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Decisione

15.2019.6

Ricorso contro l’elenco oneri. Contestazioni contro il valore di stima definitivo e contro l’esistenza e l’estensione di alcune pretese iscritte nell’elenco oneri

25 gennaio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2019.6

Lugano

25 gennaio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

RI 1

(rappresentata dall’amministratrice unica RA

1,

)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21

ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di

realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso

di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal

30 giugno 2016;

che sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di

Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6

febbraio 2019;

che

l’8 gennaio 2019 l’UE ha trasmesso a tutte le parti interessate l’elenco oneri;

che

con ricorso del 18 gennaio 2019, denominato “contestazione elenco oneri”,

la RI 1 si aggrava contro il predetto atto, chiedendo alla Camera di accertarne

“la non congruenza”, di far ordine all’Ufficio di allestirne uno nuovo e di sospendere o revocare

l’incanto;

che

la ricorrente si duole anzitutto del valore di stima attribuito al fondo, contestando

(nuovamente) le perizie esperite dapprima dall’arch. PI 3 e poi dal valutatore

immobiliare PI 2;

che

però questa Camera si è già pronunciata sul valore di stima del fondo con

decisione del 21 agosto 2018 (inc. 15.2017.89/98), nell’ambito della procedura

di nuova stima (art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF) avviata

dall’insorgente stessa il 19 ottobre 2017;

che

tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 24 ottobre 2018 (inc.

5A_714/2018) con cui il Tribunale federale ha dichiarato

Considerandi

inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato dalle azioniste della RI 1;

che

la stima non può dunque essere rimessa in discussione, sicché sotto questo

profilo il ricorso si rivela irricevibile;

che

l’insorgente contesta inoltre l’esistenza e l’estensione di alcune pretese

iscritte nell’elenco oneri;

che

siffatte censure sfuggono però al potere cognitivo dell’auto­­rità di

vigilanza, competente a dirimere unicamente aspetti procedurali, non invece

contestazioni sull’esistenza, l’estensione il grado o l’esigibilità di una

pretesa iscritta nell’elenco oneri, per le quali l’ufficio di esecuzione è

tenuto ad avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli

art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di determinare chi dovrà

adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109

cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF; DTF 141 III 143 consid. 4.2;

sentenza della CEF 15.2018. 38 del 5 ottobre 2018 consid. 2);

che

con provvedimento del 22 gennaio 2019 l’UE ha del resto già avviato la

procedura di appuramento, assegnando in particolare alla RI 1 un termine di 20

giorni per promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri dinanzi al

competente giudice civile;

che

di conseguenza anche da questo punto di vista il ricorso è inammissibile;

che

da ultimo – si duole la ricorrente – alcuni creditori aventi insinuato le loro

pretese nei termini di legge non risultano iscritti nell’elenco oneri e non

hanno ricevuto una giustificazione, ragione per cui – a sua detta – l’elenco

oneri, così come redatto, non è “credibile”;

che

a prescindere dalla sua fondatezza, pure tale censura risulta irricevibile,

siccome con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF il ricorrente può far valere

solo un interesse personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione)

e non l’interesse di terzi (sentenza della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015,

consid. 3 e riferimento citato);

che visto l’esito del gravame, la domanda di sospendere o revocare l’asta

pubblica non può trovare accoglimento;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione all’Ufficio di

esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.