15.2019.47
Ricorso contro notifica di un precetto esecutivo in via edittale. Notifica postale a un indirizzo di fermo posta. Restituzione del termine d’opposizione
22 ottobre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.47
Lugano
22 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 12 giugno 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 aprile 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 13 dicembre 2018 dalla PI 1 contro RI 1 il 12 aprile
2019 l’CO 1, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, a
richiesta della creditrice ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per fr. 3'312.24 oltre agli interessi del 5% dall’11 settembre 2018 e spese. La
comminatoria di fallimento è stata notificata all’escusso l’11 giugno 2019.
B. Con
ricorso del 12 giugno 2019, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento e in via subordinata la restituzione del termine per interporre
opposizione. Con decreto del 19 giugno 2019 il Presidente di questa Camera ha concesso
effetto sospensivo al ricorso.
C. La
PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio di
questa Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria
di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni
formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 assevera, per quanto di rilevanza nella procedura in esame,
di non aver ricevuto il precetto esecutivo malgrado egli abbia dapprima attivato
il servizio di fermo posta e successivamente la Posta gli abbia messo a
disposizione una casella postale. Egli critica quindi la validità della
notifica del precetto esecutivo e chiede altresì la restituzione del termine
per interporre opposizione.
3. Da
parte sua, l’UE rileva di aver dovuto pubblicare il precetto esecutivo sul
Foglio ufficiale cantonale del 12 febbraio 2019 dopo un vano tentativo di
notifica per posta e un tentativo infruttuoso di consegna tramite la
cancelleria comunale. Nell’emettere la comminatoria di fallimento, l’UE
considera pertanto di aver agito correttamente.
4. La
questione della validità della notifica del precetto esecutivo va esaminata prima dell’istanza di restituzione del termine, giacché in caso di
accoglimento del ricorso in riferimento al rispetto delle modalità di notifica
del precetto, l’istanza
di restituzione del termine diventerebbe senza oggetto.
5. I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la
soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4;
sentenze della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1 e 15.2016.112 del
12 gennaio 2017 consid. 2). È in particolare possibile procedervi quando il debitore
persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò
presuppone non solo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al
debitore o a una persona autorizzata, ma pure indizi che il debitore si è
sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio deve quindi assicurarsi che
Fatti
i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a
negligenza (sentenza del
Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e
riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2016.9 del 26 aprile 2016, consid.
2.1) bensì a un atteggiamento consapevole e ostruzionistico dell’escusso (sentenze della CEF
15.2012.74 del 10 agosto 2012, 15.2016.48 del 31 ottobre 2016 consid. 2.1 e 15.2016.112 già
citata consid. 2; cfr. anche
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.
64 ad art. 66 LEF).
5.1 Nel
caso in rassegna non si evince che l’escusso si sia sottratto alla
notificazione del precetto esecutivo, siccome né l’Ufficio né la procedente
sono in grado di dimostrare che i tentativi di notifica lo hanno raggiunto.
Dalla documentazione agli atti e segnatamente dall’esemplare del precetto
esecutivo destinato al debitore retrocesso dalla Posta svizzera all’UE emerge
che la notificazione per posta non è andata a buon fine perché l’escusso aveva
un indirizzo di fermoposta. In tal caso infatti la Posta non effettua alcun
tentativo di consegna al destinatario (vedi le modalità di notifica degli atti
esecutivi pubblicate sul sito www.post.ch/it/spedire-lettere/
documenti-o-certificati/atto-esecutivo#buono-a-sapersi).
L’Ufficio conformemente all’art. 64 cpv. 2 LEF ha poi ricorso all’ausilio della
Polizia comunale, che però neppure essa sembrerebbe aver tentato di consegnare
l’atto esecutivo al debitore presso la sua abitazione o nel luogo in cui suole
esercitare la sua professione (art. 64 cpv. 1 LEF), limitandosi, come si evince
dalla comunicazione fatta all’UE il 12 novembre 2018, a contattare
telefonicamente l’escusso, il quale però non risulta essersi presentato agli
sportelli della Polizia per ritirare l’atto esecutivo.
5.2 Ora,
spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la
notificazione in via edittale sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso
abbia persistito a sottrarsi alla notificazione, prova che in concreto non si
può dire fornita alla luce dei fatti appena esposti. In tali condizioni, non si può considerare che l’escusso si sia sottratto volontariamente alla notificazione del precetto
esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale risulta
irregolare.
Considerandi
6.
La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può
e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).
6.1
Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare
esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che
figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128
III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31
ottobre 2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza
del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in
obiter dictum, la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua
“detenzione di fatto”). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso
non si giustifica di annullare la notifica irregolare
né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso alcun
ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112
III 81 consid. 2; sentenze della CEF 15.2016.48 del 31 ottobre 2016, consid. 3.1, e 15.2013.110 del 7 febbraio 2014, RtiD 2014 II 881 n. 47c. consid. 4.1 e i
riferimenti citati).
6.2
Nel
caso di specie l’escusso ha potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale
del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Nel
chiedere, con il ricorso in esame, entro 10 giorni dalla ricezione della
comminatoria di fallimento la restituzione del termine per interporre
opposizione, RI 1 ha di fatto espresso la propria volontà di contestare la legittimità dell’esecuzione e d’interporvi
opposizione (sentenza della CEF 15.2013.110 già citata,
consid. 4.2). In definitiva una nuova notifica del precetto esecutivo – che del
resto neppure il ricorrente chiede – si rivela così inutile, come inutile
diventa la domanda di restituzione del termine per interporre opposizione. Basta
ordinare all’UE di registrare l’opposizione
tempestivamente formulata da RI 1 con il ricorso del 12 giugno 2019 e
annullare la comminatoria di fallimento, l’opposizione avendo sospeso l’esecuzione
(art. 78 cpv. 1 LEF).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto.
1.1 Di
conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 12 aprile 2019
nell’esecuzione n. __________.
1.2 È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione
interposta da RI 1 il 12 giugno 2019 all’esecuzione n. __________.
2. La
domanda di restituzione del termine per interporre opposizione è dichiarata
senza oggetto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.