15.2019.59
Minimo di esistenza. Spese connesse all’uso di un’automobile. Dovere di collaborazione delle parti. Spese della salute. Spese per l’elettricità, l’assicurazione economia domestica e la telefonia
23 ottobre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.59
Lugano
23 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 25 luglio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio
contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 16 luglio 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
PI 1, IT-__________
(patrocinata dall’__________ PR 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con
il precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2017 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro il marito RI
1 per l’incasso di complessivi fr. 43'922.96 oltre agli interessi e spese,
sulla scorta di quattro decisioni del Tribunale di Sondrio emesse nella causa
di separazione dei coniugi.
B. Il 16 luglio 2019 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore/rice
fr.
5'551.75
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'450.00
Affitto versato fr. 5'000.00 comprese spese accessorie,
l’ufficio limita lo stesso ad una locazione più consona alle entrate
percepite, la limitazione ha effetto immediato
Assicurazione malattia
fr.
442.80
LAMal
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve
Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto
pubblico
fr.
36.75
Abbonamento arcobaleno annuo fr. 411.00
Altri
fr.
83.30
Franchigia CM, spese mediche
Totale
fr.
3'423.85
L’UE
ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________. di
__________, succursale di __________, la quota di salario eccedente fr. 3'423.85
a partire dal 16 luglio 2019.
C. Con
ricorso del 25 luglio 2019, RI 1 chiede di riconoscere nella determinazione del
proprio minimo vitale fr. 684.70 per il premio dell’assicurazione malattia, fr. 1'631.05 per le
rate leasing dell’auto, fr. 259.40
per l’assicurazione dell’autovettura, fr. 92.– per l’imposta
di circolazione, fr. 500.– per il consumo di carburante, fr. 200.– per i costi di
manutenzione dell’autovettura, fr. 178.45 per due
abbonamenti di telefonia mobile e fr. 12.– per l’assicurazione economia
domestica. Egli postula inoltre di riconoscergli le spese per l’energia
elettrica e i costi dei medicinali che deve assumere a causa del suo stato di salute.
D. Con
osservazioni del 9 agosto 2019 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver eseguito correttamente
il pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 luglio 2019 dall’UE di
Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente si duole che l’UE ha indicato in fr. 442.80 il premio dell’assicurazione
malattia quando egli paga in realtà fr. 684.70 mensili. Dalla
documentazione agli atti, segnatamente dal conteggio dei premi di luglio 2019
della __________ Società del Gruppo __________ (in seguito “__________”), si
evince che RI 1 deve pagare mensilmente fr. 442.80 per l’assicurazione
soggetta alla legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 241.90
per le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto di
assicurazione (LCA). Ora, nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di
esecuzione forzata può tenere conto unicamente dei premi dell’assicurazione
obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dei
premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti indispensabili
ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; Vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad
art. 93 LEF). L’importo di fr. 442.80 computato dall’UE nel calcolo
impugnato deve pertanto essere confermato.
4. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario
per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13
consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale
federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5). Nel caso contrario,
possono essere computate solo le spese effettive
per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, purché siano necessarie per motivi
professionali (o medici) e non siano
rimborsate dal datore di lavoro (o dalla cassa malati) (Tabella, punto II/4/d).
Come per tutte le altre spese di cui è chiesto l’inserimento nel minimo
esistenziale, spetta all’escusso provare ch’esse sono indispensabili e ch’egli
le paga effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder
Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).
4.1 Nella
fattispecie l’UE ha computato nel minimo esistenziale del ricorrente alla voce
“trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico” fr. 36.7
mensili, pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” di fr. 411.– (recte fr. 441.–) annui per una zona (www.arcobaleno.ch/abbonamenti/abbonamento-annuale).
Il
ricorrente assevera che la sua attività lavorativa richiede diversi spostamenti
sul territorio nazionale per incontrare i clienti della società per cui lavora,
così come diverse trasferte alla sede italiana della sua datrice di lavoro, ch’egli
deve effettuare con il proprio veicolo. Egli postula pertanto che gli vengano
riconosciuti mensilmente fr. 1'631.05 per le rate leasing
dell’auto, fr. 259.40 per l’assicurazione dell’autovettura, fr. 92.–
per l’imposta di circolazione, almeno fr. 500.– per il consumo di
carburante, tenuto conto di una percorrenza di 45'000 km all’anno e di fr. 200.–
per i costi di manutenzione.
4.2 In
linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di
prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la
procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale
5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato
in:
Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 7 ad art. 20a LEF). Ad
ogni modo, con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente
deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett.
c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).
Se la parte rifiuta di prestare la collaborazione che da essa ci si può
ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili
le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
Nel caso specifico, dagli atti non risulta che in occasione del
suo interrogatorio presso l’UE RI 1 abbia allegato né provato di sobbarcarsi
personalmente spese di trasferte professionali con il proprio veicolo fuori
dalla sede della succursale di __________ della __________. presso la quale egli lavora come direttore
commerciale. E preso atto che l’UE aveva computato solo le spese di trasferta con
Fatti
i trasporti pubblici dal domicilio al luogo di lavoro, con il ricorso egli si è
limitato a produrre il contratto di leasing per la sua automobile (Porsche Macan S Diesel), una foto del contachilometri
(che indica 133'589 km) e le fatture per l’imposta di circolazione 2019
e l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (secondo
semestre del 2019). Non ha però dimostrato che l’autovettura privata gli è indispensabile
per espletare la propria attività lucrativa, né che i relativi costi sono
effettivamente pagati da lui e non sono rimborsati dalla datrice di lavoro, e
neppure quanti chilometri egli percorre mensilmente per motivi professionali.
Al ricorso non è allegata alcun’attestazione al riguardo da parte della datrice
di lavoro, dei clienti o dell’autorità fiscale. La censura si rivela così
irricevibile (art.
20a cpv. 2 n. 2 LEF) o quanto meno non dimostrata, sicché i costi
allegati dal ricorrente non possono essere riconosciuti nel suo minimo
esistenziale.
4.3 Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata
mensile di leasing di fr. 1'631.05 pagata dal ricorrente, relativa
alla sua Porsche Macan S Diesel di un valore di fr. 93'700.–, non sia
eccessiva in rapporto alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una
sua sostituzione con un veicolo meno caro nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF
prima della fine del contratto nel giugno 2020 (conformemente ai n. 9 e 11 del
contratto di leasing prodotto dal ricorrente) o con uno dei due motoveicoli
Harley Davidson da lui comprati anche in leasing (e per questo motivo
dichiarati impignorabili dall’UE).
5. Sulla
scorta della documentazione prodotta da RI 1 l’UE ha tenuto conto nel suo
calcolo della franchigia della cassa malati (di fr. 300.–) e delle
partecipazioni alle spese mediche e farmaceutiche (di fr. 700.–),
ovverosia di fr. 1'000.– annui, pari a fr. 83.30 mensili.
5.1 Nel
ricorso RI 1 evidenzia di aver di recente subito un’operazione
chirurgica di asportazione di un tumore alla spalla destra, che gli comporta la
somministrazione di diversi medicinali, il cui costo per i mesi di giugno e
luglio 2019 è stato di fr. 1'750.40. Inoltre nel mese di settembre 2018 ha
subito un intervento chirurgico a seguito di un infarto, patologia che lo
costringe a cure farmacologiche che hanno un costo di circa fr. 300.–
mensili.
5.2 Secondo
il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del
pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese
di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF
129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche
l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),
ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.
64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare
della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della
Considerandi
CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Come già
rilevato, possono però essere prese in considerazione solo le spese
indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF
121.
III 22, consid. 3/a).
5.3
Nel
caso in esame, si evince dal conteggio delle prestazioni della __________ agli atti del 24 giugno 2019 (pag. 5) che a
quella data l’importo della franchigia, di fr. 300.–, e l’aliquota
percentuale (partecipazione) massima di fr. 700.– (art. 103 cpv. 2 dell’ordinanza
sull’assicurazione malattie [OAMal, RS 832.102]) sono stati raggiunti. Come
visto, di questi costi l’UE ha debitamente tenuto conto nel suo calcolo (anzi
si potrebbe sostenere che avrebbe dovuto computarne solo la metà dal momento
che il pignoramento è iniziato solo a metà anno). D’ora in poi, l’escusso non
dovrà quindi più partecipare ai costi per medici e medicamenti nel 2019. Di
conseguenza non si può tenere conto delle fatture dell’OFAC e della Dermasana
accluse al ricorso. Quante alle due fatture dell’__________ di fr. 25.80 e
fr. 78.50, in assenza d’indicazione sul loro motivo non si può determinare
se riguardano premi, richiami di partecipazioni, costi non ricorrenti oppure
prestazioni non assicurate o coperte solo dall’assicurazione complementare,
sicché la censura dev’essere respinta, fermo restando che se il debitore
dovesse in futuro sostenere delle spese legate alla salute indispensabili non
coperte dall’assicurazione malattia obbligatoria (come contributi ai costi di
degenza ospedaliera: art. 64 cpv. 5 LAMal e 104 cpv. 1 OAMal), potrà chiederne
il riconoscimento all’Ufficio mediante revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), a
condizione di produrre la documentazione a suffragio delle sue asserzioni.
6.
Il
ricorrente lamenta che l’UE non ha considerato i costi per l’energia
elettrica, per cui ha ricevuto lo scorso maggio una richiesta di acconto di fr. 277.–,
né quelli dell’assicurazione economia domestica, di fr. 12.– mensili.
6.1
Secondo
il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.–
mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento,
abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature
e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le
spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc.".
6.2
Le
spese d’elettricità dell’escusso riferite all’appartamento sono
quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.– (v. sentenza della CEF
15.2017.49
del 2 agosto 2017 consid. 3.2).
6.3
Quale
supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi
delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al consid. 2, cifra II/3),
mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo
vitale di base (Tabella, cifra I). La censura riferita ai premi dell’assicurazione
economia domestica va quindi respinta.
7.
Il
ricorrente afferma infine che l’attività lavorativa da lui svolta richiede l’utilizzo
di due utenze di telefonia mobile per un costo di complessivi fr. 178.45.
7.1
L’importo base mensile previsto
dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che comprende già le spese di telefono indispensabili per uso privato (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93;
sentenza della CEF 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 consid. 5.2/a).
7.2
La
deduzione prospettata dall’escusso per gli asseriti costi di telefonia mobile
non può d’altronde essere aggiunta al suo minimo vitale come spese
professionali, dal momento ch’egli, né davanti all’UE né con il ricorso,
ne ha dimostrato l’effettiva necessità per l’espletamento della propria
attività professionale e la mancata assunzione da parte della datrice di
lavoro, e dagli
atti non emerge alcun indizio in tal senso. Il ricorso va dunque integralmente
respinto.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– avv. PR 1, __________ __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.