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Decisione

15.2019.7

Stato di riparto. Indennità a favore del titolare dell’usufrutto cancellato in seguito all’esito del doppio turno d’asta

3 giugno 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Tramite

osservazioni del 17 gennaio 2019 PI 3 si oppone al gravame, postulandone la

reiezione, come pure l’UE nelle sue del 25 gennaio 2019. Le altre parti

interessate sono rimaste silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più

presto il 13 dicembre 2018, il ricorso presentato il 24 dicembre 2018 è

tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF), l’ultimo giorno del termine cadendo

durante le ferie natalizie, per cui la scadenza è stata riportata al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ovvero a

venerdì 4 gen­naio 2019 (art. 56 n. 2 e 63 LEF). Se il ricorso è

sorretto da un interesse degno di protezione verrà esaminato nei prossimi

considerandi.

2. I

ricorrenti sostengono anzitutto che a seguito della vendita della PPP al

secondo turno d’asta senza l’usufrutto, tale diritto è stato cancellato, motivo

per cui al titolare della servitù non spetta alcun “ricavo”. Rilevano al

riguardo che oggetto dell’incanto è stato il bene gravato dal diritto di

usufrutto e non il diritto di usufrutto stesso.

2.1 Giusta

l’art. 142 LEF cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF, qualora il fondo sia

stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù,

da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del

diritto di pegno risulti dall’e­­lenco degli oneri, il creditore pignoratizio

può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri,

che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio (cpv. 1). Se il

prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il

creditore, e se la realizzazione senza l’aggravio per­mette di ottenere un

prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro

fondiario. Soddisfatto il creditore, l’eventuale eccedenza spetta in primo

luogo, a titolo di indennità, al titolare dell’onere sino a concorrenza del suo

valore (cpv. 3). L’eccedenza deve invero servire a indennizzare l’avente

diritto per la perdita del suo onere reale, ovverosia per la parte di questo

diritto costituito legittimamente senza arrecare pregiudizio ai pegni di grado anteriore (art. 812 cpv. 3 CC; Piotet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 142

LEF).

2.2 Nel

caso in rassegna, in quanto fatta valere da RI 1 la censura è irricevibile. In

effetti, soltanto il terzo proprietario del pegno, RI 2, potrebbe avere un

interesse degno di protezione a sostenere che il titolare dell’usufrutto cancellato

non ha diritto ad alcuna indennità, siccome in tale ipotesi, dopo

soddisfacimento dei creditori pignoratizi e di quelli che hanno ottenuto il

pignoramento del fondo, avrebbe diritto all’eventuale ec­cedenza. La censura è

ad ogni modo infondata, perché il diritto di RI 1 a ottenere l’eccedenza a

titolo d’indennità poggia proprio, per legge (art. 812 cpv. 3 CC e 142 cpv. 3

LEF; sopra, consid. 2.1), sulla cancellazione dell’usufrutto di cui era

titolare a seguito dell’aggiudicazione del fondo gravato senza tale onere.

3. Gli

insorgenti fanno valere altresì che l’Ufficio ha violato l’art. 116 cpv. 1 RFF,

laddove, malgrado l’esistenza di un’eccedenza del prezzo d’aggiudicazione, non

ha ingiunto al titolare del diritto di usufrutto posteriore ai diritti

ipotecari, cancellato in seguito al doppio turno d’asta, di comunicare entro

dieci giorni il valore attribuito all’onere cancellato. Rimarcano in proposito

che attingendo all’eccedenza l’Ufficio si è limitato a saldare la pretesa di un

creditore di RI 1 che aveva ottenuto il pignoramento dell’usufrutto, trattenendo

la differenza a favore della creditrice sequestrante PI 3. A loro detta, l’UE

avrebbe invece dovuto preliminarmente accertare il valore del diritto d’u­­sufrutto

conformemente alla legge e poi procedere al pagamento del debito e alla

trattenuta a favore della creditrice sequestrante. I ricorrenti chiedono di

conseguenza che lo stato di riparto sia annullato.

3.1 L’art.

142 LEF è completato dagli art. 56, 104 e 116 RFF. Secondo quest’ultima

norma, se un onere di grado posteriore ai diritti ipotecari deve venire

cancellato in base al risultato di un doppio turno d’asta (art. 56 RFF) e se,

pagato il creditore pignoratizio anteriore, rimane un’eccedenza da impiegarsi a

stregua dell’articolo 812 cpv. 3 CC, l’ufficio di esecuzione ingiungerà al

titolare di comunicargli entro dieci giorni quale valore esso attribuisce all’onere

cancellato. Se questi non dà seguito all’ingiun­­zione, si riterrà che abbia

rinunciato ad ogni pretesa (cpv. 1). L’onere sarà iscritto nello stato di

riparto per il valore indicato. A queste pretese si applicano per analogia i

disposti degli art. 147 e 148 LEF (cpv. 2).

Visto

il tenore dell’art. 812 cpv. 3 CC, occorre tuttavia considerare che, in

mancanza di reazione dell’avente diritto, la rinuncia a ogni pretesa vale solo

quale presunzione. Il valore della servitù corrisponde infatti al valore dell’esercizio

capitalizzato di tale diritto e potrebbe essere indicato nel registro

fondiario, al pari del­l’onere fondiario giusta l’art. 784 cpv. 2 CC, ciò che

prevedeva espressamente l’art. 37 cpv. 2 vRRF, ma non il nuovo diritto (art. 98

cpv. 2 ORF); all’occorrenza, questo valore è presunto corrispondere al valore

di riscatto o potrebbe essere preso in considerazione d’ufficio dagli organi

esecutivi (Mooser, Les servitudes

dans l’exécution forcée, in: Not@lex 2016, pag. 85, n. 62; Piotet, ibidem).

3.2 Nel

caso di specie, contrariamente a quanto prescrive l’art. 116 cpv. 1 RFF, l’Ufficio

effettivamente non ha assegnato a RI 1 il termine di dieci giorni per

comunicare quale valore attribuisce all’usufrutto di cui era titolare. Quali

siano gli effetti di tale violazione va determinato separatamente per ciascun

ricorrente, malgrado facciano valere le medesime argomentazioni con un unico ricorso,

ritenuto ch’essi hanno ruoli diversi nella procedura in questione e pertanto,

dal profilo del principio della buona fede, interessi finanche opposti.

a) Per

quanto attiene al terzo proprietario del pegno (RI 2), va rilevato che con un

ricorso nel senso dell’art. 17 LEF è possibile far valere solo un interesse

personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione) e non l’interesse

di terzi (sentenza della CEF 15.2019.6 del 25 gennaio 2019). Nel caso specifico,

soltanto RI 1, quale titolare del diritto di usufrutto cancellato, può legittimamente

lamentarsi che l’UE non gli ha assegnato il termine previsto dall’art. 116 RFF,

non invece il terzo proprietario del pegno, che nel caso concreto ha del resto manifestato

un interesse diametralmente opposto a quello dell’u­­sufruttuario: sostiene

infatti che quest’ultimo non ha diritto ad alcuna indennità (sopra, consid. 2.2).

D’altronde, la contestazione riguardante l’ammontare dell’indennità va fatta

valere dinanzi al giudice civile e non davanti all’autorità di vigilanza (art.

148 LEF per il rimando dell’art. 116 cpv. 2 RFF; DTF 132 III 541 consid. 3). Per

questi motivi, la censura sollevata da RI 2 si rivela inammissibile.

b) Per

quanto concerne invece RI 1, nonostante l’Uf­­ficio non gli abbia ingiunto di

comunicare entro dieci giorni quale valore attribuisce alla servitù cancellata,

lo stato di riparto prevede nondimeno che a lui spetta l’intera eccedenza di fr. 12'670.05

(sopra, consid. G) a titolo d’indennità, fermo restando che tale importo è da

trattenere in quanto oggetto di sequestro (sopra, consid. F). Dagli atti emerge

invero che l’UE ha stabilito d’ufficio il valore dell’usufrutto, facendo

proprie le valutazioni del perito incaricato di stimare il fondo da realizzare,

il quale aveva indicato in fr. 144'043.– il valore della servitù, pari al

valore dell’esercizio capitalizzato di tale diritto in funzione dell’aspettativa

di vita del­l’usufruttuario (v. referto peritale del 25 novembre 2017, pag. 11

e osservazioni al ricorso dell’UE). Sebbene non sia indicato in modo esplicito,

tale valore è pure deducibile dalla differenza arrotondata (fr. 144'100.–)

tra i valori di stima del fondo con e senza l’aggravio, che figurano nell’avviso

d’incanto, nell’elenco oneri e nelle condizioni d’asta (fr. 294'100.–

[valore senza l’aggravio] ./. fr. 150'000.– [valore con l’aggravio]),

provvedimenti che RI 1 non ha impugnato.

Alla

luce di quanto precede, assegnare a RI 1 il termine previsto dall’art. 116 cpv.

1 RFF si tradurrebbe nel caso di specie in un puro esercizio di stile privo d’interesse

pratico, siccome, dovesse anche sostenere che il valore dell’usufrutto è in

realtà superiore a quello considerato dall’organo esecutivo, ciò che comunque non

ha fatto nemmeno in sede di ricorso, egli non potrebbe ottenere più dell’intera

eccedenza di fr. 12'670.05, importo che del resto non ha contestato. E

naturalmente egli neppure ha un interesse degno di protezione a pretendere che

il valore dell’usufrutto sia inferiore all’eccedenza, per tacere del fatto che

quest’ultima è ormai colpita da un sequestro, sicché la rinuncia (parziale o

totale) di RI 1 a discapito della creditrice sequestrante costituirebbe un

abuso di diritto (cfr. DTF 120 III 78 consid. 1/d). In mancanza di un

interesse degno di protezione, anche la contestazione di RI 1 s’avve­ra pertanto

inammissibile.

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

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–,

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.