15.2019.58
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
7 agosto 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.58
Lugano
7 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 25
luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di
determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 2, __________
nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di
PI 4, __________
PI 5, __________
PI 6, __________
PI 7, __________
PI 8, __________
PI 9, __________
nelle
varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro l’escussa da diversi
creditori;
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse contro PI 2, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno
ha pignorato in più occasioni i diritti che le spettano nella comunione
ereditaria della nonna paterna fu PI 1, in
particolare i diritti sulla quota di comproprietà “B” di un mezzo della proprietà
per piani (PPP) n. __________, pari a 116/1000 della particella n. __________ RFD di __________.
Fatti
B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, nell’ambito
delle procedure esecutive incluse nei gruppi di pignoramento da n. 2 a 9 l’UE aveva
convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20
gennaio 2015 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41),
in occasione della quale nessuna conciliazione era potuta essere raggiunta in assenza
di tutti i creditori e di parte dei membri della comunione ereditaria. Il 4
febbraio 2015, l’Ufficio aveva quindi assegnato agli interessati un termine di
10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della
quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito una sola proposta era
pervenuta all’Ufficio.
C. Con istanza del 3 settembre 2015 l’UE aveva chiesto a questa Camera di
determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2,
preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
D. Con
decisione del 2 ottobre 2015 (inc. 15.2015.67) la Camera ha respinto l’istanza
e ha retrocesso gli atti all’UE affinché procedesse ad accertare l’effettivo
ammontare attuale del debito ipotecario gravante l’unità n. __________ e a
stabilirne il valore di stima reale.
E. Facendo
seguito all’ordine impartitogli, dopo che un creditore ne aveva anticipato le
spese, il 23 maggio 2019 l’UE ha assegnato a un perito l’incarico di allestire
la perizia estimativa. Secondo il referto, allestito nel corso del mese di
giugno 2019, il valore di stima dell’intera PPP è di fr. 350'000.–. L’UE
ha pure accertato che l’ammontare del debito ipotecario gravante la PPP n. __________,
comprensivo degli interessi, corrisponde a fr. 199'410.75 al 30 giugno
2019.
F. Il
12 giugno 2019 l’UE ha comunicato alle parti che in base alla perizia
estimativa del fondo il valore di stima reale della quota parte di PI 2, di 1/12 (della quota di comproprietà “B” di un mezzo), è di fr. 14'583.34
e che l’ammontare al 30 giugno 2019 del debito ipotecario gravante la
PPP ascende a fr. 199'410.75. L’UE ha poi assegnato agli
interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete
per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito
è pervenuta all’Ufficio la sola richiesta del creditore procedente che ha
anticipato le spese per l’allestimento della perizia, volta alla messa
all’asta della quota.
G. Il
25 luglio 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2.
Considerato
in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate
dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi
Considerandi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3
ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,
solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno
approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel caso di specie l’UE
ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione
ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera
nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7,
quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre
la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico
figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario
del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dell’intera
PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000.–,
ma della sola quota di comproprietà “B” di un mezzo della stessa. Dedotto il
debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale
netto dell’interessenza di 1/12 spettante a PI
2.
nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000.–
./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dall’UE non sono
stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che
il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.
10.
cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento
della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una
simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è
comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di
pignoramento è decisamente superiore all’esiguo valore di stima della quota
dell’escussa. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne
la realizzazione a mezzo di pubblici
incanti.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di
1/12 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna
paterna fu __________.
2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a
tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.