Lexipedia

Decisione

15.2019.73

Comminatoria di fallimento. Mancata partecipazione a un’udienza di conciliazione relativa a un rigetto di un’opposizione in realtà non avvenuta

31 ottobre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 19 settembre 2019, la RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria

di fallimento.

C. Con

osservazioni 24 settembre 2019, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso

irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria

di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni

formali (Ottomann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento “per denegata giustizia”, lamentandosi del fatto che il Giudice di pace del circolo di Lugano

Ovest non ha dato seguito alla sua richiesta di rinviare l’udienza di

conciliazione del 2 maggio 2019 e ha rilasciato l’autorizzazione ad agire.

3. Preso

atto che la causa cui accenna la ricorrente era stata promossa da PI 1 per

ottenere la condanna della stessa a versargli fr. 3'944.60 e (secondo l’autorizzazione

ad agire) il riget­to definitivo dell’opposizione all’esecuzione in cui è stata

emessa la comminatoria di fallimento qui impugnata, ma appurato dagli atti dell’UE

l’assenza di opposizione al precetto esecutivo, motivo per cui è stato dato

Considerandi

seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione con l’emanazione della

comminatoria avversata, la Camera, con ordinanza dell’8 ottobre 2019, ha impartito

alla RI 1 un termine di dieci giorni per dimostrare di aver dichiarato

opposizione al precetto esecutivo n. __________ verbalmente o per scritto alla

persona che le ha consegnato l’atto esecutivo o direttamente all’UE di Lugano. Poiché la ricorrente è rimasta silente, e ricordato l’obbligo di

collaborazione delle parti all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2

n. 2 LEF e 19 cpv. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280. 200]), si può

ritenere che la RI 1 non ha interposto opposizione all’esecuzione n. __________ e che la procedura di conciliazione è stata inutilmente promossa dall’istante.

4.

Ciò posto, le censure della ricorrente si

rivelano senza oggetto, per tacere del fatto ch’essa non

spiega comunque per quale motivo la sua mancata partecipazione all’udienza del

2.

maggio 2019 giustificherebbe l’annullamento della comminatoria di fallimento.

Insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il

ricorso è pertanto inammissibile.

5.

Stante

l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal dare alla controparte la

possibilità di formulare osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.