atti

esecutivi pubblicate sul sito www.post.ch/it/spedire-lettere/

documenti-o-certificati/atto-esecutivo#buono-a-sapersi).

L’Ufficio conformemente all’art. 64 cpv. 2 LEF ha poi ricorso all’ausilio della

Polizia comunale, che però neppure essa sembrerebbe aver tentato di consegnare

l’atto esecutivo al debitore presso la sua abitazione o nel luogo in cui suole

esercitare la sua professione (art. 64 cpv. 1 LEF), limitandosi, come si evince

dalla comunicazione fatta all’UE il 12 novembre 2018, a contattare

telefonicamente l’e­scusso, il quale però non risulta essersi presentato agli

sportelli della Polizia per ritirare l’atto esecutivo.

5.2 Ora,

spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la

notificazione in via edittale sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso

abbia persistito a sottrarsi alla notificazione, prova che in concreto non si

può dire fornita alla luce dei fatti appena esposti. In tali condizioni, non si può considerare che l’escus­­so si sia sottratto volontariamente alla notificazione del precetto

esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale risulta

irregolare.

Considerandi

6.

La

notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con

la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di

dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai

pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può

e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio

inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101

consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).

6.1

Di

conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o

interporre opposizione comincia a decorrere da tale

conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare

esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che

figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128

III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31

ottobre 2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza

del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in

obiter dictum, la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua

“detenzione di fatto”). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso

non si giustifica di annullare la notifica irregolare

né di ordinare una nuova notificazione, che non fornireb­be all’escusso alcun

ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112

III 81 consid. 2; sentenze della CEF 15.2016.48 del 31 ottobre 2016, consid. 3.1, e 15.2013.110 del 7 febbraio 2014, RtiD 2014 II 881 n. 47c. consid. 4.1 e i

riferimenti citati).

6.2

Nel

caso di specie l’escusso ha potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale

del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Nel

chiedere, con il ricorso in esa­me, entro 10 giorni dalla ricezione della

comminatoria di fallimento la restituzione del termine per interporre

opposizione, RI 1 ha di fatto espresso la propria volontà di contestare la legittimità dell’esecuzione e d’interporvi

opposizione (sentenza del­la CEF 15.2013.110 già citata,

consid. 4.2). In definitiva una nuova notifica del precetto esecutivo – che del

resto neppure il ricorrente chiede – si rivela così inutile, come inutile

diventa la domanda di restituzione del termine per interporre opposizione. Basta

ordinare all’UE di registrare l’opposizione

tempestivamente formulata da RI 1 con il ricorso del 12 giugno 2019 e

annullare la comminatoria di fallimento, l’opposizione avendo sospeso l’esecuzione

(art. 78 cpv. 1 LEF).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto.

1.1 Di

conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 12 aprile 2019

nell’esecuzione n. __________.

1.2 È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione

interposta da RI 1 il 12 giugno 2019 all’esecuzione n. __________.

2. La

domanda di restituzione del termine per interporre opposizione è dichiarata

senza oggetto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.