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Decisione

15.2019.85

Tipi di pignoramento complementare. Ricorso per denegata giustizia. Termine di perenzione per chiede il pignoramento di beni nuovamente scoperti

28 gennaio 2020Italiano13 min

Giurisdizione di Locarno-Campagna ha condannato PI 1 a pagare all’escutente fr. 55'900.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.85

Lugano

28 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso per denegata giustizia

presentato il 9 ottobre 2019 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione

(UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 55'900.–

oltre agli interessi del 5% dal 18 giugno 2017.

B. Adito

dall’escutente il 30 ottobre 2017 con un’istanza di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti, con decisione dell’8 gennaio 2018 il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Locarno-Campagna ha condannato PI 1 a pagare all’escutente fr. 55'900.–

oltre agli interessi del 5% dal 18 giugno 2017 e ha rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta al precetto esecutivo. L’appello interposto

dall’escusso è stato respinto dalla Seconda Camera civile del Tribunale

d’appello con sentenza del 20 aprile 2018 (inc. 12.2018.). Con richiesta

pervenuta all’UE il 26 aprile 2018 RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.

C. Lo

stesso 26 aprile 2018 l’UE di Locarno ha pignorato le quote di proprietà per piani (PPP) n. __________, __________

e __________ così come la quota di comproprietà A di 5⁄35 della PPP __________ di B__________

oltre alla quota di comproprietà A di 9⁄306 della PPP __________ di L__________,

di spettanza dell’escusso. Il verbale di pignoramento è stato intimato alle

parti il 28 maggio 2018. Contiene la menzione per cui vale come attestato

provvisorio di carenza di beni.

D. Il

26 ottobre 2018 l’escutente ha chiesto la vendita dei beni immobili pignorati.

E. Il

18 maggio 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di pignorare le quote sociali della PI 3

di spettanza dell’escusso e di poter visionare i bilanci della società. Ha

inoltre postulato il pignoramento dei canoni di locazione versati all’e­­scusso

da PI 2, inquilina della PPP n. __________ di B__________, un nuovo

interrogatorio dell’escusso in quanto egli avrebbe trovato un lavoro e la comunicazione delle sue

dichiarazioni fiscali.

F. Il

23 maggio 2019 l’UE ha nuovamente interrogato l’escusso, consegnando il

relativo verbale alla ricorrente in occasione di un incontro avvenuto il 4 luglio

2019. In tale occasione esso ha pignorato le azioni, e meglio la quota sociale

di fr. 19'000.– della PI 3 di spettanza dell’escusso, come precisato nel

verbale di pignoramento del successivo 5 luglio.

G. Il

26 giugno 2019 l’UE ha comunicato alla procedente di aver pignorato le quote

sociali della PI 3 e che PI 1 non aveva ancora allestito la dichiarazione

fiscale 2018. Esso ha pure chiesto alla procedente, in riferimento alla domanda

di vendita dei beni immobili pignorati, il versamento entro 30 giorni di fr. 3'000.–

quale anticipo per le spese di realizzazione, importo che però ella non ha

versato.

H. Il

5 luglio 2019 RI 1 ha richiesto nuovamente all’Uf­­ficio di visionare la

documentazione contabile della PI 3 dal 2017 via. Essa ha pure richiesto il

pignoramento delle quote sociali detenute dall’escusso nella PI 4 e in seguito

di poter visionare i bilanci contabili di questa ditta per gli anni 2017 e

2018, ribadendo la richiesta di richiamare dall’au­­torità fiscale le

dichiarazioni 2017 e 2018 di PI 1. RI 1 ha inoltre postulato la consultazione dei

giustificativi dei salari percepiti da lui dalla PI 5 e il contratto di

locazione con l’inquilina PI 2.

I. Lo

stesso giorno l’UE ha allestito un nuovo verbale di pignoramento indicando nello

stesso di non pignorare le 21 quote sociali della PI 4 di fr. 1'000.–

ciascuna, in quanto la società non ha attivi e non ha attività. Salvo però, il

2 agosto 2019, comunicare via posta elettronica alla ricorrente l’avvenuto

pignoramento delle quote sociali. Lo stesso giorno l’UE ha pure informato la

ricorrente che i redditi derivanti dalla locazione degli appartamenti ubicati sulla

particella n. __________ RFD di __________ sono stati ceduti alla Banca __________

SA, che ha promosso contro l’escusso una procedura esecutiva in via di

realizzazione del pegno immobiliare.

L. Il

13 agosto 2019 l’UE ha ricordato all’escussa che il verbale di pignoramento del

28 aprile 2018 è stato trasmesso alle parti il 28 maggio 2018 e che lo stesso

non è stato contestato. L’UE ha rilevato che solo il 18 maggio 2019 la

ricorrente ha chiesto di completare il pignoramento con ulteriori beni, ossia

le quote societarie, e che il 5 luglio 2019 esso ha proceduto a un nuovo

pignoramento. Esso ha soggiunto di essere in possesso della dichiarazione

fiscale 2017 mentre quella riferita al 2018 non è ancora stata allestita. Ha

pure evidenziato che l’escusso gli ha fornito i bilanci delle società PI 4 e PI

3.

M. Con

ricorso del 9 ottobre 2019, RI 1 chiede che gli venga consegnata tutta la documentazione

da lei richiesta e il verbale di pignoramento complementare relativo alla PI 4.

N. Con

osservazioni 20 ottobre 2019 PI 1 si è opposto al ricorso. Pure l’UE ha chiesto

la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. PI 1 contesta la tempestività del ricorso. Ora, RI 1 si duole che l’Ufficio

non ha eseguito il pignoramento complementare e non le ha trasmesso

correttamente i documenti giustificativi da lei richiesti il 5 luglio 2019,

reputando insufficiente quanto inviatole. In altre parole essa lamenta una

denegata giustizia nei suoi confronti, e più precisamente l’omissione di azioni

richieste da parte dell’UE e la violazione del suo diritto di accedere agli

atti. Orbene, giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per

denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone

Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

3 LPR). Il ricorso si rivela così ricevibile.

2. La

ricorrente lamenta il fatto che l’UE non ha correttamente eseguito il

pignoramento complementare dei beni a suo dire dissimulati dal debitore. Si

duole d’altronde di non aver ottenuto il verbale aggiornato relativo al

pignoramento complementare delle quote della PI 4, malgrado le sue sollecitatorie

e la conferma dell’UE del 2 agosto 2019.

2.1 La

LEF prevede tre tipi di pignoramento complementare diversi, che corrispondono a

tre fasi distinte dell’esecuzione (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et

concordat, 5a ed. 2012, n. 1075 segg.).

Anzitutto,

in caso di partecipazione di nuovi creditori entro trenta giorni dall’esecuzione

del pignoramento, l’ufficio d’esecuzione de­ve procedere d’ufficio a un pignoramento

complementare

(Ergänzungspfändung,

complément de saisie), durante il termine di partecipazione in corso

o immediatamente dopo (DTF 83 III 135) se quello (principale) già

eseguito non basta a coprire tutte le pretese incluse nel gruppo (art. 110 cpv.

1 LEF).

A

richiesta di un creditore a beneficio di un attestato di carenza di beni

provvisorio (non ancora sostituito da un attestato definitivo), inoltrata nel

termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF, l’ufficio deve poi procedere a un pignoramento

successivo

(Nachpfändung, saisie complémentaire) dei beni scoperti dopo l’esecuzione del pignoramento, esistenti o no al momento del pignoramento, limitatamente

all’importo che, secondo la stima complessiva degli oggetti pignorati, risulta

scoperto (art. 115 cpv. 3 LEF).

In

terzo luogo, qualora, dopo la realizzazione dei beni pignorati, si constati che

la somma ricavata non basta a coprire l’ammontare dei crediti o che la

realizzazione dei beni pignorati o di alcuni di essi è diventata impossibile,

ad esempio in caso di confisca pena­le, di rivendicazione riuscita, di distrazione

o distruzione dei beni, di mancanza di offerte sufficienti (giusta l’art. 126

LEF) o di rinuncia alla realizzazione a norma dell’art. 127 LEF (Rey-Mermet in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 145 LEF), l’ufficio deve eseguire immediatamente, in ogni tempo, un pignoramento successivo d’ufficio

(Nachpfändung von Amtes wegen, saisie complémentaire d’office) di altri beni dell’escusso, se esisto­no (art. 145 LEF).

2.2 Nella

fattispecie il pignoramento principale è stato eseguito il 26 aprile 2018

mentre l’escutente ha postulato il pignoramento di ulteriori beni di pertinenza

dell’escusso solo il 18 maggio 2019, ossia quasi un anno dopo. Non ha precisato

il tipo di pignoramento complementare richiesto, anche se pare(va) avere in vista

un pi-

gnoramento

successivo (giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF) di beni a suo dire

dissimulati dall’escusso. Ad ogni modo non entra(va) in considerazione

un pignoramento complementare nel senso dell’art. 110 cpv. 1 LEF, essendo il

termine di partecipazione al gruppo (in casu n. 5), di 30 giorni, stabilito

dalla stessa norma scaduto da tempo.

2.3 Per

quanto attiene al secondo tipo di pignoramento, la richiesta dev’essere

formulata “entro il termine di un anno previsto all’art. 88 cpv. 2 LEF”,

computato “dalla

notificazione del precetto” (e non soltanto da quella del verbale di

pignoramento: sentenza della CEF 15.2019.21 del 30

luglio 2019 consid. 4).

a) Nel

caso specifico il precetto esecutivo è stato

notificato al debitore il 27 luglio 2017. Il termine di perenzione è rimasto

sospeso tra il giorno (il 30 ottobre 2017) in cui la ricorrente ha promosso dinnanzi

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna l’azione giudiziaria volta

(anche) a rigettare l’opposizione e la sua “definizione”. Con quest’ultimo

termine s’intende il momento in cui la decisione diventa esecutiva (cfr. DTF 106 III 56 consid. 3; sentenza

della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019 consid. 4) ai sensi dell’art.

336 cpv. 1 CPC (Lebrecht in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 88 LEF), vale a dire il

giorno a partire dal quale la decisione non può più essere contestata con un

rimedio di diritto ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3). Se è appellabile –

come nel caso concreto, siccome le decisioni di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti non rientrano nelle eccezioni menzionate all’art. 309 CPC – la

decisione diventa esecutiva il giorno dopo la scadenza del termine d’appello

(in concreto di 10 giorni: art. 314 cpv. 1 CPC), ove le parti non abbiano

rinunciato ad impugnare la decisione oppure ove l’appello non sia stato

ritirato (Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 3-4 ad art. 336 CPC; Jeandin

in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 2 ad

art. 336 CPC). Il termine di perenzione rimane d’altronde sospeso finché il

creditore non ha la facoltà di ottenere un’attestazione del suo carattere

esecutivo (DTF 126 III 480 consid. 2/a), ora giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC.

b) Nel

caso in esame, la sentenza del 20 aprile 2018 con cui la seconda Camera civile

del Tribunale d’appello (inc. 12.2018.9) ha respinto l’appello interposto da PI

1 contro la decisione di rigetto dell’8 gennaio 2018 gli è stata notificata il 24 aprile 2018. Aggiunti

i 176 giorni della sospensione tra il 30 ottobre 2017 e il 24 aprile 2018 alla

scadenza dell’anno di perenzione (del 27 luglio 2018), il termine dell’art. 88

cpv. 2 LEF sarebbe scaduto il 25 gennaio 2019. Pur considerati alcuni giorni

supplementari per l’otteni-

mento

dell’attestazione di esecutività, la richiesta di pignoramento complementare

presentata dalla ricorrente il 18 maggio 2019 è

manifestamente tardiva.

2.4 È

anche escluso un pignoramento complementare d’ufficio in virtù dell’art. 145

cpv. 1 LEF, giacché le quote di comproprietà immobiliare pignorate non sono

ancora state realizzate. Certo, avendo la ricorrente omesso di anticipare le

spese di realizzazione, la domanda di vendita è reputata ritirata (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 17 ad art. 127 LEF con riferimento alla spiegazione n. 3 del

modulo n. 27), ma RI 1 la può ancora rinnovare entro la scadenza del termine

perentorio di due anni per chiedere la realizzazione di fondi (art. 116 cpv. 1

e 121 LEF), ovvero entro il 26 aprile 2020. Sia come sia, anche se il

pignoramento complementare d’ufficio (art. 145 LEF) si giustifica in tutti i

casi in cui la realizzazione dei beni pignorati, per qualunque motivo, è

diventata impossibile (DTF 120 III 86 consid. 3/d), l’impossibilità dev’essere

oggettiva, nel senso che il motivo non dev’essere addebitabile all’escutente,

sicché egli non vi ha diritto se ha rinunciato alla realizzazione dei beni

pignorati.

Del

resto, i beni che non sono stati pignorati perché l’escusso o terzi hanno disatteso

il proprio dovere d’informazione (art. 91 LEF) o perché non sono stati indicati

nel verbale di pignoramento, ancorché esistessero già al momento del

pignoramento, non possono essere oggetto di un pignoramento complementare d’ufficio,

ma possono essere pignorati solo dietro esplicita richiesta dell’e­scutente

(DTF 120 III 86 consid. 3/c) se sono adempiuti i requisiti di un pignoramento successivo giusta l’art. 115 cpv.

3 LEF (Rey-Mermet, op. cit., n. 7 ad art. 145).

Ora, nel caso specifico la richiesta della ricorrente è tardiva (sopra consid.

2.3).

3. Il

pignoramento eseguito dopo la perenzione del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è

nullo (DTF 96 III 117; Lebrecht in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 88 LEF). Lo

stesso vale per il pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF,

vincolato allo stesso termine (sentenza del Tribunale cantonale vallesano del 3

febbraio 2017, RVJ 2018 197 consid. 4.2.2; pure Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 18 ad art. 145 LEF che parla di un

termine di preclusione [cita per errore l’art. 48 cpv. 2 invece dell’art. 88

cpv. 2]). L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la

decisione non sia stata impugnata (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).

Ne

segue che, nella fattispecie, non solo non può essere dato seguito alle

richieste della ricorrente volte all’esecuzione di un

pignoramento complementare dei beni a suo dire dissimulati dal debi-

tore

e alla consegna del verbale di pignoramento complementare delle quote della PI

4 come di tutti gli altri documenti richiesti (copie complete dei bilanci e

conti economici della PI 3 e della PI 4, dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 di PI

1, giustificativi riferiti al salario da lui percepito dalla PI 5 e contratto

di locazione con PI 2), ma deve anche essere annulla­to il pignoramento

complementare della quota sociale della PI 3 di spettanza dell’escusso. Stante l’assetto legislativo vigente, l’unica possibilità per lei di

far pignorare beni non compresi nel pignoramento del 26 aprile 2018 è di

promuovere una nuova esecuzione.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

È

accertata d’ufficio la nullità del pignoramento complementare della quota

sociale di fr. 19'000.– nella PI 3 indicata al n. 10 del verbale del 5

luglio 2019.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.