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Decisione

15.2019.57

Domanda di dissequestro di conti bancari. Importo del credito del sequestrante. Pignoramento di conti di un escusso domiciliato all’estero presso banche con sede in Svizzera

18 settembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ricorso del 23 luglio 2019, RI 1 ha impugnato la decisione appena citata, chiedendone l’annullamento

e l’accoglimen­­to dell’istanza di sblocco dei conti

aperti presso l’PI 2. Lo stesso giorno, ella ha trasmesso un’“integrazione” al

ricorso, postulando l’annullamento di due decisioni dell’UE del 17 luglio 2019

con cui ha notificato all’PI 2 e all’PI 3 il pignoramento dei conti di lei a

favore dei creditori del gruppo n. 2 a concorrenza di complessivi fr. 280'000.–

oltre a spese e interessi.

L. Avverso

la decisione 12 luglio 2019 della CEF (inc. 15.2019.52 e 14.2019.53), il 26

luglio 2019 RI 1 ha poi inoltrato ricorso in materia civile al Tribunale

federale (inc.5A_609/2019), postulando l’accertamento del difetto di

giurisdizione dell’UE di Lugano e della CEF, e di conseguenza della nullità del

sequestro. La domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata

respinta dal Tribunale federale l’8 agosto 2019.

M. Con

osservazioni del 25 luglio 2019, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la CEF (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi

il 18 luglio 2019 per quanto attiene alla reiezione delle istanze di sblocco e

il 17 luglio 2019 trattandosi delle notifiche di pignoramento, il ricorso e l’“integrazione”

– un altro ricorso – sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

2. Con

richieste del 27 giugno, 2 luglio e 17 luglio 2019, RI 1 ha chiesto all’UE lo “sblocco” – recte:

dissequestro – dei conti sequestrati presso l’PI 2 facendo valere che i conti

sequestrati pres­so l’PI 3,

che presentano un saldo di fr. 2'441'588.06, sono ampiamente sufficienti a garantire la pretesa del sequestrante PI 1. Con la decisione impugnata del 18

luglio 2019, l’UE ha respinto quelle richieste ritenendo

che i valori sequestrati presso l’PI 3 non coprono interamente i crediti – di fr. 1'512'842.10

e di fr. 51'057.20 oltre agli interessi – a garanzia dei quali è stato

ordinato il sequestro, cui vanno aggiunte le spese di emanazione, di esecuzione

e di convalida del sequestro nonché le pretese, di complessivi fr. 278'000.–

circa, dei creditori del gruppo n. 2 a tutela dei quali gli stessi conti sono

stati pignorati il 9 maggio 2018. L’UE ha d’altronde considerato che rimaneva

irrisolta la questione di sapere se gli averi depositati sul conto dell’PI 2

(ma verosimilmente intendeva il conto dell’PI 3) sono di “pertinenza” del

sequestrante, questione che in sede penale è stata rinviata al foro civile.

3. Nel

primo ricorso, RI 1 ribadisce che gli averi depositati presso l’PI 3 basterebbero

a coprire il proprio debito, che a suo dire ammonta a fr. 137'340.99

secondo la decisione 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione

penale, decisione di cui ha del resto chiesto la revisione sulla scorta della

decisione del 22 maggio 2019 del Tribunale federale, che ha negato a PI 1 la

qualità di danneggiato e accusatore privato. La ricorrente sostiene poi che il

pignoramento del 9 maggio 2018 è nullo perché è stato eseguito dopo il

trasferimento del suo domicilio a __________ il 31 dicembre 2017. A suo parere, le esecuzioni a beneficio del

pignoramento sarebbero ad ogni modo perente siccome il termine di un anno dell’art.

115 cpv. 3 LEF è scaduto il 9 maggio 2019. Infine, la ricorrente rimprovera all’UE

di non aver eseguito il conteggio delle spese e interessi garantiti dal

sequestro e conclude per lo “sblocco” dei conti aperti presso l’PI 2.

3.1 Contrariamente

a quanto pare credere la ricorrente, le decisioni emesse in ambito penale non

hanno un impatto diretto sul sequestro decretato in base alla LEF. L’ammontare

della pretesa di PI 1 garantita da quest’ultimo provvedimento è quello indicato

nella decisione 6 giugno 2019 di questa Camera, ovvero fr. 1'512'842.10,

oltre agli interessi del 5% su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009 e sul

saldo di fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre 2010, più fr. 51'057.20,

oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019 (sopra ad A). Di conseguenza, a

oggi il credito raggiunge quasi fr. 2'200'000.–, ricordato che al ricorso

interposto contro la decisione

della CEF non è stato conferito effetto sospensivo.

I conti sequestrati risultano

inoltre pignorati per oltre fr. 278'000.–. Il termine

di un anno dell’art. 115 cpv. 3 LEF invocato dalla ricorrente non è di rilievo

Considerandi

nella fattispecie, poiché i conti dell’PI 2 e dell’PI 3 non sono stati scoperti

dopo l’allestimento del verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 (valente

quale attestato di carenza di beni provvisorio), ma sono indicati in quel

verbale come oggetto del pignoramento. Neppure il cambio di domicilio della

ricorrente ha fatto decadere le esecuzioni a favore delle quali è stato

eseguito il pignoramento, giacché un siffatto cambio non ha alcun effetto sul

foro esecutivo se avviene dopo l’avviso di pignoramento (art. 53 LEF). La

censura è del resto ampiamente tardiva e quindi irricevibile. Come la

ricorrente ben sa (sentenza

della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre

2018.

consid. 3.2), la prosecuzione

di un’esecuzione in Svizzera non è infatti nulla quando l’escusso

pretende di essere domiciliato all’estero poiché non può ledere interessi di terzi. RI 1, invece, non solo non ha contestato gli avvisi di pignoramento

relativi alle 12 esecuzioni (sulle 86 che conta il gruppo n. 2, v. doc. FF

accluso al ricorso) proseguite dopo il 31 dicembre 2017, ma nel suo ricorso

contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 (respinto dalla CEF con

decisione 15.2018.49 del 13 giugno 2018) ella non ha invocato un cambiamento di

domicilio, anzi ha scritto che il ricorso era presentato “nell’interesse di RI 1, __________”. Ne segue che si deve tenere conto anche del pignoramento dei conti

sequestrati eseguito il 6 aprile 2018 (oggetto del verbale del 9 maggio 2018).

3.2

Non

si disconosce invero che l’UE non ha effettuato il calcolo preciso della somma

del credito garantito dal sequestro e di quelli a beneficio del pignoramento,

compresi gli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati e

pignorati, le tasse e spese di emissione del decreto di sequestro e di

esecuzione del sequestro e le tasse e spese dell’esecuzione a convalida del

sequestro, incluse quelle relative ad un’eventuale procedura di rigetto dell’opposi­zione

(sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012 consid. 1, massimata in RtiD

2012.

II 906 n. 66c), onde determinare se perlomeno una parte degli attivi

depositati presso l’PI 2 potesse essere dissequestrata in virtù dell’art. 97

cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 275 LEF). La questione è tuttavia

prematura. RI 1, infatti, ha impugnato al Tribunale federale la decisione del 12 luglio 2019 della CEF (sopra ad L) chiedendo di accertare la nullità

del sequestro per difetto di giurisdizione della CEF e dell’UE anche per quanto

attiene agli attivi depositati presso l’PI 3. Sussiste pertanto la possibilità

che tali attivi vengano dissequestrati in caso di accoglimento del ricorso

limitato agli stessi, sicché si giustifica di mantenere il sequestro degli

attivi depositati presso l’PI 2 fino alla decisione del Tribunale federale o a

un (parziale) ritiro del ricorso limitato ai conti dell’PI 3. In caso di

reiezione o di ritiro del ricorso,

RI 1 potrà se del caso presentare una nuova istan­za di

dissequestro (parziale) dei conti dell’PI 2, sulla quale l’UE dovrà

determinarsi alla luce delle considerazioni che precedono. Il ricorso va

pertanto respinto, senza necessità di previa notifica alla controparte (art. 9

cpv. 2 LPR).

4.

Con

l’“integrazione” del ricorso inoltrata pure il 23 luglio 2019, RI 1 contesta la

notifica del “doppio” pignoramento a favore del gruppo n. 2 fatta il 17 luglio 2019 all’Ufficio

legale di __________ dell’PI 3 e all’“PI 2 – Faillites & Saisies” a __________ (di cui la ricorrente è venuta a conoscenza tramite l’agenzia

di Lugano), riproponendo l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE (e del­la

CEF). Come già precisato in precedenza (sopra consid. 3.1), il cambiamento di

domicilio dell’escussa non ha modificato il foro esecutivo. L’UE di Lugano era

pertanto competente per avvisare l’PI 2 e l’PI 3 del pignoramento nel senso

dell’art. 99 LEF anche se l’unica sede delle banche, dal profilo della

pignorabilità dei noti conti,

dovesse essere, come sostenuto dalla ricorrente, quella prin­cipale (di __________). Una rogatoria all’ufficio d’esecuzione competente di __________

(giusta l’ art. 89 LEF) non era necessaria (DTF 73 III 120 consid. 1; Lebrecht in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 99 LEF). Di

conseguenza pure il ricorso integrativo dev’essere respinto senza necessità di previa notifica alla controparte (art. 9 cpv. 2

LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

L’“integrazione” al ricorso è respinta.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.