15.2019.66
Precetti esecutivi. Domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni
18 settembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.66
Lugano
18 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 14 giugno 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 3,
così come nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la ricorrente
rispettivamente da
PI 1,
(rappresentato dal RA 2, )
PI 2,
(rappresentata dalla RA 1, )
e nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse rispettivamente da
PI 5,
(patrocinata dall’avv. PR 1, )
PI 4,
contro la
PI 6,
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 giugno 2018 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 procede contro PI 3 per l’incasso di fr. 2'100.–
oltre agli interessi del 10% dal 1° dicembre 2017.
Fatti
B. Il
22 giugno 2018 PI 3 ha interposto opposizione al precetto e il 30 gennaio 2019
ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione.
C. Con
scritto del 30 gennaio 2019 l’Ufficio ha informato RI 1 della domanda appena
citata e l’ha invitata a comunicare entro il 21 febbraio 2019, con le relative
prove, se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione
(“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di
accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il
credito posto in esecuzione, con l’avvertenza per cui in caso di mancata
comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi
(a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).
D. Non
avendo l’escutente dato seguito all’invito, mediante lettera dell’8 marzo 2019
l’organo esecutivo ha comunicato alle parti di aver accolto la domanda di PI 3.
E. Con
il precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 maggio 2019 dall’UE la PI 2 ha
escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre ad accessori. Altrettanto
ha fatto il PI 1 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2019 per l’incasso di fr. 95.60.
F. Il
27 maggio 2019 PI 5 ha fatto spiccare dall’Ufficio il precetto esecutivo n. __________
nei confronti dell’PI 6 per l’incasso di complessivi fr. 2'481.05. Il 4
giugno 2019 pure il PI 4 ha escusso l’PI 6 per l’incasso di fr. 55.60 in
base al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE lo stesso giorno.
G. Con
ricorso del 14 giugno 2019 RI 1 si aggrava contro l’operato dell’Ufficio nelle
diverse esecuzioni sopra citate, chiedendo in sostanza che non venga
“cancellata” l’esecuzione n. __________ e che siano invece annullate le
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________.
Considerato
in diritto: 1. Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato mediante un solo
allegato più ricorsi contro provvedimenti ed esecuzioni distinti. Per economia
processuale i gravami verranno decisi con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2. Per
quanto attiene all’esecuzione n. __________, RI 1 sostiene, sebbene non in modo
del tutto chiaro, che il credito posto in esecuzione va pagato e non dev’essere
pertanto “cancellato” dall’UE. Essa si aggrava in sostanza contro la decisione
dell’Ufficio di non dar notizia a terzi interessati dell’esecuzione in
questione.
2.1 Giusta il nuovo art. 8a cpv. 3
lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU
2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli
uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali
il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la
notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni
impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver
avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.
79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione
è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a
terzi”.
2.2 A
prescindere dalla dubbia tempestività del gravame, l’insorgente non avendo
impugnato entro 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) lo scritto del 30 gennaio 2019 con
cui l’UE le aveva assegnato il termine giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d
LEF (sopra, consid. C), ricevuto al più tardi all’inizio del febbraio 2019 (v.
scritto allegato al ricorso), né il provvedimento dell’organo esecutivo dell’8
marzo 2019 (sopra, consid. D), la nota esecuzione in realtà non è stata “cancellata”. L’Ufficio si è semplicemente
limitato, conformemente a quanto prevede la legge, a
invitare RI 1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da lei
intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estinzione
della sua pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata comunicazione dell’esecuzione
a terzi interessati. Nella misura in cui è ammissibile, la censura si rivela
dunque infondata.
3. La
ricorrente pretende altresì un risarcimento di fr. 2'500.– per i danni che
sostiene di aver subito a causa dell’operato dell’UE nella predetta esecuzione,
nonché di quello del Giudice di Pace del circolo di Giubiasco nella procedura
di conciliazione che la PI 7 aveva avviato il 1° ottobre 2018 nei confronti di PI
3 (v. ordinanza 2 novembre 2018 allegata al ricorso). Indipendentemente dal fondamento
di tale pretesa, la richiesta s’avvera inammissibile, giacché il ricorso giusta
l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura
esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di
un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (o addirittura
di un’altra autorità, come il Giudice di pace, che neppure sottostà alla
vigilanza di questa Camera) in vista di una successiva azione di responsabilità
giusta l’art. 5 LEF (sentenza della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019,
consid. 7).
4. In
merito alle esecuzioni n. __________ e __________, RI 1 si
duole del fatto che l’UE abbia emesso i relativi precetti esecutivi a suo
carico, nonostante essa sia domiciliata all’estero. Ora, è vero che in base
alle indicazioni del registro del movimento della popolazione del Canton Ticino
(“Movpop”), esaminato d’ufficio, la ricorrente risulta partita per l’__________
il 30 novembre 2012, sicché non sarebbe dato il foro esecutivo del domicilio
del debitore giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF. Ciononostante, non è necessario soffermarsi
oltre sulla questione, siccome dagli eventi registrati nel sistema informatico
degli uffici di esecuzione del Cantone, anch’essi esaminati d’ufficio, emerge
che le esecuzioni in questione sono state annullate a seguito del ritiro delle
relative domande da parte degli escutenti il 6 agosto 2019 (v. anche avvisi di ritiro delle domande di esecuzione agli atti). Ne consegue che il ricorso contro le stesse è senza oggetto e va
quindi stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 3.5.1.2]).
5. Per
quanto concerne le esecuzioni n. __________ e __________, l’insorgente fa
valere la medesima contestazione esaminata al precedente considerando. Ora, malgrado
appaia dubbia la sua legittimazione a chiedere l’annullamento delle esecuzioni,
siccome sono state promosse contro un terzo, l’PI 6, e la ricorrente non ha
dimostrato di esserne organo o rappresentante, ma si è limitata a sostenere che
si tratta di una società con sede all’estero, il cui direttore è un tale __________,
il ricorso risulta, anche in tal caso, senza oggetto e quindi da stralciare dal
ruolo, l’UE avendo già annullato le esecuzioni in seguito al ritiro delle
relative domande da parte dei procedenti il 25 luglio 2019 (v. avviso di ritiro
della domanda di esecuzione agli atti).
6. RI
1 si lamenta anche di non meglio specificate esecuzioni promosse contro la PI 7,
sostenendo che anche la sede di quest’ultima si trova all’estero e che pertanto
l’UE non avrebbe potuto emettere i precetti esecutivi. Secondo accertamenti
svolti d’ufficio, la PI 7, la cui natura giuridica non è precisata, risulta
unicamente menzionata quale
indirizzo dell’insorgente nello scritto del 30 gennaio 2019 con cui l’organo
esecutivo l’aveva informata della domanda di PI 3 di non
dar notizia dell’esecuzione n. __________. L’Ufficio non ha invece emesso alcun
precetto esecutivo contro la PI 7. La censura s’avvera quindi priva d’oggetto.
7. Pure
senza oggetto risultano ormai le doglianze secondo cui l’Ufficio avrebbe
ignorato le contestazioni dell’insorgente contenute nelle comunicazioni via e-mail
del 13 giugno 2019 allegate al ricorso, dal momento che fanno riferimento alle
domande di annullamento delle esecuzioni contro l’PI 6 e la PI 7, trattate e
decise da questa Camera con l’odierna sentenza. Può dunque essere lasciato indeciso
il quesito di sapere se l’UE ha effettivamente ricevuto le predette e-mail e
deciso di ignorarle.
8. Stante
l’esito dei ricorsi, non è necessario interpellare le parti interessate né
notificare loro il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR).
9. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso riguardante l’esecuzione
n. __________ emessa dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è respinto.
Considerandi
2.
I
ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ e __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona sono dichiarati senza oggetto e quindi
sono stralciati dal ruolo.
3.
I
ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ e __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona sono dichiarati senza oggetto e quindi
sono stralciati dal ruolo.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a RI1, .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.