15.2019.60
Comminatoria di fallimento. Rimprovero dell’escusso al giudice del rigetto di non avere dato una risposta alle sue osservazioni. Inadempimento di condizioni pattuite tra le parti
5 novembre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.60
Lugano
5 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 31 luglio 2019 dalla
RI 1
(rappresentata da RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 giugno 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 30 gennaio 2019 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
di fr. 3'446.40 oltre agli accessori, il 28 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha
notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 31 luglio 2019, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Con
osservazioni del 5 agosto 2019, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, con il ricorso la RI 1 si è limitata a trasmettere a questa
Camera le proprie osservazioni inoltrate il 22 maggio 2019 alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano Ovest nella procedura di rigetto dell’opposizione, dolendosi
di non avere ricevuto alcuna risposta, e afferma la sua intenzione di onorare
il debito posto in esecuzione in due o tre rate, “a condizione che anche la controparte onori le condizioni
pattuite a suo tempo e che ha modificato unilateralmente senza alcuna
Considerandi
comunicazione, unitamente alla cancellazione del PE”.
3.
Orbene,
alla domanda di proseguire l’esecuzione presentata dalla PI 1 il 27 giugno 2019
è acclusa la decisione emanata dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest
il 24 maggio 2019, con cui egli ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla RI 1. Tale decisione le è stata recapitata il 27 maggio 2019
(estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________). Se non ne
condivideva l’esito, la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere contro la decisione
del Giudice di pace entro 10 giorni (combinati art. 309 lett. b n. 3, 321 cpv.
2.
e 251 lett. a CPC). Ora, essa è passata in giudicato e non può più essere
rimessa in discussione in questa sede. D’altronde, non spetta a questa Camera
verificare l’adempimento di pretese condizioni pattuite tra le parti,
trattandosi di una questione di merito riguardante il credito posto in
esecuzione (e non la procedura esecutiva), che esula dalla sua cognizione
(sopra consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto
respinto.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.