15.2019.7
Stato di riparto. Indennità a favore del titolare dell’usufrutto cancellato in seguito all’esito del doppio turno d’asta
3 giugno 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.7
Lugano
3 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 24 dicembre 2018 di
RI 1,
RI 2,
(patrocinati dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro lo stato di riparto emesso il 12 dicembre 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del primo ricorrente dalla
PI 2,
procedura
che interessa anche
PI 4,
(rappresentato dall’RA 1,
e dalla RA 2, )
PI 5,
(rappresentato dallo RA 3, )
PI 6,
(rappresentato dal Municipio del PI 6, )
PI 1,
PI 7,
(patrocinata dall’avv. PR 2, )
PI 3,
(patrocinata dalla PR 1, )
ritenuto
in fatto: A. La
banca PI 2 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 175'491.80 oltre agli
interessi del 5% dal 4
febbraio 2016 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 maggio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno in
via di realizzazione di due pegni immobiliari gravanti la proprietà per piani
(PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, di
proprietà di RI 2, figlio dell’escusso.
B. Con
domanda del 2 giugno 2017 l’escutente ha chiesto all’UE di procedere alla
realizzazione del pegno. L’organo esecutivo ha quindi fissato l’incanto per il
31 ottobre 2018, pubblicando il relativo avviso sul Foglio ufficiale cantonale
n. __________ del __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio n. __________
di stessa data.
C. Il
5 giugno 2018 la PI 2 ha chiesto in particolare all’organo esecutivo di
procedere al doppio turno d’asta giusta l’art. 142 cpv. 1 LEF, siccome il noto fondo
era pure gravato da un usufrutto iscritto a registro fondiario a favore di RI 1
dopo i diritti di pegno fatti valere da essa.
D. Il
14 agosto 2018 l’UE ha emesso l’elenco degli oneri e lo ha trasmesso a tutte le
parti interessate. Ha inoltre depositato le condizioni d’incanto il 31 agosto
2018.
E. L’Ufficio
ha quindi aggiudicato la nota PPP il 31 ottobre 2018 per fr. 252'000.– al
secondo turno d’asta, senza l’usufrutto.
F. Su
istanza di PI 3, il 7 dicembre 2018 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città ha ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro presso l’UE dell’eccedenza
di fr. 21'287.75 a suo favore, risultante dalla vendita ai pubblici
incanti della PPP in questione. L’organo esecutivo vi ha dato seguito il 10
dicembre 2018 emettendo il verbale di sequestro.
G. Il
12 dicembre 2018 l’UE ha allestito e inviato alle parti interessate lo stato di
riparto, che menziona in particolare quanto segue:
“12. RI 1
Eccedenza
a favore del debitore
Importo
oggetto del sequestro n. __________
Creditore:
PI
3, __________, __________, __________
Rappr.
Da
__________,
__________,
studio
legale e notarile, __________, __________ CHF 12'670.05”
H. Con
ricorso del 24 dicembre 2018 RI 1 e RI 2 si aggravano contro lo stato di
riparto, chiedendo a questa Camera di annullarlo e di rinviare gli atti all’UE
affinché impartisca il termine previsto dall’art. 116 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata
di fondi (RFF, RS 281.42) al titolare dell’usufrutto
cancellato a seguito del doppio turno d’asta.
Fatti
I. Tramite
osservazioni del 17 gennaio 2019 PI 3 si oppone al gravame, postulandone la
reiezione, come pure l’UE nelle sue del 25 gennaio 2019. Le altre parti
interessate sono rimaste silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più
presto il 13 dicembre 2018, il ricorso presentato il 24 dicembre 2018 è
tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF), l’ultimo giorno del termine cadendo
durante le ferie natalizie, per cui la scadenza è stata riportata al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ovvero a
venerdì 4 gennaio 2019 (art. 56 n. 2 e 63 LEF). Se il ricorso è
sorretto da un interesse degno di protezione verrà esaminato nei prossimi
considerandi.
2. I
ricorrenti sostengono anzitutto che a seguito della vendita della PPP al
secondo turno d’asta senza l’usufrutto, tale diritto è stato cancellato, motivo
per cui al titolare della servitù non spetta alcun “ricavo”. Rilevano al
riguardo che oggetto dell’incanto è stato il bene gravato dal diritto di
usufrutto e non il diritto di usufrutto stesso.
2.1 Giusta
l’art. 142 LEF cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF, qualora il fondo sia
stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù,
da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del
diritto di pegno risulti dall’elenco degli oneri, il creditore pignoratizio
può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri,
che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio (cpv. 1). Se il
prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il
creditore, e se la realizzazione senza l’aggravio permette di ottenere un
prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro
fondiario. Soddisfatto il creditore, l’eventuale eccedenza spetta in primo
luogo, a titolo di indennità, al titolare dell’onere sino a concorrenza del suo
valore (cpv. 3). L’eccedenza deve invero servire a indennizzare l’avente
diritto per la perdita del suo onere reale, ovverosia per la parte di questo
diritto costituito legittimamente senza arrecare pregiudizio ai pegni di grado anteriore (art. 812 cpv. 3 CC; Piotet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 142
LEF).
2.2 Nel
caso in rassegna, in quanto fatta valere da RI 1 la censura è irricevibile. In
effetti, soltanto il terzo proprietario del pegno, RI 2, potrebbe avere un
interesse degno di protezione a sostenere che il titolare dell’usufrutto cancellato
non ha diritto ad alcuna indennità, siccome in tale ipotesi, dopo
soddisfacimento dei creditori pignoratizi e di quelli che hanno ottenuto il
pignoramento del fondo, avrebbe diritto all’eventuale eccedenza. La censura è
ad ogni modo infondata, perché il diritto di RI 1 a ottenere l’eccedenza a
titolo d’indennità poggia proprio, per legge (art. 812 cpv. 3 CC e 142 cpv. 3
LEF; sopra, consid. 2.1), sulla cancellazione dell’usufrutto di cui era
titolare a seguito dell’aggiudicazione del fondo gravato senza tale onere.
3. Gli
insorgenti fanno valere altresì che l’Ufficio ha violato l’art. 116 cpv. 1 RFF,
laddove, malgrado l’esistenza di un’eccedenza del prezzo d’aggiudicazione, non
ha ingiunto al titolare del diritto di usufrutto posteriore ai diritti
ipotecari, cancellato in seguito al doppio turno d’asta, di comunicare entro
dieci giorni il valore attribuito all’onere cancellato. Rimarcano in proposito
che attingendo all’eccedenza l’Ufficio si è limitato a saldare la pretesa di un
creditore di RI 1 che aveva ottenuto il pignoramento dell’usufrutto, trattenendo
la differenza a favore della creditrice sequestrante PI 3. A loro detta, l’UE
avrebbe invece dovuto preliminarmente accertare il valore del diritto d’usufrutto
conformemente alla legge e poi procedere al pagamento del debito e alla
trattenuta a favore della creditrice sequestrante. I ricorrenti chiedono di
conseguenza che lo stato di riparto sia annullato.
3.1 L’art.
142 LEF è completato dagli art. 56, 104 e 116 RFF. Secondo quest’ultima
norma, se un onere di grado posteriore ai diritti ipotecari deve venire
cancellato in base al risultato di un doppio turno d’asta (art. 56 RFF) e se,
pagato il creditore pignoratizio anteriore, rimane un’eccedenza da impiegarsi a
stregua dell’articolo 812 cpv. 3 CC, l’ufficio di esecuzione ingiungerà al
titolare di comunicargli entro dieci giorni quale valore esso attribuisce all’onere
cancellato. Se questi non dà seguito all’ingiunzione, si riterrà che abbia
rinunciato ad ogni pretesa (cpv. 1). L’onere sarà iscritto nello stato di
riparto per il valore indicato. A queste pretese si applicano per analogia i
disposti degli art. 147 e 148 LEF (cpv. 2).
Visto
il tenore dell’art. 812 cpv. 3 CC, occorre tuttavia considerare che, in
mancanza di reazione dell’avente diritto, la rinuncia a ogni pretesa vale solo
quale presunzione. Il valore della servitù corrisponde infatti al valore dell’esercizio
capitalizzato di tale diritto e potrebbe essere indicato nel registro
fondiario, al pari dell’onere fondiario giusta l’art. 784 cpv. 2 CC, ciò che
prevedeva espressamente l’art. 37 cpv. 2 vRRF, ma non il nuovo diritto (art. 98
cpv. 2 ORF); all’occorrenza, questo valore è presunto corrispondere al valore
di riscatto o potrebbe essere preso in considerazione d’ufficio dagli organi
esecutivi (Mooser, Les servitudes
dans l’exécution forcée, in: Not@lex 2016, pag. 85, n. 62; Piotet, ibidem).
3.2 Nel
caso di specie, contrariamente a quanto prescrive l’art. 116 cpv. 1 RFF, l’Ufficio
effettivamente non ha assegnato a RI 1 il termine di dieci giorni per
comunicare quale valore attribuisce all’usufrutto di cui era titolare. Quali
siano gli effetti di tale violazione va determinato separatamente per ciascun
ricorrente, malgrado facciano valere le medesime argomentazioni con un unico ricorso,
ritenuto ch’essi hanno ruoli diversi nella procedura in questione e pertanto,
dal profilo del principio della buona fede, interessi finanche opposti.
a) Per
quanto attiene al terzo proprietario del pegno (RI 2), va rilevato che con un
ricorso nel senso dell’art. 17 LEF è possibile far valere solo un interesse
personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione) e non l’interesse
di terzi (sentenza della CEF 15.2019.6 del 25 gennaio 2019). Nel caso specifico,
soltanto RI 1, quale titolare del diritto di usufrutto cancellato, può legittimamente
lamentarsi che l’UE non gli ha assegnato il termine previsto dall’art. 116 RFF,
non invece il terzo proprietario del pegno, che nel caso concreto ha del resto manifestato
un interesse diametralmente opposto a quello dell’usufruttuario: sostiene
infatti che quest’ultimo non ha diritto ad alcuna indennità (sopra, consid. 2.2).
D’altronde, la contestazione riguardante l’ammontare dell’indennità va fatta
valere dinanzi al giudice civile e non davanti all’autorità di vigilanza (art.
148 LEF per il rimando dell’art. 116 cpv. 2 RFF; DTF 132 III 541 consid. 3). Per
questi motivi, la censura sollevata da RI 2 si rivela inammissibile.
b) Per
quanto concerne invece RI 1, nonostante l’Ufficio non gli abbia ingiunto di
comunicare entro dieci giorni quale valore attribuisce alla servitù cancellata,
lo stato di riparto prevede nondimeno che a lui spetta l’intera eccedenza di fr. 12'670.05
(sopra, consid. G) a titolo d’indennità, fermo restando che tale importo è da
trattenere in quanto oggetto di sequestro (sopra, consid. F). Dagli atti emerge
invero che l’UE ha stabilito d’ufficio il valore dell’usufrutto, facendo
proprie le valutazioni del perito incaricato di stimare il fondo da realizzare,
il quale aveva indicato in fr. 144'043.– il valore della servitù, pari al
valore dell’esercizio capitalizzato di tale diritto in funzione dell’aspettativa
di vita dell’usufruttuario (v. referto peritale del 25 novembre 2017, pag. 11
e osservazioni al ricorso dell’UE). Sebbene non sia indicato in modo esplicito,
tale valore è pure deducibile dalla differenza arrotondata (fr. 144'100.–)
tra i valori di stima del fondo con e senza l’aggravio, che figurano nell’avviso
d’incanto, nell’elenco oneri e nelle condizioni d’asta (fr. 294'100.–
[valore senza l’aggravio] ./. fr. 150'000.– [valore con l’aggravio]),
provvedimenti che RI 1 non ha impugnato.
Alla
luce di quanto precede, assegnare a RI 1 il termine previsto dall’art. 116 cpv.
1 RFF si tradurrebbe nel caso di specie in un puro esercizio di stile privo d’interesse
pratico, siccome, dovesse anche sostenere che il valore dell’usufrutto è in
realtà superiore a quello considerato dall’organo esecutivo, ciò che comunque non
ha fatto nemmeno in sede di ricorso, egli non potrebbe ottenere più dell’intera
eccedenza di fr. 12'670.05, importo che del resto non ha contestato. E
naturalmente egli neppure ha un interesse degno di protezione a pretendere che
il valore dell’usufrutto sia inferiore all’eccedenza, per tacere del fatto che
quest’ultima è ormai colpita da un sequestro, sicché la rinuncia (parziale o
totale) di RI 1 a discapito della creditrice sequestrante costituirebbe un
abuso di diritto (cfr. DTF 120 III 78 consid. 1/d). In mancanza di un
interesse degno di protezione, anche la contestazione di RI 1 s’avvera pertanto
inammissibile.
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
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.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.