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Decisione

15.2019.5

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Obbligo della pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale

17 luglio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti per una notificazione in via edittale, l’UE non avendo in sostanza

fatto il possibile per notificargli il precetto nelle vie ordinarie.

In

sede di replica, il ricorrente rimarca che l’Ufficio ha riconosciuto nelle

proprie osservazioni che la pubblicazione dell’atto esecutivo non è avvenuta sul

Foglio svizzero di commercio (FUSC), ma unicamente sul FUC, ciò che – a suo dire

– è contrario all’art. 35 LEF, come – egli ricorda – già aveva stabilito questa

Camera nelle decisioni 15.2013.23 e 15.2013.24 del 16 aprile 2013.

4. L’art.

66 cpv. 4 LEF permette di procedere in determinati casi alla notificazione

degli atti esecutivi mediante pubblicazione da annotare nel Foglio ufficiale

svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato (art. 35

LEF). La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è

determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione

(cpv. 1).

4.1 Nel

caso in rassegna, emerge dagli atti che l’UE ha effettivamente pubblicato il

precetto esecutivo soltanto sul FUC. Ora, questa Camera ha già avuto modo di

stabilire che la notifica del precetto mediante la sola pubblicazione sul FUC

non è valida, siccome contraria a quanto prescrive espressamente l’art. 35 LEF

(sentenza della CEF 15.2013.23/24 del 16 aprile 2013, consid. 2). Il Tribunale

federale non risulta essersi ancora pronunciato sul tema, mentre la dottrina

non è unanime.

4.2 Ricordato

che l’art. 35 vLEF, prima del 1° gennaio 1997, si applicava solo nelle

esecuzioni dirette contro debitori soggetti alla via del fallimento e che non

era mai prevalsa – e nemmeno fu mai ipotizzata – una sua estensione alle pubblicazioni

di precetti ese­cutivi e comminatorie di fallimento, Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 11-16 ad art. 35 LEF), seguito da Erard (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad

art. 35 LEF) senza motivazione particolare, ritengono che, a prescindere dal

testo legale, è ragionevole e conforme all’obiettivo

di trasparenza perseguito dal legislatore, limitare l’obbligo della

pubblicazione sul FUSC soltanto alle pubblicazioni inerenti all’aper­tura, alla

sospensione, alla revoca, alla chiusura e al deposito della graduatoria nelle

procedure di fallimento, concordato e moratoria straordinaria, anche per una

questione di costo. Il resto della dottrina non si scosta

invece dal testo della norma, pur senza discutere la tesi di Gilliéron

(Dieth/Wohl in: SchKG, Kurz­kommentar, 2a

ed. 2014, n. 3 ad art. 35 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 8 ad § 12; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 3 ad art. 35 LEF; più prudenti: Baeriswyl/Milani/

Schmid in: Kren Kostkiewicz/Vock [curatori], Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs SchKG, 2017, n. 5 ad art. 35 LEF, secondo cui la pubblicazione

avviene in principio mediante

annotazione nel FUSC e nel relativo foglio ufficiale cantonale).

4.3 Anche

se la modifica dell’art. 35 LEF è stata introdotta solo in occasione dei lavori

parlamentari, e non è quindi stata sottoposta a consultazione, la volontà del

legislatore, come espressa nel testo della legge, è chiara. Del resto, lo

stesso Gilliéron (op. cit., n. 13 ad art. 35) rileva che davanti al

Consiglio degli Stati si è discusso della pubblicazione delle “decisioni adottate

in materia di esecuzione e fallimenti”, ovvero dei provvedimenti impugnabili

giusta l’art. 17 LEF, senza limitazione

apparente. Ed egli riconosce inoltre che la diffusione d’inserzioni su diversi Fogli ufficiali rafforza la presunzione giuridica secondo

cui il destinatario sia informato dei fatti ivi menzionati (op. cit., n. 15). Che ciò abbia un costo (da anticipare dai creditori)

Considerandi

è indubbio, ma nulla indica che il Parlamento non ne abbia tenuto conto né che,

nel caso contrario, se la sua attenzione fosse stata richiamata sulla questione

dei costi, esso avrebbe adottato una regola diversa. Ne segue che l’art. 35

cpv. 1 LEF si applica anche alla notifica dei precetti esecutivi in via

edittale a norma dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF, che vanno pertanto pubblicati non

solo sul FUC ma pure sul FUSC.

4.4

Nel

caso di specie, di conseguenza, è irregolare la notificazione del precetto esecutivo

dal momento che è stato pubblicato soltanto sul FUC.

a) La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio

sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è

mai pervenuto al debitore, l’esecu­zione è assolutamente nulla e la sua nullità

può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio

inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza, il

termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione

comincia a decorrere da tale conoscenza. In tal caso, in

assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica

irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso

alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (sentenza

della CEF 15.2016.48 del 31 ottobre 2016, consid. 3.1 e riferimenti citati).

b) Nel

caso di specie, RI 1 ha potuto prendere conoscenza del contenuto del precetto

nel momento in cui ha ricevuto dall’Uf­ficio l’esemplare originale il 10 gennaio

2019.

(sopra, consid. E). Una nuova e regolare notifica dell’atto in questione

non gli fornirebbe pertanto alcuna informazione supplementare sull’esecu­zione

promossa nei suoi confronti. Egli ha d’altronde già tempestivamente interposto opposizione con scritto del

21.

gennaio 2019 indirizzato all’UE, proposito che ha

altresì ribadito nell’istan­za/ricorso di stessa data (v. petitum 1), ragione

per cui, in accoglimento del

gravame, occorre ordinare all’Ufficio di

registrare l’op­posizione con la data del 10 gennaio 2019, mentre va annullato

l’avviso di pignoramento, l’opposizione avendo sospeso l’esecu­zione (art. 78

cpv. 1 LEF).

5.

Visto

quanto precede, non occorre chinarsi sulla domanda di restituzione del termine per formulare opposizione,

ormai priva d’og­getto. Per legge non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento emesso il 18 dicembre 2018

nell’esecuzione n. __________.

1.2

È

ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri

l’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ da RI 1 il 10 gennaio

2019.

2.

La

domanda di restituzione del termine per interporre opposizione è dichiarata

senza oggetto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.