15.2019.54
Pignoramento parzialmente infruttuoso. Istanza del creditore intesa alla revisione del pignoramento e a un pignoramento successivo sulla scorta di fatti a sua detta nuovi
11 dicembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.54
Lugano
11 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 5 luglio 2019 di
RI 1 __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il provvedimento emesso il 19 giugno 2019 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(rappresentato dalla curatrice RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 32'401.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.
Fatti
B. Con
sentenza dell’11 aprile 2019 (inc. 15.2018.48), questa Camera ha parzialmente
accolto il ricorso interposto da RI 1 contro l’attestato di carenza di beni
emesso il 9 maggio 2019 dall’UE, nel senso che ha annullato sia l’attestato di
carenza di beni sia il relativo
verbale di pignoramento limitatamente all’autovettura Mercedes-Benz A 160,
venduta nel frattempo al fratello dell’escusso, facendo
ordine all’Ufficio di pignorarla e di emettere un nuovo verbale di pignoramento. Il ricorso presentato da
RI 1 contro tale sentenza è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 17 maggio 2019 (inc.
5A_380/2019).
C. In precedenza, o meglio il 17 aprile 2019, l’UE aveva pignorato la
citata automobile, attribuendole un valore di stima di fr. 1'000.–
e assegnato alla procedente un termine di dieci giorni per eventualmente contestare la rivendicazione
formulata dal fratello dell’escusso, PI 2.
D. Con
“istanza di riesame e/o
rettifica” dell’11 giugno 2019, RI 1 chiede all’UE di rettificare il calcolo
del minimo esistenziale dell’escusso e il pignoramento “in adesione alla verità e realtà dei fatti”, riducendo di fr. 200.– il suo canone di locazione e decurtandolo
“proporzionalmente” in base all’accertamento della situazione lavorativa dei tre figli
maggiorenni di lui. Postula inoltre il pignoramento,
previa ispezione, del conto risparmio dell’escusso presso
la Banca __________.
E. Il
19 giugno 2019, l’UE ha risposto a RI 1 che un complemento di pignoramento non
era possibile poiché il pignoramento ordinato dalla Camera era limitato al
veicolo Mercedes.
F. Con
ricorso del 5 luglio 2019, RI 1 chiede di annullare la decisione dell’UE e di
statuire nuovamente sulla lite nel senso delle proprie considerazioni, riprese
dalla sua istanza dell’11 giugno 2019.
G. Con
osservazioni dell’11 luglio 2019, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori nel senso dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta il 28 giugno 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene anzitutto che la propria istanza dell’11 giugno 2019
respinta dall’UE con la decisione impugnata va trattata come istanza di
revisione nel senso dell’art. 26 lett. a LPR. Sennonché tale norma si applica
alle sentenze dell’autorità di vigilanza e l’istanza di revisione va presentata
a tale autorità e non all’ufficio d’esecuzione. Tutt’al più ci si potrebbe
chiedere se l’UE avrebbe dovuto trasmettere l’“istanza di riesame e/o di rettifica” di RI 1 a questa Camera come istanza di revisione della sentenza dell’11 aprile 2019. La questione
può però rimanere aperta, da una parte perché l’istanza
non è stata presentata entro dieci giorni dalla sentenza in questione come
prescritto dall’art. 28 cpv. 1 LPR, e dall’altra perché le condizioni per una
revisione della stessa non erano date, come risulta dai seguenti considerandi.
3. La
ricorrente pretende di avere scoperto fatti nuovi, pertinenti e importanti per
il pignoramento, non considerati per inavvertenza né dall’UE né dalla Camera,
solo il 3 maggio 2019 quando ha potuto accedere all’incarto presso l’UE,
asserendo che l’accesso agli atti le era in precedenza sempre stato negato
perché l’incarto era nelle mani della Camera. Pare tuttavia dimenticare che il
presidente di quest’ultima, con ordinanza del 9 ottobre 2018, aveva
specificato a sua richiesta ch’ella poteva in ogni tempo, durante gli orari d’ufficio,
consultare l’incarto presso il Tribunale d’appello e, dietro pagamento,
ottenere fotocopie dei documenti. La sua critica è quindi manifestamente
abusiva, per tacere del fatto che fatti scoperti dopo la decisione dell’autorità
di vigilanza non costituiscono un motivo di revisione nel senso dell’art. 26
lett. a LPR se non risultano dagli atti, né giustificano la restituzione del
termine di ricorso (sentenza della CEF 15.2015.82 del 25 marzo 2016, RtiD 2016
Considerandi
II 644 n. 31 consid. 2.3 [massima]) o la revisione del provvedimento dell’organo
esecutivo di prima istanza (stessa decisione, consid. 2.4), fatto salvo un
pignoramento successivo in virtù dell’art. 115 cpv. 3 LEF (senza effetto
retroattivo), da escludere però nel caso specifico (v. sotto consid. 5.2).
4.
Per
abbondanza è d’uopo precisare che nel merito, a prescindere dalla loro
tardività, i motivi invocati dalla ricorrente non avrebbero giustificato la
revisione della sentenza 11 aprile 2019 di questa Camera.
4.1
Come
primo motivo la ricorrente “riconferma”
la falsità del contratto di locazione su cui l’UE si è fondato per calcolare il
minimo esistenziale dell’escusso, poiché non è redatto tutto con la stessa
macchina da scrivere e il nome dell’escusso è scritto in modo errato. Le
circostanze evidenziate non implicano tuttavia necessariamente che il contratto
sia falso e ad ogni modo neppure la ricorrente sostiene, per avventura, che l’escusso
e la sua famiglia non occupino l’appartamento indicato nel contratto. Non erano
quindi fatti rilevanti che la Camera avrebbe ignorato per inavvertenza.
4.2
D’altronde,
a detta della ricorrente l’aumento del canone di locazione di fr. 200.–
comunicato dal locatore all’escusso il 5 marzo 2015 è nullo perché non è stato
redatto sul formulario ufficiale, sicché nel calcolo del minimo esistenziale
andrebbero computati a questo titolo solo fr. 1'400.–/mese anziché fr. 1'600.–/mese.
Vero è che l’art. 269d cpv. 2 CO prevede la nullità delle maggiorazioni
di pigione non notificate con il modulo ufficiale. Non si tratta però di un
principio assoluto. In particolare la norma non si applica nei casi in cui l’aumento
è concordato consensualmente tra le parti (DTF 128 III 425 consid. 2.4.2) ed è
limitata dal divieto dell’abuso di diritto manifesto (DTF 140 III 589 consid.
3.2
). Nello scritto del 5 marzo 2015 con cui la __________ ha notificato l’aumento
della pigione di fr. 200.– all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, in
rappresentanza dell’escusso e della moglie, si fa riferimento a un accordo del 29 gennaio 2015 per la sostituzione
della cucina. In mancanza di contestazione delle parti al ricorso, la
Camera poteva ammettere senza inavvertenza che, a prima vista, la maggiorazione
del canone di locazione era stata concordata unitamente al rinnovamento della
cucina ed era pertanto valida, tanto più che da allora l’escusso, e per esso l’autorità
di protezione, ha pagato la nuova pigione. Anche su questo punto non sarebbe
dato alcun motivo di revisione giusta l’art. 26 lett. a LPR.
4.3
In
terzo luogo, la ricorrente deduce dall’estratto della Banca dello Stato
rinvenuto negli atti dell’UE l’esistenza a nome di PI 1 di un portafoglio
“risparmio e investimento” a conferma della sua tesi ch’egli sarebbe titolare
di un conto risparmio “che all’epoca era di Fr. 60,000.–”.
La circostanza non è però in sé pertinente, poiché nulla indica che al momento
dell’esecuzione del pignoramento sul conto in questione vi fosse un saldo
positivo. Al contrario, la Camera ha accertato nella decisione dell’11 aprile
2019.
che l’inventario allestito dalla nuova curatrice di PI 1 il 5 febbraio
2018.
non menziona alcun conto di risparmio. Non le si può così rimproverare
alcuna inavvertenza.
4.4
In
ultimo luogo, RI 1 rileva che tre dei quattro figli dell’escusso sono
maggiorenni e lavorano. Chiede di accertare la loro situazione lavorativa e di
ridurre il minimo esistenziale del padre di conseguenza. Si tratta però di una
circostanza che non risulta dagli atti e che pertanto sarebbe stata inidonea a
motivare una revisione della decisione dell’11 aprile 2019, il cui passaggio in
giudicato vieta d’altronde l’adozione di misure istruttorie su fatti già
definitivamente accertati.
5.
La
ricorrente, infine, contesta l’impossibilità di procedere a un pignoramento
complementare o a un complemento di pignoramento sulla scorta dei fatti nuovi
da lei fatti valere e a suo dire ignorati dalla Camera per svista.
5.1
Ora,
un pignoramento complementare nel senso dell’art. 110 cpv. 1 LEF è escluso sia
perché altri creditori non hanno partecipato al pignoramento (non è quindi
sorto alcun gruppo di pignoramento), sia perché il termine di partecipazione è comunque
scaduto da tempo.
5.2
Non
entra neppure in considerazione un pignoramento successivo giusta l’art. 115
cpv. 3 LEF in mancanza di “beni nuovamente scoperti” a tenore di questa norma,
il reddito dell’escusso e il suo preteso conto risparmio non potendosi
considerare scoperti dopo il pignoramento di base siccome sono stati segnalati
dalla ricorrente già in occasione della sua esecuzione nel 2018 e una decisione
definitiva è stata presa al loro riguardo dalla Camera. Il caso in esame si
distingue quindi da quello della madre della ricorrente, in cui la rendita da
lei sottaciuta era stata scoperta durante la procedura di ricorso.
5.3
Da
ultimo sarebbe prematuro un pignoramento complementare d’ufficio in virtù dell’art.
145.
cpv. 1 LEF, giacché la sorte esecutiva della Mercedes – e pertanto l’entità
del ricavo in caso di una sua eventuale realizzazione – non è ancora definita.
Per lo stesso motivo non può ancora essere emesso un nuovo attestato di carenza
di beni finché la perdita effettiva non è definitivamente accertata (il verbale
di pignoramento vale però attestato provvisorio di carenza di beni: art. 115
cpv. 2 LEF). Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso nella limitata misura
in cui è ricevibile.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– c/o __________,
Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle tutele e delle curatele,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.