Lexipedia

Decisione

15.2019.54

Pignoramento parzialmente infruttuoso. Istanza del creditore intesa alla revisione del pignoramento e a un pignoramento successivo sulla scorta di fatti a sua detta nuovi

11 dicembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

sentenza dell’11 aprile 2019 (inc. 15.2018.48), questa Camera ha parzialmente

accolto il ricorso interposto da RI 1 contro l’attestato di carenza di beni

emesso il 9 maggio 2019 dal­l’UE, nel senso che ha annullato sia l’attestato di

carenza di beni sia il relativo

verbale di pignoramento limitatamente all’autovettura Mercedes-Benz A 160,

venduta nel frattempo al fratello dell’escus­­so, facendo

ordine all’Ufficio di pignorarla e di emettere un nuovo verbale di pignoramento. Il ricorso presentato da

RI 1 con­tro tale sentenza è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 17 maggio 2019 (inc.

5A_380/2019).

C. In precedenza, o meglio il 17 aprile 2019, l’UE aveva pignorato la

citata automobile, attribuendole un valore di stima di fr. 1'000.–

e assegnato alla procedente un termine di dieci giorni per eventualmente contestare la rivendicazione

formulata dal fratello dell’escus­­so, PI 2.

D. Con

“istanza di riesame e/o

rettifica” dell’11 giugno 2019, RI 1 chiede all’UE di rettificare il calcolo

del minimo esistenziale del­l’escusso e il pignoramento “in adesione alla verità e realtà dei fatti”, riducendo di fr. 200.– il suo canone di locazione e decurtandolo

“proporzionalmente” in base all’accertamento della situazione lavorativa dei tre figli

maggiorenni di lui. Postula inoltre il pignoramento,

previa ispezione, del conto risparmio dell’escusso presso

la Banca __________.

E. Il

19 giugno 2019, l’UE ha risposto a RI 1 che un complemento di pignoramento non

era possibile poiché il pignoramento ordinato dalla Camera era limitato al

veicolo Mercedes.

F. Con

ricorso del 5 luglio 2019, RI 1 chiede di annullare la decisione dell’UE e di

statuire nuovamente sulla lite nel senso delle proprie considerazioni, riprese

dalla sua istanza dell’11 giugno 2019.

G. Con

osservazioni dell’11 luglio 2019, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori nel senso dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta il 28 giugno 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.

17 LEF).

2. La

ricorrente sostiene anzitutto che la propria istanza dell’11 giugno 2019

respinta dall’UE con la decisione impugnata va trattata come istanza di

revisione nel senso dell’art. 26 lett. a LPR. Sennonché tale norma si applica

alle sentenze dell’autorità di vigilanza e l’istanza di revisione va presentata

a tale autorità e non all’ufficio d’esecuzione. Tutt’al più ci si potrebbe

chiedere se l’UE avrebbe dovuto trasmettere l’“istanza di riesame e/o di rettifica” di RI 1 a questa Camera come istanza di revisione della sentenza dell’11 aprile 2019. La questione

può però rimanere aper­ta, da una parte perché l’istanza

non è stata presentata entro dieci giorni dalla sentenza in questione come

prescritto dall’art. 28 cpv. 1 LPR, e dall’altra perché le condizioni per una

revisione della stessa non erano date, come risulta dai seguenti considerandi.

3. La

ricorrente pretende di avere scoperto fatti nuovi, pertinenti e importanti per

il pignoramento, non considerati per inavvertenza né dall’UE né dalla Camera,

solo il 3 maggio 2019 quando ha potuto accedere all’incarto presso l’UE,

asserendo che l’accesso agli atti le era in precedenza sempre stato negato

perché l’incarto era nelle mani della Camera. Pare tuttavia dimenticare che il

presidente di quest’ultima, con ordinanza del 9 ottobre 2018, aveva

specificato a sua richiesta ch’ella poteva in ogni tempo, durante gli orari d’ufficio,

consultare l’incarto presso il Tribunale d’appello e, dietro pagamento,

ottenere fotocopie dei documenti. La sua critica è quindi manifestamente

abusiva, per tacere del fatto che fatti scoperti dopo la decisione dell’autorità

di vigilanza non costituiscono un motivo di revisione nel senso dell’art. 26

lett. a LPR se non risultano dagli atti, né giustificano la restituzione del

termine di ricorso (sentenza della CEF 15.2015.82 del 25 marzo 2016, RtiD 2016

Considerandi

II 644 n. 31 consid. 2.3 [massima]) o la revisione del provvedimento dell’organo

esecutivo di prima istanza (stessa decisione, consid. 2.4), fatto salvo un

pignoramento successivo in virtù dell’art. 115 cpv. 3 LEF (senza effetto

retroattivo), da escludere però nel caso specifico (v. sotto consid. 5.2).

4.

Per

abbondanza è d’uopo precisare che nel merito, a prescindere dalla loro

tardività, i motivi invocati dalla ricorrente non avrebbero giustificato la

revisione della sentenza 11 aprile 2019 di questa Camera.

4.1

Come

primo motivo la ricorrente “riconferma”

la falsità del contratto di locazione su cui l’UE si è fondato per calcolare il

minimo esistenziale dell’escusso, poiché non è redatto tutto con la stessa

macchina da scrivere e il nome dell’escusso è scritto in modo errato. Le

circostanze evidenziate non implicano tuttavia necessariamente che il contratto

sia falso e ad ogni modo neppure la ricorrente sostiene, per avventura, che l’escusso

e la sua famiglia non occupino l’appartamento indicato nel contratto. Non erano

quindi fatti rilevanti che la Camera avrebbe ignorato per inavvertenza.

4.2

D’altronde,

a detta della ricorrente l’aumento del canone di locazione di fr. 200.–

comunicato dal locatore all’escusso il 5 marzo 2015 è nullo perché non è stato

redatto sul formulario ufficiale, sicché nel calcolo del minimo esistenziale

andrebbero computati a questo titolo solo fr. 1'400.–/mese anziché fr. 1'600.–/mese.

Vero è che l’art. 269d cpv. 2 CO prevede la nullità delle maggiorazioni

di pigione non notificate con il modulo ufficiale. Non si tratta però di un

principio assoluto. In particolare la norma non si applica nei casi in cui l’aumento

è concordato consensualmente tra le parti (DTF 128 III 425 consid. 2.4.2) ed è

limitata dal divieto dell’abuso di diritto manifesto (DTF 140 III 589 consid.

3.2

). Nello scritto del 5 marzo 2015 con cui la __________ ha notificato l’aumento

della pigione di fr. 200.– all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, in

rappresentanza dell’escusso e della moglie, si fa riferimento a un accordo del 29 gennaio 2015 per la sostituzione

della cucina. In man­canza di contestazione delle parti al ricorso, la

Camera poteva ammettere senza inavvertenza che, a prima vista, la maggiorazione

del canone di locazione era stata concordata unitamente al rinnovamento della

cucina ed era pertanto valida, tanto più che da allora l’escusso, e per esso l’autorità

di protezione, ha pagato la nuova pigione. Anche su questo punto non sarebbe

dato alcun motivo di revisione giusta l’art. 26 lett. a LPR.

4.3

In

terzo luogo, la ricorrente deduce dall’estratto della Banca dello Stato

rinvenuto negli atti dell’UE l’esistenza a nome di PI 1 di un portafoglio

“risparmio e investimento” a conferma del­la sua tesi ch’egli sarebbe titolare

di un conto risparmio “che all’e­poca era di Fr. 60,000.–”.

La circostanza non è però in sé pertinente, poiché nulla indica che al momento

dell’esecuzione del pignoramento sul conto in questione vi fosse un saldo

positivo. Al contrario, la Camera ha accertato nella decisione dell’11 aprile

2019.

che l’inventario allestito dalla nuova curatrice di PI 1 il 5 febbraio

2018.

non menziona alcun conto di risparmio. Non le si può così rimproverare

alcuna inavvertenza.

4.4

In

ultimo luogo, RI 1 rileva che tre dei quattro figli dell’e­­scusso sono

maggiorenni e lavorano. Chiede di accertare la loro situazione lavorativa e di

ridurre il minimo esistenziale del padre di conseguenza. Si tratta però di una

circostanza che non risulta dagli atti e che pertanto sarebbe stata inidonea a

motivare una revisione della decisione dell’11 aprile 2019, il cui passaggio in

giudicato vieta d’altronde l’adozione di misure istruttorie su fatti già

definitivamente accertati.

5.

La

ricorrente, infine, contesta l’impossibilità di procedere a un pignoramento

complementare o a un complemento di pignoramento sulla scorta dei fatti nuovi

da lei fatti valere e a suo dire ignorati dalla Camera per svista.

5.1

Ora,

un pignoramento complementare nel senso dell’art. 110 cpv. 1 LEF è escluso sia

perché altri creditori non hanno partecipato al pignoramento (non è quindi

sorto alcun gruppo di pignoramento), sia perché il termine di partecipazione è comunque

scaduto da tempo.

5.2

Non

entra neppure in considerazione un pignoramento successivo giusta l’art. 115

cpv. 3 LEF in mancanza di “beni nuovamente scoperti” a tenore di questa norma,

il reddito dell’escusso e il suo preteso conto risparmio non potendosi

considerare scoperti dopo il pignoramento di base siccome sono stati segnalati

dalla ricorrente già in occasione della sua esecuzione nel 2018 e una decisione

definitiva è stata presa al loro riguardo dalla Camera. Il caso in esame si

distingue quindi da quello della madre della ricorrente, in cui la rendita da

lei sottaciuta era stata scoperta durante la procedura di ricorso.

5.3

Da

ultimo sarebbe prematuro un pignoramento complementare d’ufficio in virtù dell’art.

145.

cpv. 1 LEF, giacché la sorte esecutiva della Mercedes – e pertanto l’entità

del ricavo in caso di una sua eventuale realizzazione – non è ancora definita.

Per lo stesso motivo non può ancora essere emesso un nuovo attestato di carenza

di beni finché la perdita effettiva non è definitivamente accertata (il verbale

di pignoramento vale però attestato provvisorio di carenza di beni: art. 115

cpv. 2 LEF). Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso nella limitata misura

in cui è ricevibile.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– c/o __________,

Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle tutele e delle curatele,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.