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Decisione

15.2019.52

Esecuzione del sequestro. Spese giudiziarie. Interessi di mora. Foro giudiziario ed esecutivo del sequestro di conti di agenzie ticinesi di banche con sede in un altro cantone

12 luglio 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

comparsa del 2 luglio 2019, da valere quale istanza di modifica del verbale di

sequestro del 21 giugno e rettifica del dispositivo n. 1 del decreto di

sequestro (rettificato) del 19 giugno 2019, RI 1 ha chiesto all’UE e alla

Camera di revocare il sequestro dei suoi conti presso PI 2.

L. Inoltre,

con un atto del 4 luglio 2019 indirizzato alla Camera, all’UE e alla Pretura di

Lugano, sezione 5, RI 1 ha presentato ricorso (giusta l’art. 17 LEF) contro i “decreti/verbali” di

sequestro del 13, 21 e 24 giugno, previo conferimento dell’effetto sospensivo, “a valere pure quale nuova e 3a

opposizione (art. 278 LEF), atto integrativo alla 2a opposizione

integrativa 24 giugno 2019 (per posta prioritaria) in riferimento alla 1a

opposizione depositata in data 24 giugno 2019 (ore 16.00 a mani in Cancelleria

Pretura Lugano)”, postulando l’accertamento dell’inefficacia

giuridica, ovvero della nullità assoluta del decreto di sequestro, come pure dei

Considerandi

relativi verbali 13 e 21 giugno 2019, e l’accoglimento della sua istanza di

prestazione di garanzia da parte di PI 1 formulata in occasione del primo atto

di opposizione del 24 giugno 2019.

M. Con

scritto separato pure del 4 luglio 2019, RI 1 ha chie­sto alla Camera di

trattare la sua istanza di sblocco dei conti presso l’UBS del 2 luglio, “se del caso”, come

ricorso giusta l’art. 17 LEF. E il giorno successivo ella ha presentato un’“integrazione al ricorso (art. 17 LPR) del 4.07.2019” (pervenuta all’UE il 10 luglio).

N. Stante

l’esito del giudizio odierno, le impugnazioni non sono state comunicate alla

controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Ci si potrebbe anzitutto chiedere se è ammissibile, per entrambe le

impugnazioni del 2 e 4 luglio 2019, indirizzare in un solo atto contestazioni

rivolte ad autorità diverse senza motivazioni specifiche né conclusioni distinte per ogni

rimedio giuridico. Non è però necessario approfondire il quesito, visto l’esito

del giudizio odier­no.

2.

Con

l’istanza di rettifica del 2 luglio 2019, RI 1 postula la rettifica del

Dispositivo

dispositivo n. 1 del decreto di sequestro (rettificato) emanata dalla Camera il

19 giugno 2019 limitatamente alla revoca del sequestro dei suoi conti presso l’PI

2, facendo valere che secondo una valutazione intermedia al 21 giugno 2019

acclusa all’istanza, il valore del suo portafoglio presso l’PI 3, di fr. 2'441'588.06

(di cui fr. 2'194'197.92 sotto forma di liquidità) copre ampiamente il

credito vantato da PI 1. RI 1 ritiene d’altronde nullo il sequestro dei suoi

conti presso l’PI 2, siccome non è stato decretato ed eseguito da autorità

territorialmente competenti nel luogo della sede della banca (__________)

iscritta nel registro di commercio.

2.1 L’istante

non indica in base a quale norma di legge la Camera dovrebbe rettificare il

decreto del 19 giugno. Non appare in particolare dato uno dei motivi menzionati

all’art. 334 CPC. In realtà, fatta salva l’ipotesi in cui già al momento di

decretare il sequestro all’autorità giudiziaria competente sia noto il valore

di stima dei beni di cui è chiesto il sequestro, non le spetta procederne alla

stima né limitare la misura a quanto basti per soddisfare il creditore in

capitale, interessi e spese, ma tale compito incombe all’ufficio d’esecuzione

in sede di esecuzione del sequestro (art. 97 cpv. 1 e 2, per il rinvio dell’art.

275 LEF). Non essendo noto a questa Camera, il 19 giugno 2019, il saldo del

portafoglio del­l’istante presso l’PI 3, l’istanza in esame è pertanto

irricevibile.

2.2 A

parte il fatto che non compete alla Camera decidere al posto della parte quale

rimedio giuridico interporre, anche trattata come ricorso giusta l’art. 17 LEF

l’istanza si rivela prematura e pertanto inammissibile. L’UE di Lugano non

risulta infatti avere ancora adottato una decisione sulla richiesta della

debitrice di limitare il sequestro alla relazione presso l’PI 3, sicché in

mancanza di un provvedimento impugnabile la Camera non può intervenire neppure

come autorità di vigilanza.

2.3 Sulla

questione della competenza territoriale, si rinvia sotto al considerando 3.6.

3. A

sostegno del ricorso del 4 luglio, RI 1 reputa anzitutto illegale il secondo

verbale di sequestro del 24 giugno, nella misura in cui corregge

retroattivamente quello originale del 13 giugno all’infuori della designazione

dell’PI 2. A suo parere, il termine di convalida del sequestro dei conti presso

l’PI 3 decorre dalla notifica del verbale del 13 giugno, mentre per la

relazione dell’UBS la decorrenza è iniziata dalla notifica del verbale del 21

giugno. Fin qui nulla d’illegale.

3.1 A

scanso di equivoci, va ricordato che l’UE ha eseguito il sequestro il 7 giugno

2019 e – limitatamente ai beni presso l’PI 2 – una seconda volta il 21 giugno

sulla scorta del decreto rettificato il 19 giugno. Per il primo sequestro il

verbale è stato emesso il 13 giugno (sopra ad E) e per il secondo il 24 giugno

(sopra ad H). Il termine di convalida del sequestro di dieci giorni decorre

dalla notifica del verbale di sequestro al creditore (art. 279 cpv. 1 LEF), nel

caso concreto, per quanto attiene ai beni presso l’PI 3 al più presto dal 14

giugno. Orbene, PI 1 ha presentato la domanda d’esecuzione (n. __________) a

convalida del sequestro apparentemente il 21 giugno 2019 (data indicata sulla

domanda), ma al più tardi il 24 (timbro di ricezione del­l’UE), ossia comunque

tempestivamente. Ad ogni modo, il termine di convalida è stato sospeso dall’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF) inoltrata da RI 1, a suo dire, il 24 giugno (art.

278 cpv. 5 n. 1 LEF). Su questo punto il ricorso è conseguentemente infondato.

3.2 Censura

la ricorrente il fatto che sui verbali di sequestro l’UE ha indicato quale

causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 LEF senza riferimento al n. 4, che invece

figura nei decreti di sequestro. Essa non specifica però quale pregiudizio le

causerebbe tale imprecisione, la quale, di fatto, non ha alcun rilievo. Conta

solo il decreto di sequestro originale (nel senso dell’art. 274 cpv. 2 LEF),

non la sua riproduzione fatta dall’UE (peraltro non prescritta dall’art. 276

cpv. 1 LEF). Priva d’oggetto, la censura è inammissibile.

3.3 La

ricorrente critica poi l’indicazione del suo domicilio – “Studio legale (art. 50 LEF), __________

Lugano” – sulla riproduzione del decreto di sequestro

allestita dal­l’UE come prima pagina dei verbali di sequestro, rilevando di

essere domiciliata a Milano, contestando la pertinenza della menzione dell’art.

50 LEF e ricordando che l’indicazione di un indirizzo ai fini della

notificazione giudiziaria non genera un foro di esecuzione. Postula pertanto la

cancellazione e l’estromissione di ogni riferimento all’art. 50 LEF in tutti i

verbali di sequestro.

a) Anche in questo caso la ricorrente non specifica quale pregiudizio

le recherebbe l’indicazione contestata. Ancora una volta è giuridicamente

determinante unicamente il decreto di sequestro, che indica RI 1 come

domiciliata a __________ con un indirizzo di corrispondenza postale a Lugano. È

chiaro a tutti che sia la Camera sia l’UE fondano la propria competenza

territoriale sul luogo in cui i beni da sequestrare sono reputati essere

situati (v. sotto consid. 3.6). La doglianza è di conseguenza irricevibile.

b) Sta

però di fatto che nella fattispecie il riferimento all’art. 50 LEF è fuorviante

e dovrà essere evitato nei prossimi

atti relativi al sequestro e all’esecuzione a convalida.

Con ciò non si pregiudica però l’eventuale applicabilità dell’art. 50 LEF in

altre procedure esecutive, visto che RI 1 continua a indicare l’indirizzo di

Lugano come suo recapito professionale (v. al riguardo la sentenza della CEF

15.2008.69 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 725 n. 44c consid. 2).

3.4 RI

1 chiede anche la cancellazione delle spese processuali di fr. 1'000.–

indicate nei verbali di sequestro, dal momento che nel decreto di sequestro

sono state poste a carico del sequestrante.

Sennonché le “spese processuali”

menzionate nei ver­bali di sequestro sono quelle della

procedura di prima istanza, che sono sì state poste a carico dell’istante

(dispositivo n. 1.2), ma come anticipo, ch’egli potrà farsi rimborsare in

priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2

LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato (consid. 8 del

decreto di sequestro del 6 giugno). È quindi ovvio che il sequestro deve

garantire anche queste spese (art. 97 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF).

3.5 La

ricorrente contesta gli interessi del 5% computati nel decreto di sequestro

sulle somme vantate dal sequestrante, ritenendoli “abnormi, abusivi ed illegali”, perché determinano un’estensione del sequestro tra € 700'000.– e € 800'000.–.

La

censura è irricevibile. Non incombe all’UE né all’autorità di vigilanza

determinarsi su una questione – quella della verosimiglianza del credito

vantato dal sequestrante (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) – di esclusiva competenza

del giudice del sequestro (sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018

consid. 3). A questo scopo la ricorrente dispone dell’opposizione al sequestro

(art. 278 LEF).

3.6 Infine, la ricorrente eccepisce l’incompetenza territoriale dell’UE

e della Camera – e quindi la nullità del sequestro – poiché i crediti bancari

da sequestrare, se il debitore sequestrato è domiciliato all’estero, sono

reputati localizzati presso la sede della banca menzionata sul registro di

commercio, che nella fattispecie si trova a __________.

a) Vero è che, secondo la giurisprudenza (DTF 128 III 474 consid. 3.1,

137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2), se il debitore è domiciliato

all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati

localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella

prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore

sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una

succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per

eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari

costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale

5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a

ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775

n. 47c consid. 3.3), per “succursale” si deve intendere una “stabile

organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’af­fari,

succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale

dipende, che esercita la stes­sa attività, durevolmente,

in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e

organizzativa (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85

consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.

b) Nel caso in esame, il “__________” dell’PI

2 di Lugano risulta avere locali, attività e impiegati

propri ed è designato sul sito internet

della stessa banca come un’agenzia con specifici servizi di consulenza e “asset management” (www.__________.html). Appare del resto poco probabile che per la gestione del conto posto sotto sequestro l’avv. RI 1

trattasse direttamente con impiegati della sede di __________. Appare così verosimile

che l’agenzia di Lugano dell’PI 2 sia da qualificare come stabile organizzazione

nel senso dell’art. 12 CPC, sicché il foro del sequestro (e della sua

esecuzione) si trova presso la sede dell’a­genzia. Ne segue che la censura d’incompetenza

territoriale de­v’essere respinta.

3.7 Nella

misura in cui è presentato come integrazione all’opposizio­ne al sequestro

(art. 278 LEF), che a questo stadio della procedura è di esclusiva competenza

del Pretore, il ricorso è irricevibile. La stessa conclusione vale per la

reiterata domanda di prestazione di garanzia già formulata con l’opposizione.

3.8 Nell’“integrazione al ricorso (art. 17 LPR) del

4.07.2019”, RI 1 ribadisce l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE e della CEF, estendendola, “mutatis

mutandis”, anche ai conti presso la PI 3.

a) Se non che il ricorso è al riguardo tardivo, dato che per questi

conti, come sostenuto dalla stessa ricorrente, è determinante il (primo)

verbale del 13 giugno, da lei ricevuto, secondo le proprie allegazioni, il

giorno successivo.

b) D’altronde

la richiesta di accertamento della nullità del sequestro dei beni presso l’PI 3

contraddice la domanda di revocare il sequestro dei beni presso l’PI 2,

contenuta nell’istanza di rettifica, con cui RI 1 ha sostenuto che il primo

sequestro sarebbe sufficiente a coprire le pretese dell’istante (sopra consid.

2).

c) Sia come sia, le considerazioni espresse

per i conti presso l’PI 2 (sopra consid. 3.6) valgono anche per quelli aperti all’PI 3, la cui sede di Lugano gode addirittura di una relativa indipendenza economica e organizzativa più netta

di quella dell’PI 2, siccome è iscritta nel registro di commercio ticinese come

“succursale di Lugano” dell’PI 3.

d) Quanto

all’accenno al “difetto di

legittimazione di PI 1”, accertata dal Tribunale

federale nella sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019, e all’“eccezione di litispendenza ex art. 122 cpv. 3

CPP, collegata strettamente con l’eccezione di regiudicata”, si tratta di censure relative alla procedura giudiziaria, da

sollevare in sede di opposizione al sequestro (art. 278 LEF), per tacere del

fatto che la sentenza citata è stata emanata nella procedura penale diretta

contro RI 1 in merito alla questione – processuale – della legittimazione di PI

1 come accusatore privato, e quindi verte su un tema completamente diverso da

quello sottoposto al giudice del sequestro.

e) Ne

discende che, nella misura in cui sono ricevibili, anche il ricorso

integrativo, come quello principale, devono essere respinti.

4. Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

5. Per legge, nelle procedure di ricorso all’autorità di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per

semplificazione, eccezionalmente non si preleva tassa per la decisione sull’istanza

di rettifica.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di rettifica del 2 luglio 2019 è irricevibile.

2. Nella

misura in cui è ammissibile il ricorso del 4 luglio 2019, compresa

l’integrazione del 5 luglio, è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

a:

Ufficio di esecuzione, Lugano;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.