15.2019.86
Ricorso contro l’avviso di pignoramento e la notificazione del precetto esecutivo, ritenuta viziata
11 dicembre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2019.86
Lugano
11 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 16 settembre 2019 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 23 maggio 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di
esecuzione (UE) di Bellinzona un’esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso
di fr. 6'698.70 oltre agli interessi del 5% dal 3 aprile 2019;
che
dando seguito alla predetta richiesta, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il
precetto esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso mediante
raccomandata all’indirizzo “__________”;
che
la Posta ha tuttavia restituito l’atto in questione all’UE, inserendo una
crocetta nella casella “Destinatario
irreperibile” e indicando quale motivo “la Via __________ a __________ non esiste”;
che
su domanda della procedente di proseguire l’esecuzione, munita dell’esemplare
del precetto esecutivo per il creditore, ove figura che la notificazione ha
avuto luogo il 19 luglio 2019 nelle mani dell’escussa, accertata la mancata
opposizione della debitrice, il 5 settembre 2019 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 4 dicembre 2019;
che
con ricorso del 16 settembre 2019 RI 1 si aggrava contro il provvedimento
Considerandi
appena menzionato, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;
che
con osservazioni del 9 ottobre 2019 l’organo esecutivo si oppone al ricorso,
rilevando che dopo il vano tentativo della Posta, il precetto esecutivo “veniva notificato alla debitrice in data 19.07.2019, tramite la Cancelleria comunale di __________”;
che
in seguito alla stipula di un accordo di pagamento rateale del debito tra le
parti, il 21 novembre 2019 la PI 1 ha ritirato la domanda di proseguimento,
sicché l’UE non ha eseguito il pignoramento previsto per il 4 dicembre 2019;
che
nella misura in cui è diretto contro l’avviso di pignoramento, il ricorso s’avvera
dunque senza oggetto (art. 24b cpv. 1 della Legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
va invece respinto laddove la ricorrente si duole della mancata notifica del
precetto esecutivo, giacché essa non ha contestato le osservazioni dell’Ufficio
secondo cui l’atto in questione è stato notificato per mezzo della Cancelleria
comunale di Bellinzona;
che
le dichiarazioni dell’UE paiono del resto corroborate dalla copia presente agli
atti dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, da cui risulta che
l’atto in questione è stato notificato all’escussa
il 19 luglio 2019, ancorché accanto alla firma dell’agente notificatore
non sia indicato chi effettivamente ha proceduto alla notificazione;
che
da quanto comunicato dalla procedente all’Ufficio, l’escussa ha pure dato
seguito all’accordo extragiudiziario, versando la prima rata entro la scadenza
convenuta, ad ulteriore conferma del fatto ch’essa, venuta a conoscenza del
precetto esecutivo (o perlomeno della sua esistenza attraverso l’avviso di
pignoramento), ha rinunciato a interporvi opposizione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.