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Decisione

15.2019.59

Minimo di esistenza. Spese connesse all’uso di un’automobile. Dovere di collaborazione delle parti. Spese della salute. Spese per l’elettricità, l’assicurazione economia domestica e la telefonia

23 ottobre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i trasporti pubblici dal domicilio al luogo di lavoro, con il ricorso egli si è

limitato a produrre il contratto di leasing per la sua automobile (Porsche Macan S Diesel), una foto del contachilometri

(che indica 133'589 km) e le fatture per l’imposta di circolazione 2019

e l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (secondo

semestre del 2019). Non ha però dimostrato che l’autovettura privata gli è indispensabile

per espletare la propria attività lucrativa, né che i relativi costi sono

effettivamente pagati da lui e non sono rimborsati dalla datrice di lavoro, e

neppure quanti chilometri egli percorre mensilmente per motivi professionali.

Al ricorso non è allegata alcun’attestazione al riguardo da parte della datrice

di lavoro, dei clienti o dell’autorità fiscale. La censura si rivela così

irricevibile (art.

20a cpv. 2 n. 2 LEF) o quanto meno non dimostrata, sicché i costi

allegati dal ricorrente non possono essere riconosciuti nel suo minimo

esistenziale.

4.3 Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata

mensile di leasing di fr. 1'631.05 pagata dal ricorrente, relativa

alla sua Porsche Macan S Diesel di un valore di fr. 93'700.–, non sia

eccessiva in rapporto alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una

sua sostituzione con un veicolo meno caro nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF

prima della fine del contratto nel giugno 2020 (conformemente ai n. 9 e 11 del

contratto di leasing prodotto dal ricorrente) o con uno dei due motoveicoli

Harley Davidson da lui comprati anche in leasing (e per questo motivo

dichiarati impignorabili dall’UE).

5. Sulla

scorta della documentazione prodotta da RI 1 l’UE ha tenuto conto nel suo

calcolo della franchigia della cassa malati (di fr. 300.–) e delle

partecipazioni alle spese mediche e farmaceutiche (di fr. 700.–),

ovverosia di fr. 1'000.– annui, pari a fr. 83.30 mensili.

5.1 Nel

ricorso RI 1 evidenzia di aver di recente subito un’operazione

chirurgica di asportazione di un tumore alla spalla destra, che gli comporta la

somministrazione di diversi medicinali, il cui costo per i mesi di giugno e

luglio 2019 è stato di fr. 1'750.40. Inoltre nel mese di settembre 2018 ha

subito un intervento chirurgico a seguito di un infarto, patologia che lo

costringe a cure farmacologiche che hanno un costo di circa fr. 300.–

mensili.

5.2 Secondo

il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere al­l’e­scusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del

pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese

di automedicazione sono da considerare incluse nel mini­mo vitale di base (DTF

129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochs­ner, Commentaire

romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche

l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),

ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.

64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare

della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della

Considerandi

CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Come già

rilevato, possono però essere prese in considerazione solo le spese

indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF

121.

III 22, consid. 3/a).

5.3

Nel

caso in esame, si evince dal conteggio delle prestazioni della __________ agli atti del 24 giugno 2019 (pag. 5) che a

quella data l’importo della franchigia, di fr. 300.–, e l’aliquota

percentuale (partecipazione) massima di fr. 700.– (art. 103 cpv. 2 dell’ordinanza

sull’assicurazione malattie [OAMal, RS 832.102]) sono stati raggiunti. Come

visto, di questi costi l’UE ha debitamente tenuto conto nel suo calcolo (anzi

si potrebbe sostenere che avrebbe dovuto computarne solo la metà dal momento

che il pignoramento è iniziato solo a metà anno). D’ora in poi, l’escusso non

dovrà quindi più partecipare ai costi per medici e medicamenti nel 2019. Di

conseguenza non si può tenere conto delle fatture dell’OFAC e della Dermasana

accluse al ricorso. Quante alle due fatture dell’__________ di fr. 25.80 e

fr. 78.50, in assenza d’indicazione sul loro motivo non si può determinare

se riguardano premi, richiami di partecipazioni, costi non ricorrenti oppure

prestazioni non assicurate o coperte solo dall’assicurazione complementare,

sicché la censura dev’essere respinta, fermo restando che se il debitore

dovesse in futuro sostenere delle spese legate alla salute indispensabili non

coperte dall’assicurazione malattia obbligatoria (come contributi ai costi di

degenza ospedaliera: art. 64 cpv. 5 LAMal e 104 cpv. 1 OAMal), potrà chiederne

il riconoscimento all’Ufficio mediante revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), a

condizione di produrre la documentazione a suffragio delle sue asserzioni.

6.

Il

ricorrente lamenta che l’UE non ha considerato i costi per l’ener­gia

elettrica, per cui ha ricevuto lo scorso maggio una richiesta di acconto di fr. 277.–,

né quelli dell’assicurazione economia domestica, di fr. 12.– mensili.

6.1

Secondo

il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.–

mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento,

abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature

e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le

spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc.".

6.2

Le

spese d’elettricità dell’escusso riferite all’appartamento sono

quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.– (v. sentenza della CEF

15.2017.49

del 2 agosto 2017 consid. 3.2).

6.3

Quale

supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi

delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al consid. 2, cifra II/3),

mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo

vitale di base (Tabella, cifra I). La censura riferita ai premi dell’assicurazione

economia domestica va quindi respinta.

7.

Il

ricorrente afferma infine che l’attività lavorativa da lui svolta richiede l’utilizzo

di due utenze di telefonia mobile per un costo di complessivi fr. 178.45.

7.1

L’importo base mensile previsto

dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che comprende già le spese di telefono indispensabili per uso privato (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93;

sentenza della CEF 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 consid. 5.2/a).

7.2

La

deduzione prospettata dall’escusso per gli asseriti costi di telefonia mobile

non può d’altronde essere aggiunta al suo minimo vitale come spese

professionali, dal momento ch’egli, né davanti all’UE né con il ricorso,

ne ha dimostrato l’effettiva necessità per l’espletamento della propria

attività professionale e la mancata assunzione da parte della datrice di

lavoro, e dagli

atti non emerge alcun indizio in tal senso. Il ricorso va dunque integralmente

respinto.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– avv. PR 1, __________ __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.