15.2019.64
Aggiudicazione di certificati azionari. Validità della notifica dei precetti esecutivi e degli avvisi d’incanto. Lingua della procedura esecutiva
14 gennaio 2020Italiano12 min
esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.64
Lugano
14 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sui ricorsi 17 luglio 2019 e 13 settembre
2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’asta del 29 maggio 2019 e i connessi attestati d’insufficienza
di pegno emessi nell’ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
PI 6, __________
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 17 settembre 2014 la Confederazione
Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino e i Comuni di PI 3,
PI 4, PI 5 e PI 6 hanno presentato sei domande d’esecuzione nei confronti di RI
1 per l’incasso dei loro crediti.
B. Dando
seguito alle predette domande, il 17 settembre 2014 l’CO 1 ha emesso i precetti
esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
indicandovi quale domicilio dell’escusso, come comunicatogli dai creditori, “__________ E__________”. Lo stesso giorno l’UE ha trasmesso all’escusso i precetti
esecutivi mediante invio postale all’indirizzo appena
menzionato. Non essendo la notifica andata a buon fine, il 26 settembre 2014 l’UE ha pubblicato gli atti esecutivi sul Foglio ufficiale cantonale
(FUC) e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
C. Il
23 ottobre 2015 l’UE ha chiesto al Comune di E__________ se l’escusso fosse
ancora domiciliato al summenzionato indirizzo, ricevendone la risposta, il 27 ottobre
2015, che dal 31 maggio 2015 l’escusso risiede a B__________, in __________.
D. Appurato
che l’escusso non aveva interposto opposizione ai precetti esecutivi e dando
seguito alle domande di vendita presentate dei creditori, il 29 ottobre 2015 l’UE
ha trasmesso a RI 1 a mezzo d’invio postale raccomandato con avviso di
ricevimento le comunicazioni delle domande di realizzazione all’indirizzo di __________
appena comunicatogli dal Comune di E__________. Come emerge dall’avviso di
ricevimento retrocesso il 2 novembre 2015 all’UE dalla Posta, questi atti
esecutivi sono stati regolarmente notificati all’escusso.
E. Il
29 marzo 2016 l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato all’UE che l’escusso
dal 12 ottobre 2015 è domiciliato a U__________, in via __________.
F. Il
Considerandi
2.
maggio 2019 l’UE ha emesso gli avvisi d’incanto per il 29 maggio 2019 alle
ore 11.00 del certificato azionario n. 2 della __________ con sede a __________
intestato all’escusso e incorporante 6'666'667 azioni nominative della società
del valore nominale di complessivi fr. 2'000'000.–, trasmettendoli per
invio postale raccomandato all’escusso a U__________ in via __________. La
raccomandata contenente gli avvisi d’incanto è stata retrocessa all’UE il 10
maggio 2019 con l’indicazione “traslocato.
Termine di rispedizione scaduto”. Lo stesso giorno l’UE
ha inviato all’escusso, sempre a mezzo invio postale raccomandato, gli stessi avvisi
all’indirizzo di B__________ in via __________. Il 16 maggio 2019 la
raccomandata gli è ritornata con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato”.
G. Il
20.
maggio 2019 il Comune di T__________, a cui appartiene la località di B__________,
ha confermato all’UE che l’escusso dal 1° giugno 2015 al 14 ottobre 2015 è
stato domiciliato a B__________ (in via __________) e il 15 ottobre 2015 si è
trasferito a U__________.
H. All’asta
del 29 maggio 2019 il certificato azionario è stato aggiudicato allo Stato del Cantone
Ticino per fr. 500.–.
I. L’8
luglio 2019 l’UE ha quindi emesso gli attestati d’insufficienza di pegno nelle
esecuzioni promosse contro RI 1, trasmettendoglieli all’indirizzo di __________
R__________, comunicatogli lo stesso giorno dall’Ufficio esazione e condoni.
L. Con
ricorso del 17 luglio 2019, RI 1 chiede che la procedura d’incasso venga
riavviata al suo domicilio di R__________ dove egli potrà così opporsi alle “assurde pretese”
poste in esecuzione.
M. Con
osservazioni del 9 agosto 2019 gli escutenti si sono opposti al ricorso mentre
nelle sue del 3 settembre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur
ritenendo di aver agito correttamente.
N. Con
nuovo atto di ricorso del 13 settembre 2019 RI 1 chiede la sospensione dell’asta
e l’accesso alla documentazione ad essa relativa.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi del 17 luglio e 13 settembre 2019 sono
diretti contro atti esecutivi emessi nelle stesse esecuzioni riguardanti un
unico bene da realizzare e possono quindi essere congiunti in virtù dei
combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi della sentenza odierna possono essere
impugnati anche singolarmente.
2.
Il
ricorso del 17 luglio 2019 interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla
notifica degli attestati d’insufficienza di pegno emessi l’8 luglio 2019 dall’UE
di Bellinzona, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Il
secondo ricorso del 13 settembre 2019, con il quale l’escusso chiede in
sostanza la sospensione dell’asta e l’accesso alla documentazione ad essa
relativa, risulta invece ampiamente tardivo in quanto egli già al momento della
ricezione degli attestati d’insufficienza di pegno, al più tardi quindi il 17
luglio 2019 quando ha presentato il primo ricorso, ha potuto prendere
conoscenza che l’asta del certificato azionario è avvenuta il 29 maggio 2019.
3.
Il
ricorrente si duole che gli attestati d’insufficienza di pegno dell’8 luglio
2019.
sono i primi atti ufficiali da lui ricevuti dall’UE per posta e chiede
pertanto che la procedura sia ricominciata al suo domicilio attuale di R__________,
dove egli potrà così opporsi alle “assurde pretese” poste in esecuzione. RI 1
contesta infatti le
decisioni di tassazione sulle quali si fondano gli escutenti, emesse a suo dire in sua assenza e pubblicate in italiano su internet. Pretende
che le stesse siano sottoposte a una valutazione da parte di un tribunale
neutrale nella Svizzera tedesca e in lingua tedesca. A sua mente l’UE sarebbe
poi incorso in un errore procedurale usando la lingua italiana in luogo di
quella tedesca. Egli postula che per il futuro tutti i documenti gli siano
trasmessi in lingua tedesca.
4.
I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la
soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4;
sentenza della CEF 15.2019.47 del 22 ottobre 2019 consid. 5 con i rinvii). È in
particolare possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla
notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti
tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata,
ma pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio
deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti
semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del
18.
settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF
15.2016.9
del 26 aprile 2016, consid. 2.1) bensì a un atteggiamento consapevole
e ostruzionistico dell’escusso
(sentenza della CEF 15.2016.112 già citata consid. 2 e i riferimenti).
4.1
Nel
caso in rassegna si evince dalla documentazione agli atti che il tentativo di notificazione
per posta dei precetti esecutivi del 17 settembre 2014, fatto all’indirizzo di E__________ menzionato dai procedenti, non è andato a buon fine e che già il successivo 22 settembre l’UE ha
provveduto a pubblicarli sul FUCT e sul FUSC (del 26 settembre), ritenendo l’escusso “d’ignota
dimora”. L’organo esecutivo non allega né documenta di
aver eseguito particolare ricerche sul luogo di dimora dell’escusso o di aver
fatto capo alla polizia o alla cancelleria comunale (in virtù dell’art. 64 cpv.
2.
LEF) prima di procedere, entro pochi giorni, alla notifica edittale.
4.2
Ora,
spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione
in via edittale sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso abbia
persistito a sottrarsi alla notificazione, prova che in concreto non si può
dire fornita alla luce dei fatti appena esposti. In tali condizioni, non si può considerare che l’escusso si sia sottratto volontariamente alla notificazione dei precetti
esecutivi, motivo per cui la loro pubblicazione sul foglio ufficiale non risulta
conforme alla legge.
4.3
La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità
può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9
consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la
notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da
tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,
consid. 3.2).
a) Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di essere venuto a
conoscenza dell’esistenza delle esecuzioni soltanto quando ha ricevuto gli
attestati di insufficienza di pegno. In realtà, come emerge dall’avviso di
ricevimento retrocesso dalla Posta all’UE il 2 novembre 2015, RI 1 ha
regolarmente ritirato la raccomandata trasmessagli il 29 ottobre 2015
contenente le comunicazioni delle domande di realizzazione.
b) Vero
è che tali comunicazioni non menzionano tutti gli elementi del
precetto esecutivo (sentenza della CEF 15.2018.11 dell’8 giugno 2018 consid.
2.2). Sennonché il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi
dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne
sospettino l’esistenza e di contestarlo
tempestivamente, pena la decadenza della facoltà di ricorso (cfr. le sentenze
del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,
con rimandi, e 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012, nonché quelle della CEF
14.2015.210
del 22 ottobre 2015 consid. 6.3, 14.2014.30 del 3 giugno 2014
consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012). Nel caso di specie, non
informandosi presso l’UE sui precetti esecutivi dopo la comunicazione delle domande di
realizzazione (il 2 novembre 2015), RI 1 ha rinunciato a
contestarne la validità e a interporre opposizione, sicché nel dare seguito
alle stesse il 2 maggio 2019 con l’emissione degli avvisi
d’incanto, l’UE ha operato correttamente.
5.
Gli
avvisi d’incanto sono stati trasmessi all’escusso per invio
postale raccomandato all’indirizzo di U__________, comunicato dall’Ufficio
esazione e condoni all’UE il 29 marzo 2016. Come visto (sopra ad F) la
raccomandata contenente gli avvisi d’incanto è stata retrocessa all’UE il 10
maggio 2019 con l’indicazione “traslocato.
Termine di rispedizione scaduto”. Anziché interpellare
il Comune di U__________ in merito al nuovo domicilio di RI 1, l’UE ha inviato
gli avvisi d’incanto al precedente indirizzo di B__________, ovviamente senza
successo (sopra ad F). Anche la richiesta d’informazione al Comune T__________
era inutile, giacché esso risulta essere una frazione di B__________ (sopra ad
G).
Invero,
il 16 maggio 2019 l’UE ha chiesto informazioni pure al Comune di U__________,
il quale, però, non ha dato seguito alla richiesta, probabilmente perché essa
non gli è mai pervenuta a seguito dell’erronea indicazione del destinatario (“Gemeinde B__________, Einwohneramt, 8__________” in luogo di “Gemeinde U__________, Einwohnerkontrolle, 8__________”). Sta di fatto che l’UE non ha reinterpellato quel Comune e ha
proceduto il 29 maggio 2019 all’asta del certificato azionario, malgrado gli avvisi
d’incanto non fossero giunti all’escusso. Ne consegue che quegli avvisi devono
essere annullati come pure i successivi atti esecutivi, ossia l’aggiudicazione del certificato azionario a favore dello Stato del PI
2.
e gli attestati d’insufficienza di pegno dell’8 luglio
2019.
6.
Per
abbondanza va aggiunto che anche l’Ufficio esazione e condoni è stato
negligente, giacché ha comunicato all’UE solo l’8 luglio 2019, dopo l’asta, che
RI 1 era domiciliato a R__________, quando tale circostanza gli era nota, a
seguito di una comunicazione dello stesso debitore, dal lontano 9 ottobre 2017.
7.
RI
1.
postula che per il futuro tutti i documenti gli siano trasmessi in lingua
tedesca. Egli misconosce però che l’italiano è la lingua
ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI) e pertanto la
procedura esecutiva si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36 consid. 1,
108.
V 208 consid. 1; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF).
8.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 17 luglio 2019 è parzialmente accolto.
Di conseguenza sono annullati gli avvisi d’incanto, l’aggiudicazione del 29
maggio 2019 e gli attestati
d’insufficienza di pegno emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
2.
Il
ricorso 13 settembre 2019 è irricevibile siccome tardivo.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.