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Decisione

15.2019.61

Ricorso contro il pignoramento di azioni di una società anonima. Estensione e ordine del pignoramento

11 novembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alle domande, il 9 luglio 2019 l’UE ha pignorato “i certificati azionari dell’PI 1, __________

dal n. 1 al n. 600 di nominali CHF 1'000.00 l’uno di proprietà del sig. RI 1 e

attualmente depositati [p]resso la Pretur[a] di Luga-

no, Sezione

6, in Via Bossi 3 a Lugano”, stimando il loro valore

in fr. 6'000'000.–. Il 9 agosto 2019 l’Ufficio ha quindi emesso il

relativo verbale e lo ha trasmesso alle parti.

C. Con

ricorso del 20 agosto 2019 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo alla Camera, in via principale, di annullare il verbale e ordinare

all’organo esecutivo di pignorare la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________

RFD __________ di sua proprietà in luogo dei certificati azionari e, in via

subordinata, di far ordine all’UE di limitare il pignoramento a 500 azioni,

liberando le restanti 100 a favore della legittima titolare PI 2. Egli ha postulato

inoltre il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso.

D. Il

27 agosto 2019 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la

domanda di effetto sospensivo, sospendendo la realizzazione dei beni pignorati

fino alla decisione sul ricorso.

E. Mediante

osservazioni del 6 settembre 2019 CV 1 ha concluso per la reiezione del ricorso

e la revoca dell’effetto sospensivo. Nelle sue del 12 settembre 2019 l’UE si

rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente, fatta

riserva per le questioni inerenti al numero dei certificati azionari e al loro conseguente

valore economico.

F. Con

replica spontanea del 23 settembre 2019 il ricorrente contesta le osservazioni

della resistente e dell’organo esecutivo, ribadendo le proprie argomentazioni

ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 agosto 2019, il ricorso inviato il 20 agosto 2019 è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente premette anzitutto che solo 500 delle 600 azioni esistenti sono di

sua proprietà, le restanti 100 essendo di pertinenza di PI 2, ovvero dell’altra

azionista dell’PI 1. Per tale motivo, chiede che il verbale di pignoramento

venga corretto, liberando i certificati azionari spettanti a PI 2.

2.1 Da

parte sua, la resistente riconosce che il verbale di pignoramen-

to riporta erroneamente la dicitura “certificati azionari da 1 a 600”, ma rileva al riguardo che l’insorgente ne ha consegnati soltanto 500 alla

Pretura del Distretto di Lugano, ovvero tutti meno quelli dal n. 151 al 250. L’UE

ammette a sua volta che il numero corretto di azioni pignorabili è 500 anziché 600,

aggiungendo pure che il verbale riporta erroneamente quale valore di stima l’importo

di fr. 6'000'000.– invece di fr. 500'000.–, corrispondente a 500

azioni del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna.

2.2 Dagli

atti emerge effettivamente che i certificati azionari relativi alle azioni da

151 a 250 non sono stati consegnati alla Pretura (doc. O), sicché il pignoramento

dell’UE non poteva vertere che su quelli realmente depositati in quella sede,

che fanno riferimento a 500 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.–

ciascuna. La quantità (600) e la stima (fr. 6'000'000.–) indicati nel

verbale di pignoramento sono di conseguenza palesemente degli errori di

trascrizione e di calcolo, che vanno dunque rettificati d’ufficio, ancorché limitatamente

a quanto necessario a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi gli

interessi e le spese esecutive, di cui si dirà più avanti (sotto, consid. 5.2).

3. L’insorgente

si duole pure della violazione dell’art. 95 LEF, facendo valere che il valore delle

azioni deriva dal fatto che l’PI 1 è proprietaria del fondo n. __________ RFD

di __________, ragione per cui – a suo dire – quanto pignorato va considerato

alla stessa stregua degli altri suoi beni immobiliari e non doveva essere

pignorato in primis. Nell’ipotesi in cui i certificati azionari dovessero invece essere

considerati come beni mobili, RI 1 è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto

far uso della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4bis LEF, procedendo al

pignoramento della sua quota di comproprietà di ½ della particella n. __________

RFD di __________ o di un altro dei suoi immobili al posto dei certificati

azionari. In proposito, sostiene che la realizzazione di questi ultimi, e

quindi di fatto del fondo n. __________ RFD di __________, gli creerebbe un

grave danno, vale a dire la perdita di un bene immobiliare che frutta un

reddito, l’obbligo di restituire alla banca il debito ipotecario che grava il

fondo in questione con conseguente sua insolvibilità e, infine, problemi nei

rapporti con l’altra azionista. A mente del ricorrente, la vendita all’asta

della quota di comproprietà sarebbe per contro più che sufficiente a coprire i

crediti posti in esecuzione, evitando nel contempo i pregiudizi da lui evocati.

Dal

canto suo, CV 1 si oppone al pignoramento della quota di comproprietà in luogo

dei certificati azionari. Secondo lei, il fatto che il capitale azionario dell’PI

1 sia composto in buona parte di immobili, o meglio del fondo n. __________

RFD di __________, nulla muta alla qualità di beni mobili dei titoli azionari, che

– a sua detta – sono di più agevole realizzazione rispetto a una quota di comproprietà

di un fondo.

3.1 L’art.

95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,

compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art.

93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno

necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili

possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire

il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti

da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli

rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell’interesse

del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli

altri (DTF 117 III 63 consid. 2).

L’ufficiale

può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se

il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis

LEF). Deve però esercitare il proprio potere d’apprezzamento con cautela (Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 61 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio

di esecuzione deve in ogni caso permettere di conciliare, per quanto sia

possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5

LEF). Verranno quindi pignorati per primi i beni di cui l’escusso può fare a

meno più facilmente e la cui realizzazione garantirà il più veloce

soddisfacimento dell’e­­scutente (de

Gottrau in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 95 LEF).

Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano,

prevalgono questi ultimi (sentenze del Tribunale federale 5A_887/2014 del 14

luglio 2015, consid. 2.1, e della CEF 15.2014.86 del 30 ottobre 2014, consid. 4;

de Gottrau, op. cit., n. 38 ad

art. 95), perlomeno se i

primi non sono chiaramente preponderanti (cfr. Foëx, op. cit., n. 68 ad art. 95).

3.2 Va rilevato in primo luogo che il

pignoramento impugnato non ha per oggetto un fondo, bensì dei certificati

azionari, vale a dire dei beni mobili, e ciò a prescindere dal fatto che siano

stati emessi da una società anonima che è proprietaria di un immobile. Tale

circostanza non muta invero la natura giuridica dei beni pignorati dall’Ufficio,

il quale ha dunque seguito correttamente l’ordine di pignoramento previsto dalla

legge, i beni mobili dovendo essere pignorati prima di quelli immobili (art. 95

cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Resta quindi da esaminare unicamente se le

circostanze del caso specifico giustificavano di scostarsi dall’ordine legale, giusta

l’art. 95 cpv. 4bis LEF.

a) In

una sentenza non pubblicata del 14 marzo 1987 il Tribunale federale aveva confermato

il pignoramento di una casa di vacanza in luogo delle azioni emesse da una

società anonima, siccome ciò andava nell’interesse della debitrice, la società

in questione essendo proprietaria della sua abitazione primaria (v. DTF 115 III

51 consid. 3/a). Come ammesso dal ricorrente stesso, le circostanze del caso in

rassegna sono però ben diverse, l’PI 1 essendo proprietaria di un immobile

commerciale, non invece dell’abitazione principale del debitore. Non v’è dunque

il rischio che RI 1 si veda costretto ad abbandonare la propria casa. D’altronde,

egli non ha reso verosimili i danni da lui evocati in caso di realizzazione dei

certificati azionari. Quale sia il reddito del fondo n. __________ RFD di __________

e quale ne sia la sua quota parte non è dato di sapere. Ad ogni modo nel

verbale delle operazioni di pignoramento del 1° febbraio 2019, egli non ha

dichiarato di percepire entrate dall’PI 1 e un bilancio da lui trasmesso all’UE

indica delle perdite per gli anni 2013 e 2014. Inoltre, la vendita delle azioni

non avrebbe in sé altre conseguenze che una sua sostituzione dall’aggiudicatario

come nuovo azionista della società, le ipoteche sul noto fon­do continuando a

vincolare la società (e non lui personalmente). Le sue semplici allegazioni non

giustificano di conseguenza una deroga all’ordine stabilito dall’art. 95 cpv.

1-3 LEF.

b) È

del resto noto per esperienza che le quote di comproprietà non sono beni di

agevole realizzazione, come risulta già dalla lettura degli art. 73 a 73i

del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi (RFF, RS 281.42). Per l’e­­scutente si prospetterebbero tempi

decisamente più lunghi in caso di realizzazione della quota di comproprietà n. __________ RFD di __________ che per la vendita di (parte) delle

azioni. Non possono essere presi in considerazione al posto dei certificati

azionari nemmeno gli altri immobili del debitore indicati nella lista allegata

al ricorso (doc. F), siccome quelli di valore sufficiente per coprire i crediti

posti in esecuzione si trovano all’estero e pertanto non sono pignorabili,

mentre quelli situati in Svizzera non raggiungono un valore di copertura

sufficiente. Ciò nonostante, nulla impedisce al ricorrente, onde evitare la

realizzazione delle azioni, di procedere alla realizzazione privata dei suoi

fondi situati all’estero per poi estinguere il credito posto in esecuzione.

c) Alla luce di quanto precede, le circostanze del caso non giustificano

di scostarsi dall’ordine di pignoramento previsto dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF,

ragione per cui l’operato dell’UE si rivela corretto laddove ha pignorato i

certificati azionari al posto degli immobili di RI 1. Su questo punto, il

ricorso è dunque infondato.

4. Nella

replica spontanea il ricorrente reputa pure che, a fronte di pretese poste in

esecuzione per circa fr. 150'000.–, sia sproporzionato procedere alla

vendita delle 500 azioni pignorate, il cui valore, secondo lui, corrisponde a

quello del fondo n. __________ RFD di __________, dedotti i debiti ipotecari, ossia

a fr. 1'510'000.–. La resistente rileva al riguardo che il pignoramento

delle azioni potrebbe essere limitato al valore di copertura dei suoi crediti.

4.1 Giusta

l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare

dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Gli

interessi vanno in particolare computati sino al normale decorso dell’esecuzione

(Foëx, in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale

a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4

LEF; cfr. Ochsner, Exécution

du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione

dovrà stimare la durata presumibile della procedura (Zopfi, in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 97 LEF).

4.2 Nel

caso di specie, a fronte di crediti per totali fr. 152'430.25 oltre ad

accessori, l’UE ha proceduto al pignoramento di certificati azionari riferiti a

500 azioni al portatore, stimando per errore il loro valore in fr. 6'000'000.–

mentre intendeva in realtà fr. 500'000.–, pari al valore nominale delle

azioni pignorate (sopra, consid. 2). Già solo da tale circostanza si evince che

l’Ufficio ha manifestamente pignorato più di quanto necessario a coprire i

crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese, ciò che non è conforme

alla legge. Non può per contro essere seguito il ricorrente laddove sostiene,

solo con la replica spontanea, che le azioni avrebbero un valore complessivo di

fr. 1'510'000.–, da una parte perché non è consentito allegare nuovi fatti

o produrre nuovi mezzi di prova con una replica spontanea (sentenza della CEF

15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 2.3/a) – e nel ricorso egli aveva

allegato che il valore delle azioni molto verosimilmente non sarebbe

sufficiente a coprire il debito ipotecario, di fr. 5'820'000.– (pag. 5 ad

3) – e dall’altra perché la perizia immobiliare acclusa alla replica è stata

allestita dallo stesso ricorrente e, comunque sia, non permette in sé di

stabilire il valore delle azioni, siccome non figura agli atti il bilancio revisionato

della società, che solo permetterebbe di valutare il valore dell’insieme degli

attivi e dei passivi della medesima, e quindi il suo valore di realizzazione complessivo.

4.3 Ciò

posto, non vi è motivo di scostarsi dal valore nominale delle azioni adottato

dall’UE per stimarne il valore di realizzazione, criterio che non è stato

(validamente) contestato dalle parti. Ora, ritenuto che i certificati azionari

fanno riferimento ciascuno a 50 azioni e tenuto conto degli interessi e delle

spese presumibili sino al momento della realizzazione, appare adeguato, a

questo stadio della procedura, limitare il pignoramento a quattro certificati

azionari, che corrispondono a 200 azioni, il cui valore nominale complessivo è

di fr. 200'000.–. In tal senso, il gravame si rivela dunque parzialmente

fondato.

4.4 Per

le ragioni che precedono va dunque fatto ordine all’UE di pignorare i

certificati azionari relativi a 200 azioni depositati presso la Pretura di

Lugano. Gli altri certificati riguardanti le restanti 300 azioni andranno

quindi liberati a favore del debitore, sebbene dovranno rimanere depositati

presso la Pretura, come ordinato con decreto supercautelare del 23 ottobre 2018

(doc. M).

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

d’esecuzione di Lugano di limitare il pignoramento nelle esecuzioni n. __________

e __________ ai certificati azionari appartenenti a RI 1, depositati presso la

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, relativi a 200 azioni dell’PI 1 di

nominali fr. 1'000.– ciascuna.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– , , .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.