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Decisione

15.2019.56

Ricorso del creditore contro un’aggiudicazione a un prezzo molto inferiore al valore di stima. Ricevibilità

5 novembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. A

favore del gruppo n. 2 di cui fa parte l’esecuzione in questione, l’UE ha

pignorato il 13 aprile 2019 un forno di verniciatura per carrozzeria, stimato

in fr. 30'000.–, già pignorato a favore del gruppo n. 1.

C. Il

18 giugno 2019, l’UE ha realizzato diversi beni dell’escusso, tra cui il forno

appena citato per fr. 1'200.–. Tolta la relativa quota di spese di

realizzazione, l’intero saldo di fr. 801.55 è stato versato ai creditori

del gruppo n. 1.

D. Dedotti

cinque acconti versati dall’escusso nell’ambito di una dilazione giusta l’art.

123 LEF per fr. 993.45 complessivi, il 1° luglio 2019 l’UE ha emesso a

favore del ricorrente un attestato di carenza di beni per fr. 1'912.40

(compresi interessi per fr. 196.20 e spese esecutive per fr. 304.95).

E. Con

ricorso del 10 luglio 2019, RI 1 chiede all’UE una presa di posizione sul fatto

che il forno di verniciatura per carrozzeria sia stato venduto per un prezzo

pari al 4% del suo valore di stima.

F. Con

osservazioni del 12 luglio 2019, l’UE chiede di dichiarare il ricorso

irricevibile senza ulteriore misura istruttoria (art. 9 cpv. 2 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 280.200]), mentre l’escussa è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 1° luglio 2019 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è tempestivo (art. 17

LEF).

2. Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo amministrativo (segnatamente dell’ufficio

d’esecuzione). In particolare, il ricorso de­ve servire al conseguimento di un

fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla

semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di

esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art.

5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad

art. 17 LEF, con rif.). Nel ricorso RI 1 non chiede l’annullamento o la riforma

Considerandi

di un atto esecutivo determinato, ma solo spiegazioni sul fatto che un forno di

verniciatura per carrozzeria stimato in fr. 30'000.– nel verbale di

pignoramento sia stato venduto per soli fr. 1'200.–, ovvero per il 4% del

suo valore di stima. Il ricorso è pertanto irricevibile, l’istituto dell’art.

17.

LEF non avendo per funzione di permettere agli interessati di ottenere

informazioni o spiegazioni.

3.

Per

mera abbondanza, va precisato che la stima di un oggetto da realizzare (art. 97

cpv. 1 LEF) dipende anche da circostanze aleatorie per lo più indipendenti

dalla volontà dell’ufficio d’esecuzione, come la presenza durante l’asta di più

persone interessate in gra­do di pagare il prezzo stimato e disposte a farlo,

specie per beni di uso specialistico come un forno di verniciatura per

carrozzeria. D’altronde la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di

un prezzo di aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima. Si è infatti

constatato che spesso il prezzo minimo non veniva raggiunto, sicché era

necessario organizzare una seconda asta sen­za piede d’asta, ciò che

contribuiva solo a rallentare le procedure e a generare spese supplementari (v.

Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 126 LEF). Incombe all’escutente vegliare ai

propri interessi, facendosi parte attiva nell’asta personalmente o convincendo

potenziali interessati a parteciparvi onde evitare un’aggiudicazione a vil

prezzo.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.