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Decisione

15.2019.63

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Luogo di notifica. Nozione di dimora dell’escusso. Doveri d’accertamento dell’ufficio d’esecuzione, degli agenti notificatori e dell’escutente

28 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti, e non è dunque inficiata da un vizio talmente grave da

comportarne la nullità.

4.2 Neppure

si giustifica di annullarla e ordinare una nuova notificazione, dal momento che

il 30 agosto 2019 l’escussa, non solo ha presentato il ricorso al vaglio, ma ha

pure interposto opposizione contro il precetto esecutivo entro dieci giorni da

quando ne è venuta a conoscenza. Una nuova notifica si rivela così inutile. In

parziale accoglimento del ricorso,

occorre pertanto ordinare all’Ufficio di

registrare l’opposizione con la data del 30 agosto 2019.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

Considerandi

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è ordinato

all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposi­­zione

interposta all’esecuzione n. __________ da RI 1 il 30 agosto 2019.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.