15.2019.88
Deposito giudiziale di una somma accreditata sul conto dell’ufficio d’esecuzione. Inammissibilità della via del ricorso all’autorità di vigilanza
21 ottobre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.88
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 14 ottobre 2019 da
RI 1, IT-__________
RI 2, IT-__________
(patrocinati dall’__________ PA
1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il trasferimento alla Pretura di Lugano quale deposito
giudiziale di fr. 500'000.– precedentemente oggetto del sequestro n. __________
decretato nei confronti dei ricorrenti a richiesta di
PI 2, __________
(patrocinato dall’__________ PA
4, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nel contratto di compravendita della particella n. __________
RFD di __________ concluso il 18 dicembre 2015 tra RI 1 e RI 2 (venditori) e PI
2 (acquirente), le parti
hanno convenuto che la notaia avv. PI 1 avrebbe trattenuto
fr. 500'000.– a garanzia della tempestiva immissione in possesso dell’acquirente;
che
in seguito a un contenzioso sorto tra le parti, il 31 maggio 2016 PI 2 ha fatto
sequestrare il credito di fr. 500'000.– dei venditori e la notaia ha
trasferito la somma sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano;
che
il 3 dicembre 2018 l’UE ha revocato il sequestro sulla scorta dell’art. 277
LEF, i venditori avendo fornito delle garanzie sufficienti;
che
statuendo con decisione del 30 settembre 2019, il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato il deposito giudiziale presso la
Pretura della nota somma di fr. 500'000.– depositata sul conto dell’UE
(inc. SO.2018.6386);
che
l’UE ha dato seguito a tale decisione il 3 ottobre 2019, informandone i
patrocinatori delle parti con email di stessa data;
che
con il ricorso in esame RI 1 e RI 2 si dolgono che l’UE abbia agito mentre la
decisione pretorile non era né esecutiva né passata in giudicato e segnalano di
averla impugnata con appello, il quale – sostengono – preclude per legge l’efficacia
e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 CPC);
che
Fatti
i ricorrenti chiedono alla Camera di ordinare alla Pretura di Lugano di
ritrasferire i fondi sul conto dell’UE in attesa della decisione sull’appello;
che il ricorso all’autorità di vigilanza a tenore dell’art. 17
LEF è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione
forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine
di una procedura di esecuzione forzata e
che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale
5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1;
128 III 157 consid. 1/c; sentenze della CEF 15.2017.27 del 18 aprile 2017 e 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1);
che
pertanto gli atti giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza
far uso del loro potere pubblico, come ad esempio la conclusione
di contratti (cfr. DTF 129 III 400, consid. 1.2) o di transazioni (DTF 103
III 23 seg.), non sono provvedimenti impugnabili, come non lo sono atti
giuridici effettuati dall’autorità esecutiva come un semplice privato nell’ambito
di una normale relazione contrattuale, fatto salvo il caso del mandato di
gestione immobiliare coatta giusta gli art. 16 cpv. 3 e 94 cpv. 2 RFF (sentenza
della CEF 15.2012.6 del 19 gennaio 2012, massimata in RtiD 2012 II 893 n. 51c),
segnatamente quando avvisa il terzo debitore di una lite sulla titolarità del
credito rivendicato dalla massa (DTF 76 III 101 seg.) o chiede a un terzo di
restituire una somma da lui percepita indebitamente (DTF 123 III 336 consid. 1);
che
nel caso specifico l’UE non ha trasferito la somma contesa sul conto della
Pretura in base a un atto d’imperio fondato sul diritto esecutivo, bensì come
un semplice privato in esecuzione dell’ordine ricevuto dalla Pretura;
che
il carattere manifestamente inammissibile del ricorso si evince anche dalla
domanda dei ricorrenti alla Camera di ordinare alla Pretura di restituire i fr. 500'000.–,
giacché nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza sugli organi di
esecuzione forzata essa non ha alcun potere di sorveglianza sulle autorità
giudiziarie;
Considerandi
che
del resto – sia precisato per mera abbondanza – è dubbio che l’appello
presentato dai ricorrenti abbia effetto sospensivo automatico, siccome la
misura del deposito giudiziale in attesa dell’esito della lite che oppone due
pretendenti in merito alla titolarità di un credito (art. 168 CO) pare a prima
vista avere, come il sequestro LEF (DTF 133 III 590 seg. consid. 1), la natura
di un provvedimento cautelare (così: Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10a ed., n. 251 ad § 51),
rispetto al quale l’appello non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b
CPC);
che
stante l’esito del giudizio odierno non è necessario dare l’occasione alla
controparte di esprimersi (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.
]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.