15.2019.87
Comminatoria di fallimento. Asserita notifica nella buca delle lettere del debitore
16 dicembre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.87
Lugano
16 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 24 settembre 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 agosto 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 21 agosto 2019 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'808.05, il 29 agosto 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato
che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la
comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 24 settembre 2019, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Con
osservazioni del 30 settembre 2019 la PI 1 ha postulato la reiezione del
ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 ottobre 2019.
D. Con
replica spontanea del 19 ottobre 2019, RI 1 si è determinato sulle osservazioni
della procedente e dell’UE, chiedendo che “la procedura di Fallimento nonché la comminatoria venga
censurata, che PI 1 ristrasmetti una nuova domanda a norma di legge secondo LEF
e che l’ufficio Esecuzione e fallimenti di Bellinzona venga condannato a
rispettare le procedure attenendosi ai regolamenti della legge LEF”.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 ha fatto “opposizione
totale” alla procedura di notifica della comminatoria
di fallimento, affermando di non aver mai conferito autorizzazione o procura né
alla posta né alla polizia comunale e ha rilevato l’assenza d’indicazione della
data di notifica della
comminatoria. Ha quindi chiesto il “blocco” della procedura. Nella sua replica spontanea egli precisa di aver trovato,
Considerandi
il 23 settembre 2019, la comminatoria di fallimento nella buca delle lettere
presso il suo domicilio e di considerare l’atto come non validamente notificato
nel senso dell’art. 64 LEF perché la comminatoria è priva del nome e della
firma autentica della persona che ha proceduto alla notifica, così come della
data in cui è avvenuta. Evidenzia inoltre che sul documento è anche crociata la
casella “impossibile procedere alla notificazione”, ciò ch’egli riconduce al
fatto di non essere stato presente “in quel periodo” sul territorio svizzero,
come del resto tutta la sua famiglia. Ricorda che la notifica al debitore deve
consentirgli di ricorrere nei termini indicati e di chiedere una moratoria
concordataria (art. 173a LEF).
3.
Contrariamente
a quanto crede il ricorrente, né l’art. 72 LEF né il modulo di comminatoria di
fallimento impongono l’indicazione del nome dell’agente notificatore – anche se
la sua menzione è opportuna
per un’eventuale verifica a posteriori delle circostanze della notificazione – né l’autenticazione della sua firma. Vero invece che
sulla comminatoria manca la data della notifica e che il tracciamento dell’invio
accluso alle osservazioni dell’UE non costituisce in sé la prova piena della data (4 settembre 2019) del suo
recapito allo sportello, in assenza di conferma da parte
della persona che avrebbe proceduto alla sua consegna. Non è tuttavia
necessario approfondire la questione.
4.
In
effetti, il ricorrente ammette di aver trovato la comminatoria di fallimento
nella sua buca delle lettere il 23 settembre 2019. Egli ha dunque avuto la
possibilità d’interporre ricorso, di cui ha del resto fatto immediatamente uso.
L’eventuale irregolarità formale della notifica è così senza effetto, gli art.
64.
e 72 LEF avendo quale
unico scopo di garantire l’effettiva trasmissione dell’atto esecutivo nelle mani del debitore (oppure di un membro della sua famiglia o di
un suo impiegato), ciò di cui si ha nella fattispecie certezza, viste le stesse
allegazioni del ricorrente e l’esemplare della comminatoria di fallimento per
il debitore accluso al ricorso. Qualora
l’atto esecutivo sia comunque giunto all’escusso, ancorché in un modo
non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in
cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza
(DTF 128 III 104, consid. 2 e i rinvii; sentenza del Tribunale federale
7B.228/2003 del 30 ottobre 2003,
consid. 4.2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD
2004.
II 725 seg. n. 77c). Chiedere in queste circostanze che la
procedente presenti una nuova
domanda di continuazione dell’esecuzione si palesa manifestamente abusivo.
5.
Quanto
alla possibilità di ottenere il differimento del fallimento sulla scorta di
una domanda di moratoria concordataria (art. 173a LEF), RI 1 pare misconoscere
che una simile domanda non va fatta all’ufficio d’esecuzione bensì al giudice
del fallimento. Infondato, il ricorso va respinto.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.