15.2019.55
Rifiuto di annullare o sospendere un’esecuzione. Restituzione del termine per contestare una proposta di giudizio contenente il rigetto dell’opposizione
11 dicembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.55
Lugano
11
dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 luglio 2019 di
RI 1 __________--__________
(patrocinata inizialmente dall’__________ PA
1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione 28 giugno 2019 con cui ha rifiutato di annullare o sospendere l’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la PI 1 ha escusso RI 1 il 15 maggio 2017 per l’incasso di fr. 4'521.10
oltre agli accessori;
che
contro l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano il 30 agosto 2018 per il 4 ottobre 2018 (e contro alcuni altri avvisi di
pignoramento), RI 1 ha presentato ricorso a questa Camera il 6 settembre 2018,
chiedendo di accertare in via pregiudiziale la nullità “del pignoramento” e di
sospenderlo “nel merito” fino alla decisione su un precedente ricorso, poi emessa il successivo
Fatti
3 dicembre (inc. 15.2018.50);
che
la ricorrente ha fatto valere di avere interposto opposizione all’esecuzione
della PI 1, ha chiesto alla Camera di esigere dall’UE l’esibizione del titolo
in base al quale l’esecuzione era stata proseguita e allegato la mancanza di
un foro esecutivo in Svizzera, vista la sua partenza per l’estero;
che
la Camera ha dichiarato il ricorso inammissibile per quanto riguarda le domande
di annullamento o sospensione del pignoramento, giacché non era ancora stato
eseguito alcun pignoramento, e l’ha respinto per il resto, dal momento che, da
una parte, la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione da lei
interposta figurava negli atti – motivo per cui non è stato ritenuto necessario
richiamarla – e dall’altra perché l’avviso di pignoramento le era stato
notificato prima della notifica, il 4 ottobre 2018, della sua partenza per l’estero
(sentenza 15.2018.78 del 23 aprile 2019);
che
il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione appena citata è stato
dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con sentenza del 3 giugno 2019
(inc.5A_406/2019);
che
il 26 giugno 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di “stralciare sub di sospendere immediatamente il pignoramento del
presunto credito di PI 1 sino a chiarimenti sia presso la Giudicatura di pace
sia presso l’UE, e ciò sino ad ottenimento della restituzione del termine per
contestare la proposta di decisione della Giudicatura”,
asseverando che tale proposta di giudizio contenente il rigetto dell’opposizione
non le era stata notificata;
che
in risposta l’UE le ha fatto presente il successivo 28 giugno che le sue contestazioni
erano già state respinte nella decisione 23 aprile 2019 della Camera, cui esso
ha ritenuto di doversi attenere, sicché ha preannunciato il pignoramento della
rendita mensile a lei versata dall’__________;
che
con il ricorso in esame, del 10 luglio 2019, RI 1 chiede di annullare la
decisione dell’UE e di “volersi
pronunciare nuovamente sulla lite, nel senso dei considerandi innanzi
analizzati”, in cui asserisce di essere venuta a
conoscenza della proposta di giudizio emanata dalla Giudicatura di pace di
Lugano Est il 20 giugno 2018 solo il 26 giugno 2019, quando “finalmente” ha
potuto accedere all’incarto dell’UE;
che
in realtà gli estremi di tale proposta di giudizio sono già contenuti nella
sentenza 23 aprile 2019 di questa Camera;
che
a sostegno dell’allegazione secondo cui la Camera e l’UE avrebbero sempre
Considerandi
negato l’accesso al fascicolo relativo all’esecuzione in questione la
ricorrente non ha prodotto neppure una sola delle sue pretese reiterate domande;
che
non spiega nemmeno perché ha atteso il 26 giugno 2019 per chiedere
delucidazioni alla Giudicatura di pace in merito a una decisione – lo si ripete
– a lei già nota dall’inizio del maggio 2019 (quando ha ritirato la decisione
del 23 aprile 2019), né perché non l’ha ancora impugnata;
che
l’inizio del decorso di un termine di ricorso, è bene ricordarlo, non
può essere differito a piacimento;
che
il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza
e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza
e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010
del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi, e 5A_135/2012 del 16 febbraio
2012; sentenze della CEF 14.2015.210 del 22 ottobre 2015 consid. 6.3,
14.2014.30
del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012);
che
non impugnata tempestivamente da quando la ricorrente ne ha avuto conoscenza,
la proposta di giudizio è pertanto da considerare passata in giudicato e non
può più essere rimessa in discussione, tanto meno in questa sede;
che
anche la questione del foro esecutivo è da ritenere definitivamente risolta con
la sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 2019 (inc.
5A_406/2019);
che in assenza d’indicazioni
contrarie, la sentenza va intimata alla ricorrente presso la sua
patrocinatrice, anche se nel frattempo (o meglio il 21 ottobre 2019), quest’ultima
è stata radiata dal Registro cantonale degli avvocati;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1
presso RA 1, casella postale __________, __________;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.