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Decisione

15.2019.72

Minimo di esistenza. Spese legate alla salute. Franchigia e aliquote percentuali (partecipazioni). Onere della prova

23 ottobre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 28 agosto 2019 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice pensione

fr.

337.90

Debitrice rendita AVS

fr.

1'839.00

Totale debitrice 50.01%

Coniuge

fr.

2'175.88

Totale coniuge 49.99%

Totale

fr.

4'352.78

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'295.00

Assic. malattia (debitrice)

fr.

383.90

Premio LAMal

Altri (debitrice)

fr.

49.80

Abbonamento arcobaleno (1 zona) x trasferte diverse (visite mediche, ecc.)

Assic. malattia (coniuge)

fr.

346.00

Premio LAMal

Pasti fuori domicilio

(coniuge)

fr.

211.00

Pausa breve

Trasferte fino al luogo di lavoro (coniuge)

fr.

36.75

Abbonamento arcobaleno (fr. 411.– annuali) (1

zona)

Totale

fr.

4'022.45

100%

L’UE

ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale dell’escussa in fr. 2'011.70,

corrispondenti al 50.01% del minimo vitale suo e del marito. Da tale ammontare

ha poi dedotto la sua rendita AVS di fr. 1'839.–, e lo stesso giorno ha pignorato presso la cassa

pensione dell’escussa, la C__________,

la quota mensile eccedente la differenza (fr. 2'011.70 ./. fr. 1'839.–),

arrotondata in fr. 173.–.

C. Con

ricorso del 30 agosto 2019, RI 1 chiede di considerare nel computo del proprio

minimo vitale non solo il premio per l’assicurazione malattia soggetta

alla legge federale sull’assi­­curazione malattia (LAMal) ma anche quanto essa paga

per le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto di

assicurazione (LCA).

D. La

PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto al ricorso.

E. Con

replica spontanea del 23 settembre 2019 la ricorrente ha ribadito la sua

richiesta.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 28 agosto 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri

membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come

la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,

moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la

Considerandi

somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

La

ricorrente si duole che l’UE ha tenuto conto solo del premio dell’assicurazione

di base e non anche di quanto da lei pagato per le coperture integrative, che afferma

di essere obbligata ad avere in considerazione del fatto che le sue spese

mediche sono altissime. La franchigia e “l’aliquota” le costano fr. 1'000.–

all’anno ed alcune piccole spese non le sarebbero

rimborsate dall’assicurazio­­ne. Ella evidenzia che nel 2017 ha sostenuto spese

di fr. 1'300.– per trasferte postintervento all’Ospedale di

Bellinzona e nel 2018 ha avuto costi per complessivi fr. 2'300.– a seguito

delle trasferte effettuate nel Canton Vaud per sottoporsi a cure mediche. RI 1

argomenta infine che dovrà sostenere ulteriori spese mediche poiché a novembre

del corrente anno dovrà nuovamente recarsi nel Canton Vaud in quanto le cure di

cui abbisogna non sono ancora terminate.

4.

Dalla

documentazione agli atti, segnatamente dalla fattura dei premi di marzo 2019

della __________, si evince che RI 1 deve pagare mensilmente fr. 383.90

(ossia fr. 524.60 dedotta la riduzione cantonale dei premi di fr. 140.70)

per l’assicurazione soggetta alla LAMal e fr. 44.20 per le assicurazioni

complementari secondo la LCA. Ora nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo

di esecuzione forzata può tenere con­to unicamente dell’assicurazione

obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione

dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti

indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 93 LEF). L’importo di fr. 383.90 computato

dall’UE nel calcolo impugnato deve pertanto essere confermato.

5.

Secondo

il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’e­­scusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del

pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese

di automedicazione sono da considerare incluse nel mini­mo vitale di base (DTF

129.

III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochs­ner, Commentaire

romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche

l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),

ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.

64.

LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammon­­tare

della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della

CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).

5.1

Possono

però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a). In

linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di

prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la

procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale

5A_ 405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato

in:

Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 7 ad art. 20a LEF). Ad

ogni modo, con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente

deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett.

c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).

Se la parte rifiuta di prestare la collaborazione che da essa ci si può

ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili

le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).

5.2

Nel

caso specifico, la reclamante non ha prodotto né all’UE né con il ricorso

documenti attestanti che dopo il pignoramento (ossia do­po il 28 agosto 2019) dovrà assumere personalmente spese coperte

dall’assicurazione malattia obbligatoria a concorrenza della somma della

franchigia, a suo dire di fr. 300.–, e dell’aliquota percentuale

(partecipazione) massima di fr. 700.– (art. 103 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione

malattie [OAMal, RS 832.102]). Non si può al riguardo tenere conto dei costi da

lei documentati davanti all’UE (per recarsi nel 2017 all’ospedale di Bellinzona

e nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2018 e il 27 novembre 2018 per 11

volte presso il Dr. __________ a Vevey), perché sono anteriori al pignoramento

(DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15. 2012.117 del 26 novembre 2012 consid.

3.

/a) e nulla indica che sono ricorrenti e dovranno anche essere assunti dopo

il 28 agosto 2019.

5.3

Ne

consegue che le censure di RI 1 devono essere respinte, fermo restando che le

spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere che la debitrice dovesse in futuro

sostenere potranno esserle riconosciute dall’Ufficio mediante revisione del

pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), a condizione ch’ella produca la

documentazione a suffragio delle sue asserzioni, ossia le fatture e la prova

che queste spese sono indispensabili e non sono coperte da un’assicurazione

(assicurazione malattia o prestazioni complementari dell’AVS).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.