15.2019.53
Sequestro di averi bancari di un lattoniere e "copritetto" indipendente. Impignorabilità degli strumenti di lavoro necessari all’esercizio della professione
31 ottobre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.53
Lugano
31 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 luglio 2019 di
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________,
decretati dal Pretore del Distretto di Lugano su istanza dei ricorrenti nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Su
istanze della Confederazione Svizzera e dello Stato del Cantone Ticino fondate
su numerosi attestati di carenza di beni, con decreti del 7 giugno 2019 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di tutti
gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni
tipo depositati in particolare sulla relazione n. __________ intestata a PI 1 presso
la PI 2, con sede a __________, sino a concorrenza rispettivamente di fr. 42'251.10
e fr. 6'078.40.
B. Dando
seguito ai decreti, l’11 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
proceduto al sequestro del conto bancario in questione, il cui saldo a quel
momento ammontava a fr. 6'505.49. Lo stesso giorno l’UE ha emesso i
relativi verbali di sequestro.
C. Il
28 giugno 2019 l’Ufficio ha emanato due nuovi verbali che annullano e
sostituiscono i precedenti, dichiarando i sequestri infruttuosi per i seguenti
motivi:
“Sulla base della documentazione prodotta dal
debitore (la contabilità viene eseguita dallo stesso debitore), già in vostro
possesso, l’Ufficio procede alla rettifica del verbale del 21.6.2019 e
constatato che il conto c/o PI 2, __________ n. __________, viene usato dal
debitore per svolgere l’attività di lattoniere e copritetto e indicato alla sua
clientela per il versamento degli acconti o saldi degli appalti a lui
commissionati, a sua volta il medesimo conto serve al debitore per pagare i
propri fornitori il blocco del conto preclude di conseguenza al debitore di
svolgere la sua attività, rispettivamente di far fronte alle spese personali e
acquisto materiali. I. [recte: Il] conto in questione presenta al momento del
sequestro il giorno 11.6.2019 ore 15:00 un saldo attivo di Fr. 6'505.49,
lo stesso viene liberato. Pertanto il presente sequestro risulta INFRUTTUOSO”.
L’organo
esecutivo ha inoltre allegato ai nuovi verbali il seguente calcolo del minimo
di esistenza del debitore sequestrato:
Redditi
Debitore
fr.
4'500.00
Totale
fr.
4'500.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'500.00
Tutto compreso, necessita di camera per i figli
Cassa malati
fr.
460.90
Spese di trasferta
fr.
100.00
Affidamento dei minori
fr.
400.00
Diritto di visita figli 10 gg. mese
Totale
fr.
4'860.90
D. Con
ricorso del 3 luglio 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone
Ticino si aggravano contro i verbali di sequestro, chiedendone l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Il
10 luglio 2019 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso, nel senso di mantenere in vigore i sequestri fino alla decisione nel
merito limitatamente al saldo esistente al momento della loro esecuzione.
F. Mediante
osservazioni del 7 agosto 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur
ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre.
Nel
caso in esame, gli insorgenti hanno presentato mediante un unico atto due
ricorsi contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il
medesimo, vertendo invero sullo stesso sequestro. Si giustifica pertanto di
decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2. Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta il 26
giugno 2019, i ricorsi inviati il 5 luglio 2019 sono in linea di principio
ricevibili (art. 17 LEF).
3. Determinante
per i ricorrenti è anzitutto che è all’atto dell’esecuzione dei sequestri il
conto interessato ammontava a fr. 6'504.59, sicché non reputano corretto
che l’UE li abbia dichiarati infruttuosi. Essi fanno valere inoltre che,
secondo le indicazioni dell’Ufficio, il debitore sequestrato non tiene una
contabilità organica, motivo per cui – a loro detta – la redditività della
ditta individuale andava accertata in modo diverso da quanto fatto dall’organo
esecutivo. Sono infine del parere che l’UE si sia ben guardato dal giustificare
il calcolo del minimo d’esistenza e ciò, nonostante dalla documentazione
bancaria risulti che in tre mesi di attività PI 1 ha avuto un’entrata mensile
media di oltre fr. 22'500.–.
Da
parte sua, l’Ufficio osserva che, come si evince dalla documentazione prodotta,
la nota relazione bancaria viene usata per lo svolgimento dell’attività
indipendente di lattoniere e “copritetto” di PI 1, ragione per cui la somma
presente al momento del sequestro (fr. 6'505.49) non è stata ritenuta come
un attivo risparmiato. Secondo l’organo esecutivo, il blocco del conto avrebbe invero
precluso al debitore sequestrato di acquistare il materiale e di far fronte
alle spese personali.
4. Il
quesito da risolvere nel caso di specie è sapere in sostanza se una somma di
denaro, costituita in concreto dal saldo presente sul conto bancario colpito
dai sequestri, possa considerarsi assolutamente impignorabile, in quanto
necessaria al debitore sequestrato per l’esercizio della sua professione di lattoniere
e “copritetto” indipendente.
4.1 Giusta
l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli
strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia
per l’esercizio della professione. Secondo il testo della norma, in principio
entrano in linea di conto soltanto i beni materiali mobili e inconsumabili,
ovvero gli oggetti che servono a conseguire un risultato nell’esercizio
di una professione, come gli strumenti, le macchine, i
mobili e i veicoli. La ratio legis della norma è di
sottrarre all’esproprio il diritto di proprietà degli strumenti di lavoro dell’escusso
per garantire la sua esistenza economica futura grazie al lavoro (sentenza
della CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018, consid. 3.1 e
riferimenti citati).
a) Il denaro contante o i crediti, in
particolare contro una banca, non paiono a priori rientrare nella
nozione di strumento di lavoro, poiché non sono oggetti
inconsumabili prodotti per eseguire una determinata attività nel contesto di
una professione, come ad esempio uno strumento musicale per un musicista
professionista. Il Tribunale federale ha così avuto
occasione di stabilire che non fruiscono del beneficio previsto dalla
disposizione la cauzione versata da un artigiano a garanzia degli obblighi
derivantigli da un contratto collettivo di lavoro, non essendo tale
investimento paragonabile a materiale di lavoro necessario per un periodo
limitato (DTF 65 III 11), e neppure l’indennità accordata a un ricamatore
affinché non utilizzi il suo macchinario per un periodo di tre mesi, dal
momento ch’essa non sostituisce un arnese necessario alla sua professione ai
sensi di legge (DTF 49 III 98; sentenza della CEF 15.2018.26 citata, consid.
3.1/a).
b) L’Alta Corte ha invece considerato impignorabile in virtù della norma
in questione il credito del calzolaio contro il suo cliente ove non abbia più a
disposizione materia prima né altro denaro per procurarsene (DTF 51 III 26-27),
come pure la parte del credito dell’appaltatore nei confronti del committente,
che corrisponde al valore della materia fornita dall’appaltatore e che non
eccede quanto quest’ultimo dovrebbe spendere per procurarsi la materia
necessaria per esercitare la sua professione per un mese (DTF 71 III 177). L’impignorabilità
dei predetti crediti è stata ammessa perché si trattava di surrogati in denaro
della merce o della materia prima di cui necessitava il debitore per continuare
a esercitare la sua professione per un periodo limitato. Mediante tali
decisioni è stata invero modificata la precedente giurisprudenza secondo cui la
norma in oggetto non era applicabile alle provviste e alla materia prima in
possesso del debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 35 I
638 e Gilliéron, op. cit., n. 104
ad art. 92). L’impignorabilità della materia prima e dei relativi surrogati è
secondo la giurisprudenza limitata a un mese (DTF 63 III 63 n. 17; 71 III 177;
sentenza della CEF 15.2018.26 citata, consid. 3.1/b).
4.2 Nel
caso in rassegna, si evince dalla documentazione bancaria agli atti che sul
conto in questione vengono effettivamente addebitate alcune spese sostenute dal
debitore sequestrato per l’acquisto del materiale necessario alla sua
professione, ma anche accreditati i proventi del suo lavoro. Secondo l’estratto
del conto prodotto dal debitore sequestrato, relativo al periodo dal 17 marzo
all’11 giugno 2019, gli addebiti corrispondono a fr. 66'900.98 a fronte di
accrediti per fr. 67'450.–. Mentre questi ultimi sono di chiara origine
professionale, gli addebiti segnati sull’estratto non arrivano neppure
lontanamente ai fr. 42'000.– da lui indicati nello scritto del 26 giugno
2019 per il periodo dal 18 marzo al 18 giugno 2019. D’altronde nulla si può
dire sulla destinazione dei numerosi prelevamenti a contanti risultanti
dall’estratto conto. E in assenza di una distinta (o meglio di una contabilità
delle entrate e uscite ch’impone l’art. 957 cpv. 2 CO pena la multa prevista dall’art.
325 CP) non è possibile verificare la cifra di fr. 42'000.– sulla scorta del
plico di fatture prodotte dall’escusso, di cui tra l’altro alcune sono
anteriori o posteriori al periodo indicato (ad es. le fatture 22 gennaio 2019
della __________ o 21 e 26 giugno 2019 della __________), altre sono state pagate con il conto postale (come quelle
della __________) e altre ancora non indicano la
controparte (ad es. il giustificativo UBS dell’11 giugno 2019).
Sia
come sia, anche volendo considerare che le spese sostenute dal debitore sequestrato
siano pari a fr. 42'000.– dal 18 marzo al 18 giugno 2019, escluse le spese
di trasferta, e che il suo minimo esistenziale ammesso dall’UE per tre mesi è
di fr. 14'582.70, comprensivo delle spese di trasferta (sopra, consid. C),
ci si rende immediatamente conto che i redditi del suo lavoro (fr. 67'450.–
tra il 17 marzo e l’11 giugno 2019) gli hanno consentito di coprire tutte le
predette spese (fr. 56'582.70), lasciandogli un’eccedenza di oltre fr.
10'000.–, superiore al saldo del conto alla data in cui è stato sequestrato
(l’11 giugno 2019), di fr. 6'505.49, che può quindi essere considerato un
risparmio, per tacere del fatto che non è noto come siano alimentati gli altri
conti di cui PI 1 risulta titolare in base alla documentazione agli atti, ossia
la relazione bancaria presso PI 3, con la quale egli paga i contributi di
mantenimento per i figli, e il conto postale, con cui egli versa in particolare
le rette dell’asilo nido, i premi della cassa malati, i contributi AVS e le
spese di telecomunicazione.
4.3 Alla
luce di quanto precede, il credito derivante dal saldo presente sul conto
bancario al momento dell’esecuzione del sequestro non può assurgere a surrogato
in denaro delle provviste o della materia prima di cui il debitore sequestrato
ha bisogno per esercitare la propria professione per un mese (sopra, consid. 4.1/b),
ciò che del resto egli neppure ha sostenuto in questa sede, ma si tratta invece
di un risparmio illimitatamente pignorabile e quindi sequestrabile (DTF 59 III
118; sentenza della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c,
consid. 5.1 con rinvii). La decisione dell’UE di dichiarare infruttuoso il
sequestro del noto conto risulta dunque errata, fermo restando che il reddito
mensile netto dichiarato dal debitore sequestrato all’UE, di fr. 4'500.–, appare
ampiamente sottostimato, giacché secondo le cifre fornite da lui stesso durante
Fatti
i tre mesi di riferimento ha realizzato un utile di fr. 25'450.– (fr. 67'450.–
./. fr. 42'000.–), pari a quasi fr. 8'500.– mensili. Tale questione può
tuttavia rimanere indecisa, il sequestro vertendo unicamente sul credito
derivante dagli averi depositati sulla nota relazione bancaria.
5. In
accoglimento dei ricorsi, i verbali di sequestro del 28 giugno 2019 vanno
annullati e va fatto ordine all’UE di sequestrare il saldo di fr. 6'505.49 sul conto della PI 2.
6. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della Confederazione Svizzera è accolto.
1.1 Di conseguenza è annullato il verbale
di sequestro n. __________ del 28 giugno 2019.
1.2 È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di
Lugano di sequestrare il credito derivante dagli averi
depositati sul conto n. __________ intestato a PI 1 presso
la PI 2, con sede a Savosa, limitatamente a fr. 6'505.49.
2. Il
Considerandi
ricorso dello Stato del Cantone Ticino è accolto.
2.1
Di conseguenza è annullato il verbale di
sequestro n. __________ del 28 giugno 2019.
2.2
È
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di sequestrare il credito
derivante dagli averi depositati sul conto n. __________ intestato a PI 1 presso la PI 2, con sede a __________, limitatamente a
fr. 6'505.49.
3.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.