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Decisione

15.2019.88

Deposito giudiziale di una somma accreditata sul conto dell’ufficio d’esecuzione. Inammissibilità della via del ricorso all’autorità di vigilanza

21 ottobre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti chiedono alla Camera di ordinare alla Pretura di Lugano di

ritrasferire i fondi sul conto dell’UE in attesa della decisione sull’appello;

che il ricorso all’autorità di vigilanza a tenore dell’art. 17

LEF è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione

forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine

di una procedura di esecuzione forzata e

che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale

5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1;

128 III 157 consid. 1/c; sentenze della CEF 15.2017.27 del 18 aprile 2017 e 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1);

che

pertanto gli atti giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza

far uso del loro potere pubblico, come ad esempio la conclusione

di contratti (cfr. DTF 129 III 400, consid. 1.2) o di transazioni (DTF 103

III 23 seg.), non sono provvedimenti impugnabili, come non lo sono atti

giuridici effettuati dall’autorità esecutiva come un semplice privato nell’ambito

di una normale relazione contrattuale, fatto salvo il caso del mandato di

gestione immobiliare coatta giusta gli art. 16 cpv. 3 e 94 cpv. 2 RFF (sentenza

della CEF 15.2012.6 del 19 gennaio 2012, massimata in RtiD 2012 II 893 n. 51c),

segnatamente quando avvisa il terzo debitore di una lite sulla titolarità del

credito rivendicato dalla massa (DTF 76 III 101 seg.) o chiede a un terzo di

restituire una somma da lui percepita indebitamente (DTF 123 III 336 consid. 1);

che

nel caso specifico l’UE non ha trasferito la somma contesa sul conto della

Pretura in base a un atto d’imperio fondato sul diritto esecutivo, bensì come

un semplice privato in esecuzione dell’or­­dine ricevuto dalla Pretura;

che

il carattere manifestamente inammissibile del ricorso si evince anche dalla

domanda dei ricorrenti alla Camera di ordinare alla Pretura di restituire i fr. 500'000.–,

giacché nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza sugli organi di

esecuzione forzata essa non ha alcun potere di sorveglianza sulle autorità

giudiziarie;

Considerandi

che

del resto – sia precisato per mera abbondanza – è dubbio che l’appello

presentato dai ricorrenti abbia effetto sospensivo automatico, siccome la

misura del deposito giudiziale in attesa dell’e­­sito della lite che oppone due

pretendenti in merito alla titolarità di un credito (art. 168 CO) pare a prima

vista avere, come il sequestro LEF (DTF 133 III 590 seg. consid. 1), la natura

di un provvedimento cautelare (così: Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10a ed., n. 251 ad § 51),

rispetto al quale l’appello non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b

CPC);

che

stante l’esito del giudizio odierno non è necessario dare l’oc­­casione alla

controparte di esprimersi (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.

]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.