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Decisione

15.2019.53

Sequestro di averi bancari di un lattoniere e "copritetto" indipendente. Impignorabilità degli strumenti di lavoro necessari all’esercizio della professione

31 ottobre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i tre mesi di riferimento ha realizzato un utile di fr. 25'450.– (fr. 67'450.–

./. fr. 42'000.–), pari a quasi fr. 8'500.– mensili. Tale questione può

tuttavia rimanere indecisa, il sequestro vertendo unicamente sul credito

derivante dagli averi depositati sulla nota relazione bancaria.

5. In

accoglimento dei ricorsi, i verbali di sequestro del 28 giugno 2019 vanno

annullati e va fatto ordine all’UE di sequestrare il saldo di fr. 6'505.49 sul conto della PI 2.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso della Confederazione Svizzera è accolto.

1.1 Di conseguenza è annullato il verbale

di sequestro n. __________ del 28 giugno 2019.

1.2 È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di

Lugano di sequestra­re il credito derivante dagli averi

depositati sul conto n. __________ intestato a PI 1 presso

la PI 2, con sede a Savosa, limitatamente a fr. 6'505.49.

2. Il

Considerandi

ricorso dello Stato del Cantone Ticino è accolto.

2.1

Di conseguenza è annullato il verbale di

sequestro n. __________ del 28 giugno 2019.

2.2

È

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di sequestra­re il credito

derivante dagli averi depositati sul conto n. __________ intestato a PI 1 presso la PI 2, con sede a __________, limitatamente a

fr. 6'505.49.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.