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Decisione

15.2019.86

Ricorso contro l’avviso di pignoramento e la notificazione del precetto esecutivo, ritenuta viziata

11 dicembre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2019.86

Lugano

11 dicembre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 16 settembre 2019 di

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 23 maggio 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di

esecuzione (UE) di Bellinzona un’esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso

di fr. 6'698.70 oltre agli interessi del 5% dal 3 aprile 2019;

che

dando seguito alla predetta richiesta, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il

precetto esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso mediante

raccomandata all’indirizzo “__________”;

che

la Posta ha tuttavia restituito l’atto in questione all’UE, inserendo una

crocetta nella casella “Destinatario

irreperibile” e indicando quale motivo “la Via __________ a __________ non esiste”;

che

su domanda della procedente di proseguire l’esecuzione, munita dell’esemplare

del precetto esecutivo per il creditore, ove figura che la notificazione ha

avuto luogo il 19 luglio 2019 nelle ma­ni dell’escussa, accertata la mancata

opposizione della debitrice, il 5 settembre 2019 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 4 dicembre 2019;

che

con ricorso del 16 settembre 2019 RI 1 si aggrava contro il provvedimento

Considerandi

appena menzionato, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;

che

con osservazioni del 9 ottobre 2019 l’organo esecutivo si oppone al ricorso,

rilevando che dopo il vano tentativo della Posta, il precetto esecutivo “veniva notificato alla debitrice in data 19.07.2019, tramite la Cancelleria comunale di __________”;

che

in seguito alla stipula di un accordo di pagamento rateale del debito tra le

parti, il 21 novembre 2019 la PI 1 ha ritirato la domanda di proseguimento,

sicché l’UE non ha eseguito il pignoramento previsto per il 4 dicembre 2019;

che

nella misura in cui è diretto contro l’avviso di pignoramento, il ricorso s’avvera

dunque senza oggetto (art. 24b cpv. 1 della Leg­ge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

va invece respinto laddove la ricorrente si duole della mancata notifica del

precetto esecutivo, giacché essa non ha contestato le osservazioni dell’Ufficio

secondo cui l’atto in questione è stato notificato per mezzo della Cancelleria

comunale di Bellinzo­na;

che

le dichiarazioni dell’UE paiono del resto corroborate dalla copia presente agli

atti dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, da cui risulta che

l’atto in questione è stato notificato all’escussa

il 19 luglio 2019, ancorché accanto alla firma dell’agen­te notificatore

non sia indicato chi effettivamente ha proceduto alla notificazione;

che

da quanto comunicato dalla procedente all’Ufficio, l’escussa ha pure dato

seguito all’accordo extragiudiziario, versando la pri­ma rata entro la scadenza

convenuta, ad ulteriore conferma del fatto ch’essa, venuta a conoscenza del

precetto esecutivo (o perlomeno della sua esistenza attraverso l’avviso di

pignoramento), ha rinunciato a interporvi opposizione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.