Lexipedia

Decisione

15.2019.55

Rifiuto di annullare o sospendere un’esecuzione. Restituzione del termine per contestare una proposta di giudizio contenente il rigetto dell’opposizione

11 dicembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3 dicembre (inc. 15.2018.50);

che

la ricorrente ha fatto valere di avere interposto opposizione all’esecuzione

della PI 1, ha chiesto alla Camera di esigere dall’UE l’esibizione del titolo

in base al qua­le l’esecuzione era stata proseguita e allegato la mancanza di

un foro esecutivo in Svizzera, vista la sua partenza per l’estero;

che

la Camera ha dichiarato il ricorso inammissibile per quanto riguarda le domande

di annullamento o sospensione del pignoramento, giacché non era ancora stato

eseguito alcun pignoramento, e l’ha respinto per il resto, dal momento che, da

una parte, la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione da lei

interposta figurava negli atti – motivo per cui non è stato ritenuto necessario

richiamarla – e dall’altra perché l’avviso di pignoramento le era stato

notificato prima della notifica, il 4 ottobre 2018, della sua partenza per l’estero

(sentenza 15.2018.78 del 23 aprile 2019);

che

il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione appena citata è stato

dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con sentenza del 3 giugno 2019

(inc.5A_406/2019);

che

il 26 giugno 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di “stralciare sub di sospendere immediatamente il pignoramento del

presunto credito di PI 1 sino a chiarimenti sia presso la Giudicatura di pace

sia presso l’UE, e ciò sino ad ottenimento della restituzione del termine per

contestare la proposta di decisione della Giudicatura”,

asseverando che tale proposta di giudizio contenen­te il rigetto dell’opposizione

non le era stata notificata;

che

in risposta l’UE le ha fatto presente il successivo 28 giugno che le sue contestazioni

erano già state respinte nella decisione 23 aprile 2019 della Camera, cui esso

ha ritenuto di doversi attenere, sicché ha preannunciato il pignoramento della

rendita mensile a lei versata dall’__________;

che

con il ricorso in esame, del 10 luglio 2019, RI 1 chiede di annullare la

decisione dell’UE e di “volersi

pronunciare nuovamente sulla lite, nel senso dei considerandi innanzi

analizzati”, in cui asserisce di essere venuta a

conoscenza della proposta di giudizio emanata dalla Giudicatura di pace di

Lugano Est il 20 giugno 2018 solo il 26 giugno 2019, quando “finalmente” ha

potuto accedere all’incarto dell’UE;

che

in realtà gli estremi di tale proposta di giudizio sono già contenuti nella

sentenza 23 aprile 2019 di questa Camera;

che

a sostegno dell’allegazione secondo cui la Camera e l’UE avrebbero sempre

Considerandi

negato l’accesso al fascicolo relativo all’esecu­zione in questione la

ricorrente non ha prodotto neppure una sola delle sue pretese reiterate domande;

che

non spiega nemmeno perché ha atteso il 26 giugno 2019 per chiedere

delucidazioni alla Giudicatura di pace in merito a una decisione – lo si ripete

– a lei già nota dall’inizio del maggio 2019 (quando ha ritirato la decisione

del 23 aprile 2019), né perché non l’ha ancora impugnata;

che

l’inizio del decorso di un termine di ricorso, è bene ricordarlo, non

può essere differito a piacimento;

che

il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza

e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza

e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010

del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi, e 5A_135/2012 del 16 febbraio

2012; sentenze della CEF 14.2015.210 del 22 ottobre 2015 consid. 6.3,

14.2014.30

del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012);

che

non impugnata tempestivamente da quando la ricorrente ne ha avuto conoscenza,

la proposta di giudizio è pertanto da considerare passata in giudicato e non

può più essere rimessa in discussione, tanto meno in questa sede;

che

anche la questione del foro esecutivo è da ritenere definitivamente risolta con

la sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 2019 (inc.

5A_406/2019);

che in assenza d’indicazioni

contrarie, la sentenza va intimata alla ricorrente presso la sua

patrocinatrice, anche se nel frattempo (o meglio il 21 ottobre 2019), quest’ultima

è stata radiata dal Registro cantonale degli avvocati;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1

presso RA 1, casella postale __________, __________;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.