15.2019.61
Ricorso contro il pignoramento di azioni di una società anonima. Estensione e ordine del pignoramento
11 novembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.61
Lugano
11 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 20 agosto 2019 da
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente da
CV 1,
(patrocinata dall’ PR 1, )
ritenuto
in fatto: A. Il 6 dicembre 2018 CV 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano il
proseguimento dell’esecuzione n. __________ e il 19 giugno 2019 dell’esecuzione
n. __________, entrambe promosse nei confronti di RI 1 per
l’incasso di rispettivamente fr. 138'550.25 oltre agli interessi del 5% dal 18 giugno 2018 e fr. 13'880.– oltre agli
interessi del 5% dal 12 ottobre 2018.
Fatti
B. Dando
seguito alle domande, il 9 luglio 2019 l’UE ha pignorato “i certificati azionari dell’PI 1, __________
dal n. 1 al n. 600 di nominali CHF 1'000.00 l’uno di proprietà del sig. RI 1 e
attualmente depositati [p]resso la Pretur[a] di Luga-
no, Sezione
6, in Via Bossi 3 a Lugano”, stimando il loro valore
in fr. 6'000'000.–. Il 9 agosto 2019 l’Ufficio ha quindi emesso il
relativo verbale e lo ha trasmesso alle parti.
C. Con
ricorso del 20 agosto 2019 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo alla Camera, in via principale, di annullare il verbale e ordinare
all’organo esecutivo di pignorare la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________
RFD __________ di sua proprietà in luogo dei certificati azionari e, in via
subordinata, di far ordine all’UE di limitare il pignoramento a 500 azioni,
liberando le restanti 100 a favore della legittima titolare PI 2. Egli ha postulato
inoltre il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso.
D. Il
27 agosto 2019 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la
domanda di effetto sospensivo, sospendendo la realizzazione dei beni pignorati
fino alla decisione sul ricorso.
E. Mediante
osservazioni del 6 settembre 2019 CV 1 ha concluso per la reiezione del ricorso
e la revoca dell’effetto sospensivo. Nelle sue del 12 settembre 2019 l’UE si
rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente, fatta
riserva per le questioni inerenti al numero dei certificati azionari e al loro conseguente
valore economico.
F. Con
replica spontanea del 23 settembre 2019 il ricorrente contesta le osservazioni
della resistente e dell’organo esecutivo, ribadendo le proprie argomentazioni
ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 agosto 2019, il ricorso inviato il 20 agosto 2019 è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente premette anzitutto che solo 500 delle 600 azioni esistenti sono di
sua proprietà, le restanti 100 essendo di pertinenza di PI 2, ovvero dell’altra
azionista dell’PI 1. Per tale motivo, chiede che il verbale di pignoramento
venga corretto, liberando i certificati azionari spettanti a PI 2.
2.1 Da
parte sua, la resistente riconosce che il verbale di pignoramen-
to riporta erroneamente la dicitura “certificati azionari da 1 a 600”, ma rileva al riguardo che l’insorgente ne ha consegnati soltanto 500 alla
Pretura del Distretto di Lugano, ovvero tutti meno quelli dal n. 151 al 250. L’UE
ammette a sua volta che il numero corretto di azioni pignorabili è 500 anziché 600,
aggiungendo pure che il verbale riporta erroneamente quale valore di stima l’importo
di fr. 6'000'000.– invece di fr. 500'000.–, corrispondente a 500
azioni del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna.
2.2 Dagli
atti emerge effettivamente che i certificati azionari relativi alle azioni da
151 a 250 non sono stati consegnati alla Pretura (doc. O), sicché il pignoramento
dell’UE non poteva vertere che su quelli realmente depositati in quella sede,
che fanno riferimento a 500 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.–
ciascuna. La quantità (600) e la stima (fr. 6'000'000.–) indicati nel
verbale di pignoramento sono di conseguenza palesemente degli errori di
trascrizione e di calcolo, che vanno dunque rettificati d’ufficio, ancorché limitatamente
a quanto necessario a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi gli
interessi e le spese esecutive, di cui si dirà più avanti (sotto, consid. 5.2).
3. L’insorgente
si duole pure della violazione dell’art. 95 LEF, facendo valere che il valore delle
azioni deriva dal fatto che l’PI 1 è proprietaria del fondo n. __________ RFD
di __________, ragione per cui – a suo dire – quanto pignorato va considerato
alla stessa stregua degli altri suoi beni immobiliari e non doveva essere
pignorato in primis. Nell’ipotesi in cui i certificati azionari dovessero invece essere
considerati come beni mobili, RI 1 è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto
far uso della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4bis LEF, procedendo al
pignoramento della sua quota di comproprietà di ½ della particella n. __________
RFD di __________ o di un altro dei suoi immobili al posto dei certificati
azionari. In proposito, sostiene che la realizzazione di questi ultimi, e
quindi di fatto del fondo n. __________ RFD di __________, gli creerebbe un
grave danno, vale a dire la perdita di un bene immobiliare che frutta un
reddito, l’obbligo di restituire alla banca il debito ipotecario che grava il
fondo in questione con conseguente sua insolvibilità e, infine, problemi nei
rapporti con l’altra azionista. A mente del ricorrente, la vendita all’asta
della quota di comproprietà sarebbe per contro più che sufficiente a coprire i
crediti posti in esecuzione, evitando nel contempo i pregiudizi da lui evocati.
Dal
canto suo, CV 1 si oppone al pignoramento della quota di comproprietà in luogo
dei certificati azionari. Secondo lei, il fatto che il capitale azionario dell’PI
1 sia composto in buona parte di immobili, o meglio del fondo n. __________
RFD di __________, nulla muta alla qualità di beni mobili dei titoli azionari, che
– a sua detta – sono di più agevole realizzazione rispetto a una quota di comproprietà
di un fondo.
3.1 L’art.
95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art.
93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno
necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili
possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire
il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti
da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli
rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell’interesse
del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli
altri (DTF 117 III 63 consid. 2).
L’ufficiale
può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se
il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis
LEF). Deve però esercitare il proprio potere d’apprezzamento con cautela (Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 61 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio
di esecuzione deve in ogni caso permettere di conciliare, per quanto sia
possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5
LEF). Verranno quindi pignorati per primi i beni di cui l’escusso può fare a
meno più facilmente e la cui realizzazione garantirà il più veloce
soddisfacimento dell’escutente (de
Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 95 LEF).
Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano,
prevalgono questi ultimi (sentenze del Tribunale federale 5A_887/2014 del 14
luglio 2015, consid. 2.1, e della CEF 15.2014.86 del 30 ottobre 2014, consid. 4;
de Gottrau, op. cit., n. 38 ad
art. 95), perlomeno se i
primi non sono chiaramente preponderanti (cfr. Foëx, op. cit., n. 68 ad art. 95).
3.2 Va rilevato in primo luogo che il
pignoramento impugnato non ha per oggetto un fondo, bensì dei certificati
azionari, vale a dire dei beni mobili, e ciò a prescindere dal fatto che siano
stati emessi da una società anonima che è proprietaria di un immobile. Tale
circostanza non muta invero la natura giuridica dei beni pignorati dall’Ufficio,
il quale ha dunque seguito correttamente l’ordine di pignoramento previsto dalla
legge, i beni mobili dovendo essere pignorati prima di quelli immobili (art. 95
cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Resta quindi da esaminare unicamente se le
circostanze del caso specifico giustificavano di scostarsi dall’ordine legale, giusta
l’art. 95 cpv. 4bis LEF.
a) In
una sentenza non pubblicata del 14 marzo 1987 il Tribunale federale aveva confermato
il pignoramento di una casa di vacanza in luogo delle azioni emesse da una
società anonima, siccome ciò andava nell’interesse della debitrice, la società
in questione essendo proprietaria della sua abitazione primaria (v. DTF 115 III
51 consid. 3/a). Come ammesso dal ricorrente stesso, le circostanze del caso in
rassegna sono però ben diverse, l’PI 1 essendo proprietaria di un immobile
commerciale, non invece dell’abitazione principale del debitore. Non v’è dunque
il rischio che RI 1 si veda costretto ad abbandonare la propria casa. D’altronde,
egli non ha reso verosimili i danni da lui evocati in caso di realizzazione dei
certificati azionari. Quale sia il reddito del fondo n. __________ RFD di __________
e quale ne sia la sua quota parte non è dato di sapere. Ad ogni modo nel
verbale delle operazioni di pignoramento del 1° febbraio 2019, egli non ha
dichiarato di percepire entrate dall’PI 1 e un bilancio da lui trasmesso all’UE
indica delle perdite per gli anni 2013 e 2014. Inoltre, la vendita delle azioni
non avrebbe in sé altre conseguenze che una sua sostituzione dall’aggiudicatario
come nuovo azionista della società, le ipoteche sul noto fondo continuando a
vincolare la società (e non lui personalmente). Le sue semplici allegazioni non
giustificano di conseguenza una deroga all’ordine stabilito dall’art. 95 cpv.
1-3 LEF.
b) È
del resto noto per esperienza che le quote di comproprietà non sono beni di
agevole realizzazione, come risulta già dalla lettura degli art. 73 a 73i
del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi (RFF, RS 281.42). Per l’escutente si prospetterebbero tempi
decisamente più lunghi in caso di realizzazione della quota di comproprietà n. __________ RFD di __________ che per la vendita di (parte) delle
azioni. Non possono essere presi in considerazione al posto dei certificati
azionari nemmeno gli altri immobili del debitore indicati nella lista allegata
al ricorso (doc. F), siccome quelli di valore sufficiente per coprire i crediti
posti in esecuzione si trovano all’estero e pertanto non sono pignorabili,
mentre quelli situati in Svizzera non raggiungono un valore di copertura
sufficiente. Ciò nonostante, nulla impedisce al ricorrente, onde evitare la
realizzazione delle azioni, di procedere alla realizzazione privata dei suoi
fondi situati all’estero per poi estinguere il credito posto in esecuzione.
c) Alla luce di quanto precede, le circostanze del caso non giustificano
di scostarsi dall’ordine di pignoramento previsto dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF,
ragione per cui l’operato dell’UE si rivela corretto laddove ha pignorato i
certificati azionari al posto degli immobili di RI 1. Su questo punto, il
ricorso è dunque infondato.
4. Nella
replica spontanea il ricorrente reputa pure che, a fronte di pretese poste in
esecuzione per circa fr. 150'000.–, sia sproporzionato procedere alla
vendita delle 500 azioni pignorate, il cui valore, secondo lui, corrisponde a
quello del fondo n. __________ RFD di __________, dedotti i debiti ipotecari, ossia
a fr. 1'510'000.–. La resistente rileva al riguardo che il pignoramento
delle azioni potrebbe essere limitato al valore di copertura dei suoi crediti.
4.1 Giusta
l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare
dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Gli
interessi vanno in particolare computati sino al normale decorso dell’esecuzione
(Foëx, in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale
a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4
LEF; cfr. Ochsner, Exécution
du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione
dovrà stimare la durata presumibile della procedura (Zopfi, in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 97 LEF).
4.2 Nel
caso di specie, a fronte di crediti per totali fr. 152'430.25 oltre ad
accessori, l’UE ha proceduto al pignoramento di certificati azionari riferiti a
500 azioni al portatore, stimando per errore il loro valore in fr. 6'000'000.–
mentre intendeva in realtà fr. 500'000.–, pari al valore nominale delle
azioni pignorate (sopra, consid. 2). Già solo da tale circostanza si evince che
l’Ufficio ha manifestamente pignorato più di quanto necessario a coprire i
crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese, ciò che non è conforme
alla legge. Non può per contro essere seguito il ricorrente laddove sostiene,
solo con la replica spontanea, che le azioni avrebbero un valore complessivo di
fr. 1'510'000.–, da una parte perché non è consentito allegare nuovi fatti
o produrre nuovi mezzi di prova con una replica spontanea (sentenza della CEF
15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 2.3/a) – e nel ricorso egli aveva
allegato che il valore delle azioni molto verosimilmente non sarebbe
sufficiente a coprire il debito ipotecario, di fr. 5'820'000.– (pag. 5 ad
3) – e dall’altra perché la perizia immobiliare acclusa alla replica è stata
allestita dallo stesso ricorrente e, comunque sia, non permette in sé di
stabilire il valore delle azioni, siccome non figura agli atti il bilancio revisionato
della società, che solo permetterebbe di valutare il valore dell’insieme degli
attivi e dei passivi della medesima, e quindi il suo valore di realizzazione complessivo.
4.3 Ciò
posto, non vi è motivo di scostarsi dal valore nominale delle azioni adottato
dall’UE per stimarne il valore di realizzazione, criterio che non è stato
(validamente) contestato dalle parti. Ora, ritenuto che i certificati azionari
fanno riferimento ciascuno a 50 azioni e tenuto conto degli interessi e delle
spese presumibili sino al momento della realizzazione, appare adeguato, a
questo stadio della procedura, limitare il pignoramento a quattro certificati
azionari, che corrispondono a 200 azioni, il cui valore nominale complessivo è
di fr. 200'000.–. In tal senso, il gravame si rivela dunque parzialmente
fondato.
4.4 Per
le ragioni che precedono va dunque fatto ordine all’UE di pignorare i
certificati azionari relativi a 200 azioni depositati presso la Pretura di
Lugano. Gli altri certificati riguardanti le restanti 300 azioni andranno
quindi liberati a favore del debitore, sebbene dovranno rimanere depositati
presso la Pretura, come ordinato con decreto supercautelare del 23 ottobre 2018
(doc. M).
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di Lugano di limitare il pignoramento nelle esecuzioni n. __________
e __________ ai certificati azionari appartenenti a RI 1, depositati presso la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, relativi a 200 azioni dell’PI 1 di
nominali fr. 1'000.– ciascuna.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– , , .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.