15.2019.63
Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Luogo di notifica. Nozione di dimora dell’escusso. Doveri d’accertamento dell’ufficio d’esecuzione, degli agenti notificatori e dell’escutente
28 novembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.63
Lugano
28 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 30 agosto
2019 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda del 13 febbraio 2019 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE)
di Lugano di emettere un precetto esecutivo per l’incasso di fr. 8'423.–
oltre agli interessi dell’8% dal 3 dicembre 2018, indicando nella rubrica
“Debitore” quanto segue:
“RI 1 E__________
Via L__________
__________”
B. Il
21 febbraio 2019 l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda, menzionando come
motivo “Debitore sconosciuto” e invitando nel contempo l’escutente a fornire la data di nascita dell’escussa.
C. La
PI 1 ha quindi presentato un’altra domanda di esecuzione il 14 marzo 2019 per l’incasso
dello stesso credito, inserendo questa volta nella rubrica “Debitore” i
seguenti dati:
“RI 1
Via T__________
__________”
D. Dando
seguito alla nuova domanda, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ e l’ha inviato all’indirizzo ivi indicato mediante
raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome la posta non ha potuto
reperire l’escussa.
E. Il
27 marzo 2019 l’Ufficio ha incaricato la polizia __________ di provvedere alla
notifica. Il 16 aprile 2019 essa ha restituito l’atto esecutivo all’UE
unitamente a una lista denominata “precetti esecutivi non notificati”, che ne menziona il numero e il nome della
debitrice. L’indomani l’organo esecutivo ha inviato all’indirizzo
di __________ uno scritto con cui invitava RI 1 a presentarsi entro il 29
aprile 2019 per ritirare il precetto esecutivo. Scaduto infruttuoso tale
termine, l’organo esecutivo ha pubblicato l’atto in
questione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________.
F. Recatasi
presso l’UE il 21 agosto 2019 per ottenere un estratto personale dal registro
delle esecuzioni, RI 1 è venuta a sapere dell’esistenza della nota esecuzione. Con
ricorso del 30 agosto 2019 vi si è quindi aggravata, chiedendo a questa Camera,
in via principale, di accertare la nullità del precetto esecutivo e di ogni
eventuale atto successivo e, in subordine, di annullare tali atti, previa concessione
dell’effetto sospensivo. Sempre il 30 agosto 2019 ha pure trasmesso all’Ufficio
uno scritto con cui ha interposto opposizione totale al precetto esecutivo.
G. Con
decreto del 26 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo al gravame.
H. Mediante
osservazioni del 30 settembre 2019 la resistente si oppone al ricorso. Nelle
sue del 3 ottobre 2019 l’UE postula invece che il ricorso sia parzialmente
accolto, riconoscendo che il precetto esecutivo è stato notificato il 21 agosto
2019 e che l’opposizione è stata interposta il 30 agosto 2019.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni da quando la ricorrente è venuta a conoscenza
dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. La
ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto esecutivo mediante
pubblicazione. Al riguardo, rileva di aver cambiato il proprio domicilio nel
giugno del 2018, ovvero molto tempo prima dei tentativi di notifica eseguiti
dall’UE al precedente indirizzo. Fa valere in particolare di aver comunicato già
il 30 giugno 2018 al Comune di __________ il proprio trasferimento presso la
nuova abitazione di __________, in Via L__________, come pure il 24 luglio 2018
all’Ufficio della migrazione, al quale era inoltre stato notificato il luogo di
lavoro. Osserva altresì che il cambiamento di domicilio era noto anche all’Ufficio
circondariale di tassazione, che le aveva inoltrato la dichiarazione d’imposta
per l’anno 2018 al nuovo indirizzo, all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, che
lì le aveva trasmesso uno scritto il 21 marzo 2019, e infine alla stessa
escutente, la quale, oltre ad aver eseguito lavori in subappalto nella nuova dimora
di __________, le aveva inviato il 18 gennaio 2019 al nuovo recapito il
richiamo relativo alla fattura posta in esecuzione.
Di
fronte a tali circostanze, la ricorrente reputa che la creditrice e l’Ufficio
non abbiano fatto tutte le ricerche adeguate alla situazione per reperire un
indirizzo ove poteva essere eseguita la notificazione, omettendo segnatamente
di procedere a un tentativo presso il luogo in cui esercita la sua professione
(__________), noto per esempio all’Ufficio della migrazione. Essa è pertanto
del parere che non erano dati i presupposti per procedere alla notificazione in
via edittale, siccome – a suo dire – il domicilio non era sconosciuto nel senso
dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF né lei si è intenzionalmente sottratta alla
notificazione giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF.
2.1 Da
parte sua, l’Ufficio rimarca che, al fine di individuare il luogo di residenza
della debitrice, si è affidato alla banca dati sui movimenti della popolazione
(“MovPop”), secondo la quale, al momento dell’emissione del precetto esecutivo
e ancora in occasione della redazione delle osservazioni, era quello di Via T__________
a __________. Evidenzia in proposito che dall’e-mail dell’Ufficio controllo
abitanti del Comune di __________ prodotta dalla ricorrente (doc. C) si evince
che quest’ultima ha effettivamente notificato la sua partenza, ma che per
motivi legati all’inabitabilità dello stabile di __________, il Comune del
nuovo domicilio (__________) non ha potuto registrare l’entrata, sicché – a sua
detta – il domicilio è rimasto a __________. Per tali motivi, l’organo
esecutivo ritiene che nel caso concreto la notificazione del precetto in via
edittale era pienamente giustificata. Ammette tuttavia di aver omesso di
pubblicare l’atto anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), come
invece prevede l’art. 35 LEF, cosicché riconosce che la notifica non è avvenuta
in maniera regolare e chiede che il ricorso sia parzialmente accolto, nel senso
di considerare che l’atto è stato notificato il 21 agosto 2019, allorquando RI
1 è venuta a conoscenza della sua esistenza, e che l’opposizione è stata
interposta tempestivamente il 30 agosto 2019.
2.2 Quanto
alla PI 1, ammette di avere saputo del nuovo indirizzo nell’ottobre del 2018,
ma ritiene di aver agito correttamente, indicando il precedente indirizzo di __________
nella seconda domanda d’esecuzione solo dopo che l’UE aveva dichiarato
irricevibile la prima domanda in cui era menzionato il nuovo recapito.
3. L’art.
66 cpv. 4 LEF permette di procedere in determinati casi alla notificazione
degli atti esecutivi mediante pubblicazione da annotare nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato (art. 35
LEF). La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è
determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione
(cpv. 1). In ogni caso, la notificazione edittale è la soluzione
estrema; non può farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio delle
esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di
fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al
debitore (sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015,
consid. 2.1 e riferimenti citati).
3.1 Nel
caso in rassegna, risulta dagli atti che effettivamente l’UE ha pubblicato il
precetto esecutivo soltanto sul FUC. Orbene, in una recente decisione, questa
Camera ha confermato la sua giurisprudenza secondo cui la sola pubblicazione
sul FUC non è valida, siccome
contraria a quanto prescrive espressamente l’art. 35 LEF,
che si applica anche alla notifica dei precetti esecutivi in via edittale a
norma dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF (sentenza della CEF 15.2019.5 del 17 luglio
2019, consid. 4.3; v. anche sentenze 15.2013.23/24 del 16 aprile 2013, consid.
2). Ne consegue che nel caso concreto la notificazione del precetto esecutivo è
avvenuta in modo irregolare.
3.2 Per
abbondanza, va rilevato che contrariamente a quanto reputa l’UE, il fatto che
il cambiamento di domicilio non fosse stato riconosciuto dal profilo
amministrativo è senza rilievo per la questione della notifica degli atti
esecutivi. Secondo l’art. 64 cpv. 1 LEF la stessa va fatta al debitore “nella
sua abitazione” – che non si confonde con il suo domicilio ai sensi del diritto
amministrativo – o “nel luogo in cui suole esercitare la sua professione”,
ovvero nei luoghi in cui vi è la maggior probabilità di trovarlo, senza che ciò
impedisca di consegnargli l’atto in qualsiasi altro luogo in cui si dovesse incontrare,
ad esempio allo sportello della posta, della polizia, del comune o dell’ufficio d’esecuzione (Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
14 ad art. 64 LEF).
3.3 Ci
si potrebbe d’altronde interrogare se l’UE non avrebbe dovuto chiedere alla
polizia di Ceresio Nord di specificare le modalità e il numero di tentativi di
notifica effettuati. Nell’incarto trasmesso alla Camera non figura infatti
alcun verbale al riguardo e sull’esemplare del precetto esecutivo per il
debitore vi è solo una crocetta nella casella “destinatario irreperibile” della
rubrica “Impossibile procedere alla notificazione”, senz’alcuna indicazione di
chi l’abbia apposta. Mentre sull’esemplare per il creditore prodotto dalla PI 1
con le osservazioni al ricorso (allegato n. 3) sono segnati anche una crocetta
e un cerchietto nella casella “Destinatario traslocato” e nella soprastante
rubrica “Osservazioni” è riportata la menzione “Partita x __________ 14-4-18”, anche in
questo caso senza precisazione sull’autore di tali aggiunte. Come agenti
notificatori ufficiali nel senso dell’art. 64 cpv. 2 LEF, i funzionari di
polizia o comunali dovrebbero documentare succintamente il proprio operato nei
casi in cui non riescono a consegnare l’atto al destinatario, perlomeno con un’indicazione
del motivo della mancata notifica nell’apposita rubrica, la menzione del nome
dell’agente notificatore e la sua firma.
a) Ad
ogni modo, risultante la debitrice “irreperibile”, l’UE avrebbe dovuto chiedere
alla creditrice d’informarlo sul luogo di dimora o di lavoro attuale dell’escussa,
tanto più che nella prima domanda d’esecuzione essa aveva indicato come
indirizzo di notifica quello di __________, luogo peraltro anche menzionato
nella rubrica “titolo di credito”. Non poteva validamente citare RI 1
nuovamente all’indirizzo in cui risultava irreperibile e quindi men che meno
pubblicare il precetto sul FUC, reputando ch’essa avesse persistito a sottrarsi
alla notificazione giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF.
b) Sia
come sia, il nuovo indirizzo della ricorrente era conosciuto alla PI 1, come
risulta dal richiamo 18 gennaio 2019 relativo alla fattura posta in esecuzione
(doc. G accluso al ricorso), dalla prima domanda d’esecuzione e dalle sue
stesse allegazioni in questa sede. Non le viene in soccorso il fatto che l’UE
ha dichiarato irricevibile la prima domanda d’esecuzione, perché il motivo di
tale decisione non era legato all’indicazione dell’indirizzo della debitrice,
bensì alla sua persona, e segnatamente al suo nome, tanto che l’UE ha chiesto
all’escutente di comunicarne la data di nascita (v. sopra ad B e allegato n. 2
accluso alle osservazioni al ricorso). Oltre che formalmente viziata, la
notificazione in via edittale si rivelerebbe pertanto materialmente inefficace
anche per i motivi appena esposti.
4. Ora,
la notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata
con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può
e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza, il
termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione
comincia a decorrere da tale conoscenza. In tal caso, in
assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica
irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso
alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (sentenza
15.2019.5 citata, consid. 4.4/a e riferimento menzionato).
4.1 Nel
caso di specie, RI 1 ha preso conoscenza dell’esecuzione al più tardi nel
momento in cui ha ottenuto dall’UE l’estratto personale dal registro delle
esecuzioni, ovvero il 21 agosto 2019 (sopra, consid. F). In particolare, da
quel momento ha saputo che la PI 1 l’aveva escussa per l’incasso di fr. 8'423.–
oltre agli interessi dell’8% dal 3 dicembre 2018. Ne deriva che l’esecuzione
in questione non si è svolta interamente a sua insaputa, impedendole di tutelare
Fatti
i suoi diritti, e non è dunque inficiata da un vizio talmente grave da
comportarne la nullità.
4.2 Neppure
si giustifica di annullarla e ordinare una nuova notificazione, dal momento che
il 30 agosto 2019 l’escussa, non solo ha presentato il ricorso al vaglio, ma ha
pure interposto opposizione contro il precetto esecutivo entro dieci giorni da
quando ne è venuta a conoscenza. Una nuova notifica si rivela così inutile. In
parziale accoglimento del ricorso,
occorre pertanto ordinare all’Ufficio di
registrare l’opposizione con la data del 30 agosto 2019.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
Considerandi
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è ordinato
all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione
interposta all’esecuzione n. __________ da RI 1 il 30 agosto 2019.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.