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Decisione

15.2019.76

Perenzione del pignoramento di reddito. Stato di riparto. Pretesa nullità. Foro esecutivo dell’escusso trasferitosi all’estero

11 dicembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti che attestano o sono atti ad attestare (Schweizer

in:

Commentaire romand, Co­de de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 179 CPC). Il “certificato di

residenza” accluso al ricorso (doc. 7) attesta pertanto tutt’al più la residenza della ricorrente

secondo il diritto amministrativo (presunta essere il luogo dove sono

depositati i documenti ufficiali), che non necessariamente corrisponde al

domicilio nel sen­so dell’art. 46 cpv. 1 LEF, come già ricordatole nella

sentenza del 3 dicembre 2018 (sopra ad B, inc. 15.2018.50 consid. 3.1).

4. In

secondo luogo, la ricorrente si duole che l’UE ha ripartito tra i creditori del

gruppo n. 1 il provento di soli 5 mesi di trattenuta (in realtà 6 tenuto conto

di quella di fr. 961.– di novembre del 2016) anziché 12 come previsto dall’art.

93 cpv. 2 LEF e come effettuato a favore dei creditori del gruppo n. 2. Chiede

quindi che entrambi i conteggi finali siano dichiarati nulli e che le siano

restituite le somme versate ai creditori di ambedue i gruppi.

4.1 Già

si è detto che il ricorso è al riguardo tardivo (sopra consid. 1). D’altronde l’istanza

5 settembre 2019 d’immediato “arresto” del pignoramento

(doc. 6 accluso al ricorso) non può essere considerata come

un ricorso perché non contiene alcuna conclusione chiara in merito agli stati

di riparto, se non una richiesta di sospendere la distribuzione dei ricavi a

favore del gruppo n. 2 “in

attesa di chiarimenti sui conteggi e la legittimità del pignoramento per quan­to

inerisce il gruppo 2”. Orbene, quando la decisione

contestata è chiara e completa come nel caso dei noti stati di riparto, la

parte che non la condivide deve imperativamente impugnarla con un ricorso

motivato (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) entro il termine di 10 giorni stabilito

dall’art. 17 cpv. 2 LEF e non può esigerne la restituzione (giusta l’art. 33

cpv. 4 LEF) né invocarne il prolungo perché avreb­be bisogno di più tempo per

consultare gli atti o perché avrebbe successivamente scoperto un motivo d’impugnazione;

spetta infatti al destinatario esaminare l’incarto durante il termine di

ricorso per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117

seg.; sentenze della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD

2013 I 822 n. 47c, e 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016 RtiD 2016 II 644 n. 31c consid. 2.3). Anche se fosse stata ritenuta

ricevibile giusta l’art. 17 LEF, la richiesta sarebbe quindi dovuta essere

respinta.

4.2 La

ricorrente si duole invero che l’UE non avrebbe dato seguito alle sue richieste

di accesso agli atti. In realtà la sua domanda del 22 maggio 2019 (doc. 1)

riguardava un’esecuzione (n. __________) della facente parte del terzo grup­po

di pignoramento – non interessato dagli stati di riparto contestati – e nella

sua risposta del 12 giugno 2019 (doc. 2) l’UE l’ha correttamente informata che

l’incarto si trovava presso questa Camera in seguito a un ricorso da lei

interposto (il 6 settembre 2018) in una causa (inc. 15.2018.78) terminata con

la decisione del Tribunale federale 5A_406/2019 del 3 giugno 2019. Per quanto

attiene alla richiesta del 25 maggio (recte: giugno) 2019 (doc. 3), la ricorrente non

dimostra di avere poi sollecitato invano una risposta o di essersi imbattuta in

un rifiuto dell’UE, per tacere del fatto che non è necessaria una preventiva

autorizzazione scritta perché una parte possa consultare l’incarto che la

concerne, bastando solitamente la fissazione di un appuntamento per la

consultazione in loco. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine

di ricorso, peraltro neppure formalmente richiesta.

4.3 Nel

ricorso in esame RI 1 sostiene che gli stati di riparto sarebbero nulli nella

misura in cui violerebbero gli art. 93 cpv. 2 e 110 LEF. Le censure di nullità

vanno esaminate d’ufficio (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).

a) Sono

nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’inte­resse pubblico o

nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1,

1° periodo LEF). Ebbene, lo stato di ripartizione interessa solo i creditori

che partecipano al gruppo cui è destinato il ricavo da ripartire, il debitore

(DTF 81 III 22 consid. 1, 114 III 62 consid. 2/b) e i creditori partecipanti a

gruppi successivi, ovvero a persone che sono parte nel procedimento. Se essi

non ricorrono per tempo, lo stato di riparto diventa definitivo, anche se è

Considerandi

errato. Non può quindi essere dichiarato nullo d’ufficio.

b) Vero

è, invece, che l’art. 93 cpv. 2 LEF è una norma imperativa (DTF 117 III 28

consid. 1, 116 III 17 consid. 1 e i rinvii). È tuttavia nullo solo il

pignoramento che dura più di un anno, non quello che dura meno. Di conseguenza,

la decisione di limitare il pignoramento a favore del primo gruppo a sole 6

mensilità, anche se fosse errata (partendo dal presupposto che il termine

annuale abbia smesso di decorrere durante la procedura di ricorso del 2016,

sopra ad A), non può considerarsi nulla. Doveva essere impugnata dagli

interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Non è neppure nullo il

pignoramento eseguito a favore del secondo gruppo, siccome è durato 12 mesi,

non di più. Contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, il limite di un

anno stabilito dall’art. 93 cpv. 2 LEF non vale soltanto una volta per l’intera

vita dell’escusso, bensì per ogni singolo gruppo, giacché ne scatta uno ad ogni

nuovo pignoramento (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 194 segg. ad art. 93 LEF;

Winkler in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 80 ad art. 93 LEF; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 70 ad art. 93 LEF; Vonder

Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 62 ad

art. 93 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 127-128 ad art. 93 LEF). Anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati non possono

reputarsi nulli.

c) La

richiesta della ricorrente di restituirle le somme versate ai procedenti – sia

precisato per abbondanza – sarebbe del resto dovuta essere comunque respinta

nel merito, perché se stesse la sua tesi secondo cui il gruppo n. 1 è stato

favorito rispetto al gruppo n. 2, le sei quote pignorate percepite in troppo

dai creditori del gruppo n. 2 (per fr. 8'916.60 complessivi) avrebbero

dovuto essere versate ai creditori del gruppo n. 1 (il cui scoperto totale

ammonta secondo lo stato di riparto a fr. 10'402.70), certo non alla

debitrice.

5.

In

terzo ed ultimo luogo, la ricorrente considera che tutte le esecuzioni dei

gruppi n. 1 e 2 siano perente giusta l’art. 121 LEF perché nessuno dei

creditori partecipanti ha presentato una domanda di realizzazione entro i

termini stabili dall’art. 116 LEF.

Ella

misconosce però che ove il pignoramento verta su denaro contante o un avere

trasformatosi in denaro in seguito al pagamento fatto dall’escusso o dal terzo

debitore della pretesa pignorata, è superflua una realizzazione – ovvero

appunto una trasformazione in denaro –, l’ufficio dovendo ripartire la somma a

disposizione tra i creditori del gruppo senz’altra domanda (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 116

LEF). Ciò vale in particolare per il pignoramento di redditi, purché le quote

pignorate siano effettivamente versate all’ufficio. Una domanda di

realizzazione è necessaria solo per le quote non versate dal terzo debitore,

entro 15 mesi dal pignoramento (art. 116 cpv. 2 LEF; DTF 98 III 19 consid. 2; Wink­ler, op. cit., n. 79 ad art. 93; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 70 ad art. 80; Vonder Mühll, op. cit., n.

63.

ad art. 93). Ne segue nel caso concreto che i creditori non erano tenuti a

presentare una domanda di realizzazione, di modo che le esecuzioni non sono perente.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela così integralmente

infondato.

6.

Visto

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo ai creditori, cui il

ricorso non è stato notificato sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 LPR.

In

assenza d’indicazioni contrarie, la sentenza va intimata alla ricorrente presso

la sua patrocinatrice, anche se nel frattempo (o meglio il 21 ottobre 2019)

quest’ultima è stata radiata dal Registro cantonale degli avvocati.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1 presso __________, .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.