15.2019.67
Ricorso contro lo stato di riparto. Censure fondate su questioni di merito, in parte già trattate nell’esame di precedenti ricorsi
3 dicembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2019.67
15.2019.68
Lugano
3 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 5 settembre 2019 di
PI 3,
RI 1,
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 23 agosto 2019 nelle diverse esecuzioni
promosse nei confronti dei ricorrenti da
PI 4, già __________,
(patrocinata dall’__________ PA 1 )
e
RA 1,
(esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 6,
patrocinato dall’__________ PR 2 )
procedura
che interessa anche
PI 2,
AC 1,
(rappresentato dall’RA 1, )
PI 5,
(rappresentato dal suo Municipio)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________0 promossa da
PI 4 contro PI 2 (nata __________) per l’incasso di fr. 60'000.– più
accessori, il 21 gennaio 2010 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha
proceduto al pignoramento provvisorio di una cartella ipotecaria di fr. 78'000.–
che gravava in II° grado la particella n. __________ RFD di __________ (BE),
intestata all’escussa in comproprietà con i fratelli RI 1e PI 4, in ragione di ⅓ ciascuno. Il pignoramento è
diventato definitivo con il decreto 2 giugno 2014 del presidente della prima
Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc.4A_189/2014), che ha respinto l’istanza di effetto sospensivo presentata dall’escussa nella procedura di
disconoscimento di debito. Il 17 novembre 2014 l’UE ha pignorato, dietro
richiesta 1° ottobre 2014 della medesima escutente, la quota di comproprietà di
⅓ del predetto fondo.
B. Il
22 settembre 2011 l’UE di Biasca ha pignorato nell’esecuzione n. __________5
promossa per fr. 16'655.55 dalla comunione ereditaria (CE) PI 3 nei
confronti d’PI 3 la quota di comproprietà di ⅓ di quest’ultimo della particella n. __________ RFD di __________.
C. Nell’esecuzione n. __________4 promossa
contro PI 2 dalla CE (e per essa dal suo esecutore testamentario avv. RA 1), il
14 ottobre 2011 l’UE di Bellinzona ha pignorato in via provvisoria per fr. 12'188.70 più accessori la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in
I° grado la nota particella n. __________. Il pignoramento è diventato definitivo con
decisione 28 febbraio 2014 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che ha respinto l’appello presentato da PI 1 contro la sentenza 5 settembre 2013, con cui il Pretore
del Distretto di Bellinzona ha respinto l’azione di disconoscimento di debito.
D. A beneficio del gruppo composto delle
esecuzioni n. __________6 e n. __________9 (ex n. __________) promosse contro PI
1 dalla CE il 3 giugno 2014 e da PI 2 il 31 ottobre 2012, l’UE di Bellinzona ha
pignorato il 17 novembre 2014, per rispettivamente fr. 5'027.20 e, in via
provvisoria, fr. 223'061.65,
la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in I° grado la particella n.
__________, la cartella ipotecaria di fr. 78'000.– gravante in II° grado il
medesimo fondo e la quota di comproprietà di ⅓ spettante all’escussa.
E. Statuendo sul ricorso
per denegata giustizia interposto da PI 2, con sentenza del 21 aprile 2015
(inc. 15.2015.7) que-sta Camera
ha ordinato all’UE di Bellinzona di avviare
la realizzazione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 78'000.– e d’incaricare il Betreibungs-
und Konkursamt Berner Oberland
di procedere alla realizzazione della quota di comproprietà di ⅓ di PI 2.
F. Il
20 gennaio 2016 l’UE di Lugano ha pignorato a favore del gruppo composto delle
esecuzioni n. __________7 di PI 2 (per fr. 225'350.60) e n. __________84 della CE
(per fr. 1'718.35) promosse
contro RI 1 la quota di comproprietà di ⅓ di quest’ultimo
della particella n. __________.
G. Nell’asta
pubblica del 4 marzo 2016 l’UE di Bellinzona ha aggiudicato la cartella di I°
grado a favore di PI 2 per il suo valore nominale di fr. 22'000.–.
H. Con
decisione del 25 marzo 2016 (inc. 15.2015.74/75) questa Camera ha parzialmente
accolto i ricorsi del 23 settembre 2015 di PI 3 e RI 1 contro l’avviso d’incanto
concernente la realizzazione della cartella ipotecaria al portatore in II° grado, facendo ordine all’UE di Bellinzona di avviare la procedura di rivendicazione, comunicandone l’esito agli UE di Biasca e Lugano e di
determinare in seguito se realizzare la cartella separatamente dalla quota di
comproprietà di PI 1, tentando l’esperimento di conciliazione prescritto dall’art.
73e RFF, esteso se del caso alle quote d’RI 1 e PI 4.
Fatti
I. Dando
seguito alla sentenza, il 22 aprile 2016 l’UE di Bellinzona ha assegnato a PI 3
e RI 1 il termine per promuovere l’azione di accertamento del loro diritto di
proprietà sulla nota cartella ipotecaria, ciò ch’essi hanno fatto dinanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona il 14 maggio 2016 (contro PI 4) e davanti
al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona il 25 giugno 2016 (contro la CE). Entrambe le azioni sono
state respinte, la prima con decisione del 23 marzo 2018 (inc. __________) e
la seconda con decisione del 27 giugno 2017 (inc. __________).
L. Su
domanda di realizzazione di altri creditori che avevano promosso le rispettive
esecuzioni nel luogo di situazione del noto fondo, il 9 novembre 2018 il Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland ha provveduto alla vendita ai pubblici incanti della particella n. __________
e il 26 luglio 2019 ha emesso lo stato di riparto immobiliare, trasmettendone
copia all’UE di Bellinzona.
M. Dopo aver ricevuto, il 16 agosto 2019, la parte di ricavo della realizzazione
del fondo gravato dalla cartella ipotecaria di II° grado (di fr. 78'000.–)
e dai pignoramenti eseguiti dagli UE ticinesi (per complessivi fr. 85'235.55),
il 23 agosto 2019 l’UE di Bellinzona ha emesso il seguente stato di riparto:
Ricavo a favore della cartella di 2. rango CHF
78'000.00
PI
2
Pignoramento
del 21.01.2010 UE Bellinzona
Spese
di procedura CHF 38.15
Spese
incasso (art. 19 OTLEF) CHF 390.00
Esecuzione
n. __________0 CHF 77'571.85
Totali
a pareggio CHF 78'000.00 CHF
78'000.00
Ricavo
a favore dei creditori pignoramenti
RI
1 – 1/3
Pignoramento
6.4.2016 UE Lugano
Esecuzione
n. __________7 CHF 28'411.85*
PI
3 – 1/3
Pignoramento
25.10.2011 UE Biasca
Spese
incasso (art. 19 OTLEF) CHF 93.40
Esecuzione
n. __________5 (saldo) CHF 18'776.05
Pignoramento
5.11.2018 UE Bellinzona
Spese
incasso (art. 19 OTLEF) CHF 38.50
Esecuzione
n. __________95 (saldo) CHF 821.15
Esecuzione
n. __________45 (saldo) CHF 791.60
Esecuzione
n. __________53 (saldo) CHF 5'690.05
Eccedenza
a favore del sig. PI 3 CHF 2'201.10
PI
Considerandi
2.
– 1/3
Pignoramento
del 17.11.2014 UE Bellinzona
Spese
di procedura CHF 76.30
Spese
incasso (art. 19 OTLEF) CHF 140.00
Spese
BA Interlaken CHF 892.50
Esecuzione
n. __________6 CHF 572.70
Esecuzione
n. __________8 CHF 26'730.35
Totali
a pareggio CHF 85'235.55 CHF
85.235.55
*L’importo
a favore del pignoramento a carico del signor RI 1 sarà versato suo conto dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano e tenuto in deposito poiché il pignoramento è
provvisorio.
N. Il
2.
settembre 2019 l’UE di Bellinzona ha annullato il predetto provvedimento,
sostituendolo con uno nuovo emesso lo stesso giorno, dopo aver rettificato, da __________8
a __________9, il numero dell’esecuzione promossa il 31 ottobre 2012 da PI 4 contro
PI 2, e ne ha nuovamente inviato una copia a tutti gli interessati.
O. Con
ricorsi del 5 settembre 2019 PI 3 e RI 1 si aggravano contro lo stato di
riparto, chiedendo, in via principale, che l’importo di fr. 78'000.– sia
diviso in parti uguali tra i fratelli e la sorella, come da cessione del padre
del 10 gennaio 2010, deducendo a PI 2 i ⅔ della cartella ipotecaria di fr. 22'000.– già venduta e, in
subordine, che l’importo di fr. 78'000.– venga pagato a PI 1, quale proprietario
della cartella ipotecaria al portatore, come da decisione del Giudice di pace
del Circolo di Bellinzona e, infine, in via ancor più subordinata, che gli
importi di fr. 78'000.– e fr. 572.70, garantiti dalla cartella
ipotecaria di fr. 22'000.–, nonché l’importo di fr. 26'730.35 a
favore dell’esecuzione n. __________9, siano bloccati sul conto dell’UE fino
al chiarimento dell’esistenza di precetti esecutivi a carico di PI 2 (con
indicazione del nome dei creditori nel nuovo riparto), “ma che risulterebbero invece essere già stati pagati”. Essi hanno inoltre postulato la concessione dell’effetto sospensivo.
P. Mediante
ordinanza dell’11 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha congiunto i
ricorsi e vi ha conferito effetto sospensivo.
Q. Tramite
osservazioni del 20 settembre 2019 la CE si oppone ai ricorsi, domandandone la
reiezione, come pure PI 4 nelle sue del 23 settembre 2019. Altrettanto ha fatto
l’UE di Bellinzona, riconfermando le proprie decisioni nelle osservazioni del
24.
ottobre 2019.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso dapprima il 23 agosto 2019 e poi sostituito con un nuovo atto emesso il
2.
settembre 2019, i ricorsi inoltrati il 5 settembre 2019 sono in linea di
principio ricevibili (art. 17 LEF) da questo punto di vista.
2.
I
ricorrenti si dolgono anzitutto del fatto che l’UE abbia ripartito fr. 78'000.–
a favore dell’esecuzione n. __________0, sostenendo che PI 2 ha già pagato quest’ultima,
ciò che – a loro dire – risulta dalla comunicazione del 19 gennaio 2016 dell’avv.
PI 7, allegata ai ricorsi. Essi pretendono di conseguenza che il predetto
importo e i fr. 22'000.– ricavati dalla vendita della cartella di I° grado
siano ripartiti nella misura di fr. 33'333.– per ciascun comproprietario
dell’immobile n. __________ RFD di __________, fermo
restando che, secondo loro, alla sorella compete unicamente un saldo di fr. 11'333.40,
dopo deduzione del ricavo della cartella ipotecaria di I° grado, messa all’asta
per colpa sua.
2.1
Le
lamentele degli insorgenti lasciano il tempo che trovano. Contrariamente a
quanto preteso, la sorella PI 2 non ha pagato a saldo l’esecuzione n. __________0
ma soltanto un terzo del suo
debito, circostanza che risulta chiaramente dalla stessa dichiarazione del
patrocinatore di lei citata dai ricorrenti e dalla convenzione del 5 gennaio 2016 tra PI 2 e PI 4, che l’avv. PI 7 ha trasmesso per conoscenza all’UE
di Bellinzona il 29 agosto 2019 (v. convenzione agli atti). Dato che al 31
dicembre 2015 l’importo posto in esecuzione ammontava a fr. 119'430.25, il
pagamento di un terzo della sorella l’ha ridotto a fr. 79'620.15. Tenuto
conto oltretutto degli interessi di mora del 10% che hanno
continuato a decorrere sul saldo, si rivela corretta l’attribuzione dell’intero
importo di fr. 78'000.–, dedotte le spese esecutive, all’esecuzione n. __________0, per la quale era stata pignorata la cartella
ipotecaria di II° grado il 21 gennaio 2010, di modo che i ricorsi, sotto questo
profilo, risultano infondati.
2.2
Le
richieste concernenti il riparto del ricavo della realizzazione della cartella
ipotecaria di I° grado non trovano sorte migliore. Basti rilevare al riguardo
che la cartella in questione è stata pignorata soltanto a favore delle
esecuzioni n. __________4 e __________6
promosse dalla CE rispettivamente il 14 ottobre 2011 e il 3 giugno 2014, e della
n. __________9 (ex n. __________) richiesta da PI 4 il 31 ottobre 2012 (sopra,
consid. C e D), non invece dell’esecuzione n. __________0,
che non ha quindi beneficiato del ricavo di fr. 22'000.–. L’intera attribuzione dei fr. 78'000.– a quell’esecuzione è di
conseguenza ineccepibile. Quanto alla ripartizione dei fr. 22'000.– i
ricorsi sono inammissibili perché la stessa non è oggetto dello stato di
riparto qui impugnato.
3.
Gli
insorgenti reputano altresì che in virtù della decisione 20 giugno 2017 del Giudice
di pace del Circolo di Bellinzona, secondo cui “la proprietà di una cartella ipotecaria al portatore
poteva essere ceduta nel 2010 (art. 869 vCCS) solo unitamente al titolo stesso,
ciò che di fatto non è mai avvenuto”, il proprietario
della cartella di II° grado è tuttora il padre PI 1, sicché essi “non sono contrari” al
fatto che i fr. 78'000.– siano pagati a quest’ultimo.
A
ben guardare, i ricorrenti ripropongono la stessa censura già sollevata nei precedenti ricorsi del 23 settembre 2015 e trattata da questa Camera con decisione del 25 marzo 2016 (inc. 15.2015. 74/75),
allorquando è stato accertato in particolare che loro padre PI 1 aveva
consegnato la cartella all’UE senza menzionare che sua figlia non ne sarebbe
stata l’unica proprietaria e aveva firmato senza riserve i verbali di
pignoramento del 21 gennaio 2010 e del 17 novembre 2014 che ne appuravano il
pignoramento e il valore di stima in fr. 78'000.–. Ad ogni modo, la Camera
aveva parzialmente accolto i loro precedenti ricorsi, facendo ordine all’UE di
avviare la procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di II° grado,
nella quale PI 3 e RI 1 avrebbero potuto legittimamente far valere le loro
pretese. In seguito essi hanno effettivamente agito in tal senso. Sennonché sia
il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona sia il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona hanno respinto le azioni di rivendicazione con
rispettive decisioni del 20 giugno 2017 e del 23 marzo 2018, ormai passate in
giudicato (sopra, consid. L). Ne consegue che il pignoramento della cartella
ipotecaria è avvenuto conformemente alla legge. Anche sotto quest’aspetto, i
ricorsi sono dunque privi di fondamento.
4.
Per
quanto attiene invece al riparto di fr. 85'235.55 PI 3 e RI 1 sono del
parere che l’importo in questione debba essere distribuito ai loro genitori a
titolo di pagamento del loro usufrutto gravante la particella n. __________. Al riguardo, va tuttavia
rilevato che in realtà i ricorrenti non si lamentano dell’operato dell’UE,
bensì di quello del Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland, unico ufficio al quale incombeva di stabilire,
nel proprio stato di riparto immobiliare, se sussisteva un’indennità a favore
degli eventuali usufruttari prioritaria rispetto alle pretese dei creditori
pignoranti. L’operato di tale Ufficio andava però impugnato tempestivamente
dinanzi all’autorità di vigilanza del Canton Berna, non davanti a questa
Camera, ragione per cui le contestazioni in questione risultano manifestamente
inammissibili.
5.
Gli
insorgenti si lamentano infine della mancata indicazione nello stato di riparto
del nome dei creditori accanto alla relativa esecuzione. Ciò non ne pregiudica
comunque la validità, i ricorrenti essendo invero già a conoscenza di tali informazioni,
giacché hanno ricevuto in passato copia dei verbali di pignoramento con l’indicazione
dei creditori, compresi i più recenti (si vedano i verbali agli atti del 7
dicembre 2018 concernenti le esecuzioni n. __________95, __________45 e __________53
promosse contro PI 3, rispettivamente dallo AC 1, dal PI 5 e da PI 4), nonché
la decisione del 25 marzo 2016, ove questa Camera aveva riassunto nel dettaglio
tutte le procedure esecutive più vecchie avviate contro loro e la sorella PI 2,
dando chiara indicazione dei creditori (v. sentenza 15.2015.74/75 citata,
consid. 5). Non da ultimo, essi avrebbero potuto chiedere le informazioni
pretese direttamente all’UE o ricavarle personalmente, consultando i relativi incarti.
Ad ogni modo, la mancata indicazione del nome dei creditori neppure ha impedito
loro di promuovere i ricorsi al vaglio. Questi ultimi si rivelano dunque
infondati anche sotto questo profilo.
6.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di PI 3 è respinto.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– PR 1, __________,
__________;
– PR 2, __________,
__________;
– CO 1, ;
– PI 5, .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.