15.2019.56
Ricorso del creditore contro un’aggiudicazione a un prezzo molto inferiore al valore di stima. Ricevibilità
5 novembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2019.56
Lugano
5
novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 10 luglio 2019 di
RI 1
(rappresentato dalla RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale d’incanto e l’attestato di carenza di beni emessi
rispettivamente il 18 giugno e il 1° luglio 2019 nell’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Con
il precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Mendrisio, RI 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'533.– oltre agli accessori.
Fatti
B. A
favore del gruppo n. 2 di cui fa parte l’esecuzione in questione, l’UE ha
pignorato il 13 aprile 2019 un forno di verniciatura per carrozzeria, stimato
in fr. 30'000.–, già pignorato a favore del gruppo n. 1.
C. Il
18 giugno 2019, l’UE ha realizzato diversi beni dell’escusso, tra cui il forno
appena citato per fr. 1'200.–. Tolta la relativa quota di spese di
realizzazione, l’intero saldo di fr. 801.55 è stato versato ai creditori
del gruppo n. 1.
D. Dedotti
cinque acconti versati dall’escusso nell’ambito di una dilazione giusta l’art.
123 LEF per fr. 993.45 complessivi, il 1° luglio 2019 l’UE ha emesso a
favore del ricorrente un attestato di carenza di beni per fr. 1'912.40
(compresi interessi per fr. 196.20 e spese esecutive per fr. 304.95).
E. Con
ricorso del 10 luglio 2019, RI 1 chiede all’UE una presa di posizione sul fatto
che il forno di verniciatura per carrozzeria sia stato venduto per un prezzo
pari al 4% del suo valore di stima.
F. Con
osservazioni del 12 luglio 2019, l’UE chiede di dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriore misura istruttoria (art. 9 cpv. 2 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 280.200]), mentre l’escussa è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 1° luglio 2019 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è tempestivo (art. 17
LEF).
2. Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo amministrativo (segnatamente dell’ufficio
d’esecuzione). In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un
fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla
semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di
esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art.
5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad
art. 17 LEF, con rif.). Nel ricorso RI 1 non chiede l’annullamento o la riforma
Considerandi
di un atto esecutivo determinato, ma solo spiegazioni sul fatto che un forno di
verniciatura per carrozzeria stimato in fr. 30'000.– nel verbale di
pignoramento sia stato venduto per soli fr. 1'200.–, ovvero per il 4% del
suo valore di stima. Il ricorso è pertanto irricevibile, l’istituto dell’art.
17.
LEF non avendo per funzione di permettere agli interessati di ottenere
informazioni o spiegazioni.
3.
Per
mera abbondanza, va precisato che la stima di un oggetto da realizzare (art. 97
cpv. 1 LEF) dipende anche da circostanze aleatorie per lo più indipendenti
dalla volontà dell’ufficio d’esecuzione, come la presenza durante l’asta di più
persone interessate in grado di pagare il prezzo stimato e disposte a farlo,
specie per beni di uso specialistico come un forno di verniciatura per
carrozzeria. D’altronde la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di
un prezzo di aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima. Si è infatti
constatato che spesso il prezzo minimo non veniva raggiunto, sicché era
necessario organizzare una seconda asta senza piede d’asta, ciò che
contribuiva solo a rallentare le procedure e a generare spese supplementari (v.
Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 126 LEF). Incombe all’escutente vegliare ai
propri interessi, facendosi parte attiva nell’asta personalmente o convincendo
potenziali interessati a parteciparvi onde evitare un’aggiudicazione a vil
prezzo.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.