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Decisione

15.2019.87

Comminatoria di fallimento. Asserita notifica nella buca delle lettere del debitore

16 dicembre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 24 settembre 2019, RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni del 30 settembre 2019 la PI 1 ha postulato la reiezione del

ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 ottobre 2019.

D. Con

replica spontanea del 19 ottobre 2019, RI 1 si è determinato sulle osservazioni

della procedente e dell’UE, chiedendo che “la procedura di Fallimento nonché la comminatoria ven­ga

censurata, che PI 1 ristrasmetti una nuova domanda a norma di legge secondo LEF

e che l’ufficio Esecuzione e fallimenti di Bellinzona venga condannato a

rispettare le procedure attenendo­si ai regolamenti della legge LEF”.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ot­tomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 ha fatto “opposizione

totale” alla procedura di notifica della comminatoria

di fallimento, affermando di non aver mai conferito autorizzazione o procura né

alla posta né alla polizia comunale e ha rilevato l’assenza d’indicazione della

data di notifica della

comminatoria. Ha quindi chiesto il “blocco” del­la procedura. Nella sua replica spontanea egli precisa di aver trovato,

Considerandi

il 23 settembre 2019, la comminatoria di fallimento nella bu­ca delle lettere

presso il suo domicilio e di considerare l’atto come non validamente notificato

nel senso dell’art. 64 LEF perché la comminatoria è priva del nome e della

firma autentica della persona che ha proceduto alla notifica, così come della

data in cui è avvenuta. Evidenzia inoltre che sul documento è anche crociata la

casella “impossibile procedere alla notificazione”, ciò ch’egli riconduce al

fatto di non essere stato presente “in quel periodo” sul territorio svizzero,

come del resto tutta la sua famiglia. Ricorda che la notifica al debitore deve

consentirgli di ricorrere nei termini indicati e di chiedere una moratoria

concordataria (art. 173a LEF).

3.

Contrariamente

a quanto crede il ricorrente, né l’art. 72 LEF né il modulo di comminatoria di

fallimento impongono l’indicazione del nome dell’agente notificatore – anche se

la sua menzione è opportuna

per un’eventuale verifica a posteriori delle circostanze del­la notificazione – né l’autenticazione della sua firma. Vero invece che

sulla comminatoria manca la data della notifica e che il tracciamento dell’invio

accluso alle osservazioni dell’UE non costituisce in sé la prova piena della data (4 settembre 2019) del suo

re­capito allo sportello, in assenza di conferma da parte

della perso­na che avrebbe proceduto alla sua consegna. Non è tuttavia

necessario approfondire la questione.

4.

In

effetti, il ricorrente ammette di aver trovato la comminatoria di fallimento

nella sua buca delle lettere il 23 settembre 2019. Egli ha dunque avuto la

possibilità d’interporre ricorso, di cui ha del resto fatto immediatamente uso.

L’eventuale irregolarità formale della notifica è così senza effetto, gli art.

64.

e 72 LEF avendo quale

unico scopo di garantire l’effettiva trasmissione dell’atto ese­cutivo nelle mani del debitore (oppure di un membro della sua famiglia o di

un suo impiegato), ciò di cui si ha nella fattispecie certezza, viste le stesse

allegazioni del ricorrente e l’esemplare della comminatoria di fallimento per

il debitore accluso al ricorso. Qualora

l’atto esecutivo sia comunque giunto all’escusso, ancorché in un modo

non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in

cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza

(DTF 128 III 104, consid. 2 e i rinvii; sentenza del Tribunale federale

7B.228/2003 del 30 ottobre 2003,

consid. 4.2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD

2004.

II 725 seg. n. 77c). Chiedere in queste circostanze che la

procedente presenti una nuova

domanda di continuazione dell’esecuzione si palesa manifestamente abusivo.

5.

Quanto

alla possibilità di ottenere il differimento del fallimento sul­la scorta di

una domanda di moratoria concordataria (art. 173a LEF), RI 1 pare misconoscere

che una simile domanda non va fatta all’ufficio d’esecuzione bensì al giudice

del fallimento. Infondato, il ricorso va respinto.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.