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Decisione

15.2019.75

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

13 novembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo alcuni creditori presentato le

domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 7 maggio 2019 a norma

dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazio­ne è

potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori. In sede di conciliazione

l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà della comunione ereditaria un

valore di stima di fr. 231'882.–. Da tale importo ha dedotto l’ammontare

dei debiti ipotecari gravanti parte dei fondi di complessivi fr. 52'653.75,

ottenendo un valore totale netto di fr. 179'228.25. Considerata una quota

di spettanza del debitore nella comunione ereditaria pari ad un terzo, l’UE ha

assegnato all’interessenza del debitore il valore di fr. 60'000.–.

C. Il

12 luglio 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso. Nel termine

impartito non gli è pervenuta alcuna proposta.

D. Il

23 settembre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti e attribuendo alla sostanza ereditaria, come in

sede di conciliazione, un valore complessivo di fr. 179'228.50 e all’interessenza

del debitore un valore di fr. 60'000.–.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

Considerandi

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),

ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3

ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,

solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno

approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel caso di specie l’UE

ha correttamente determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione

ereditaria è di un terzo, atteso che i membri della stessa sono l’escusso e le

due sorelle PI 2 ed PI 3, e che il suo valore assomma a fr. 60'000.–. Tale

accertamento, effettuato all’udienza di conciliazione alla presenza di tutti i

membri della comunione ereditaria e di due creditori, non è stato ritualmente

contestato neppure da nessuna delle altri parti interessate alla procedura,

alle quali è stata trasmessa per conoscenza l’istanza del 23 settembre 2019

tendente a far determinare il

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 e nella

quale l’UE ha indicato la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria e

il valore da lui attribuito alla stessa.

In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota

pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC

perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione

alternativa dello scioglimento

della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato

che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo

totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore

di stima della quota, appare in concreto inadeguata. L’istanza è

quindi da accogliere nel senso di ordinare la

realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di 1/3 spettante a PI 1nella divisione della comunione

ereditaria composta di PI 1, PI 2 e PI 3.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a

tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.