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Decisione

15.2019.74

Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Stato di riparto. Censure dirette contro i crediti iscritti nell’elenco oneri passato in giudicato. Pagamento parziale successivo

11 dicembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti inseriti nell’elenco oneri (sopra, consid. C ed E). Ora, dagli atti

emerge che l’Ufficio ha inoltrato alla ricorrente l’elenco oneri il 15 novembre

2018 per raccomandata, che però è stata rinviata al mittente “in base a disposizione preliminare” il 28 novembre 2019 (v. tracciamento postale della raccomandata n. __________).

Sennonché, il 14 marzo 2019, la curatrice di RI 1 ha chiesto all’Uffi­cio di

Mendrisio di trasmetterle “l’incarto

completo”, ciò che ha ottenuto il giorno successivo,

come rileva lo stesso UE nelle proprie osservazioni al ricorso, rimaste

incontestate. In quell’occasione, essa ha potuto prendere visione anche dell’elenco

oneri, tant’è che ne ha estratto una copia e l’ha allegata al ricorso (doc. E).

Orbene, non avendo la curatrice contestato l’elenco oneri entro dieci giorni da

quando ne è venuta a conoscenza, il ricorso al vaglio si rivela tardivo (v.

art. 17 cpv. 2 LEF) e dunque irricevibile, salvo per una censura cui ha aderito

una delle controparti interessate e di cui si dirà più avanti (sotto, consid.

4).

2. Per

abbondanza, occorre comunque rilevare che i fr. 11'169.45 a favore dello

Stato del Canton Ticino fanno riferimento alla somma dei crediti assistiti da

ipoteca legale insinuati da quest’ultimo con scritto del 13 settembre 2018 e iscritti

dall’UE di Mendrisio nel­l’e­lenco oneri del 15 novembre 2018. A tal proposito,

va ricordato che secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. b RFF, applicabile anche all’ese­cuzione

in via di realizzazione del pegno per il rimando dell’art. 102 RFF, l’elenco oneri

deve contenere gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati

dagli interessati in seguito all’ingiunzio­­ne dell’ufficio (v. art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, e 29 cpv. 2

e 3 RFF), a prescindere dal fatto che i crediti garantiti

da pegno siano stati oggetto di precedenti esecuzioni giunte allo stadio della

domanda di vendita. La critica secon­do cui la ripartizione a favore dello

Stato del Canton Ticino debba essere limitata a fr. 6'197.90 (sopra,

consid. 1) è pertanto priva di fondamento.

Per quanto attiene invece all’indicazione

nell’elenco oneri del nome di PI 5 accanto a quello della

madre RI 1, da cui per l’insorgente emergerebbe un rapporto di solidarietà

passiva, nelle proprie osservazioni lo PI 4 ammette che le pretese insinuate “si riferiscono unicamente alla partita

intestata alla sig.ra RI 1, nonostante sia stato indicato erroneamente anche il

nome del figlio PI 5”. L’indicazione errata, ad ogni modo, non pregiudica la validità dello stato di riparto, che prevede

una distribuzione del ricavo conforme all’elenco oneri passato in giudicato.

3. Riguardo

alla censura sugli interessi dei crediti iscritti nell’elenco oneri, basti dire

che l’art. 209 cpv. 2 LEF citato dalla ricorrente, che fa parte del sesto

titolo dedicato agli effetti del fallimento, non si applica all’esecuzione in

via di realizzazione di un pegno immobiliare. La decorrenza degli interessi in

tale ipotesi è invero disciplinata dall’art. 157 cpv. 2 LEF, in base al quale

la somma netta ricavata viene distribuita ai creditori pignoratizi sino a

concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima

realizzazione e le spese, indipendentemente dalla circostanza che il ricavo

basti a soddisfare tutti i creditori, come invece prevede l’art. 209 cpv. 2 LEF

nella procedura di fallimento. Per quanto concerne in particolare le esecuzioni

n. __________, __________ e __________ dello Stato del Canton Ticino, a prescindere dal fatto

Considerandi

che si tratta di ese­cuzioni in via di pignoramento non

insinuate ai fini dell’allestimento dell’elenco oneri, si evince dall’applicativo

informatico degli uffici d’esecuzione che non decorrono interessi semplicemente

perché il creditore non li ha pretesi.

4.

Infine,

in merito al riparto di fr. 10'429.30 a favore del PI 2, nelle proprie

osservazioni quest’ultimo riconosce che, a seguito del pagamento a saldo da

parte di RI 1 delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________

e __________, il 28 maggio

2019.

ha chiesto all’UE di Lugano di cancellare le stes­se, ma ha omesso di “richiedere una modifica dell’elenco oneri”, mo­tivo per cui l’UE

di Mendrisio ha (rettamente) allestito lo stato di riparto in base alle

insinuazioni ivi iscritte e non contestate. L’ope­rato dell’Ufficio di

Mendrisio non presta dunque il fianco a critiche. Ciononostante non si può

ignorare che il PI 2 ha rinunciato, in questa sede, alla quasi totalità dell’importo

che gli spetta secondo lo stato di ripartizione impugnato, postulando di

versargli solo i fr. 426.60 relativi alle ipoteche legali per gli anni dal

2016.

al 2019. Il saldo di fr. 10'002.70

va così versato a RI 1 a titolo di restituzione della stessa somma che quest’ultima

ha già pagato direttamente al creditore, senza necessità di una preventiva

modifica dell’elenco oneri per l’insorgere del fatto nuo­vo del parziale

pagamento (per analogia DTF 139 III 388 consid. 2.2.1), vista l’assenza di

controversia in merito all’assegnazione del saldo di fr. 10'002.70. Nella

misura della sua limitata ricevibilità (sopra, consid. 1.2), sotto questo

profilo il ricorso si rivela così parzialmente fondato. Riguardo invece all’indicazione nell’elenco one­ri del nome di PI 5 accanto a quello della madre RI 1 anche per i crediti

del PI 2, si ribadisce che tale circostanza non ha alcun influsso sulla

validità dello stato di riparto (sopra, consid. 2 i.f.).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di distribuire

l’importo di fr. 10'429.30, previsto al punto 2 dello stato di riparto impugnato,

in ragione di fr. 426.60 a favore del PI 2 e di fr. 10'002.70 a

favore di RI 1.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.