15.2019.6
Ricorso contro l’elenco oneri. Contestazioni contro il valore di stima definitivo e contro l’esistenza e l’estensione di alcune pretese iscritte nell’elenco oneri
25 gennaio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2019.6
Lugano
25 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della
RI 1
(rappresentata dall’amministratrice unica RA
1,
)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21
ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di
realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso
di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal
30 giugno 2016;
che sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di
Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6
febbraio 2019;
che
l’8 gennaio 2019 l’UE ha trasmesso a tutte le parti interessate l’elenco oneri;
che
con ricorso del 18 gennaio 2019, denominato “contestazione elenco oneri”,
la RI 1 si aggrava contro il predetto atto, chiedendo alla Camera di accertarne
“la non congruenza”, di far ordine all’Ufficio di allestirne uno nuovo e di sospendere o revocare
l’incanto;
che
la ricorrente si duole anzitutto del valore di stima attribuito al fondo, contestando
(nuovamente) le perizie esperite dapprima dall’arch. PI 3 e poi dal valutatore
immobiliare PI 2;
che
però questa Camera si è già pronunciata sul valore di stima del fondo con
decisione del 21 agosto 2018 (inc. 15.2017.89/98), nell’ambito della procedura
di nuova stima (art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF) avviata
dall’insorgente stessa il 19 ottobre 2017;
che
tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 24 ottobre 2018 (inc.
5A_714/2018) con cui il Tribunale federale ha dichiarato
Considerandi
inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato dalle azioniste della RI 1;
che
la stima non può dunque essere rimessa in discussione, sicché sotto questo
profilo il ricorso si rivela irricevibile;
che
l’insorgente contesta inoltre l’esistenza e l’estensione di alcune pretese
iscritte nell’elenco oneri;
che
siffatte censure sfuggono però al potere cognitivo dell’autorità di
vigilanza, competente a dirimere unicamente aspetti procedurali, non invece
contestazioni sull’esistenza, l’estensione il grado o l’esigibilità di una
pretesa iscritta nell’elenco oneri, per le quali l’ufficio di esecuzione è
tenuto ad avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli
art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di determinare chi dovrà
adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109
cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF; DTF 141 III 143 consid. 4.2;
sentenza della CEF 15.2018. 38 del 5 ottobre 2018 consid. 2);
che
con provvedimento del 22 gennaio 2019 l’UE ha del resto già avviato la
procedura di appuramento, assegnando in particolare alla RI 1 un termine di 20
giorni per promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri dinanzi al
competente giudice civile;
che
di conseguenza anche da questo punto di vista il ricorso è inammissibile;
che
da ultimo – si duole la ricorrente – alcuni creditori aventi insinuato le loro
pretese nei termini di legge non risultano iscritti nell’elenco oneri e non
hanno ricevuto una giustificazione, ragione per cui – a sua detta – l’elenco
oneri, così come redatto, non è “credibile”;
che
a prescindere dalla sua fondatezza, pure tale censura risulta irricevibile,
siccome con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF il ricorrente può far valere
solo un interesse personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione)
e non l’interesse di terzi (sentenza della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015,
consid. 3 e riferimento citato);
che visto l’esito del gravame, la domanda di sospendere o revocare l’asta
pubblica non può trovare accoglimento;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione all’Ufficio di
esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.