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Decisione

15.2019.67

Ricorso contro lo stato di riparto. Censure fondate su questioni di merito, in parte già trattate nell’esame di precedenti ricorsi

3 dicembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Dando

seguito alla sentenza, il 22 aprile 2016 l’UE di Bellinzona ha assegnato a PI 3

e RI 1 il termine per promuovere l’azione di accertamento del loro diritto di

proprietà sulla nota cartella ipotecaria, ciò ch’essi hanno fatto dinanzi alla

Pretura del Distretto di Bellinzona il 14 maggio 2016 (contro PI 4) e davanti

al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona il 25 giugno 2016 (contro la CE). Entrambe le azioni sono

state respin­te, la prima con decisione del 23 marzo 2018 (inc. __________) e

la seconda con decisione del 27 giugno 2017 (inc. __________).

L. Su

domanda di realizzazione di altri creditori che avevano promosso le rispettive

esecuzioni nel luogo di situazione del noto fondo, il 9 novembre 2018 il Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland ha provveduto alla vendita ai pubblici incanti della particella n. __________

e il 26 luglio 2019 ha emesso lo stato di riparto immobiliare, trasmettendone

copia all’UE di Bellinzona.

M. Dopo aver ricevuto, il 16 agosto 2019, la parte di ricavo della realizzazione

del fondo gravato dalla cartella ipotecaria di II° grado (di fr. 78'000.–)

e dai pignoramenti eseguiti dagli UE ticinesi (per complessivi fr. 85'235.55),

il 23 agosto 2019 l’UE di Bellinzona ha emesso il seguente stato di riparto:

Ricavo a favore della cartella di 2. rango CHF

78'000.00

PI

2

Pignoramento

del 21.01.2010 UE Bellinzona

Spese

di procedura CHF 38.15

Spese

incasso (art. 19 OTLEF) CHF 390.00

Esecuzione

n. __________0 CHF 77'571.85

Totali

a pareggio CHF 78'000.00 CHF

78'000.00

Ricavo

a favore dei creditori pignoramenti

RI

1 – 1/3

Pignoramento

6.4.2016 UE Lugano

Esecuzione

n. __________7 CHF 28'411.85*

PI

3 – 1/3

Pignoramento

25.10.2011 UE Biasca

Spese

incasso (art. 19 OTLEF) CHF 93.40

Esecuzione

n. __________5 (saldo) CHF 18'776.05

Pignoramento

5.11.2018 UE Bellinzona

Spese

incasso (art. 19 OTLEF) CHF 38.50

Esecuzione

n. __________95 (saldo) CHF 821.15

Esecuzione

n. __________45 (saldo) CHF 791.60

Esecuzione

n. __________53 (saldo) CHF 5'690.05

Eccedenza

a favore del sig. PI 3 CHF 2'201.10

PI

Considerandi

2.

– 1/3

Pignoramento

del 17.11.2014 UE Bellinzona

Spese

di procedura CHF 76.30

Spese

incasso (art. 19 OTLEF) CHF 140.00

Spese

BA Interlaken CHF 892.50

Esecuzione

n. __________6 CHF 572.70

Esecuzione

n. __________8 CHF 26'730.35

Totali

a pareggio CHF 85'235.55 CHF

85.235.55

*L’importo

a favore del pignoramento a carico del signor RI 1 sarà versato suo conto dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano e tenuto in deposito poiché il pignoramento è

provvisorio.

N. Il

2.

settembre 2019 l’UE di Bellinzona ha annullato il predetto provvedimento,

sostituendolo con uno nuovo emesso lo stesso giorno, dopo aver rettificato, da __________8

a __________9, il numero del­l’esecuzione promossa il 31 ottobre 2012 da PI 4 contro

PI 2, e ne ha nuovamente inviato una copia a tutti gli interessati.

O. Con

ricorsi del 5 settembre 2019 PI 3 e RI 1 si aggravano contro lo stato di

riparto, chiedendo, in via principale, che l’importo di fr. 78'000.– sia

diviso in parti uguali tra i fratelli e la sorella, come da cessione del padre

del 10 gennaio 2010, deducendo a PI 2 i ⅔ della cartella ipotecaria di fr. 22'000.– già venduta e, in

subordine, che l’importo di fr. 78'000.– venga pagato a PI 1, quale proprietario

della cartella ipotecaria al portatore, come da decisione del Giudice di pace

del Circolo di Bellinzona e, infine, in via ancor più subordinata, che gli

importi di fr. 78'000.– e fr. 572.70, garantiti dalla cartella

ipotecaria di fr. 22'000.–, nonché l’importo di fr. 26'730.35 a

favore dell’esecu­­zione n. __________9, siano bloccati sul conto dell’UE fino

al chiarimento dell’esistenza di precetti esecutivi a carico di PI 2 (con

indicazione del nome dei creditori nel nuovo riparto), “ma che risulterebbero invece essere già stati pagati”. Essi hanno inoltre postulato la concessione dell’effetto sospensivo.

P. Mediante

ordinanza dell’11 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha congiunto i

ricorsi e vi ha conferito effetto sospensivo.

Q. Tramite

osservazioni del 20 settembre 2019 la CE si oppone ai ricorsi, domandandone la

reiezione, come pure PI 4 nelle sue del 23 settembre 2019. Altrettanto ha fatto

l’UE di Bellinzona, riconfermando le proprie decisioni nelle osservazioni del

24.

ottobre 2019.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso dapprima il 23 agosto 2019 e poi sostituito con un nuovo atto emesso il

2.

settembre 2019, i ricorsi inoltrati il 5 settembre 2019 sono in linea di

principio ricevibili (art. 17 LEF) da questo punto di vista.

2.

I

ricorrenti si dolgono anzitutto del fatto che l’UE abbia ripartito fr. 78'000.–

a favore dell’esecuzione n. __________0, sostenendo che PI 2 ha già pagato quest’ultima,

ciò che – a loro dire – risulta dalla comunicazione del 19 gennaio 2016 dell’avv.

PI 7, allegata ai ricorsi. Essi pretendono di conseguenza che il predetto

importo e i fr. 22'000.– ricavati dalla vendita della cartella di I° grado

siano ripartiti nella misura di fr. 33'333.– per ciascun comproprietario

dell’immobile n. __________ RFD di __________, fermo

restando che, secondo loro, alla sorella compete unicamente un saldo di fr. 11'333.40,

dopo deduzione del ricavo della cartella ipotecaria di I° grado, messa all’asta

per colpa sua.

2.1

Le

lamentele degli insorgenti lasciano il tempo che trovano. Contrariamente a

quanto preteso, la sorella PI 2 non ha pagato a saldo l’esecuzione n. __________0

ma soltanto un terzo del suo

debito, circostanza che risulta chiaramente dalla stessa di­chiarazione del

patrocinatore di lei citata dai ricorrenti e dalla convenzione del 5 gennaio 2016 tra PI 2 e PI 4, che l’avv. PI 7 ha trasmesso per conoscenza all’UE

di Bellinzona il 29 agosto 2019 (v. convenzione agli atti). Dato che al 31

dicembre 2015 l’importo posto in esecuzione ammontava a fr. 119'430.25, il

pagamento di un terzo della sorella l’ha ridotto a fr. 79'620.15. Tenuto

conto oltretutto degli interessi di mora del 10% che hanno

continuato a decorrere sul saldo, si rivela corretta l’attribuzione dell’intero

importo di fr. 78'000.–, dedotte le spese esecutive, all’esecuzione n. __________0, per la quale era stata pignorata la cartella

ipotecaria di II° grado il 21 gennaio 2010, di modo che i ricorsi, sotto questo

profilo, risultano infondati.

2.2

Le

richieste concernenti il riparto del ricavo della realizzazione della cartella

ipotecaria di I° grado non trovano sorte migliore. Basti rilevare al riguardo

che la cartella in questione è stata pignorata soltanto a favore delle

esecuzioni n. __________4 e __________6

promosse dalla CE rispettivamente il 14 ottobre 2011 e il 3 giugno 2014, e della

n. __________9 (ex n. __________) richiesta da PI 4 il 31 ottobre 2012 (sopra,

consid. C e D), non invece dell’esecuzione n. __________0,

che non ha quindi beneficiato del ricavo di fr. 22'000.–. L’intera attribuzione dei fr. 78'000.– a quel­l’esecuzione è di

conseguenza ineccepibile. Quanto alla ripartizione dei fr. 22'000.– i

ricorsi sono inammissibili perché la stessa non è oggetto dello stato di

riparto qui impugnato.

3.

Gli

insorgenti reputano altresì che in virtù della decisione 20 giugno 2017 del Giudice

di pace del Circolo di Bellinzona, secondo cui “la proprietà di una cartella ipotecaria al portatore

poteva essere ceduta nel 2010 (art. 869 vCCS) solo unitamente al titolo stesso,

ciò che di fatto non è mai avvenuto”, il proprietario

della cartella di II° grado è tuttora il padre PI 1, sicché essi “non sono contrari” al

fatto che i fr. 78'000.– siano pagati a quest’ultimo.

A

ben guardare, i ricorrenti ripropongono la stessa censura già sollevata nei precedenti ricorsi del 23 settembre 2015 e trattata da questa Camera con decisione del 25 marzo 2016 (inc. 15.2015. 74/75),

allorquando è stato accertato in particolare che loro padre PI 1 aveva

consegnato la cartella all’UE senza menzionare che sua figlia non ne sarebbe

stata l’unica proprietaria e aveva firmato senza riserve i verbali di

pignoramento del 21 gennaio 2010 e del 17 novembre 2014 che ne appuravano il

pignoramento e il valore di stima in fr. 78'000.–. Ad ogni modo, la Camera

aveva parzialmente accolto i loro precedenti ricorsi, facendo ordine all’UE di

avviare la procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di II° grado,

nella quale PI 3 e RI 1 avrebbero potuto legittimamente far valere le loro

pretese. In seguito essi hanno effettivamente agito in tal senso. Sennonché sia

il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona sia il Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona hanno respinto le azioni di rivendicazione con

rispettive decisioni del 20 giugno 2017 e del 23 marzo 2018, ormai passate in

giudicato (sopra, consid. L). Ne consegue che il pignoramento della cartella

ipotecaria è avvenuto conformemente alla legge. Anche sotto quest’aspetto, i

ricorsi sono dunque privi di fondamento.

4.

Per

quanto attiene invece al riparto di fr. 85'235.55 PI 3 e RI 1 sono del

parere che l’importo in questione debba essere distribuito ai loro genitori a

titolo di pagamento del loro usufrutto gravante la particella n. __________. Al riguardo, va tuttavia

rilevato che in realtà i ricorrenti non si lamentano dell’operato dell’UE,

bensì di quello del Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland, unico ufficio al quale incombeva di stabilire,

nel proprio stato di riparto immobiliare, se sussisteva un’indennità a favore

degli eventuali usufruttari prioritaria rispetto alle pretese dei creditori

pignoranti. L’operato di tale Ufficio andava però impugnato tempestivamente

dinanzi all’autorità di vigilanza del Canton Berna, non davanti a questa

Camera, ragione per cui le contestazioni in questione risultano manifestamente

inammissibili.

5.

Gli

insorgenti si lamentano infine della mancata indicazione nello stato di riparto

del nome dei creditori accanto alla relativa esecuzione. Ciò non ne pregiudica

comunque la validità, i ricorrenti essendo invero già a conoscenza di tali informazioni,

giacché hanno ricevuto in passato copia dei verbali di pignoramento con l’indica­zione

dei creditori, compresi i più recenti (si vedano i verbali agli atti del 7

dicembre 2018 concernenti le esecuzioni n. __________95, __________45 e __________53

promosse contro PI 3, rispettivamente dallo AC 1, dal PI 5 e da PI 4), nonché

la decisione del 25 marzo 2016, ove questa Camera aveva riassunto nel dettaglio

tutte le procedure esecutive più vecchie avviate contro loro e la sorella PI 2,

dando chiara indicazione dei creditori (v. sentenza 15.2015.74/75 citata,

consid. 5). Non da ultimo, essi avrebbero potuto chiedere le informazioni

pretese direttamente all’UE o ricavarle personalmente, consultando i relativi incarti.

Ad ogni modo, la mancata indicazione del nome dei creditori neppure ha impedito

loro di promuovere i ricorsi al vaglio. Questi ultimi si rivelano dunque

infondati anche sotto questo profilo.

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di PI 3 è respinto.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– PR 1, __________,

__________;

– PR 2, __________,

__________;

– CO 1, ;

– PI 5, .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.