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Decisione

15.2019.60

Comminatoria di fallimento. Rimprovero dell’escusso al giudice del rigetto di non avere dato una risposta alle sue osservazioni. Inadempimento di condizioni pattuite tra le parti

5 novembre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 31 luglio 2019, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni del 5 agosto 2019, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso

irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, con il ricorso la RI 1 si è limitata a trasmettere a questa

Camera le proprie osservazioni inoltrate il 22 maggio 2019 alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Ovest nella procedura di rigetto dell’opposizione, dolendosi

di non avere ricevuto alcuna risposta, e afferma la sua intenzione di onorare

il debito posto in esecuzione in due o tre rate, “a condizione che anche la controparte onori le condizioni

pattuite a suo tempo e che ha modificato unilateralmente senza alcuna

Considerandi

comunicazione, unitamente alla cancellazione del PE”.

3.

Orbene,

alla domanda di proseguire l’esecuzione presentata dalla PI 1 il 27 giugno 2019

è acclusa la decisione emanata dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest

il 24 maggio 2019, con cui egli ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla RI 1. Tale decisione le è stata recapitata il 27 maggio 2019

(estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________). Se non ne

condivideva l’esito, la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere contro la decisione

del Giudice di pace entro 10 giorni (combinati art. 309 lett. b n. 3, 321 cpv.

2.

e 251 lett. a CPC). Ora, essa è passata in giudicato e non può più essere

rimessa in discussione in questa sede. D’al­tronde, non spetta a questa Camera

verificare l’adempimento di pretese condizioni pattuite tra le parti,

trattandosi di una questione di merito riguardante il credito posto in

esecuzione (e non la procedura esecutiva), che esula dalla sua cognizione

(sopra consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto

respinto.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.