15.2019.74
Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Stato di riparto. Censure dirette contro i crediti iscritti nell’elenco oneri passato in giudicato. Pagamento parziale successivo
11 dicembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.74
Lugano
11 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 16 settembre 2019 di
RI 1
(rappresentata dalla curatrice RA 1, ,
e patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 4 settembre 2019 nelle esecuzioni n. __________
e __________ in via di realizzazione del pegno promosse nei confronti rispettivamente
della ricorrente e del defunto figlio
PI 5 (†
2019), già in __________
dalla
PI 3,
procedura
che interessa anche
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio di esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 2,
(rappresentato dal proprio Municipio, )
ritenuto
in fatto: A. La
PI 3 ha escusso RI 1 e il figlio PI 5, deceduto il 22 gennaio 2019, per l’incasso
di complessivi fr. 525'060.72 oltre agli interessi del 5% dal 26 maggio 2017 sulla scorta dei
precetti esecutivi n.__________ e __________ emessi il 14 giugno
2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in via di realizzazione di due
pegni immobiliari gravanti la particella n. __________ RFD di __________, in
comproprietà di RI 1 per 5⁄6 e della sorella PI 6 (deceduta il 28 febbraio 2019) per il rimanente 1⁄6.
B. Con
domanda del 9 gennaio 2018 l’escutente ha chiesto all’UE di Lugano di procedere
alla realizzazione dei pegni. L’UE di Mendrisio, responsabile del settore
immobiliare del Sottoceneri, ha dunque fissato l’incanto per il 16 gennaio
2019, pubblicando il relativo avviso sul Foglio ufficiale cantonale del 31
agosto 2018 e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio di stessa data.
C. Il
15 novembre 2018 l’Ufficio di Mendrisio ha emesso l’elenco degli oneri, in cui
figurano i crediti assistiti da ipoteca legale insinuati dallo PI 4 per fr. 11'169.45
e dal PI 2 per fr. 10'049.30, nonché quelli garantiti da due cartelle
ipotecarie insinuati dalla PI 3 per fr. 568'314.60. Quello stesso giorno l’organo
esecutivo ne ha dato comunicazione scritta agli interessati e ha inoltre depositato
le condizioni d’asta.
D. L’organo
esecutivo ha aggiudicato il noto fondo alla PI 3 il 16 gennaio 2019 per fr. 595'000.–.
E. Il
4 settembre 2019 l’UE di Mendrisio ha allestito e inviato alle parti
interessate il seguente stato di riparto:
N.
Creditore pignoratizio
Somma di
credito Fr.
Somma
ricavata Fr.
Importo
scoperto Fr.
1.
Ufficio Esazione e Condoni
Viale Stefano
Franscini 6
6501 Bellinzona
11'169.45
11'169.45
–-.–-
2.
PI 2
__________
__________
10'429.30
10'429.30
–-.–-
3.
PI 3
__________
__________
568'314.60
544'947.15
23'367.45
TOTALE
589'913.35
=========
566'545.90
=========
23'367.45
=========
Nessuna eccedenza a favore dei creditori
pignoranti
F. Con
ricorso del 16 settembre 2019 RI 1 si aggrava contro lo stato di riparto,
chiedendo alla Camera di annullarlo e ordinare all’UE di Mendrisio di
allestirne uno nuovo, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
G. Mediante
ordinanza del 26 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo.
H. Tramite
osservazioni del 7 ottobre 2019 lo PI 4 postula la reiezione del gravame, come
pure la PI 3 e l’UE di Mendrisio nelle loro dell’11 e 18 ottobre 2019. Il PI 2
si rimette invece al giudizio della Camera con osservazioni del 10 ottobre
2019.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente si duole innanzitutto del riparto di fr. 10'429.30
a favore del PI 2, sostenendo di aver pagato il 14 maggio
2019, sulla base di un accordo extragiudiziario, le
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano
promosse nei suoi confronti da quel creditore. Contesta altresì il riparto di fr. 11'169.45
a favore dello PI 4, facendo valere che le esecuzioni fatte spiccare da quest’ultimo
contro di lei e giunte allo stadio della domanda di vendita (esecuzioni n. __________,
__________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano) ammontano in
realtà a complessivi fr. 6'197.90. Si lamenta pure del fatto che l’Ufficio
di Mendrisio abbia considerato lei e il defunto figlio come debitori solidali
per i “debiti fiscali” dei predetti creditori. È inoltre del parere che in virtù dell’art.
209 LEF gli interessi dei crediti garantiti da pegno insinuati dalla PI 3 e
dallo PI 4 possono decorrere al massimo fino alla domanda di realizzazione e
non sino all’ultima realizzazione. Al riguardo, osserva infine che mal si comprende perché per alcune esecuzioni
dello PI 4 non siano stati conteggiati interessi (esecuzioni n. __________, __________ e __________), mentre per altre hanno continuato a decorrere
anche dopo l’ultima realizzazione (esecuzioni n. __________ e __________).
1.1 Giusta
l’art. 112 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente
la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), incassato integralmente il
ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del
risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti
accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati
giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado. Ne consegue che l’autorità
di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio
deve limitarsi ad esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso
che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta
restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve
forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative
all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri (sentenza della CEF
15.2010.68 del 3 agosto 2010, consid. 2.1; cfr. DTF 120 III
24 consid. 3).
1.2 Nel
caso in rassegna, a ben guardare la ricorrente non contesta tanto lo stato di riparto, quanto
piuttosto l’esistenza e l’entità dei crediti garantiti da pegno iscritti nell’elenco
degli oneri, nonché l’estensione degli interessi, l’UE
di Mendrisio essendosi del resto limitato a trascrivere nello stato di riparto
Fatti
i crediti inseriti nell’elenco oneri (sopra, consid. C ed E). Ora, dagli atti
emerge che l’Ufficio ha inoltrato alla ricorrente l’elenco oneri il 15 novembre
2018 per raccomandata, che però è stata rinviata al mittente “in base a disposizione preliminare” il 28 novembre 2019 (v. tracciamento postale della raccomandata n. __________).
Sennonché, il 14 marzo 2019, la curatrice di RI 1 ha chiesto all’Ufficio di
Mendrisio di trasmetterle “l’incarto
completo”, ciò che ha ottenuto il giorno successivo,
come rileva lo stesso UE nelle proprie osservazioni al ricorso, rimaste
incontestate. In quell’occasione, essa ha potuto prendere visione anche dell’elenco
oneri, tant’è che ne ha estratto una copia e l’ha allegata al ricorso (doc. E).
Orbene, non avendo la curatrice contestato l’elenco oneri entro dieci giorni da
quando ne è venuta a conoscenza, il ricorso al vaglio si rivela tardivo (v.
art. 17 cpv. 2 LEF) e dunque irricevibile, salvo per una censura cui ha aderito
una delle controparti interessate e di cui si dirà più avanti (sotto, consid.
4).
2. Per
abbondanza, occorre comunque rilevare che i fr. 11'169.45 a favore dello
Stato del Canton Ticino fanno riferimento alla somma dei crediti assistiti da
ipoteca legale insinuati da quest’ultimo con scritto del 13 settembre 2018 e iscritti
dall’UE di Mendrisio nell’elenco oneri del 15 novembre 2018. A tal proposito,
va ricordato che secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. b RFF, applicabile anche all’esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rimando dell’art. 102 RFF, l’elenco oneri
deve contenere gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati
dagli interessati in seguito all’ingiunzione dell’ufficio (v. art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, e 29 cpv. 2
e 3 RFF), a prescindere dal fatto che i crediti garantiti
da pegno siano stati oggetto di precedenti esecuzioni giunte allo stadio della
domanda di vendita. La critica secondo cui la ripartizione a favore dello
Stato del Canton Ticino debba essere limitata a fr. 6'197.90 (sopra,
consid. 1) è pertanto priva di fondamento.
Per quanto attiene invece all’indicazione
nell’elenco oneri del nome di PI 5 accanto a quello della
madre RI 1, da cui per l’insorgente emergerebbe un rapporto di solidarietà
passiva, nelle proprie osservazioni lo PI 4 ammette che le pretese insinuate “si riferiscono unicamente alla partita
intestata alla sig.ra RI 1, nonostante sia stato indicato erroneamente anche il
nome del figlio PI 5”. L’indicazione errata, ad ogni modo, non pregiudica la validità dello stato di riparto, che prevede
una distribuzione del ricavo conforme all’elenco oneri passato in giudicato.
3. Riguardo
alla censura sugli interessi dei crediti iscritti nell’elenco oneri, basti dire
che l’art. 209 cpv. 2 LEF citato dalla ricorrente, che fa parte del sesto
titolo dedicato agli effetti del fallimento, non si applica all’esecuzione in
via di realizzazione di un pegno immobiliare. La decorrenza degli interessi in
tale ipotesi è invero disciplinata dall’art. 157 cpv. 2 LEF, in base al quale
la somma netta ricavata viene distribuita ai creditori pignoratizi sino a
concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima
realizzazione e le spese, indipendentemente dalla circostanza che il ricavo
basti a soddisfare tutti i creditori, come invece prevede l’art. 209 cpv. 2 LEF
nella procedura di fallimento. Per quanto concerne in particolare le esecuzioni
n. __________, __________ e __________ dello Stato del Canton Ticino, a prescindere dal fatto
Considerandi
che si tratta di esecuzioni in via di pignoramento non
insinuate ai fini dell’allestimento dell’elenco oneri, si evince dall’applicativo
informatico degli uffici d’esecuzione che non decorrono interessi semplicemente
perché il creditore non li ha pretesi.
4.
Infine,
in merito al riparto di fr. 10'429.30 a favore del PI 2, nelle proprie
osservazioni quest’ultimo riconosce che, a seguito del pagamento a saldo da
parte di RI 1 delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________
e __________, il 28 maggio
2019.
ha chiesto all’UE di Lugano di cancellare le stesse, ma ha omesso di “richiedere una modifica dell’elenco oneri”, motivo per cui l’UE
di Mendrisio ha (rettamente) allestito lo stato di riparto in base alle
insinuazioni ivi iscritte e non contestate. L’operato dell’Ufficio di
Mendrisio non presta dunque il fianco a critiche. Ciononostante non si può
ignorare che il PI 2 ha rinunciato, in questa sede, alla quasi totalità dell’importo
che gli spetta secondo lo stato di ripartizione impugnato, postulando di
versargli solo i fr. 426.60 relativi alle ipoteche legali per gli anni dal
2016.
al 2019. Il saldo di fr. 10'002.70
va così versato a RI 1 a titolo di restituzione della stessa somma che quest’ultima
ha già pagato direttamente al creditore, senza necessità di una preventiva
modifica dell’elenco oneri per l’insorgere del fatto nuovo del parziale
pagamento (per analogia DTF 139 III 388 consid. 2.2.1), vista l’assenza di
controversia in merito all’assegnazione del saldo di fr. 10'002.70. Nella
misura della sua limitata ricevibilità (sopra, consid. 1.2), sotto questo
profilo il ricorso si rivela così parzialmente fondato. Riguardo invece all’indicazione nell’elenco oneri del nome di PI 5 accanto a quello della madre RI 1 anche per i crediti
del PI 2, si ribadisce che tale circostanza non ha alcun influsso sulla
validità dello stato di riparto (sopra, consid. 2 i.f.).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di distribuire
l’importo di fr. 10'429.30, previsto al punto 2 dello stato di riparto impugnato,
in ragione di fr. 426.60 a favore del PI 2 e di fr. 10'002.70 a
favore di RI 1.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.