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Decisione

15.2019.58

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

7 agosto 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, nell’am­bito

delle procedure esecutive incluse nei gruppi di pignoramento da n. 2 a 9 l’UE aveva

convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20

gennaio 2015 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41),

in occasione della quale nessuna conciliazione era potuta essere raggiunta in assenza

di tutti i creditori e di parte dei membri della comunione ereditaria. Il 4

febbraio 2015, l’Ufficio aveva quindi assegnato agli interessati un termine di

10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della

quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito una sola proposta era

pervenuta all’Ufficio.

C. Con istanza del 3 settembre 2015 l’UE aveva chiesto a questa Camera di

determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2,

preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

D. Con

decisione del 2 ottobre 2015 (inc. 15.2015.67) la Camera ha respinto l’istanza

e ha retrocesso gli atti all’UE affinché procedesse ad accertare l’effettivo

ammontare attuale del debito ipotecario gravante l’unità n. __________ e a

stabilirne il valore di stima reale.

E. Facendo

seguito all’ordine impartitogli, dopo che un creditore ne aveva anticipato le

spese, il 23 maggio 2019 l’UE ha assegnato a un perito l’incarico di allestire

la perizia estimativa. Secondo il referto, allestito nel corso del mese di

giugno 2019, il valore di stima dell’intera PPP è di fr. 350'000.–. L’UE

ha pure accertato che l’am­montare del debito ipotecario gravante la PPP n. __________,

comprensivo degli interessi, corrisponde a fr. 199'410.75 al 30 giugno

2019.

F. Il

12 giugno 2019 l’UE ha comunicato alle parti che in base alla perizia

estimativa del fondo il valore di stima reale della quota parte di PI 2, di 1/12 (della quota di comproprietà “B” di un mezzo), è di fr. 14'583.34

e che l’ammontare al 30 giugno 2019 del debito ipotecario gravante la

PPP ascende a fr. 199'410.75. L’UE ha poi assegnato agli

interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete

per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito

è pervenuta all’Ufficio la sola richiesta del creditore procedente che ha

anticipato le spese per l’allestimento della perizia, volta alla messa

all’a­sta della quota.

G. Il

25 luglio 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate

dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi

Considerandi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),

ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3

ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,

solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno

approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel caso di specie l’UE

ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione

ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera

nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7,

quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre

la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico

figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario

del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dell’intera

PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000.–,

ma della sola quota di comproprietà “B” di un mezzo della stessa. Dedotto il

debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale

netto dell’interessenza di 1/12 spettante a PI

2.

nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000.–

./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dall’UE non so­no

stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che

il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10.

cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento

della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una

simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è

comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di

pignoramento è decisamente superiore all’esiguo valore di stima della quota

dell’escussa. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne

la realizzazione a mezzo di pubblici

incanti.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di

1/12 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna

paterna fu __________.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a

tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.