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Decisione

15.2019.66

Precetti esecutivi. Domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni

18 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

22 giugno 2018 PI 3 ha interposto opposizione al precetto e il 30 gennaio 2019

ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione.

C. Con

scritto del 30 gennaio 2019 l’Ufficio ha informato RI 1 della domanda appena

citata e l’ha invitata a comunicare entro il 21 febbraio 2019, con le relative

prove, se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione

(“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di

accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il

credito posto in esecuzione, con l’avvertenza per cui in caso di mancata

comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi

(a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).

D. Non

avendo l’escutente dato seguito all’invito, mediante lettera dell’8 marzo 2019

l’organo esecutivo ha comunicato alle parti di aver accolto la domanda di PI 3.

E. Con

il precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 maggio 2019 dall’UE la PI 2 ha

escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre ad accessori. Altrettanto

ha fatto il PI 1 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2019 per l’incasso di fr. 95.60.

F. Il

27 maggio 2019 PI 5 ha fatto spiccare dall’Ufficio il precetto esecutivo n. __________

nei confronti dell’PI 6 per l’incasso di complessivi fr. 2'481.05. Il 4

giugno 2019 pure il PI 4 ha escusso l’PI 6 per l’incasso di fr. 55.60 in

base al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE lo stesso giorno.

G. Con

ricorso del 14 giugno 2019 RI 1 si aggrava contro l’operato dell’Ufficio nelle

diverse esecuzioni sopra citate, chiedendo in sostanza che non venga

“cancellata” l’esecu­­zione n. __________ e che siano invece annullate le

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________.

Considerato

in diritto: 1. Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato mediante un solo

allegato più ricorsi contro provvedimenti ed esecuzioni distinti. Per economia

processuale i gravami verranno decisi con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2. Per

quanto attiene all’esecuzione n. __________, RI 1 sostiene, sebbene non in modo

del tutto chiaro, che il credito posto in esecuzione va pagato e non dev’essere

pertanto “cancellato” dall’UE. Essa si aggrava in sostanza contro la decisione

dell’Ufficio di non dar notizia a terzi interessati dell’esecu­­zione in

questione.

2.1 Giusta il nuovo art. 8a cpv. 3

lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gen­naio 2019 (RU

2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli

uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali

il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la

notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni

impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver

avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.

79-84)”, fermo restando che “se ta­le prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione

è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a

terzi”.

2.2 A

prescindere dalla dubbia tempestività del gravame, l’insorgente non avendo

impugnato entro 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) lo scritto del 30 gennaio 2019 con

cui l’UE le aveva assegnato il termine giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d

LEF (sopra, consid. C), ricevuto al più tardi all’inizio del febbraio 2019 (v.

scritto allegato al ricorso), né il provvedimento dell’organo esecutivo dell’8

marzo 2019 (sopra, consid. D), la nota esecuzione in realtà non è stata “cancellata”. L’Ufficio si è semplicemente

limitato, conformemente a quan­to prevede la legge, a

invitare RI 1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da lei

intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estin­zione

della sua pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata comunicazione dell’esecuzione

a terzi interessati. Nella misura in cui è ammissibile, la censura si rivela

dunque infondata.

3. La

ricorrente pretende altresì un risarcimento di fr. 2'500.– per i danni che

sostiene di aver subito a causa dell’operato dell’UE nella predetta esecuzione,

nonché di quello del Giudice di Pace del circolo di Giubiasco nella procedura

di conciliazione che la PI 7 aveva avviato il 1° ottobre 2018 nei confronti di PI

3 (v. ordinanza 2 novembre 2018 allegata al ricorso). Indipendentemente dal fondamento

di tale pretesa, la richiesta s’avvera inammissibile, giacché il ricorso giusta

l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura

esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di

un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (o addirittura

di un’altra autorità, come il Giudice di pace, che neppure sottostà alla

vigilanza di questa Camera) in vista di una successiva azione di responsabilità

giusta l’art. 5 LEF (sentenza della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019,

consid. 7).

4. In

merito alle esecuzioni n. __________ e __________, RI 1 si

duole del fatto che l’UE abbia emesso i relativi precetti esecutivi a suo

carico, nonostante essa sia domiciliata all’estero. Ora, è vero che in base

alle indicazioni del registro del movimento della popolazione del Canton Ticino

(“Movpop”), esaminato d’uffi­­cio, la ricorrente risulta partita per l’__________

il 30 novembre 2012, sicché non sarebbe dato il foro esecutivo del domicilio

del debitore giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF. Ciononostante, non è necessario soffermarsi

oltre sulla questione, siccome dagli eventi registrati nel sistema informatico

degli uffici di esecuzione del Cantone, an­ch’essi esaminati d’ufficio, emerge

che le esecuzioni in questione sono state annullate a seguito del ritiro delle

relative domande da parte degli escutenti il 6 agosto 2019 (v. anche avvisi di ritiro delle domande di esecuzione agli atti). Ne consegue che il ricorso contro le stesse è senza oggetto e va

quindi stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 3.5.1.2]).

5. Per

quanto concerne le esecuzioni n. __________ e __________, l’insor­­gente fa

valere la medesima contestazione esaminata al precedente considerando. Ora, malgrado

appaia dubbia la sua legittimazione a chiedere l’annullamento delle esecuzioni,

siccome sono state promosse contro un terzo, l’PI 6, e la ricorrente non ha

dimostrato di esserne organo o rappresentante, ma si è limitata a sostenere che

si tratta di una società con sede all’estero, il cui direttore è un tale __________,

il ricorso risulta, anche in tal caso, senza oggetto e quindi da stralciare dal

ruolo, l’UE avendo già annullato le esecuzioni in seguito al ritiro delle

relative domande da parte dei procedenti il 25 luglio 2019 (v. avviso di ritiro

della domanda di esecuzione agli atti).

6. RI

1 si lamenta anche di non meglio specificate esecuzioni promosse contro la PI 7,

sostenendo che anche la sede di quest’ultima si trova all’estero e che pertanto

l’UE non avrebbe potuto emettere i precetti esecutivi. Secondo accertamenti

svolti d’ufficio, la PI 7, la cui natura giuridica non è precisata, risulta

unicamente menzionata quale

indirizzo dell’insorgente nello scritto del 30 gennaio 2019 con cui l’organo

esecutivo l’aveva informata della domanda di PI 3 di non

dar notizia dell’esecuzione n. __________. L’Ufficio non ha invece emesso alcun

precetto esecutivo contro la PI 7. La censura s’avvera quindi priva d’ogget­­to.

7. Pure

senza oggetto risultano ormai le doglianze secondo cui l’Uf­­ficio avrebbe

ignorato le contestazioni dell’insorgente contenute nelle comunicazioni via e-mail

del 13 giugno 2019 allegate al ricorso, dal momento che fanno riferimento alle

domande di annullamento delle esecuzioni contro l’PI 6 e la PI 7, trattate e

decise da questa Camera con l’odierna sentenza. Può dunque essere lasciato indeciso

il quesito di sapere se l’UE ha effettivamente ricevuto le predette e-mail e

deciso di ignorarle.

8. Stante

l’esito dei ricorsi, non è necessario interpellare le parti interessate né

notificare loro il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR).

9. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso riguardante l’esecu­­zione

n. __________ emessa dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è respinto.

Considerandi

2.

I

ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ e __________

dell’Uffi­cio d’esecuzione di Bellinzona sono dichiarati senza oggetto e quindi

sono stralciati dal ruolo.

3.

I

ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ e __________

dell’Uffi­cio d’esecuzione di Bellinzona sono dichiarati senza oggetto e quindi

sono stralciati dal ruolo.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a RI1, .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.