15.2019.75
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
13 novembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.75
Lugano
13 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 23
settembre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione dell’interessenza spettante a
IS 1
nelle eredità giacenti fu __________ e fu __________,
composte oltre all’escusso PI 1 di
PI 2, __________
PI 3, __________
nelle
varie esecuzioni (gruppi n. 5-11) promosse contro l’escusso da diversi
creditori;
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse contro PI 2, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha
pignorato in più occasioni i diritti che gli spettano nella comunione
ereditaria dei genitori fu __________ e fu __________, in particolare per quanto concerne le particelle n. __________, __________,
__________, __________, __________ (quota B di ½), __________ (quota B di ½), __________
(quota B di ½) e __________ (quota A di ½) RFD di __________, sezione di __________.
Nei verbali di pignoramento l’UE ha
quantificato in fr. 1.– il valore di stima dell’interessenza
spettante all’escusso nella comunione.
Fatti
B. Avendo alcuni creditori presentato le
domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 7 maggio 2019 a norma
dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori. In sede di conciliazione
l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà della comunione ereditaria un
valore di stima di fr. 231'882.–. Da tale importo ha dedotto l’ammontare
dei debiti ipotecari gravanti parte dei fondi di complessivi fr. 52'653.75,
ottenendo un valore totale netto di fr. 179'228.25. Considerata una quota
di spettanza del debitore nella comunione ereditaria pari ad un terzo, l’UE ha
assegnato all’interessenza del debitore il valore di fr. 60'000.–.
C. Il
12 luglio 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso. Nel termine
impartito non gli è pervenuta alcuna proposta.
D. Il
23 settembre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti e attribuendo alla sostanza ereditaria, come in
sede di conciliazione, un valore complessivo di fr. 179'228.50 e all’interessenza
del debitore un valore di fr. 60'000.–.
Considerato
in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
Considerandi
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3
ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,
solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno
approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel caso di specie l’UE
ha correttamente determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione
ereditaria è di un terzo, atteso che i membri della stessa sono l’escusso e le
due sorelle PI 2 ed PI 3, e che il suo valore assomma a fr. 60'000.–. Tale
accertamento, effettuato all’udienza di conciliazione alla presenza di tutti i
membri della comunione ereditaria e di due creditori, non è stato ritualmente
contestato neppure da nessuna delle altri parti interessate alla procedura,
alle quali è stata trasmessa per conoscenza l’istanza del 23 settembre 2019
tendente a far determinare il
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 e nella
quale l’UE ha indicato la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria e
il valore da lui attribuito alla stessa.
In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota
pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC
perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione
alternativa dello scioglimento
della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato
che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo
totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore
di stima della quota, appare in concreto inadeguata. L’istanza è
quindi da accogliere nel senso di ordinare la
realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di 1/3 spettante a PI 1nella divisione della comunione
ereditaria composta di PI 1, PI 2 e PI 3.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a
tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.