15.2019.72
Minimo di esistenza. Spese legate alla salute. Franchigia e aliquote percentuali (partecipazioni). Onere della prova
23 ottobre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.72
Lugano
23 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 30 agosto 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 28 agosto 2019
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (AG)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso del proprio credito
di fr. 27'727.10.
Fatti
B. Il 28 agosto 2019 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice pensione
fr.
337.90
Debitrice rendita AVS
fr.
1'839.00
Totale debitrice 50.01%
Coniuge
fr.
2'175.88
Totale coniuge 49.99%
Totale
fr.
4'352.78
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'295.00
Assic. malattia (debitrice)
fr.
383.90
Premio LAMal
Altri (debitrice)
fr.
49.80
Abbonamento arcobaleno (1 zona) x trasferte diverse (visite mediche, ecc.)
Assic. malattia (coniuge)
fr.
346.00
Premio LAMal
Pasti fuori domicilio
(coniuge)
fr.
211.00
Pausa breve
Trasferte fino al luogo di lavoro (coniuge)
fr.
36.75
Abbonamento arcobaleno (fr. 411.– annuali) (1
zona)
Totale
fr.
4'022.45
100%
L’UE
ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale dell’escussa in fr. 2'011.70,
corrispondenti al 50.01% del minimo vitale suo e del marito. Da tale ammontare
ha poi dedotto la sua rendita AVS di fr. 1'839.–, e lo stesso giorno ha pignorato presso la cassa
pensione dell’escussa, la C__________,
la quota mensile eccedente la differenza (fr. 2'011.70 ./. fr. 1'839.–),
arrotondata in fr. 173.–.
C. Con
ricorso del 30 agosto 2019, RI 1 chiede di considerare nel computo del proprio
minimo vitale non solo il premio per l’assicurazione malattia soggetta
alla legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) ma anche quanto essa paga
per le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto di
assicurazione (LCA).
D. La
PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto al ricorso.
E. Con
replica spontanea del 23 settembre 2019 la ricorrente ha ribadito la sua
richiesta.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 28 agosto 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri
membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come
la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,
moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la
Considerandi
somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.
La
ricorrente si duole che l’UE ha tenuto conto solo del premio dell’assicurazione
di base e non anche di quanto da lei pagato per le coperture integrative, che afferma
di essere obbligata ad avere in considerazione del fatto che le sue spese
mediche sono altissime. La franchigia e “l’aliquota” le costano fr. 1'000.–
all’anno ed alcune piccole spese non le sarebbero
rimborsate dall’assicurazione. Ella evidenzia che nel 2017 ha sostenuto spese
di fr. 1'300.– per trasferte postintervento all’Ospedale di
Bellinzona e nel 2018 ha avuto costi per complessivi fr. 2'300.– a seguito
delle trasferte effettuate nel Canton Vaud per sottoporsi a cure mediche. RI 1
argomenta infine che dovrà sostenere ulteriori spese mediche poiché a novembre
del corrente anno dovrà nuovamente recarsi nel Canton Vaud in quanto le cure di
cui abbisogna non sono ancora terminate.
4.
Dalla
documentazione agli atti, segnatamente dalla fattura dei premi di marzo 2019
della __________, si evince che RI 1 deve pagare mensilmente fr. 383.90
(ossia fr. 524.60 dedotta la riduzione cantonale dei premi di fr. 140.70)
per l’assicurazione soggetta alla LAMal e fr. 44.20 per le assicurazioni
complementari secondo la LCA. Ora nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo
di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione
obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione
dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti
indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 93 LEF). L’importo di fr. 383.90 computato
dall’UE nel calcolo impugnato deve pertanto essere confermato.
5.
Secondo
il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del
pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese
di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF
129.
III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche
l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),
ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.
64.
LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare
della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della
CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
5.1
Possono
però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a). In
linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di
prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la
procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale
5A_ 405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato
in:
Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 7 ad art. 20a LEF). Ad
ogni modo, con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente
deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett.
c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).
Se la parte rifiuta di prestare la collaborazione che da essa ci si può
ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili
le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
5.2
Nel
caso specifico, la reclamante non ha prodotto né all’UE né con il ricorso
documenti attestanti che dopo il pignoramento (ossia dopo il 28 agosto 2019) dovrà assumere personalmente spese coperte
dall’assicurazione malattia obbligatoria a concorrenza della somma della
franchigia, a suo dire di fr. 300.–, e dell’aliquota percentuale
(partecipazione) massima di fr. 700.– (art. 103 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione
malattie [OAMal, RS 832.102]). Non si può al riguardo tenere conto dei costi da
lei documentati davanti all’UE (per recarsi nel 2017 all’ospedale di Bellinzona
e nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2018 e il 27 novembre 2018 per 11
volte presso il Dr. __________ a Vevey), perché sono anteriori al pignoramento
(DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15. 2012.117 del 26 novembre 2012 consid.
3.
/a) e nulla indica che sono ricorrenti e dovranno anche essere assunti dopo
il 28 agosto 2019.
5.3
Ne
consegue che le censure di RI 1 devono essere respinte, fermo restando che le
spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere che la debitrice dovesse in futuro
sostenere potranno esserle riconosciute dall’Ufficio mediante revisione del
pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), a condizione ch’ella produca la
documentazione a suffragio delle sue asserzioni, ossia le fatture e la prova
che queste spese sono indispensabili e non sono coperte da un’assicurazione
(assicurazione malattia o prestazioni complementari dell’AVS).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.